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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6565/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 15/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
E' personalmente presente il convenuto . Persona_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 6565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6565/2023 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Antonio Lacopo, Silvia Cabras e Gianluigi C.F._2
Deiana, elettivamente domiciliati in Vico III Giulio Cesare n.
4 - Monserrato (CA), presso lo studio dei difensori che li rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto introduttivo.
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Mereu, Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in via Barcellona n.
2 - Cagliari, presso lo studio del difensore che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 07.10.2023, e hanno convenuto Parte_2 Parte_1 Per_1
davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna al pagamento di 700.000,00 euro a titolo di
[...]
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale derivato dall'infortunio mortale sul lavoro di rispettivamente coniuge e padre dei ricorrenti. CP_1
A sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori hanno esposto in sintesi che:
- con sentenza penale n. 1802/2009 di questo Tribunale del 19.01.2010, confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 8895/2005 del 04.03.2013 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 953/2014 del 07.10.2014, era stata accertata in via definitiva la responsabilità di in ordine all'omicidio colposo di in data 23.08.2025; Persona_1 CP_1
- all'epoca del fatto, era coniugata e convivente con il e dalla loro unione Parte_2 CP_1
era nato che all'epoca del decesso del padre aveva pochi mesi di età; Pt_1
- nella sentenza penale di condanna del era stata riconosciuta una provvisionale a favore dei Per_1
ricorrenti di € 55.000,00 euro, di cui 30.000,00 euro per il figlio e 25.000,00 euro per Parte_1
la coniuge Parte_2
- nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, si era separato Persona_1
consensualmente dalla coniuge e, a titolo di assegno di mantenimento, le aveva Controparte_2
trasferito il suo intero patrimonio immobiliare;
- a seguito dell'azione revocatoria proposta dagli odierni attori, con sentenza n. 1400 del 12.06.2023
di questo Tribunale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di e di Parte_2 Parte_1
dell'atto di trasferimento di immobili compiuto dal in esecuzione dell'accordo stipulato in sede Per_1
di separazione dalla coniuge;
pagina 3 di 12 - a seguito di ricorso per sequestro conservativo, con ordinanza del 09.08.2023, questo Tribunale ha confermato il sequestro conservativo sui beni e crediti di fino alla concorrenza di Controparte_2
euro 700.000,00, a favore di e Parte_2 Parte_1
Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
“voglia l'On.Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare, sulla base dei documenti allegati, che gli odierni ricorrenti, nelle loro
rispettive qualità di moglie convivente e figlio di , hanno diritto al risarcimento non CP_1
patrimoniale quale conseguenza del fatto illecito il cui unico responsabile è ; Persona_1
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 700.00,00 o in Persona_1
quella diversa, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice adito;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per
legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2024, si è Persona_1
costituito nel presente procedimento sostenendo in sintesi che:
- la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesta dagli attori era arbitraria, in quanto non basata sull'applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno,
oltre che sfornita di prova;
- la cifra richiesta era sprovvista di indicazione sulla imputabilità della quota spettante alla coniuge e al figlio del oltre a essere carente di qualsiasi prova della particolare sofferenza patita ai fini CP_1
della commisurazione del danno;
- la convivenza con il de cuius non era stata provata neanche con presunzioni, essendo rimasta allo stato di mera allegazione;
pagina 4 di 12 - il aveva versato ai ricorrenti la somma totale di € 55.000,00 a titolo di provvisionale Per_1
riconosciuta in sede penale;
- inoltre, gli odierni ricorrenti avevano già ricevuto dall' una somma pari a 549.194,43 euro e CP_3
pertanto anche tale importo doveva essere detratto in sede di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale;
- l' aveva infatti richiesto il rimborso di detta somma e pertanto, in carenza di scorporo di CP_3
quanto già versato, il sarebbe tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo, con conseguente Per_1
ingiustificato arricchimento dei ricorrenti;
- la quantificazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della provvisionale versata per il medesimo titolo e delle somme già percepite dall' , doveva essere calcolata mediante le tabelle in CP_3
uso nei Tribunali di Roma o Milano, con esclusione di qualsiasi personalizzazione del danno.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Persona_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'esatto ammontare del risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti dal
sig. ai ricorrenti secondo le tabelle basate sul sistema a punti, tenendo conto delle somme già Per_1
ricevute dagli stessi a tale titolo, in particolare sottraendo dall'importo del risarcimento la somma
totale di € 55.000,00 (oltre spese e interessi) versata dal ai ricorrenti quale provvisionale per i Per_1
danni non patrimoniali subiti dai signori e (€ 30.000,00 a favore del figlio minorenne Pt_2 CP_1
e € 25.000,00 a favore della moglie ), e le somme versate per identico Parte_1 Parte_2
titolo dall' , senza tener conto di alcuna personalizzazione del danno in quanto sfornita di prova;
CP_3
- per l'effetto condannare il al pagamento della cifra ritenuta di giustizia;
Per_1
- con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge”.
pagina 5 di 12 Con provvedimento del 20.06.2024, questo Tribunale ha ordinato all' - sede di Cagliari di CP_3
comunicare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la specifica indicazione della causale dell'indennizzo corrisposto a e in conseguenza dell'infortunio mortale sul lavoro del Parte_1 Parte_2
loro congiunto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con assegnazione del termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusive.
*****
La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta dagli attori è
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si osserva che l'infortunio sul lavoro che aveva cagionato il decesso di CP_1
è pacifico in causa, non essendo stato contestato dal convenuto, il quale ha svolto le sue difese
[...]
limitatamente al profilo della quantificazione del danno.
La dinamica del sinistro era stata infatti accertata con sentenza penale n. 1802/2009 di questo
Tribunale, confermata dalla Corte d'Appello il 4 marzo 2013 e in via definitiva dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 953/2014 del 7 ottobre 2014, con la quale è stato Persona_1
condannato per l'omicidio colposo di oltre che al risarcimento dei danni in favore di CP_1
e di da liquidarsi in separato giudizio civile, riconoscendo alle parti Parte_1 Parte_2
offese una provvisionale di euro 55.000,00 (di cui euro 30.000,00 per il figlio e euro 25.000,00 per la coniuge di . CP_1
I ricorrenti hanno pertanto agito in sede civile per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale pari alla somma complessiva di euro 700.000,00.
pagina 6 di 12 In proposito, deve darsi preliminarmente atto che è pacifico in causa che il abbia versato Per_1
integralmente la provvisionale di euro 55.000,00 riconosciuta nel giudicato penale, comprensiva di interessi e spese.
Peraltro, il convenuto ha eccepito che i ricorrenti avevano ricevuto dall' una somma pari a € CP_3
549.194,43 e che tale importo doveva essere detratto all'importo complessivo spettante agli attori.
L'eccezione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “in caso
di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall in favore dei congiunti, CP_3
ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura
patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non
patrimoniale spettante ai medesimi soggetti” (Cassazione civile, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019 - Rv. 655423 - 02).
L'orientamento è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte, la quale ha specificato che
“nel caso di uccisione di un lavoratore, l' corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di CP_3
legge una rendita (artt. 66, n. 4, ed 85 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124). Tale rendita è parametrata al
reddito del de cuius;
non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero
degli aventi diritto;
cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze;
cessa quando il figlio che ne
fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente
universitario (art. 85 D.P.R. cit.). Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo
scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume
iuris et de jure che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico
che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di
pagina 7 di 12 indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale” (Sez. 3, Ordinanza
n. 20032 del 03.06.2024).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi che le somme erogate dall' ai CP_3
ricorrenti per il danno patrimoniale non devono essere computate per il calcolo del credito spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale.
L'assunto ha trovato conferma nella nota dell' del 1° luglio 2024 che, a seguito di richiesta di CP_3
informazioni del Tribunale, ha dato atto che era stata riconosciuta agli attori una rendita mensile ai sensi dell'art. 85 TU 1124/1965 - commisurata al reddito annuale del lavoratore deceduto, pari all'importo capitale di euro 347.778,89 e di euro 91.317,07 per il minore - la quale (avendo funzione previdenziale piuttosto che risarcitoria) non deve essere computata per la liquidazione del danno non patrimoniale .
Deve pertanto escludersi che nel calcolo della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per cui è causa possa operare una compensazione con l'indennità ricevuta dall' , CP_3
giacché l'indennità corrisposta dall'ente previdenziale ha una funzione diversa da quella del diritto al risarcimento del danno tanatologico.
******
Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dai familiari del CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna pagina 8 di 12 esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
23469 del 28/09/2018 Rv. 650858).
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità
della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 (Cass. n. 12470 del 2017,
n. 20895 del 2015).
pagina 9 di 12 Tanto premesso, il convenuto ha sostenuto la mancanza di prova del requisito della convivenza effettiva tra la ricorrente e il de cuius al momento del fatto, ai fini dell'applicazione dei parametri tabellari per la quantificazione del quantum debeatur.
L'assunto non può essere condiviso.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio
hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022 Rv. 665266 – 01; Massime precedenti Vedi: N. 18284 del 2021 Rv.
661702 - 01, N. 24689 del 2020 Rv. 659848 - 01conf. Cass. civ. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018;
n. 12146 del 14 giugno 2016; Cass. civ. n. 3767 del 2018).
Applicando l'insegnamento costante della Suprema Corte al caso di specie, l'esistenza dello stretto legame con i congiunti (rispettivamente coniuge e figlio del defunto) lascia presumere la sofferenza del familiare superstite, non avendo la parte convenuta allegato né provato circostanze idonee a fare venir meno tale legame.
L'importo dei danni patiti a titolo di perdita del rapporto parentale dalla coniuge convivente Pt_2
e dal figlio deve pertanto essere stimato come segue, tenuto conto che agli
[...] Parte_1
importi liquidati devono essere sommati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge:
coniuge convivente): Parte_2
Tabelle del Tribunale di Milano 2022:
pagina 10 di 12 Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 104 IMPORTO del RISARCIMENTO € 336.500,00 danno non patrimoniale: € 336.500,00
- € 30.000,00 di provvisionale = € 306.500,00
Rivalutazione + Interessi: € 22.238,56
Capitale Rivalutato + Interessi: € 328.738,56
(figlio convivente) Parte_1
Tabelle del Tribunale di Milano 2022:
Tabella di riferimento: 2022 Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 95 IMPORTO del RISARCIMENTO € 319.675,00 danno non patrimoniale: € 319.675,00
- € 25.000,00 di provvisionale = € 294.675,00
Rivalutazione + Interessi: € 21.433,40
Capitale Rivalutato + Interessi: € 315.708,40
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media per le cause di importo fino a
1.000.000,00 euro, seguono la regola della soccombenza.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna al pagamento di 328.738,56 euro in favore di Persona_1 Pt_2
di 315.708,40 euro in favore di a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1
danno non patrimoniale per le causali in premessa;
2. condanna a rifondere a le Persona_1 Parte_2 Parte_1
spese del procedimento liquidate in 29.738,00 euro (di cui 29.193,00 euro per competenze e
545,00 euro per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 15.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 15/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
E' personalmente presente il convenuto . Persona_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 6565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6565/2023 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Antonio Lacopo, Silvia Cabras e Gianluigi C.F._2
Deiana, elettivamente domiciliati in Vico III Giulio Cesare n.
4 - Monserrato (CA), presso lo studio dei difensori che li rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto introduttivo.
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Mereu, Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in via Barcellona n.
2 - Cagliari, presso lo studio del difensore che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 07.10.2023, e hanno convenuto Parte_2 Parte_1 Per_1
davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna al pagamento di 700.000,00 euro a titolo di
[...]
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale derivato dall'infortunio mortale sul lavoro di rispettivamente coniuge e padre dei ricorrenti. CP_1
A sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori hanno esposto in sintesi che:
- con sentenza penale n. 1802/2009 di questo Tribunale del 19.01.2010, confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 8895/2005 del 04.03.2013 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 953/2014 del 07.10.2014, era stata accertata in via definitiva la responsabilità di in ordine all'omicidio colposo di in data 23.08.2025; Persona_1 CP_1
- all'epoca del fatto, era coniugata e convivente con il e dalla loro unione Parte_2 CP_1
era nato che all'epoca del decesso del padre aveva pochi mesi di età; Pt_1
- nella sentenza penale di condanna del era stata riconosciuta una provvisionale a favore dei Per_1
ricorrenti di € 55.000,00 euro, di cui 30.000,00 euro per il figlio e 25.000,00 euro per Parte_1
la coniuge Parte_2
- nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, si era separato Persona_1
consensualmente dalla coniuge e, a titolo di assegno di mantenimento, le aveva Controparte_2
trasferito il suo intero patrimonio immobiliare;
- a seguito dell'azione revocatoria proposta dagli odierni attori, con sentenza n. 1400 del 12.06.2023
di questo Tribunale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di e di Parte_2 Parte_1
dell'atto di trasferimento di immobili compiuto dal in esecuzione dell'accordo stipulato in sede Per_1
di separazione dalla coniuge;
pagina 3 di 12 - a seguito di ricorso per sequestro conservativo, con ordinanza del 09.08.2023, questo Tribunale ha confermato il sequestro conservativo sui beni e crediti di fino alla concorrenza di Controparte_2
euro 700.000,00, a favore di e Parte_2 Parte_1
Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
“voglia l'On.Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare, sulla base dei documenti allegati, che gli odierni ricorrenti, nelle loro
rispettive qualità di moglie convivente e figlio di , hanno diritto al risarcimento non CP_1
patrimoniale quale conseguenza del fatto illecito il cui unico responsabile è ; Persona_1
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 700.00,00 o in Persona_1
quella diversa, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice adito;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per
legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2024, si è Persona_1
costituito nel presente procedimento sostenendo in sintesi che:
- la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesta dagli attori era arbitraria, in quanto non basata sull'applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno,
oltre che sfornita di prova;
- la cifra richiesta era sprovvista di indicazione sulla imputabilità della quota spettante alla coniuge e al figlio del oltre a essere carente di qualsiasi prova della particolare sofferenza patita ai fini CP_1
della commisurazione del danno;
- la convivenza con il de cuius non era stata provata neanche con presunzioni, essendo rimasta allo stato di mera allegazione;
pagina 4 di 12 - il aveva versato ai ricorrenti la somma totale di € 55.000,00 a titolo di provvisionale Per_1
riconosciuta in sede penale;
- inoltre, gli odierni ricorrenti avevano già ricevuto dall' una somma pari a 549.194,43 euro e CP_3
pertanto anche tale importo doveva essere detratto in sede di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale;
- l' aveva infatti richiesto il rimborso di detta somma e pertanto, in carenza di scorporo di CP_3
quanto già versato, il sarebbe tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo, con conseguente Per_1
ingiustificato arricchimento dei ricorrenti;
- la quantificazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della provvisionale versata per il medesimo titolo e delle somme già percepite dall' , doveva essere calcolata mediante le tabelle in CP_3
uso nei Tribunali di Roma o Milano, con esclusione di qualsiasi personalizzazione del danno.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Persona_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'esatto ammontare del risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti dal
sig. ai ricorrenti secondo le tabelle basate sul sistema a punti, tenendo conto delle somme già Per_1
ricevute dagli stessi a tale titolo, in particolare sottraendo dall'importo del risarcimento la somma
totale di € 55.000,00 (oltre spese e interessi) versata dal ai ricorrenti quale provvisionale per i Per_1
danni non patrimoniali subiti dai signori e (€ 30.000,00 a favore del figlio minorenne Pt_2 CP_1
e € 25.000,00 a favore della moglie ), e le somme versate per identico Parte_1 Parte_2
titolo dall' , senza tener conto di alcuna personalizzazione del danno in quanto sfornita di prova;
CP_3
- per l'effetto condannare il al pagamento della cifra ritenuta di giustizia;
Per_1
- con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge”.
pagina 5 di 12 Con provvedimento del 20.06.2024, questo Tribunale ha ordinato all' - sede di Cagliari di CP_3
comunicare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la specifica indicazione della causale dell'indennizzo corrisposto a e in conseguenza dell'infortunio mortale sul lavoro del Parte_1 Parte_2
loro congiunto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con assegnazione del termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusive.
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La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta dagli attori è
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si osserva che l'infortunio sul lavoro che aveva cagionato il decesso di CP_1
è pacifico in causa, non essendo stato contestato dal convenuto, il quale ha svolto le sue difese
[...]
limitatamente al profilo della quantificazione del danno.
La dinamica del sinistro era stata infatti accertata con sentenza penale n. 1802/2009 di questo
Tribunale, confermata dalla Corte d'Appello il 4 marzo 2013 e in via definitiva dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 953/2014 del 7 ottobre 2014, con la quale è stato Persona_1
condannato per l'omicidio colposo di oltre che al risarcimento dei danni in favore di CP_1
e di da liquidarsi in separato giudizio civile, riconoscendo alle parti Parte_1 Parte_2
offese una provvisionale di euro 55.000,00 (di cui euro 30.000,00 per il figlio e euro 25.000,00 per la coniuge di . CP_1
I ricorrenti hanno pertanto agito in sede civile per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale pari alla somma complessiva di euro 700.000,00.
pagina 6 di 12 In proposito, deve darsi preliminarmente atto che è pacifico in causa che il abbia versato Per_1
integralmente la provvisionale di euro 55.000,00 riconosciuta nel giudicato penale, comprensiva di interessi e spese.
Peraltro, il convenuto ha eccepito che i ricorrenti avevano ricevuto dall' una somma pari a € CP_3
549.194,43 e che tale importo doveva essere detratto all'importo complessivo spettante agli attori.
L'eccezione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “in caso
di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall in favore dei congiunti, CP_3
ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura
patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non
patrimoniale spettante ai medesimi soggetti” (Cassazione civile, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019 - Rv. 655423 - 02).
L'orientamento è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte, la quale ha specificato che
“nel caso di uccisione di un lavoratore, l' corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di CP_3
legge una rendita (artt. 66, n. 4, ed 85 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124). Tale rendita è parametrata al
reddito del de cuius;
non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero
degli aventi diritto;
cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze;
cessa quando il figlio che ne
fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente
universitario (art. 85 D.P.R. cit.). Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo
scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume
iuris et de jure che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico
che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di
pagina 7 di 12 indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale” (Sez. 3, Ordinanza
n. 20032 del 03.06.2024).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi che le somme erogate dall' ai CP_3
ricorrenti per il danno patrimoniale non devono essere computate per il calcolo del credito spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale.
L'assunto ha trovato conferma nella nota dell' del 1° luglio 2024 che, a seguito di richiesta di CP_3
informazioni del Tribunale, ha dato atto che era stata riconosciuta agli attori una rendita mensile ai sensi dell'art. 85 TU 1124/1965 - commisurata al reddito annuale del lavoratore deceduto, pari all'importo capitale di euro 347.778,89 e di euro 91.317,07 per il minore - la quale (avendo funzione previdenziale piuttosto che risarcitoria) non deve essere computata per la liquidazione del danno non patrimoniale .
Deve pertanto escludersi che nel calcolo della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per cui è causa possa operare una compensazione con l'indennità ricevuta dall' , CP_3
giacché l'indennità corrisposta dall'ente previdenziale ha una funzione diversa da quella del diritto al risarcimento del danno tanatologico.
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Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dai familiari del CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna pagina 8 di 12 esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
23469 del 28/09/2018 Rv. 650858).
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità
della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 (Cass. n. 12470 del 2017,
n. 20895 del 2015).
pagina 9 di 12 Tanto premesso, il convenuto ha sostenuto la mancanza di prova del requisito della convivenza effettiva tra la ricorrente e il de cuius al momento del fatto, ai fini dell'applicazione dei parametri tabellari per la quantificazione del quantum debeatur.
L'assunto non può essere condiviso.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio
hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022 Rv. 665266 – 01; Massime precedenti Vedi: N. 18284 del 2021 Rv.
661702 - 01, N. 24689 del 2020 Rv. 659848 - 01conf. Cass. civ. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018;
n. 12146 del 14 giugno 2016; Cass. civ. n. 3767 del 2018).
Applicando l'insegnamento costante della Suprema Corte al caso di specie, l'esistenza dello stretto legame con i congiunti (rispettivamente coniuge e figlio del defunto) lascia presumere la sofferenza del familiare superstite, non avendo la parte convenuta allegato né provato circostanze idonee a fare venir meno tale legame.
L'importo dei danni patiti a titolo di perdita del rapporto parentale dalla coniuge convivente Pt_2
e dal figlio deve pertanto essere stimato come segue, tenuto conto che agli
[...] Parte_1
importi liquidati devono essere sommati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge:
coniuge convivente): Parte_2
Tabelle del Tribunale di Milano 2022:
pagina 10 di 12 Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 104 IMPORTO del RISARCIMENTO € 336.500,00 danno non patrimoniale: € 336.500,00
- € 30.000,00 di provvisionale = € 306.500,00
Rivalutazione + Interessi: € 22.238,56
Capitale Rivalutato + Interessi: € 328.738,56
(figlio convivente) Parte_1
Tabelle del Tribunale di Milano 2022:
Tabella di riferimento: 2022 Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 95 IMPORTO del RISARCIMENTO € 319.675,00 danno non patrimoniale: € 319.675,00
- € 25.000,00 di provvisionale = € 294.675,00
Rivalutazione + Interessi: € 21.433,40
Capitale Rivalutato + Interessi: € 315.708,40
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media per le cause di importo fino a
1.000.000,00 euro, seguono la regola della soccombenza.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna al pagamento di 328.738,56 euro in favore di Persona_1 Pt_2
di 315.708,40 euro in favore di a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1
danno non patrimoniale per le causali in premessa;
2. condanna a rifondere a le Persona_1 Parte_2 Parte_1
spese del procedimento liquidate in 29.738,00 euro (di cui 29.193,00 euro per competenze e
545,00 euro per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 15.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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