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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7253/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SGAMBATI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCIGLIANO CP_1 C.F._1
GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisano le conclusioni come da atto di citazione:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'assenza e/o inesistenza di un titolo giustificativo e quindi la natura indebita dei versamenti effettuati da in favore di e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 CP_1 tenuto e condannare l'odierno convenuto a restituire al l'importo di € Parte_1
67.000,00, o la diversa somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizia, oltre interessi anche di mora e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo.
pagina 1 di 8 2) in via subordinata, accertare comunque l'indebito arricchimento di in danno di CP_1
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'odierno convenuto a restituire al Parte_1 ex art. 2041 c.c. l'importo di € 67.000,00, o la diversa somma Parte_1
maggiore o minore dovesse risultare di giustizia, oltre interessi anche di mora e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente:
“Piaccia alla Ecc.mo Tribunale di Bologna, per le causali di cui in narrativa e contrariis reiectis:
In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la irritualità della domanda poiché la curatela, per ottenere la ripetizione di pagamenti effettuati dalla società in bonis, avrebbe dovuto esperire l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legg. Fall;
In via principale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 per difetto dei presupposti e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo del solvens ex art. 1227 c.c. per le ragioni sopraindicate, e per l'effetto, ridurre la somma richiesta da parte attrice, anche in via equitativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv.
Giuseppe Scigliano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona Parte_1
del curatore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, deducendo in CP_1
fatto che:
-la società costituita nel 2007 e dedita ad attività di assistenza e riparazione Parte_1
di autoveicoli e motoveicoli, a seguito di progressiva erosione del capitale sociale e di riduzione, già nel 2017, del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2483 ter c.c., veniva dichiarata fallita con sentenza del 15.12.2020;
pagina 2 di 8 -dal 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, la compagine societaria era costituita da Parte_2
(socio al 51,50%), e (contitolari di una quota di
[...] Parte_3 Parte_2
capitale sociale del 9%), (socio al 39,50%); CP_1
-il ruolo di amministratore unico veniva assunto prima da (dalla costituzione al Persona_1
20.12.2010) e successivamente dal figlio;
Parte_2
-il ruolo di responsabile tecnico era in capo a , sin dalla costituzione della società; CP_1
-dall'esame della documentazione contabile, gli organi della procedura riscontravano la sussistenza di oneri per circa € 176.647.000,00, sostenuti dal 2015 al 2019, a titolo di “spese viaggi altri settori”, di cui € 67.000,00 corrisposti al socio ed € 46.907,00 al figlio di questi, ; CP_1 Persona_2
-i pagamenti eseguiti in favore di erano documentati dalle schede contabili della CP_1
società, ove venivano indicati i rimborsi chilometrici, e dalle buste-paga, ma non venivano rinvenuti i giustificativi dei costi, neppure forniti dal convenuto a seguito di diffida stragiudiziale.
Pertanto, in mancanza di alcuna giustificazione dei pagamenti, il chiedeva di accertare Parte_1
e dichiarare la natura indebita dei versamenti eseguiti in favore di per € 67.000,00 e, CP_1 per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione di tale importo o della diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, domandava di accertare l'indebito arricchimento del convenuto, con condanna dello stesso alla restituzione ex art. 2041 c.c. dell'importo suindicato.
2. Si costituiva in giudizio , deducendo che il valido titolo giustificativo dei pagamenti CP_1 era da rinvenirsi nel rapporto lavorativo instaurato con la società, presso la quale egli svolgeva l'attività di operaio addetto alla manutenzione delle autovetture e rivestiva il ruolo di responsabile tecnico, occupandosi del coordinamento, pianificazione, gestione e monitoraggio dell'attività produttiva;
esponeva che, nella gestione dei rapporti con i fornitori, si trovava a dover percorrere, con cadenza regolare, innumerevoli chilometri per recarsi in luoghi diversi dalla sede abituale di lavoro, utilizzando la propria autovettura, e che, pertanto, gli venivano riconosciuti i relativi emolumenti in busta paga.
In diritto, il convenuto eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., in quanto avrebbe dovuto essere esperita – in relazione soltanto ai pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento - l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., rimedio tipico riconosciuto al curatore fallimentare per la ricostituzione del patrimonio della società fallita;
osservava che, nel caso di specie, i pagamenti erano stati invece effettuati tra il 2015 e il 2017, e dunque alcuni anni prima della dichiarazione di fallimento.
Inoltre, rilevava che i versamenti erano sorretti da un titolo valido, ovvero dal rapporto professionale intercorso tra il e la società, e che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio, non CP_1
pagina 3 di 8 avendo provato l'inesistenza originaria del titolo;
rilevava che, nel caso di spese, si trattava di rimborso forfettario delle spese di viaggio, oggetto di un accordo concluso tra l'amministratore unico e il per tutte le spese sostenute nel corso delle trasferte, senza necessità per il lavoratore di CP_1 produrre alcun documento giustificativo che certificasse l'esatto ammontare delle spese sostenute;
riferiva di aver sempre esibito alla società la documentazione giustificativa e sosteneva che era onere di quest'ultima conservarla. In subordine, il convenuto invocava il concorso colposo della società, e per essa di parte attrice, nella causazione del danno, consistente nel depauperamento patrimoniale dovuto alla esecuzione di pagamenti asseritamente non dovuti, per non aver chiesto al lavoratore copia dei giustificativi.
Pertanto, il convenuto chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità della domanda;
in via principale, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per difetto dei relativi presupposti e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e conseguentemente di rigettarla;
in via subordinata, di riconoscere il concorso colposo del solvens ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione della somma richiesta da parte attrice.
3. Nella fase introduttiva, soltanto parte attrice depositava le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Nella prima udienza di comparizione, stante la natura documentale della causa, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine per note conclusionali. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., proposta da parte attrice, non appare fondata, in quanto il curatore fallimentare ha ampia legittimazione ad esercitare ogni azione relativa a rapporti di diritto patrimoniale del fallito ex art. 43 L.F..
Del resto, il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale (Cass. civ. n. 13762 del 31.05.2017); detta azione è, pertanto, pienamente ammissibile ed è stata regolarmente autorizzata dal Giudice delegato (doc. 2).
Infatti, il curatore, in quanto unico soggetto legittimato ad agire nel corso della procedura fallimentare, oltre all'azione revocatoria ordinaria in corso di fallimento (di cui all'art. 66 L.F.) e all'azione c.d. revocatoria fallimentare (di cui all'art. 67 L.F.), può procedere all'esperimento di un ulteriore rimedio giudiziale, vale a dire l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.: mentre le prime due azioni sopra richiamate, previste dalla legge fallimentare, mirano a colpire taluni atti di disposizione pagina 4 di 8 patrimoniale, attraverso la declaratoria di inefficacia degli stessi, l'azione di ripetizione dell'indebito mira ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, cioè di quanto pagato in assenza di valida causa debendi.
5. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta.
L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l'avvenuto pagamento, in favore dell'accipiens, della somma di cui si chiede la restituzione e la mancanza di una valida causa giustificativa che lo sorregga.
Quanto al primo requisito, parte attrice ha dedotto e documentato che la società Parte_1 aveva eseguito, prima della dichiarazione di fallimento, pagamenti periodici per complessivi €
[...]
67.000,00 in favore di (docc. 6-8). CP_1
Inoltre, a seguito della diffida del curatore fallimentare del 4.11.2021 (doc. 9), CP_1
rispondeva, tramite il proprio legale, di essersi sempre occupato della parte operativa della società e di essere stato tenuto all'oscuro dell'andamento societario da parte del legale rappresentante all'epoca in carica (doc. 10): trattasi di circostanze estranee all'attuale pretesa del fallimento e alla presente controversia. Ciò che rileva è invece che né in quella risposta, né nel presente giudizio, CP_1
abbia mai contestato l'avvenuta ricezione della somma di denaro di cui viene chiesta la
[...]
restituzione da parte del Fallimento attoreo.
In relazione al secondo requisito, il convenuto eccepiva preliminarmente che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo provato l'inesistenza originaria di un titolo, ma limitandosi unicamente a desumerla dal mancato rinvenimento della documentazione giustificativa dei pagamenti nella contabilità della società. In ogni caso, sosteneva che il pagamento era sorretto da idoneo titolo giustificativo, da rinvenirsi nel rapporto professionale/lavorativo intercorso con la società attrice, che imponeva al nerose e continue trasferte, tanto che la somma mensilmente versata CP_1 in suo favore era stata concordata forfettariamente con l'amministratore a titolo di rimborso dei costi sostenuti in occasione di viaggi e trasferte effettuate durante il rapporto di lavoro.
Le difese del convenuto non appaiono condivisibili.
In relazione alla questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova, si osserva che l'azione di ripetizione dell'indebito è esperibile sia quando la causa originaria del rapporto manchi, sia quando essa sia venuta meno successivamente. In ipotesi di mancanza originaria della causa giustificativa,
l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza del titolo del pagamento: secondo l'indirizzo uniforme della Suprema Corte, nel primo caso, egli ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido, mentre nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, stante l'impossibilità
pagina 5 di 8 a provvedervi) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, cosicché, in base al principio c.d. di vicinanza della prova, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. civ. 18/08/2023, n. 24841; Cass. civ. 06/10/2015, n. 19902).
Nella controversia in esame, in cui il curatore fallimentare ha dedotto l'insussistenza di un titolo di pagamento, non rinvenibile in alcun modo dalla documentazione societaria, il solo onere dell'attore era quello di allegare l'inesistenza di un giusto titolo dell'obbligazione.
Il convenuto non ha invece assolto all'onere della prova posto a suo carico, avendo genericamente dedotto che il pagamento in suo favore della somma di € 67.000,00, negli anni dal 2015 al 2017, era giustificato dal rapporto professionale/lavorativo intercorso con la società e da un accordo con l'amministratore sul rimborso forfettario delle spese.
Tuttavia, si osserva che di tale accordo il convenuto non ha offerto alcuna prova, risultando pertanto infondato l'assunto secondo cui il lavoratore non era tenuto a fornire analitica documentazione comprovante le spese, che presuppone appunto la previsione di un rimborso forfettario concordato tra le parti. Inoltre, il i è limitato ad affermare che le somme percepite erano dovute al rimborso CP_1 delle spese sostenute per “viaggi e trasferte effettuate in costanza del rapporto lavorativo e professionale” (pag. 6 della comparsa di costituzione), ma non ha neppure assolto adeguatamente all'onere di allegazione posto a suo carico, non avendo offerto alcuna specifica indicazione sulla natura delle spese, sulle modalità, durata e frequenza delle trasferte, sui percorsi effettuati e sui luoghi di destinazione, asseritamente raggiunti per esigenze aziendali, che come tali avrebbero dovuto essere noti, ricorrenti e riscontrabili dalla documentazione societaria.
A fronte di tale carenza probatoria e di allegazione, l'assenza di documentazione idonea a provare gli esborsi effettivamente sostenuti dal e i viaggi realmente percorsi, legittima l'esercizio CP_1 dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte della curatela.
A ciò si aggiunga che:
-dalla documentazione prodotta da parte attrice, risulta che le somme corrisposte al erano CP_1 ingenti e a cadenza mensile (€ 500,00 nel gennaio 2015, € 1.500,00 nel febbraio 2015, € 2.500,00 da marzo 2015 ad aprile 2017), e non rispecchiavano il calcolo dei rimborsi chilometrici secondo la tabelle
Aci in uso, che non avrebbero consentito di ottenere come risultato una cifra tonda e costante;
-oltre alle spese per trasferte, venivano liquidate al lteriori ingenti somme mensili, a titolo di CP_1
“premi”, non ulteriormente specificati (doc. 8 di parte attrice);
-vi era, pertanto, una notevole sproporzione tra la qualifica di operaio del RUBINI e i compensi ricevuti, che ammontavano ad oltre € 8.500,00 mensili lordi, dato che alla retribuzione di circa €
pagina 6 di 8 2.000,00 venivano aggiunti “premi” per € 4.000,00 e rimborsi spese per € 2.500,00 (doc. 8 di parte attrice);
era socio della ma non era stata adottata alcuna delibera Controparte_1 Parte_1
autorizzativa in ordine al rimborso delle spese o al pagamento di altri compensi per attività eventualmente svolte, oltre alla prestazione di lavoro, né questi esborsi erano previsti dalle disposizioni statutarie (docc. 11, 12 di parte attrice);
-nel verbale di audizione assunto dalla curatela, il Dott. consulente del lavoro della Tes_1
società, dichiarava di non essere a conoscenza di documenti giustificativi delle spese di viaggio addebitate alla società fallita in favore di , di averli richiesti più volte alla responsabile CP_1
amministrativa, senza aver mai ricevuto alcun riscontro, e di non essere a conoscenza di eventuali trasferte effettuate da nel periodo dal 2015 al 2017, né di accordi sui rimborsi CP_1 forfettari delle spese di trasferta, che sarebbero comunque “tecnicamente” impossibili, data la posizione dell'accipiens quale dipendente della società, avente la qualifica di operaio di 5° livello (doc.
14).
Per le ragioni esposte, la domanda di ripetizione dell'indebito, proposta da parte attrice in via principale, deve essere accolta, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma complessiva ricevuta di € 67.000,00.
Vanno riconosciuti, sulla somma così indicata, gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dai singoli pagamenti al saldo effettivo: si deve ritenere, al riguardo, che il li CP_1 abbia ricevuti in mala fede, in ragione dell'evidente sproporzione esistente tra lo stipendio percepito per la sua attività di operaio e le ingenti somme aggiuntive liquidate a diverso titolo, tenuto conto altresì della posizione da lui assunta come socio all'interno della compagine della Parte_1
[...]
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta.
La liquidazione è operata in applicazione dei parametri relativi ai valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande di parte attrice, così dispone:
pagina 7 di 8 -condanna alla restituzione, in favore del CP_1 Parte_1 della somma di € 67.000,00, a titolo di indebito oggettivo, rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti, oltre ad interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma complessiva dalla data odierna sino al saldo effettivo;
-condanna alla rifusione, in favore del CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, oltre al
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7253/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SGAMBATI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCIGLIANO CP_1 C.F._1
GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisano le conclusioni come da atto di citazione:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'assenza e/o inesistenza di un titolo giustificativo e quindi la natura indebita dei versamenti effettuati da in favore di e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 CP_1 tenuto e condannare l'odierno convenuto a restituire al l'importo di € Parte_1
67.000,00, o la diversa somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizia, oltre interessi anche di mora e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo.
pagina 1 di 8 2) in via subordinata, accertare comunque l'indebito arricchimento di in danno di CP_1
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'odierno convenuto a restituire al Parte_1 ex art. 2041 c.c. l'importo di € 67.000,00, o la diversa somma Parte_1
maggiore o minore dovesse risultare di giustizia, oltre interessi anche di mora e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente:
“Piaccia alla Ecc.mo Tribunale di Bologna, per le causali di cui in narrativa e contrariis reiectis:
In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la irritualità della domanda poiché la curatela, per ottenere la ripetizione di pagamenti effettuati dalla società in bonis, avrebbe dovuto esperire l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legg. Fall;
In via principale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 per difetto dei presupposti e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo del solvens ex art. 1227 c.c. per le ragioni sopraindicate, e per l'effetto, ridurre la somma richiesta da parte attrice, anche in via equitativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv.
Giuseppe Scigliano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona Parte_1
del curatore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, deducendo in CP_1
fatto che:
-la società costituita nel 2007 e dedita ad attività di assistenza e riparazione Parte_1
di autoveicoli e motoveicoli, a seguito di progressiva erosione del capitale sociale e di riduzione, già nel 2017, del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2483 ter c.c., veniva dichiarata fallita con sentenza del 15.12.2020;
pagina 2 di 8 -dal 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, la compagine societaria era costituita da Parte_2
(socio al 51,50%), e (contitolari di una quota di
[...] Parte_3 Parte_2
capitale sociale del 9%), (socio al 39,50%); CP_1
-il ruolo di amministratore unico veniva assunto prima da (dalla costituzione al Persona_1
20.12.2010) e successivamente dal figlio;
Parte_2
-il ruolo di responsabile tecnico era in capo a , sin dalla costituzione della società; CP_1
-dall'esame della documentazione contabile, gli organi della procedura riscontravano la sussistenza di oneri per circa € 176.647.000,00, sostenuti dal 2015 al 2019, a titolo di “spese viaggi altri settori”, di cui € 67.000,00 corrisposti al socio ed € 46.907,00 al figlio di questi, ; CP_1 Persona_2
-i pagamenti eseguiti in favore di erano documentati dalle schede contabili della CP_1
società, ove venivano indicati i rimborsi chilometrici, e dalle buste-paga, ma non venivano rinvenuti i giustificativi dei costi, neppure forniti dal convenuto a seguito di diffida stragiudiziale.
Pertanto, in mancanza di alcuna giustificazione dei pagamenti, il chiedeva di accertare Parte_1
e dichiarare la natura indebita dei versamenti eseguiti in favore di per € 67.000,00 e, CP_1 per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione di tale importo o della diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, domandava di accertare l'indebito arricchimento del convenuto, con condanna dello stesso alla restituzione ex art. 2041 c.c. dell'importo suindicato.
2. Si costituiva in giudizio , deducendo che il valido titolo giustificativo dei pagamenti CP_1 era da rinvenirsi nel rapporto lavorativo instaurato con la società, presso la quale egli svolgeva l'attività di operaio addetto alla manutenzione delle autovetture e rivestiva il ruolo di responsabile tecnico, occupandosi del coordinamento, pianificazione, gestione e monitoraggio dell'attività produttiva;
esponeva che, nella gestione dei rapporti con i fornitori, si trovava a dover percorrere, con cadenza regolare, innumerevoli chilometri per recarsi in luoghi diversi dalla sede abituale di lavoro, utilizzando la propria autovettura, e che, pertanto, gli venivano riconosciuti i relativi emolumenti in busta paga.
In diritto, il convenuto eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., in quanto avrebbe dovuto essere esperita – in relazione soltanto ai pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento - l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., rimedio tipico riconosciuto al curatore fallimentare per la ricostituzione del patrimonio della società fallita;
osservava che, nel caso di specie, i pagamenti erano stati invece effettuati tra il 2015 e il 2017, e dunque alcuni anni prima della dichiarazione di fallimento.
Inoltre, rilevava che i versamenti erano sorretti da un titolo valido, ovvero dal rapporto professionale intercorso tra il e la società, e che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio, non CP_1
pagina 3 di 8 avendo provato l'inesistenza originaria del titolo;
rilevava che, nel caso di spese, si trattava di rimborso forfettario delle spese di viaggio, oggetto di un accordo concluso tra l'amministratore unico e il per tutte le spese sostenute nel corso delle trasferte, senza necessità per il lavoratore di CP_1 produrre alcun documento giustificativo che certificasse l'esatto ammontare delle spese sostenute;
riferiva di aver sempre esibito alla società la documentazione giustificativa e sosteneva che era onere di quest'ultima conservarla. In subordine, il convenuto invocava il concorso colposo della società, e per essa di parte attrice, nella causazione del danno, consistente nel depauperamento patrimoniale dovuto alla esecuzione di pagamenti asseritamente non dovuti, per non aver chiesto al lavoratore copia dei giustificativi.
Pertanto, il convenuto chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità della domanda;
in via principale, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per difetto dei relativi presupposti e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e conseguentemente di rigettarla;
in via subordinata, di riconoscere il concorso colposo del solvens ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione della somma richiesta da parte attrice.
3. Nella fase introduttiva, soltanto parte attrice depositava le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Nella prima udienza di comparizione, stante la natura documentale della causa, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine per note conclusionali. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., proposta da parte attrice, non appare fondata, in quanto il curatore fallimentare ha ampia legittimazione ad esercitare ogni azione relativa a rapporti di diritto patrimoniale del fallito ex art. 43 L.F..
Del resto, il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale (Cass. civ. n. 13762 del 31.05.2017); detta azione è, pertanto, pienamente ammissibile ed è stata regolarmente autorizzata dal Giudice delegato (doc. 2).
Infatti, il curatore, in quanto unico soggetto legittimato ad agire nel corso della procedura fallimentare, oltre all'azione revocatoria ordinaria in corso di fallimento (di cui all'art. 66 L.F.) e all'azione c.d. revocatoria fallimentare (di cui all'art. 67 L.F.), può procedere all'esperimento di un ulteriore rimedio giudiziale, vale a dire l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.: mentre le prime due azioni sopra richiamate, previste dalla legge fallimentare, mirano a colpire taluni atti di disposizione pagina 4 di 8 patrimoniale, attraverso la declaratoria di inefficacia degli stessi, l'azione di ripetizione dell'indebito mira ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, cioè di quanto pagato in assenza di valida causa debendi.
5. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta.
L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l'avvenuto pagamento, in favore dell'accipiens, della somma di cui si chiede la restituzione e la mancanza di una valida causa giustificativa che lo sorregga.
Quanto al primo requisito, parte attrice ha dedotto e documentato che la società Parte_1 aveva eseguito, prima della dichiarazione di fallimento, pagamenti periodici per complessivi €
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67.000,00 in favore di (docc. 6-8). CP_1
Inoltre, a seguito della diffida del curatore fallimentare del 4.11.2021 (doc. 9), CP_1
rispondeva, tramite il proprio legale, di essersi sempre occupato della parte operativa della società e di essere stato tenuto all'oscuro dell'andamento societario da parte del legale rappresentante all'epoca in carica (doc. 10): trattasi di circostanze estranee all'attuale pretesa del fallimento e alla presente controversia. Ciò che rileva è invece che né in quella risposta, né nel presente giudizio, CP_1
abbia mai contestato l'avvenuta ricezione della somma di denaro di cui viene chiesta la
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restituzione da parte del Fallimento attoreo.
In relazione al secondo requisito, il convenuto eccepiva preliminarmente che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo provato l'inesistenza originaria di un titolo, ma limitandosi unicamente a desumerla dal mancato rinvenimento della documentazione giustificativa dei pagamenti nella contabilità della società. In ogni caso, sosteneva che il pagamento era sorretto da idoneo titolo giustificativo, da rinvenirsi nel rapporto professionale/lavorativo intercorso con la società attrice, che imponeva al nerose e continue trasferte, tanto che la somma mensilmente versata CP_1 in suo favore era stata concordata forfettariamente con l'amministratore a titolo di rimborso dei costi sostenuti in occasione di viaggi e trasferte effettuate durante il rapporto di lavoro.
Le difese del convenuto non appaiono condivisibili.
In relazione alla questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova, si osserva che l'azione di ripetizione dell'indebito è esperibile sia quando la causa originaria del rapporto manchi, sia quando essa sia venuta meno successivamente. In ipotesi di mancanza originaria della causa giustificativa,
l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza del titolo del pagamento: secondo l'indirizzo uniforme della Suprema Corte, nel primo caso, egli ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido, mentre nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, stante l'impossibilità
pagina 5 di 8 a provvedervi) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, cosicché, in base al principio c.d. di vicinanza della prova, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. civ. 18/08/2023, n. 24841; Cass. civ. 06/10/2015, n. 19902).
Nella controversia in esame, in cui il curatore fallimentare ha dedotto l'insussistenza di un titolo di pagamento, non rinvenibile in alcun modo dalla documentazione societaria, il solo onere dell'attore era quello di allegare l'inesistenza di un giusto titolo dell'obbligazione.
Il convenuto non ha invece assolto all'onere della prova posto a suo carico, avendo genericamente dedotto che il pagamento in suo favore della somma di € 67.000,00, negli anni dal 2015 al 2017, era giustificato dal rapporto professionale/lavorativo intercorso con la società e da un accordo con l'amministratore sul rimborso forfettario delle spese.
Tuttavia, si osserva che di tale accordo il convenuto non ha offerto alcuna prova, risultando pertanto infondato l'assunto secondo cui il lavoratore non era tenuto a fornire analitica documentazione comprovante le spese, che presuppone appunto la previsione di un rimborso forfettario concordato tra le parti. Inoltre, il i è limitato ad affermare che le somme percepite erano dovute al rimborso CP_1 delle spese sostenute per “viaggi e trasferte effettuate in costanza del rapporto lavorativo e professionale” (pag. 6 della comparsa di costituzione), ma non ha neppure assolto adeguatamente all'onere di allegazione posto a suo carico, non avendo offerto alcuna specifica indicazione sulla natura delle spese, sulle modalità, durata e frequenza delle trasferte, sui percorsi effettuati e sui luoghi di destinazione, asseritamente raggiunti per esigenze aziendali, che come tali avrebbero dovuto essere noti, ricorrenti e riscontrabili dalla documentazione societaria.
A fronte di tale carenza probatoria e di allegazione, l'assenza di documentazione idonea a provare gli esborsi effettivamente sostenuti dal e i viaggi realmente percorsi, legittima l'esercizio CP_1 dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte della curatela.
A ciò si aggiunga che:
-dalla documentazione prodotta da parte attrice, risulta che le somme corrisposte al erano CP_1 ingenti e a cadenza mensile (€ 500,00 nel gennaio 2015, € 1.500,00 nel febbraio 2015, € 2.500,00 da marzo 2015 ad aprile 2017), e non rispecchiavano il calcolo dei rimborsi chilometrici secondo la tabelle
Aci in uso, che non avrebbero consentito di ottenere come risultato una cifra tonda e costante;
-oltre alle spese per trasferte, venivano liquidate al lteriori ingenti somme mensili, a titolo di CP_1
“premi”, non ulteriormente specificati (doc. 8 di parte attrice);
-vi era, pertanto, una notevole sproporzione tra la qualifica di operaio del RUBINI e i compensi ricevuti, che ammontavano ad oltre € 8.500,00 mensili lordi, dato che alla retribuzione di circa €
pagina 6 di 8 2.000,00 venivano aggiunti “premi” per € 4.000,00 e rimborsi spese per € 2.500,00 (doc. 8 di parte attrice);
era socio della ma non era stata adottata alcuna delibera Controparte_1 Parte_1
autorizzativa in ordine al rimborso delle spese o al pagamento di altri compensi per attività eventualmente svolte, oltre alla prestazione di lavoro, né questi esborsi erano previsti dalle disposizioni statutarie (docc. 11, 12 di parte attrice);
-nel verbale di audizione assunto dalla curatela, il Dott. consulente del lavoro della Tes_1
società, dichiarava di non essere a conoscenza di documenti giustificativi delle spese di viaggio addebitate alla società fallita in favore di , di averli richiesti più volte alla responsabile CP_1
amministrativa, senza aver mai ricevuto alcun riscontro, e di non essere a conoscenza di eventuali trasferte effettuate da nel periodo dal 2015 al 2017, né di accordi sui rimborsi CP_1 forfettari delle spese di trasferta, che sarebbero comunque “tecnicamente” impossibili, data la posizione dell'accipiens quale dipendente della società, avente la qualifica di operaio di 5° livello (doc.
14).
Per le ragioni esposte, la domanda di ripetizione dell'indebito, proposta da parte attrice in via principale, deve essere accolta, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma complessiva ricevuta di € 67.000,00.
Vanno riconosciuti, sulla somma così indicata, gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dai singoli pagamenti al saldo effettivo: si deve ritenere, al riguardo, che il li CP_1 abbia ricevuti in mala fede, in ragione dell'evidente sproporzione esistente tra lo stipendio percepito per la sua attività di operaio e le ingenti somme aggiuntive liquidate a diverso titolo, tenuto conto altresì della posizione da lui assunta come socio all'interno della compagine della Parte_1
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6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta.
La liquidazione è operata in applicazione dei parametri relativi ai valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande di parte attrice, così dispone:
pagina 7 di 8 -condanna alla restituzione, in favore del CP_1 Parte_1 della somma di € 67.000,00, a titolo di indebito oggettivo, rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti, oltre ad interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma complessiva dalla data odierna sino al saldo effettivo;
-condanna alla rifusione, in favore del CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, oltre al
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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