TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott. Umberto Castagnini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 11902/2023 promossa da: Parte (C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. GOTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GOTI
MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato in [...] il [...] (C.F. – – Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
), proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. contro il decreto di rifiuto del rilascio del C.F._3
permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, T.U. 286/98 (Prot. 267/2023), adottato dalla Questura della Provincia di in data 28/08/2023 e notificato in data 20/09/2023. CP_2
Il difensore del ricorrente, con nota dep. 14/10/2025, dichiarava che il sig. non ha più Parte_1
interesse a procrastinare il procedimento pendente, avendo ottenuto dal Tribunale di Trieste, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 depositato avanti il medesimo Tribunale e recante pagina 1 di 2 n. R.G. 2174/2020, il riconoscimento della protezione speciale, rinunciando agli atti del contenzioso in essere, come da specifica procura.
La procura in atti, appositamente rilasciata da , conferiva mandato ai sensi dell'art. 10 Parte_1
D.P.R. l23/2001, al proprio difensore “affinché depositasse istanza di cessazione materia del contendere nel procedimento ex art. 281 deciet c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Firenze nei confronti del
, Questura della Provincia di . Controparte_1 CP_2
Nei limiti del mandato conferito l'istanza di cessazione della materia del contendere deve essere accolta con spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
La cessazione della materia del contendere con spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22/10/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott. Umberto Castagnini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 11902/2023 promossa da: Parte (C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. GOTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GOTI
MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato in [...] il [...] (C.F. – – Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
), proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. contro il decreto di rifiuto del rilascio del C.F._3
permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, T.U. 286/98 (Prot. 267/2023), adottato dalla Questura della Provincia di in data 28/08/2023 e notificato in data 20/09/2023. CP_2
Il difensore del ricorrente, con nota dep. 14/10/2025, dichiarava che il sig. non ha più Parte_1
interesse a procrastinare il procedimento pendente, avendo ottenuto dal Tribunale di Trieste, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 depositato avanti il medesimo Tribunale e recante pagina 1 di 2 n. R.G. 2174/2020, il riconoscimento della protezione speciale, rinunciando agli atti del contenzioso in essere, come da specifica procura.
La procura in atti, appositamente rilasciata da , conferiva mandato ai sensi dell'art. 10 Parte_1
D.P.R. l23/2001, al proprio difensore “affinché depositasse istanza di cessazione materia del contendere nel procedimento ex art. 281 deciet c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Firenze nei confronti del
, Questura della Provincia di . Controparte_1 CP_2
Nei limiti del mandato conferito l'istanza di cessazione della materia del contendere deve essere accolta con spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
La cessazione della materia del contendere con spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22/10/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 2 di 2