Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22842 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06182/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ANNULLAMENTO
- del Decreto emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione (notificato alla ricorrente in data 16.03.2022) con cui è stata rigettata l'istanza e decretato che l'infermità “esiti non stabilizzati di pregresso trauma contusivo gomito dx con frattura intraspongios a del condilo omerale laterale ed interessamento del legamento collaterale ulnare” NON è dipendente da Causa di Servizio, con contestuale respingimento altresì della domanda d'equo indennizzo;
- del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso all'Adunanza del 25.01.2022, con cui l'Organo Verificatore, in ragione della richiesta di riesame prodotta dall'Amministrazione, ha disposto: […] si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato, tenuto conto delle controdeduzioni dell'Amministrazione, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso […]”, confermando il giudizio di NON dipendenza da Causa di servizio dell'infermità “esiti non stabilizzati di pregresso trauma contusivo gomito dx con frattura intraspongios a del condilo omerale laterale ed interessamento del legamento collaterale ulnare” patita dalla ricorrente;
- del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con cui l'Organo Verificatore ha ritenuto che l'infermità de qua sofferta dalla ricorrente: “[…] NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO,
- del Rapporto Informativo per istanza di riconoscimento infermità contratta in;
- della Relazione di Servizio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. DO De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il Brigadiere Capo dei Carabinieri in congedo -OMISSIS- adiva questo TAR impugnando il provvedimento del Comando Generale recante il giudizio di mancata dipendenza da causa di servizio e diniego dell’equo indennizzo per l’infermità “Esiti non stabilizzati di pregresso trauma contusivo gomito dx con frattura intraspongiosa del condilo omerale laterale ed interessamento del legamento collaterale ulnare” conseguente ad un infortunio da lei patito in Rieti il 13.3.2019 dove prestava servizio nel Raggruppamento Aeromobili Carabinieri – 16° Nucleo Elicotteri.
1.1 Riferiva la ricorrente che il 13.3.2019 era uscita dalla propria abitazione (sita a -OMISSIS- nr. 16 ) alle ore 7.45 per recarsi sul luogo di lavoro (sito a -OMISSIS-) e ivi prendere servizio alle ore 8.00, senonchè, nel percorso che conduceva dall’abitazione di cui sopra all’autovettura, posteggiata a qualche metro di distanza, ella inciampava rovinosamente a causa di un tratto di strada sconnesso e cadeva violentemente a terra, riportando traumi dolorosi che la immobilizzavano per diversi minuti senza soccorso finchè non riusciva a rialzarsi e tornare a casa dove veniva soccorsa dal marito e condotta al presidio Ospedaliero S. Camillo de Lellis – DEA I Livello dove arrivava alle ore 8.30. Ivi veniva medicata e dismessa con diagnosi di: “Lineare rima di frattura intercorsa sull’ulna prossimale, al passaggio tra incisura trocleare e processo coronoideo. Non si rilevano ulteriori lesioni scheletriche traumatiche recenti di evidenza radiografica. Al persistere della sintomatologia opportuna rivalutazione clinica e nuovo controllo radiologico […]”.
1.2 La successiva evoluzione non portava al pieno recupero dal trauma e, di seguito, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – C.M.O. Carabinieri giudicava l’infermità non stabilizzata e l’odierna ricorrente quale non idonea al servizio militare incondizionato e al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri prima per 90 giorni e poi, con verbale 28.10.2020, in via permanente, con passaggio ai ruoli civili.
1.3 La sig.ra -OMISSIS-intanto, già in data 12.06.2019, qualificando l’infermità “Trauma contusivo del domito destro da caduta accidentale con documentata frattura intraspongiosa del condilo omerale laterale con interruzione della corticale articolare da impatto in esito a lesione del legamento collaterale ulnare ed infracimento edematoso del ventre muscolare, del muscolo piccolo pronatore e dei muscoli flessori superficiali e profondo delle dita” proponeva la relativa istanza di riconoscimento della causa di servizio con equo indennizzo.
1.4 Il Comando dell’Arma acquisiva il parere dovuto del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) che con atto n. -OMISSIS-in data 13/07/2021 giudicava l’infermità in esame non dipendente da causa di servizio tenuto conto dei generici elementi prodotti a corredo della domanda della parte e delle puntuali considerazioni contenute nel rapporto informativo del 4 settembre 2020b e nella relazione di servizio del Comandante del Raggruppamento Aeromobili dei Carabinieri di Rieti del 13 marzo 2019. Al riguardo il Comitato considera che, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, incombe sull’istante l’onere di evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso attraverso idonea documentazione probatoria. Rimane fermo, altresì, il concorrente onere dell’Amministrazione di fornire tutti gli elementi utili in suo possesso in ordine alla patologia ed alle modalità di svolgimento del servizio ovvero al verificarsi di eventi dai quali abbia certezza conoscitiva, nonché certificare rilevanti situazioni di fatto. Ciò al fine di consentire al Comitato la valutazione dell’esistenza o meno del nesso di causalità in relazione alla specifica patologia e/o specifico evento per il quale si chiede il riconoscimento: nella fattispecie, come accennato, a fronte della generalità degli elementi addotti dalla istante, militano precise considerazioni dell’Amministrazione, che conducono ad un esito di non dipendenza da causa di servizio della patologia richiesta. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti […]”.
1.5 Divergevano, in sostanza, le versioni date dalla sig.ra -OMISSIS-e quella data il 13.05.2019 dal suo ufficiale superiore Tenente -OMISSIS-, nella sua relazione di servizio “Caduta Accidentale Occorsa in Rieti il 13 Marzo 2109 al Brig. CA. -OMISSIS- (-OMISSIS-), Addetto al Nucleo Comando del 16° NEC di Rieti” nella quale si riportava che la caduta era avvenuta alle 7.30 anziché alle 7.45 mentre il B.c. -OMISSIS-accompagnava i figli a scuola prima di recarsi sul posto di lavoro.
1.6 Venivano acquisite allora osservazioni della ricorrente e deduzioni dell’Amministrazione, indi interveniva in riesame il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il nuovo parere n. -OMISSIS-, reso all’Adunanza nr. 2690 del 25.01.2022, in cui si confermava il precedente esito negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato, tenuto conto delle controdeduzioni dell’Amministrazione, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il giudizio espresso e <<agli atti risulta ulteriore precisazione anche nel Rapporto Informativo in cui viene specificato che "non emergono elementi di causalità eziologica tra la patologia lamentata ed il servizio da svolgersi">>.
1.7 Il CVCS si esprimeva quindi con giudizio di non dipendenza da Causa di servizio dell’infermità “esiti non stabilizzati di pregresso trauma contusivo gomito dx con frattura intraspongios a del condilo omerale laterale ed interessamento del legamento collaterale ulnare” patita dalla ricorrente.
1.8 Conformandosi al CVCS il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanava il qui impugnato Decreto reiettivo nr. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) datato 26.01.2022 e notificato alla ricorrente in data 16.03.2022, con il quale definitivamente si negava la riconducibilità dell’infermità a causa di servizio, con contestuale respingimento della domanda d’equo indennizzo.
1.9 Insorgeva come detto il già B. c. sig.ra -OMISSIS-innanzi a questo TAR chiedendo l’annullamento del diniego e degli atti presupposti, censurati con unico composito motivo rubricato “Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, difetto ed insufficienza di istruttoria. Illegittimità per violazione di legge, per violazione dell’artt. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta” nel quale sostanzialmente si contestava l’attendibilità delle relazioni dei superiori, decisive nell’orientare la valutazione del CVCS, laddove riferivano circostanze incompatibili con la versione della ricorrente e, comunque, l’omissione da parte dell’Amministrazione di approfondite verifiche istruttorie.
1.10 Resistevano i Ministeri della difesa e dell’economia e finanze con foglio dell’Avvocatura e documenti.
1.11 All’udienza pubblica fissata per la trattazione del 10 dicembre 2025, udite le parti, la causa era assunta in decisione.
DIRITTO
2.1 Il ricorso va respinto.
2.2 Non è stato dimostrato che l’infortunio occorso alla ricorrente sia avvenuto durante il suo ordinario tragitto dalla casa verso il luogo di lavoro e che, perciò, sia classificabile come infortunio “in itinere” riconducibile al servizio.
2.3 Detta decisiva circostanza è stata infatti oggetto di discordanti ricostruzioni.
2.4 Divergono in merito le versioni riferite dalla sig.ra -OMISSIS-(supra sub 1.1) e quella attestata nella relazione dei suoi superiori dell’epoca (supra sub 1.5), in particolare sull’ora dell’infortunio e sulla ragione per cui la ricorrente stava percorrendo il tratto di strada in cui si è verificato l’episodio.
2.5 Si legge infatti nella relazione di servizio 13.3.2019 (poi confluita nel rapporto informativo per istanza di riconoscimento infermità contratta in servizio e/o per causa di esso del 4.9.2020) redatta dal Ten. -OMISSIS-il giorno dell’incidente, che la ricorrente, che avrebbe dovuto entrare in servizio alle 8.00, dopo aver avvisato in via breve di non poter raggiungere il luogo di lavoro a causa di un infortunio, contattava successivamente l’Ufficiale per un più dettagliato rapporto sui fatti, riferendogli di essere “inciampata nel vialetto sotto casa sua alle ore 7,30 del giorno 13 marzo 2019, mentre si dirigeva a prendere la sua automobile per accompagnare i figli a scuola i quali nel frattempo erano a casa con il padre”. La relazione di servizio precisava anche “alcuna comunicazione in merito alla deviazione dal tragitto abituale percorso per raggiungere la sede di servizio, al fine di poter accompagnare i figli a scuola”.
2.6 Nella sua versione la ricorrente ha invece affermato di essere uscita di casa alle 7,45 per andare al lavoro e non ad accompagnare i figli a scuola ed in tale contesto di aver subito l’infortunio. Ha quindi negato di aver contattato il Ten. -OMISSIS-il giorno dell’incidente affermando che le uniche comunicazioni intercorse erano state con suo marito, anch’egli Carabiniere, il quale confermava la sua versione dei fatti.
2.7 Va considerato che la relazione di servizio del Comando di appartenenza all’epoca della sig.ra -OMISSIS-ha carattere di atto pubblico ed è quindi assistita da fede privilegiata la quale, per essere destituita, ha bisogno dell’apposita azione di querela di falso, di inderogabile spettanza alla cognizione del Giudice ordinario.
2.8 Non avendo la ricorrente proposto la relativa azione, né chiesto termine all’uopo ex art. 77 CPA, detta relazione fa piena prova davanti a questo giudice dei fatti che il pubblico ufficiale riporta in essa essere avvenuti in sua presenza ed entro la sua sfera cognitiva e, quindi, la telefonata della sig.ra -OMISSIS-il giorno dell’incidente e l’audizione del contenuto della stessa in cui l’infortunata ha narrato le circostanze relative all’accaduto.
2.9 Non possono quindi ritenersi sufficienti a scalfire il contenuto fidefaciente della relazione, le mere successive dichiarazioni della sig.ra -OMISSIS-e di suo marito nelle quali è stata riferita una diversa versione dei fatti. Né risultano palesi illogicità nella primigenia versione fornita dalla ricorrente all’Ufficiale superiore tali da poterla ritenere frutto di evidenti errori o confusione.
2.10 Va quindi ritenuto che l’infortunio sia avvenuto durante il percorso funzionale ad accompagnare i figli a scuola e non durante quello per raggiungere il luogo di lavoro.
2.11 In ogni caso, poi, anche a voler ritenere contestata detta circostanza nel contrasto tra la versione dell’infortunata e quella del suo Ufficiale superiore, la persistente incertezza sulla riconducibilità a causa di servizio dell’incidente non potrebbe che ricadere sulla militare richiedente, cui competeva l’onere di provare il nesso tra la lesione subita e l’attività di istituto.
2.11 Neanche sono addebitabili all’Amministrazione omissioni significative nell’accertamento dei fatti, non risultando in atti temi di prova di decisivo valore offerti dalla controparte di cui si sia colpevolmente trascurato l’approfondimento.
3. Conclusivamente il ricorso va respinto, con conferma degli atti impugnati.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando gli atti impugnati.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché gli altri accessori se dovuti per legge, da versarsi a favore dei due costituiti Ministeri, creditori in solido per l’intero importo liquidato, spettante per metà a ciascuno di essi nei rapporti interni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
DO De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De MA | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.