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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 708/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Cardillo, Francesco
Parte_1
SI e NI SO
APPELLANTE
E già Controparte_1 Controparte_2 in persona del procuratore , rappresentata e
[...] Controparte_3 difesa dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta
DO
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 3.4.2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 6632/2024 del 14.10.2024 - emendata da errore materiale con ordinanza del 18.12.2024 - con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente le domande del lavoratore, dichiarava l'illegittimità delle procedure di sospensione per CIG del 15.6.2011 e la collocazione in CIGS dal
10.7.2011 al 9.7.2013, condannando le società resistenti, in solido, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di
1 integrazione salariale percepito nei periodi in questione, pari ad € 14.735,83, oltre accessori, compensando integralmente le spese di lite.
Esponeva in primo grado di essere dipendente a tempo indeterminato di Parte_1 [...] presso lo stabilimento di Napoli, a decorrere Controparte_2 dall'1.6.2000; che dal 2009 al 2017 la società aveva fatto ricorso più volte alla CIG per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale: in particolare, la società aveva ottenuto l'accesso alla CIGS per riorganizzazione, nel periodo compreso tra il 10.7.2011 e il
9.7.2013, cui avevano fatto seguito una prima proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.7.2013 al 9.7.2014 ed una seconda proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.4.2014 al 9.7.2015; infine,
aveva richiesto ed ottenuto nuovamente l'ammissione alla CIGS per CP_4 ristrutturazione per ulteriori 24 mesi, dall'11.8.2015 al 10.8.2017.
Durante tutti questi periodi, nonostante gli accordi sindacali prevedessero un regime di alternanza tra il personale e nonostante l'azienda avesse richiamato costantemente al lavoro quasi tutti i dipendenti in tutti i reparti e in tutte le attività, il ricorrente era rimasto sospeso dal lavoro per quasi tutto il periodo.
Tanto premesso, rilevava, in punto di diritto, che l'azienda aveva violato gli obblighi procedurali imposti dall'art. 1, commi 7 e 8, l. 223/1991, giacché in tutte le comunicazioni preventive, così come nei successivi esami congiunti, pur essendo annunciata la rotazione del personale sospeso in conseguenza delle richieste che sarebbero pervenute dai committenti, non era mai stato indicato alcun criterio specifico circa le modalità con le quali la suddetta rotazione sarebbe stata attuata, né eventuali altre ragioni che giustificassero la mancata adozione del meccanismo della rotazione.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'invalidità, inefficacia e illegittimità dei provvedimenti tutti di sospensione dal lavoro disposti da nei suoi confronti, per il complessivo CP_5 periodo dal 10.7.2011 al 31.8.2017, e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore delle differenze tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di
CIGS percepito. si difendeva contestando, preliminarmente, la circostanza secondo cui il CP_5 ricorrente sarebbe stato indebitamente escluso dalla rotazione del personale sospeso, atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta, egli era rientrato per diverse giornate al lavoro ed aveva anche fruito di congedi per malattia, ferie, permessi e festività retribuiti.
Sulla dedotta illegittimità delle procedure per difetto di comunicazione, ricordava che una società del Gruppo Fiat Chrysler Automotive s.p.a., che svolge attività CP_5
2 di produzione di componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo;
che il settore automotive e il relativo indotto hanno sofferto, nel periodo dedotto in giudizio, una gravissima crisi, da cui sono scaturite le richieste al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di interventi straordinari;
che le conseguenti sospensioni hanno interessato tutti gli stabilimenti campani e tutti i lavoratori ivi addetti;
che nel corso delle suddette sospensioni era stata sempre adottata la modalità della rotazione secondo quanto previsto nelle comunicazioni iniziali e negli accordi sottoscritti in sede di esame congiunto con le OO.SS., tenendo conto delle esigenze di produzione e di eventuali richieste di produzione da parte delle committenti, nonché del livello di fungibilità lavorativa dei prestatori e dell'appartenenza degli stessi alle diverse aree di attività dello stabilimento.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva, con riferimento al periodo di sospensione in CIGS dal 10.7.2011 al 9.7.2013, che la comunicazione del 15.6.2011 di avvio della procedura contenesse formule assolutamente generiche per individuare i criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, il che rendeva del tutto “impossibile” la conoscibilità e verificabilità ex ante dei criteri stessi: in particolare, non appariva sufficiente il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive” nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, mancando qualsiasi riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva dalla resistente in relazione al criterio della “fungibilità”.
Né il vizio di genericità poteva dirsi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale, che parimenti appariva, sul punto, generico, riproducendo le stesse espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura.
Mancava, in definitiva, la prova di quello “sforzo organizzativo” che la prevalente giurisprudenza di legittimità richiede al fine di consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei ad evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Riguardo, invece, al periodo di CIGS disposto per effetto della proroga a seguito di comunicazione iniziale del 14.6.2013, il Tribunale rilevava come il tenore della comunicazione fosse molto più specifico, facendosi riferimento, ai fini della rotazione, non più al criterio della mera fungibilità delle mansioni o delle esigenze tecnico- organizzative e produttive dell'azienda, ma al criterio dell'appartenenza di ciascun lavoratore a una determinata area di attività, con la garanzia di una “presenza equilibrata”
3 nell'ambito di ciascuna area ivi indicata;
la suddivisione, inoltre, era stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione, allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”.
Analoga modalità di individuazione era stata operata negli ultimi periodi di CIGS, dal
10.4.2014 al 9.7.2015 e dall'11.8.2015 al 10.8.2017.
In ogni caso, risultava documentalmente dimostrato da parte convenuta che il ricorrente, durante l'intero periodo di CIGS aveva lavorato per diverse giornate, godendo anche di giorni di malattia, ferie, permessi e festività: ciò escludeva a priori che si fosse verificata una eventuale violazione dei criteri indicati, dedotta in ricorso solo in termini di generica comparazione.
Per le ragioni esposte, condannava la resistente al risarcimento del danno in misura pari alle differenze tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito, nel limitato periodo di ritenuta illegittimità della sospensione.
A sostegno dell'appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1 riteneva illegittima soltanto la comunicazione di sospensione del 2011, rilevando come gli obblighi di comunicazione imposti dalla legge, così come esplicati dalla giurisprudenza di legittimità, siano stati violati anche per tutti i successivi provvedimenti di sospensione ritenuti, invece, legittimi. In particolare, non appariva idoneo il mero richiamo alle aree di attività dello stabilimento, tanto è vero che lo stesso datore di lavoro, in tutte le suddette comunicazioni, precisava che la determinazione e definizione delle modalità di rotazione sarebbe avvenuta in seguito. Inoltre, in nessuna delle comunicazioni suddette veniva fatta menzione del diagramma di polivalenza invocato dalla società, di cui, comunque, si contestava la conoscenza e conoscibilità da parte dei lavoratori. Ai fini di compiere quello “sforzo organizzativo” e informativo maggiore, il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto riportare da subito, a suo dire, all'interno delle comunicazioni di avvio delle procedure, le indicazioni, per tutto il personale applicato in ciascun reparto, delle competenze nello svolgimento di una determinata attività lavorativa in relazione ad una specifica postazione di lavoro: tale indicazione avrebbe potuto aiutare il singolo lavoratore ad operare la dovuta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Con un secondo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande.
4 si è costituita in giudizio resistendo all'appello principale e chiedendone il CP_5 rigetto sulla base di articolate argomentazioni. Ha proposto, altresì, appello incidentale impugnando il capo di sentenza che dichiarava l'illegittimità della procedura di CIGS del
2011, ritenendo che, anche nell'ambito di quest'ultima, la società abbia compiuto il massimo sforzo organizzativo e comunicativo esigibile, e che, in ogni caso, è intervenuto un accordo tra le parti nel quale sono stati inseriti ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione.
3.- Come già ritenuto in numerosi precedenti di questa Corte, entrambi gli appelli, quello principale del lavoratore e quello incidentale delle società appellate, sono infondati e vanno respinti, ritenendo il Collegio che la sentenza di primo grado vada confermata, sulla base delle argomentazioni che si vanno ad esporre, ad eccezione dell'ultimo motivo relativo al governo delle spese processuali.
Con l'appello principale, il ricorrente chiede che la Corte dichiari illegittime Parte_1 anche le procedure di CIGS oggetto delle comunicazioni iniziali del 14.6.2013, 9.6.2014
e 26.6.2015, ravvisando i medesimi vizi formali di comunicazione riscontrati dal
Tribunale per la procedura del 2011.
Col primo e secondo motivo di appello incidentale, la società appellata impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di CIGS del 2011 sia viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione.
Appare, dunque, opportuno esaminare congiuntamente le suddette censure, in quanto involgenti valutazioni analoghe sulla ricorrenza dei presupposti formali richiesti dalla legge.
I fatti dedotti in giudizio, rispetto alla cronologia delle procedure, sono pacifici tra le parti e ampiamente ricostruiti negli atti introduttivi e nella sentenza di primo grado, ai quali basti fare rinvio.
È invece imprescindibile il richiamo ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in relazione alla specifica questione che qui interessa, ovvero in merito al corretto assolvimento degli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro nell'avvio della procedura di CIGS, con riferimento alla legislazione vigente ratione temporis.
Com'è noto, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata a seguito dell'intervento di Cass., SS.UU., 11 maggio 2000 n. 302.
Nella pronuncia richiamata, il giudice di legittimità ricordava che con la l. 23 luglio 1991
n. 223 e successive modifiche e integrazioni, emanata per dare attuazione alla direttiva del consiglio Cee n. 129 del 1975, il legislatore ha in modo organico disciplinato diversi
5 istituti giuridici, tutti attinenti alla materia dell'occupazione (CIGS, licenziamenti collettivi, mobilità, trattamenti di disoccupazione, pensionamenti anticipati, collocamento dei lavoratori licenziati mediante misure alternative di reimpiego), e che agli artt. 1 e 2 è stato regolato il procedimento, scandito in varie fasi, che deve essere posto in essere per il conseguimento del beneficio.
In particolare, al 2° comma dell'art. 1 è disposto che la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale “deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale”; al 7° comma del medesimo articolo è stabilito che, prima dell'emanazione del decreto di concessione o di diniego del beneficio da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, debbono essere portate a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia), ai fini del successivo esame congiunto di cui all'art. 5, 5° comma, l. n. 164 del 1975, (anche) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione: “ … i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164”.
Con quest'ultima locuzione è stato reso palese che – contrariamente a quanto si affermava nella vigenza della precedente normativa, nella quale non era fatto cenno al criterio della rotazione, sicché, come comunemente si riteneva, tale criterio poteva trovare applicazione solamente se il datore di lavoro si fosse assunto lo specifico impegno – il legislatore, almeno di norma e salvo che, a giudizio dell'impresa, vi ostino ragioni contrarie, ha fatto obbligo al datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere mediante l'adozione di meccanismi di rotazione tra dipendenti che svolgono le medesime mansioni e si trovano occupati nell'unità produttiva interessata;
tanto è vero che in dottrina è stato affermato che con la nuova normativa, che impone un generale obbligo di rotazione, si sia voluto dare attuazione ai principî enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno
1988, n. 694, con la quale era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della previgente disciplina (sollevata proprio perché nell'ordinamento della CIGS non era previsto alcun meccanismo di rotazione), in base al rilievo che tale meccanismo, pur idoneo ad assicurare la razionale obiettività e l'equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione,
6 non costituiva l'unico rimedio in grado di assicurare razionalità ed obiettività al sistema, la sua generalizzazione potendo essere stabilita solamente dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità e in previsione delle finalità di politica economico-sociale perseguite.
L'impresa, come dispone il comma 8, non è in assoluto vincolata ad adottare il sistema della rotazione, dato che, se ritiene di non applicare tale sistema “per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”, deve indicarne i motivi nel programma sopra indicato. In tal caso (ma solo se, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti siano ritenuti non fondati), all'interno della procedura viene innestato un subprocedimento volto a promuovere l'accordo tra le parti e, ove tale accordo non venga raggiunto, il ministro “stabilisce con proprio decreto meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti”.
Infine, il meccanismo della rotazione, come si evince dallo stesso art. 1, comma 8, cit., trova applicazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni – da intendersi in senso relativo, attraverso un giudizio interpretativo di comparabilità/similarità – e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni.
Sulla base di queste considerazioni si deve ritenere che la comunicazione sia stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
A fronte di tale rilievo, è ormai affermazione costante della S.C. che il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7,e della L. 20 maggio
1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (ex plurimis: Cass.. 19235/2011; Cass. 15393/2009;
Cass. 10236/2009; Cass. 7720/2004).
Prendendo le mosse da questo principio è stato precisato, anche in recenti pronunce (cfr.
Cass., ord., 2289/2021; Cass., ord., 25541/2018), che la comunicazione di apertura della procedura che sia assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola il suddetto obbligo di comunicazione (in tal senso già Cass. 13240/2009
7 e 15393/2009; conf. Cass. 193/2016; 7459/2012; 19618/2011), e che la violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 13240/2009 e 15393/2009 citt.).
Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione - come chiarito da Cass. 28464/2008 - le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni, sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare, sia per le modalità della loro concreta applicazione (si vedano Cass. 25851/2010; 25892/2008; 12719/2006;
12307/2003; 8353/2004; 14721/2004).
Ciò premesso, la verifica dell'adeguatezza della comunicazione sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione è riservata al giudice di merito, il quale è tenuto a dare conto dei parametri concreti ai quali la verifica stessa è ancorata.
A tali fini, la Cassazione ha ribadito che, in coerenza con la disciplina e le finalità della
L. n. 223 del 1991, la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e della applicazione della rotazione, escludendo ogni possibilità di verifica "in concreto", necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione (Cass. 25541/2018, cit.).
Da ciò il corollario che la specificità dei criteri è ravvisabile quante volte essi siano idonei ad operare la selezione dei lavoratori e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 6761/2020).
5.- Sulla base di tali principi deve ora essere esaminata la fattispecie concreta, che presenta aspetti di indubbia peculiarità.
5a.- La previsione datoriale iniziale, come si evince da tutte le comunicazioni in disamina (del 15.6.2011; 14.6.2013; 9.6.2014; 26.6.2015), era nel senso della sospensione di tutti i dipendenti addetti agli stabilimenti interessati, a fronte della pesante flessione della domanda di produzione dei componenti da parte del cliente prevalente Fiat Group
Automobiles, che invoca a fondamento dell'apertura delle procedure e che CP_4
8 impone, in un primo momento per evento improvviso ed imprevisto, quindi per finalità organizzative (la razionalizzazione degli stabilimenti preesistenti, divenuti sovrabbondanti, con “arroccamento industriale” di essi presso il sito di Napoli, in quanto unico idoneo a concentrare le residue attività produttive, incentrate sui ricambi del
Modello 244 OE, ossia il vecchio ) e infine per il rilancio delle attività (la auspicata CP_6
Cont partecipazione di alla fornitura per il progetto Alfa Romeo di ), CP_7
l'intervento della Cassa Integrazione.
Tanto si legge con chiarezza nelle comunicazioni prodotte in giudizio.
Nella comunicazione del 15.6.2011, l'azienda faceva salvezza della possibilità che il programma di CIGS, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, potesse “… subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale”, precisando che “ …anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere … saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
L'accordo in sede di esame congiunto del 29.6.2011 recepiva pedissequamente la comunicazione, con la precisazione che, a cadenza bimestrale, si sarebbero svolti incontri di verifica dei programmi produttivi tra le direzione e le R.S.U. di stabilimento, anche per consentire una efficace informativa ai lavoratori con sufficiente preavviso, nell'ambito dei quali sarebbero state ricercate, “…sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le soluzioni atte a realizzare una distribuzione equilibrata nell'avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione con ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la conseguente rotazione del personale”: a tali fini, si conviene che “.. saranno interessate dalla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o i reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro
[...] fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legale alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi” (doc. in prodd.).
9 5b.- Con le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, l'azienda preannunciava le richieste di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della dal 10 luglio 2013 al 09 luglio 2014 e dal 10.7.2014 Controparte_5 al 9.7.2015.
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “… Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- RE logistica (23 operai, 12 impiegati)
- RE qualità (22 operai, 7 impiegati)
- RE servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- RE Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- RE Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione, l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del
10 seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto […]
In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria per Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori […]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- RE logistica (23 operai, 12 impiegati)
- RE qualità (22 operai, 7 impiegati)
- RE servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- RE Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- RE Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]”.
11 Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal 10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza.
Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- RE logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- RE qualità (22 operai, 6 impiegati)
- RE servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- RE Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
- RE Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione.
5c.- Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva CP_4 edotte le parti dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello Cont stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il progetto Alfa Romeo di .
Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti
i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono
12 conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- RE logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- RE qualità (19 operai, 6 impiegati)
- RE servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- RE Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
- RE Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
- RE Containerizzazione (136 operai)
- RE RI (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione.
6.- Il Giudice di primo grado, esaminate le comunicazioni e i successivi accordi, riteneva in primo luogo che la comunicazione del 2011 fosse generica.
Osservava, invero, che l'azienda aveva fatto cenno alla possibilità di rotazione solo in via eventuale, a seconda dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, nonché avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori;
che pertanto, dalla lettura del predetto documento, non risultava affatto chiaro quali fossero i criteri in base ai quali erano state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente, risultando “impossibile” identificare in maniera chiara ed univoca sia i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione, sia i criteri di operatività della rotazione stessa.
13 In particolare, non riteneva esaustivo il criterio della “fungibilità”, in quanto non accompagnato da alcuna indicazione che chiarisse in che termini detto requisito dovesse intendersi. A nulla valeva la specificazione offerta da all'atto della costituzione in CP_4 giudizio, secondo cui il riferimento alla fungibilità dei lavoratori andava letto in combinato disposto con il cd. diagramma di polivalenza, pubblicato in ciascuna UTE e da tempo condiviso con le OO.SS., predisposto in base alle prescrizioni degli Enti
Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 001 e IATF 16949) e di cui l'azienda si avvaleva nella predisposizione della propria organizzazione produttiva: dirimente, infatti, era il rilievo che il diagramma di polivalenza non veniva mai menzionato espressamente nelle comunicazioni, il che escludeva che al lavoratore fosse garantita la conoscibilità ex ante del criterio di rotazione, nonché precludeva la verifica successiva della coerenza tra il criterio preannunciato e la sua pratica attuazione.
Per tali ragioni, riteneva la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio della procedura, non sanabile né sanata nemmeno dall'accordo successivo, di tenore parimente generico.
In questo grado di giudizio, insiste nell'assunto di aver impiegato il massimo CP_4
“sforzo organizzativo” possibile, date le circostanze concrete, nell'individuazione del criterio (rotazione) e delle modalità (fungibilità, sulla base del diagramma di polivalenza) attraverso cui effettuare l'alternanza dei lavoratori, necessariamente subordinata alle esigenze di produzione e alle eventuali richieste di forniture da parte delle società committenti, entrambe non prevedibili.
La tesi non è condivisibile.
È indubbio che coesistono, nel materiale oggetto di valutazione ai fini del controllo giudiziale richiesto, elementi conosciuti e conoscibili a priori ed elementi legati a fattori imprevedibili e imponderabili.
Rientrano in questi ultimi – stando alle allegazioni di parte datoriale, sostanzialmente non contestate dai lavoratori e confermate dalla documentazione raccolta – le richieste di fornitura da parte delle committenti, legate sostanzialmente al mercato ed alle variabili esigenze di produzione dei veicoli per i quali gli stabilimenti interessati realizzavano la componentistica.
La contrazione delle attività produttive, in altri termini, è dipesa dal ridursi delle richieste dei componenti da parte delle aziende committenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles
s.p.a., colpite a loro volta dalla grave crisi del settore, essendosi ridotta la produzione, sostanzialmente – come si legge anche negli accordi sindacali -, alla componentistica per
14 il e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, con un CP_6 residuo di attività quantificabile in misura pari a circa il 10% della normale attività dello stabilimento.
La circostanza è sostanzialmente pacifica, sicché può affermarsi che, effettivamente,
l'entità della residua attività di produzione non era prevedibile ex ante e non poteva, nemmeno, formare oggetto di specifica comunicazione, se non con il riferimento a tutte le future commesse che sarebbero pervenute dalle società committenti.
Ciò che invece era senz'altro determinabile e conoscibile a priori era il criterio in base al quale, una volta pervenute le richieste e verificate le esigenze di impresa, i singoli lavoratori sarebbero stati richiamati al lavoro.
In altre parole, dato per assunto che la quantità di attività di produzione non era pienamente prevedibile, occorreva che lo fosse il criterio con cui, in proporzione al primo dato, ciascun lavoratore potesse aspirare ad essere richiamato al lavoro o dovesse restare sospeso.
Secondo , il criterio esisteva ed era dato dalla “fungibilità”, poiché tale sostantivo CP_4 sottendeva il richiamo implicito al diagramma di polivalenze, attraverso cui ciascun lavoratore poteva e doveva conoscere il proprio rapporto di fungibilità con tutti gli altri.
La tesi, pur suggestiva, non è però condivisibile, a cagione del rigore con il quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato l'onere di specificità della comunicazione.
Vero è, infatti, che non bisogna indulgere in interpretazioni eccessivamente formalistiche, ma neppure è consentito sottrarre spiragli di garanzia sostanziale ai lavoratori.
Nel caso di specie, in particolare, deve escludersi che la specificità del criterio possa evincersi da elementi esterni alla comunicazione e non espressamente indicati o richiamati nel corpo della stessa, poiché il mancato richiamo ad un elemento esterno, giammai menzionato, è di per sé un dato equivoco, suscettibile di contrapposte interpretazioni.
D'altro canto, il mero canone della “fungibilità”, senz'altra indicazione e in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la valutazione, può anch'esso intendersi in modo diverso a seconda che sia riferito, ad esempio, all'insieme di tutti i lavoratori dello stabilimento ovvero soltanto agli addetti ad un medesimo segmento di attività o settore di produzione.
A riprova di tanto, in più occasioni la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto generico il criterio della “fungibilità”, in assenza di parametri
15 concreti ai quali ancorare la valutazione (cfr. Cass. 25737/2018; 10485/2019; 3487/2020;
2289/2012 [ord.]).
In definitiva, ad avviso della Corte, la valutazione del primo Giudice appare pienamente condivisibile, non meritando le censure proposte in questa fase.
7.- Quanto, invece, alle comunicazioni relative alla proroga del 2013 e successive procedure del 2014 e 2015, di tenore sostanzialmente identico, ritiene il Collegio - in adesione, ancor una volta, alle conclusioni della sentenza di primo grado - che l'onere di specificità delle modalità di rotazione sia stato assolto.
In particolare, l'azienda preannunciava, in primo luogo, l'intento di alternare, per tutti i lavoratori, periodi di sospensione e periodi di attività, sempre in ragione delle limitate attività di produzione conseguenti alla crisi ed alla riduzione di commesse, che impedivano il simultaneo reimpiego di tutto il personale.
Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione.
Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata” “avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale…” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento.
Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità.
Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
16 In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse,
a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo.
Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere
“impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
Al riguardo, opportunamente la difesa della società ricorda che la vicenda in esame non
è sovrapponibile a quelle – esaminate in taluni dei precedenti invocati dai lavoratori - in cui la valutazione di specificità e conoscibilità richiesta al giudice riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, fondata su elementi già definiti al momento della scelta.
A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014
e 2015, così come ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità.
Da ultimo, merita rilevare che non vi è allegazione o prova del fatto che, nei periodi in contestazione, il ricorrente sia stato discriminato nella rotazione con i colleghi Pt_2 appartenenti alla stessa area di attività, avendo per contro la società datrice di lavoro documentato la sua presenza in servizio per un certo numero di giornate, nonché la fruizione di congedi, ferie e permessi.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata anche in questa parte.
8.- Con l'ultimo motivo di gravame l'istante si duole del governo delle spese di lite operato dal Tribunale, che ha disposto la compensazione integrale tra le parti in
17 ragione del parziale accoglimento del ricorso, ovvero per un periodo temporale molto più ristretto di quello oggetto di domanda, e della soccombenza reciproca delle parti.
Ritiene in contrario la Corte che debbano valorizzarsi l'accertamento della illegittimità della sospensione per il primo periodo, nonché il comportamento processuale della parte attrice, che ha quantificato sin dall'inizio la pretesa senza riservarsi la proposizione di un nuovo giudizio a tal fine, unitamente al rilievo del progressivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Pertanto, appare equo al Collegio compensare le spese di primo grado solo parzialmente, in misura di 1/2, ponendo a carico della resistente la residua frazione, liquidata come in dispositivo.
Quanto alle spese di questo grado, il contrasto di pronunce interno a questa Corte, in uno alla reciproca soccombenza, induce a disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di primo grado in misura di 1/2 condannando la convenuta alla rifusione della residua frazione, liquidata in € 2.694,00, oltre IVA,
C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione;
2) rigetta, per il resto, l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 708/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Cardillo, Francesco
Parte_1
SI e NI SO
APPELLANTE
E già Controparte_1 Controparte_2 in persona del procuratore , rappresentata e
[...] Controparte_3 difesa dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta
DO
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 3.4.2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 6632/2024 del 14.10.2024 - emendata da errore materiale con ordinanza del 18.12.2024 - con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente le domande del lavoratore, dichiarava l'illegittimità delle procedure di sospensione per CIG del 15.6.2011 e la collocazione in CIGS dal
10.7.2011 al 9.7.2013, condannando le società resistenti, in solido, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di
1 integrazione salariale percepito nei periodi in questione, pari ad € 14.735,83, oltre accessori, compensando integralmente le spese di lite.
Esponeva in primo grado di essere dipendente a tempo indeterminato di Parte_1 [...] presso lo stabilimento di Napoli, a decorrere Controparte_2 dall'1.6.2000; che dal 2009 al 2017 la società aveva fatto ricorso più volte alla CIG per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale: in particolare, la società aveva ottenuto l'accesso alla CIGS per riorganizzazione, nel periodo compreso tra il 10.7.2011 e il
9.7.2013, cui avevano fatto seguito una prima proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.7.2013 al 9.7.2014 ed una seconda proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.4.2014 al 9.7.2015; infine,
aveva richiesto ed ottenuto nuovamente l'ammissione alla CIGS per CP_4 ristrutturazione per ulteriori 24 mesi, dall'11.8.2015 al 10.8.2017.
Durante tutti questi periodi, nonostante gli accordi sindacali prevedessero un regime di alternanza tra il personale e nonostante l'azienda avesse richiamato costantemente al lavoro quasi tutti i dipendenti in tutti i reparti e in tutte le attività, il ricorrente era rimasto sospeso dal lavoro per quasi tutto il periodo.
Tanto premesso, rilevava, in punto di diritto, che l'azienda aveva violato gli obblighi procedurali imposti dall'art. 1, commi 7 e 8, l. 223/1991, giacché in tutte le comunicazioni preventive, così come nei successivi esami congiunti, pur essendo annunciata la rotazione del personale sospeso in conseguenza delle richieste che sarebbero pervenute dai committenti, non era mai stato indicato alcun criterio specifico circa le modalità con le quali la suddetta rotazione sarebbe stata attuata, né eventuali altre ragioni che giustificassero la mancata adozione del meccanismo della rotazione.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'invalidità, inefficacia e illegittimità dei provvedimenti tutti di sospensione dal lavoro disposti da nei suoi confronti, per il complessivo CP_5 periodo dal 10.7.2011 al 31.8.2017, e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore delle differenze tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di
CIGS percepito. si difendeva contestando, preliminarmente, la circostanza secondo cui il CP_5 ricorrente sarebbe stato indebitamente escluso dalla rotazione del personale sospeso, atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta, egli era rientrato per diverse giornate al lavoro ed aveva anche fruito di congedi per malattia, ferie, permessi e festività retribuiti.
Sulla dedotta illegittimità delle procedure per difetto di comunicazione, ricordava che una società del Gruppo Fiat Chrysler Automotive s.p.a., che svolge attività CP_5
2 di produzione di componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo;
che il settore automotive e il relativo indotto hanno sofferto, nel periodo dedotto in giudizio, una gravissima crisi, da cui sono scaturite le richieste al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di interventi straordinari;
che le conseguenti sospensioni hanno interessato tutti gli stabilimenti campani e tutti i lavoratori ivi addetti;
che nel corso delle suddette sospensioni era stata sempre adottata la modalità della rotazione secondo quanto previsto nelle comunicazioni iniziali e negli accordi sottoscritti in sede di esame congiunto con le OO.SS., tenendo conto delle esigenze di produzione e di eventuali richieste di produzione da parte delle committenti, nonché del livello di fungibilità lavorativa dei prestatori e dell'appartenenza degli stessi alle diverse aree di attività dello stabilimento.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva, con riferimento al periodo di sospensione in CIGS dal 10.7.2011 al 9.7.2013, che la comunicazione del 15.6.2011 di avvio della procedura contenesse formule assolutamente generiche per individuare i criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, il che rendeva del tutto “impossibile” la conoscibilità e verificabilità ex ante dei criteri stessi: in particolare, non appariva sufficiente il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive” nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, mancando qualsiasi riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva dalla resistente in relazione al criterio della “fungibilità”.
Né il vizio di genericità poteva dirsi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale, che parimenti appariva, sul punto, generico, riproducendo le stesse espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura.
Mancava, in definitiva, la prova di quello “sforzo organizzativo” che la prevalente giurisprudenza di legittimità richiede al fine di consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei ad evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Riguardo, invece, al periodo di CIGS disposto per effetto della proroga a seguito di comunicazione iniziale del 14.6.2013, il Tribunale rilevava come il tenore della comunicazione fosse molto più specifico, facendosi riferimento, ai fini della rotazione, non più al criterio della mera fungibilità delle mansioni o delle esigenze tecnico- organizzative e produttive dell'azienda, ma al criterio dell'appartenenza di ciascun lavoratore a una determinata area di attività, con la garanzia di una “presenza equilibrata”
3 nell'ambito di ciascuna area ivi indicata;
la suddivisione, inoltre, era stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione, allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”.
Analoga modalità di individuazione era stata operata negli ultimi periodi di CIGS, dal
10.4.2014 al 9.7.2015 e dall'11.8.2015 al 10.8.2017.
In ogni caso, risultava documentalmente dimostrato da parte convenuta che il ricorrente, durante l'intero periodo di CIGS aveva lavorato per diverse giornate, godendo anche di giorni di malattia, ferie, permessi e festività: ciò escludeva a priori che si fosse verificata una eventuale violazione dei criteri indicati, dedotta in ricorso solo in termini di generica comparazione.
Per le ragioni esposte, condannava la resistente al risarcimento del danno in misura pari alle differenze tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito, nel limitato periodo di ritenuta illegittimità della sospensione.
A sostegno dell'appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1 riteneva illegittima soltanto la comunicazione di sospensione del 2011, rilevando come gli obblighi di comunicazione imposti dalla legge, così come esplicati dalla giurisprudenza di legittimità, siano stati violati anche per tutti i successivi provvedimenti di sospensione ritenuti, invece, legittimi. In particolare, non appariva idoneo il mero richiamo alle aree di attività dello stabilimento, tanto è vero che lo stesso datore di lavoro, in tutte le suddette comunicazioni, precisava che la determinazione e definizione delle modalità di rotazione sarebbe avvenuta in seguito. Inoltre, in nessuna delle comunicazioni suddette veniva fatta menzione del diagramma di polivalenza invocato dalla società, di cui, comunque, si contestava la conoscenza e conoscibilità da parte dei lavoratori. Ai fini di compiere quello “sforzo organizzativo” e informativo maggiore, il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto riportare da subito, a suo dire, all'interno delle comunicazioni di avvio delle procedure, le indicazioni, per tutto il personale applicato in ciascun reparto, delle competenze nello svolgimento di una determinata attività lavorativa in relazione ad una specifica postazione di lavoro: tale indicazione avrebbe potuto aiutare il singolo lavoratore ad operare la dovuta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Con un secondo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande.
4 si è costituita in giudizio resistendo all'appello principale e chiedendone il CP_5 rigetto sulla base di articolate argomentazioni. Ha proposto, altresì, appello incidentale impugnando il capo di sentenza che dichiarava l'illegittimità della procedura di CIGS del
2011, ritenendo che, anche nell'ambito di quest'ultima, la società abbia compiuto il massimo sforzo organizzativo e comunicativo esigibile, e che, in ogni caso, è intervenuto un accordo tra le parti nel quale sono stati inseriti ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione.
3.- Come già ritenuto in numerosi precedenti di questa Corte, entrambi gli appelli, quello principale del lavoratore e quello incidentale delle società appellate, sono infondati e vanno respinti, ritenendo il Collegio che la sentenza di primo grado vada confermata, sulla base delle argomentazioni che si vanno ad esporre, ad eccezione dell'ultimo motivo relativo al governo delle spese processuali.
Con l'appello principale, il ricorrente chiede che la Corte dichiari illegittime Parte_1 anche le procedure di CIGS oggetto delle comunicazioni iniziali del 14.6.2013, 9.6.2014
e 26.6.2015, ravvisando i medesimi vizi formali di comunicazione riscontrati dal
Tribunale per la procedura del 2011.
Col primo e secondo motivo di appello incidentale, la società appellata impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di CIGS del 2011 sia viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione.
Appare, dunque, opportuno esaminare congiuntamente le suddette censure, in quanto involgenti valutazioni analoghe sulla ricorrenza dei presupposti formali richiesti dalla legge.
I fatti dedotti in giudizio, rispetto alla cronologia delle procedure, sono pacifici tra le parti e ampiamente ricostruiti negli atti introduttivi e nella sentenza di primo grado, ai quali basti fare rinvio.
È invece imprescindibile il richiamo ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in relazione alla specifica questione che qui interessa, ovvero in merito al corretto assolvimento degli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro nell'avvio della procedura di CIGS, con riferimento alla legislazione vigente ratione temporis.
Com'è noto, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata a seguito dell'intervento di Cass., SS.UU., 11 maggio 2000 n. 302.
Nella pronuncia richiamata, il giudice di legittimità ricordava che con la l. 23 luglio 1991
n. 223 e successive modifiche e integrazioni, emanata per dare attuazione alla direttiva del consiglio Cee n. 129 del 1975, il legislatore ha in modo organico disciplinato diversi
5 istituti giuridici, tutti attinenti alla materia dell'occupazione (CIGS, licenziamenti collettivi, mobilità, trattamenti di disoccupazione, pensionamenti anticipati, collocamento dei lavoratori licenziati mediante misure alternative di reimpiego), e che agli artt. 1 e 2 è stato regolato il procedimento, scandito in varie fasi, che deve essere posto in essere per il conseguimento del beneficio.
In particolare, al 2° comma dell'art. 1 è disposto che la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale “deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale”; al 7° comma del medesimo articolo è stabilito che, prima dell'emanazione del decreto di concessione o di diniego del beneficio da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, debbono essere portate a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia), ai fini del successivo esame congiunto di cui all'art. 5, 5° comma, l. n. 164 del 1975, (anche) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione: “ … i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164”.
Con quest'ultima locuzione è stato reso palese che – contrariamente a quanto si affermava nella vigenza della precedente normativa, nella quale non era fatto cenno al criterio della rotazione, sicché, come comunemente si riteneva, tale criterio poteva trovare applicazione solamente se il datore di lavoro si fosse assunto lo specifico impegno – il legislatore, almeno di norma e salvo che, a giudizio dell'impresa, vi ostino ragioni contrarie, ha fatto obbligo al datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere mediante l'adozione di meccanismi di rotazione tra dipendenti che svolgono le medesime mansioni e si trovano occupati nell'unità produttiva interessata;
tanto è vero che in dottrina è stato affermato che con la nuova normativa, che impone un generale obbligo di rotazione, si sia voluto dare attuazione ai principî enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno
1988, n. 694, con la quale era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della previgente disciplina (sollevata proprio perché nell'ordinamento della CIGS non era previsto alcun meccanismo di rotazione), in base al rilievo che tale meccanismo, pur idoneo ad assicurare la razionale obiettività e l'equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione,
6 non costituiva l'unico rimedio in grado di assicurare razionalità ed obiettività al sistema, la sua generalizzazione potendo essere stabilita solamente dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità e in previsione delle finalità di politica economico-sociale perseguite.
L'impresa, come dispone il comma 8, non è in assoluto vincolata ad adottare il sistema della rotazione, dato che, se ritiene di non applicare tale sistema “per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”, deve indicarne i motivi nel programma sopra indicato. In tal caso (ma solo se, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti siano ritenuti non fondati), all'interno della procedura viene innestato un subprocedimento volto a promuovere l'accordo tra le parti e, ove tale accordo non venga raggiunto, il ministro “stabilisce con proprio decreto meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti”.
Infine, il meccanismo della rotazione, come si evince dallo stesso art. 1, comma 8, cit., trova applicazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni – da intendersi in senso relativo, attraverso un giudizio interpretativo di comparabilità/similarità – e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni.
Sulla base di queste considerazioni si deve ritenere che la comunicazione sia stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
A fronte di tale rilievo, è ormai affermazione costante della S.C. che il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7,e della L. 20 maggio
1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (ex plurimis: Cass.. 19235/2011; Cass. 15393/2009;
Cass. 10236/2009; Cass. 7720/2004).
Prendendo le mosse da questo principio è stato precisato, anche in recenti pronunce (cfr.
Cass., ord., 2289/2021; Cass., ord., 25541/2018), che la comunicazione di apertura della procedura che sia assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola il suddetto obbligo di comunicazione (in tal senso già Cass. 13240/2009
7 e 15393/2009; conf. Cass. 193/2016; 7459/2012; 19618/2011), e che la violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 13240/2009 e 15393/2009 citt.).
Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione - come chiarito da Cass. 28464/2008 - le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni, sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare, sia per le modalità della loro concreta applicazione (si vedano Cass. 25851/2010; 25892/2008; 12719/2006;
12307/2003; 8353/2004; 14721/2004).
Ciò premesso, la verifica dell'adeguatezza della comunicazione sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione è riservata al giudice di merito, il quale è tenuto a dare conto dei parametri concreti ai quali la verifica stessa è ancorata.
A tali fini, la Cassazione ha ribadito che, in coerenza con la disciplina e le finalità della
L. n. 223 del 1991, la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e della applicazione della rotazione, escludendo ogni possibilità di verifica "in concreto", necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione (Cass. 25541/2018, cit.).
Da ciò il corollario che la specificità dei criteri è ravvisabile quante volte essi siano idonei ad operare la selezione dei lavoratori e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 6761/2020).
5.- Sulla base di tali principi deve ora essere esaminata la fattispecie concreta, che presenta aspetti di indubbia peculiarità.
5a.- La previsione datoriale iniziale, come si evince da tutte le comunicazioni in disamina (del 15.6.2011; 14.6.2013; 9.6.2014; 26.6.2015), era nel senso della sospensione di tutti i dipendenti addetti agli stabilimenti interessati, a fronte della pesante flessione della domanda di produzione dei componenti da parte del cliente prevalente Fiat Group
Automobiles, che invoca a fondamento dell'apertura delle procedure e che CP_4
8 impone, in un primo momento per evento improvviso ed imprevisto, quindi per finalità organizzative (la razionalizzazione degli stabilimenti preesistenti, divenuti sovrabbondanti, con “arroccamento industriale” di essi presso il sito di Napoli, in quanto unico idoneo a concentrare le residue attività produttive, incentrate sui ricambi del
Modello 244 OE, ossia il vecchio ) e infine per il rilancio delle attività (la auspicata CP_6
Cont partecipazione di alla fornitura per il progetto Alfa Romeo di ), CP_7
l'intervento della Cassa Integrazione.
Tanto si legge con chiarezza nelle comunicazioni prodotte in giudizio.
Nella comunicazione del 15.6.2011, l'azienda faceva salvezza della possibilità che il programma di CIGS, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, potesse “… subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale”, precisando che “ …anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere … saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
L'accordo in sede di esame congiunto del 29.6.2011 recepiva pedissequamente la comunicazione, con la precisazione che, a cadenza bimestrale, si sarebbero svolti incontri di verifica dei programmi produttivi tra le direzione e le R.S.U. di stabilimento, anche per consentire una efficace informativa ai lavoratori con sufficiente preavviso, nell'ambito dei quali sarebbero state ricercate, “…sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le soluzioni atte a realizzare una distribuzione equilibrata nell'avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione con ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la conseguente rotazione del personale”: a tali fini, si conviene che “.. saranno interessate dalla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o i reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro
[...] fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legale alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi” (doc. in prodd.).
9 5b.- Con le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, l'azienda preannunciava le richieste di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della dal 10 luglio 2013 al 09 luglio 2014 e dal 10.7.2014 Controparte_5 al 9.7.2015.
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “… Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- RE logistica (23 operai, 12 impiegati)
- RE qualità (22 operai, 7 impiegati)
- RE servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- RE Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- RE Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione, l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del
10 seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto […]
In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria per Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori […]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- RE logistica (23 operai, 12 impiegati)
- RE qualità (22 operai, 7 impiegati)
- RE servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- RE Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- RE Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]”.
11 Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal 10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza.
Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- RE logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- RE qualità (22 operai, 6 impiegati)
- RE servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- RE Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
- RE Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione.
5c.- Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva CP_4 edotte le parti dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello Cont stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il progetto Alfa Romeo di .
Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti
i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono
12 conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- RE logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- RE qualità (19 operai, 6 impiegati)
- RE servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- RE Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
- RE Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
- RE Containerizzazione (136 operai)
- RE RI (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna RE di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione.
6.- Il Giudice di primo grado, esaminate le comunicazioni e i successivi accordi, riteneva in primo luogo che la comunicazione del 2011 fosse generica.
Osservava, invero, che l'azienda aveva fatto cenno alla possibilità di rotazione solo in via eventuale, a seconda dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, nonché avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori;
che pertanto, dalla lettura del predetto documento, non risultava affatto chiaro quali fossero i criteri in base ai quali erano state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente, risultando “impossibile” identificare in maniera chiara ed univoca sia i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione, sia i criteri di operatività della rotazione stessa.
13 In particolare, non riteneva esaustivo il criterio della “fungibilità”, in quanto non accompagnato da alcuna indicazione che chiarisse in che termini detto requisito dovesse intendersi. A nulla valeva la specificazione offerta da all'atto della costituzione in CP_4 giudizio, secondo cui il riferimento alla fungibilità dei lavoratori andava letto in combinato disposto con il cd. diagramma di polivalenza, pubblicato in ciascuna UTE e da tempo condiviso con le OO.SS., predisposto in base alle prescrizioni degli Enti
Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 001 e IATF 16949) e di cui l'azienda si avvaleva nella predisposizione della propria organizzazione produttiva: dirimente, infatti, era il rilievo che il diagramma di polivalenza non veniva mai menzionato espressamente nelle comunicazioni, il che escludeva che al lavoratore fosse garantita la conoscibilità ex ante del criterio di rotazione, nonché precludeva la verifica successiva della coerenza tra il criterio preannunciato e la sua pratica attuazione.
Per tali ragioni, riteneva la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio della procedura, non sanabile né sanata nemmeno dall'accordo successivo, di tenore parimente generico.
In questo grado di giudizio, insiste nell'assunto di aver impiegato il massimo CP_4
“sforzo organizzativo” possibile, date le circostanze concrete, nell'individuazione del criterio (rotazione) e delle modalità (fungibilità, sulla base del diagramma di polivalenza) attraverso cui effettuare l'alternanza dei lavoratori, necessariamente subordinata alle esigenze di produzione e alle eventuali richieste di forniture da parte delle società committenti, entrambe non prevedibili.
La tesi non è condivisibile.
È indubbio che coesistono, nel materiale oggetto di valutazione ai fini del controllo giudiziale richiesto, elementi conosciuti e conoscibili a priori ed elementi legati a fattori imprevedibili e imponderabili.
Rientrano in questi ultimi – stando alle allegazioni di parte datoriale, sostanzialmente non contestate dai lavoratori e confermate dalla documentazione raccolta – le richieste di fornitura da parte delle committenti, legate sostanzialmente al mercato ed alle variabili esigenze di produzione dei veicoli per i quali gli stabilimenti interessati realizzavano la componentistica.
La contrazione delle attività produttive, in altri termini, è dipesa dal ridursi delle richieste dei componenti da parte delle aziende committenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles
s.p.a., colpite a loro volta dalla grave crisi del settore, essendosi ridotta la produzione, sostanzialmente – come si legge anche negli accordi sindacali -, alla componentistica per
14 il e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, con un CP_6 residuo di attività quantificabile in misura pari a circa il 10% della normale attività dello stabilimento.
La circostanza è sostanzialmente pacifica, sicché può affermarsi che, effettivamente,
l'entità della residua attività di produzione non era prevedibile ex ante e non poteva, nemmeno, formare oggetto di specifica comunicazione, se non con il riferimento a tutte le future commesse che sarebbero pervenute dalle società committenti.
Ciò che invece era senz'altro determinabile e conoscibile a priori era il criterio in base al quale, una volta pervenute le richieste e verificate le esigenze di impresa, i singoli lavoratori sarebbero stati richiamati al lavoro.
In altre parole, dato per assunto che la quantità di attività di produzione non era pienamente prevedibile, occorreva che lo fosse il criterio con cui, in proporzione al primo dato, ciascun lavoratore potesse aspirare ad essere richiamato al lavoro o dovesse restare sospeso.
Secondo , il criterio esisteva ed era dato dalla “fungibilità”, poiché tale sostantivo CP_4 sottendeva il richiamo implicito al diagramma di polivalenze, attraverso cui ciascun lavoratore poteva e doveva conoscere il proprio rapporto di fungibilità con tutti gli altri.
La tesi, pur suggestiva, non è però condivisibile, a cagione del rigore con il quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato l'onere di specificità della comunicazione.
Vero è, infatti, che non bisogna indulgere in interpretazioni eccessivamente formalistiche, ma neppure è consentito sottrarre spiragli di garanzia sostanziale ai lavoratori.
Nel caso di specie, in particolare, deve escludersi che la specificità del criterio possa evincersi da elementi esterni alla comunicazione e non espressamente indicati o richiamati nel corpo della stessa, poiché il mancato richiamo ad un elemento esterno, giammai menzionato, è di per sé un dato equivoco, suscettibile di contrapposte interpretazioni.
D'altro canto, il mero canone della “fungibilità”, senz'altra indicazione e in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la valutazione, può anch'esso intendersi in modo diverso a seconda che sia riferito, ad esempio, all'insieme di tutti i lavoratori dello stabilimento ovvero soltanto agli addetti ad un medesimo segmento di attività o settore di produzione.
A riprova di tanto, in più occasioni la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto generico il criterio della “fungibilità”, in assenza di parametri
15 concreti ai quali ancorare la valutazione (cfr. Cass. 25737/2018; 10485/2019; 3487/2020;
2289/2012 [ord.]).
In definitiva, ad avviso della Corte, la valutazione del primo Giudice appare pienamente condivisibile, non meritando le censure proposte in questa fase.
7.- Quanto, invece, alle comunicazioni relative alla proroga del 2013 e successive procedure del 2014 e 2015, di tenore sostanzialmente identico, ritiene il Collegio - in adesione, ancor una volta, alle conclusioni della sentenza di primo grado - che l'onere di specificità delle modalità di rotazione sia stato assolto.
In particolare, l'azienda preannunciava, in primo luogo, l'intento di alternare, per tutti i lavoratori, periodi di sospensione e periodi di attività, sempre in ragione delle limitate attività di produzione conseguenti alla crisi ed alla riduzione di commesse, che impedivano il simultaneo reimpiego di tutto il personale.
Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione.
Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata” “avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale…” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento.
Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità.
Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
16 In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse,
a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo.
Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere
“impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
Al riguardo, opportunamente la difesa della società ricorda che la vicenda in esame non
è sovrapponibile a quelle – esaminate in taluni dei precedenti invocati dai lavoratori - in cui la valutazione di specificità e conoscibilità richiesta al giudice riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, fondata su elementi già definiti al momento della scelta.
A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014
e 2015, così come ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità.
Da ultimo, merita rilevare che non vi è allegazione o prova del fatto che, nei periodi in contestazione, il ricorrente sia stato discriminato nella rotazione con i colleghi Pt_2 appartenenti alla stessa area di attività, avendo per contro la società datrice di lavoro documentato la sua presenza in servizio per un certo numero di giornate, nonché la fruizione di congedi, ferie e permessi.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata anche in questa parte.
8.- Con l'ultimo motivo di gravame l'istante si duole del governo delle spese di lite operato dal Tribunale, che ha disposto la compensazione integrale tra le parti in
17 ragione del parziale accoglimento del ricorso, ovvero per un periodo temporale molto più ristretto di quello oggetto di domanda, e della soccombenza reciproca delle parti.
Ritiene in contrario la Corte che debbano valorizzarsi l'accertamento della illegittimità della sospensione per il primo periodo, nonché il comportamento processuale della parte attrice, che ha quantificato sin dall'inizio la pretesa senza riservarsi la proposizione di un nuovo giudizio a tal fine, unitamente al rilievo del progressivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Pertanto, appare equo al Collegio compensare le spese di primo grado solo parzialmente, in misura di 1/2, ponendo a carico della resistente la residua frazione, liquidata come in dispositivo.
Quanto alle spese di questo grado, il contrasto di pronunce interno a questa Corte, in uno alla reciproca soccombenza, induce a disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di primo grado in misura di 1/2 condannando la convenuta alla rifusione della residua frazione, liquidata in € 2.694,00, oltre IVA,
C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione;
2) rigetta, per il resto, l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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