Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 873/24
Successivamente all'udienza del 22 gennaio 2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 19.9.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
le parti hanno depositato note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2024 del R.G.A.C., pendente tra
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1 C.F._1
alla località Feliciangelo n. 8, elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Viale Sicilia n. 62 presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Palumbo, C.F. domicilio digitale/PEC C.F._2
tel./fax 0934090049, che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce all'atto di citazione. attore e
, nato in [...] il [...], C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
Località Palombara n. 156/G, elettivamente domiciliato in Viterbo Via Antonio Pacinotti n. 5 presso l'Avv. Guido Conticelli (C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da procura CodiceFiscale_4
in atti.
Convenuto
Oggetto: azione a tutela del diritto di proprietà.
L'attore agisce per sentir accertare e dichiarare che il convenuto ha effettuato sul proprio fondo opere di piantamento senza rispetto delle norme in materia di distanze e ha omesso la manutenzione delle piante, così da determinare un'illegittima e perdurante compressione del proprio diritto di proprietà e una situazione di pericolo;
pertanto, premesso di aver adito il tribunale ai sensi dell'articolo 696 bis cpc, il sig. ha chiesto che il convenuto venisse condannato alla Pt_1
realizzazione degli interventi contemplati nella perizia redatta in occasione dell'ATP e che venisse condannato all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non causati.
Il sig. , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito in CP_1
favore del giudice di pace e ha chiesto il rigetto della domanda, anche in considerazione dell'intervenuta usucapione del diritto di mantenere le piante ad una distanza inferiore a quella legale;
inoltre, ha dedotto l'illegittima realizzazione sul proprio fondo della linea di adduzione elettrica e idrica dei fabbricati di proprietà attrice e che sul terreno del sig. è stato realizzato Pt_1
un canale secondario di raccolta di acque privo dei necessari permessi, che ha modificato il sistema di distribuzione delle acque superficiali creando pericolo per la pubblica incolumità; pertanto, ha chiesto in via riconvenzionale il ripristino delle condizioni originarie del canale di raccolta e la messa in sicurezza di esso e delle opere di contenimento realizzate dal signor e la rimozione delle Pt_1
condutture elettriche e idriche di controparte che attraversano il suo fondo.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito poiché l'attore si duole dello smisurato sviluppo “in verticale” degli alberi (di alto fusto e non), e/o delle viti, degli arbusti, delle siepi (di qualsiasi tipo), delle piante da frutto, che si assumono arbitrariamente ed illegittimamente piantati, nonché di un incontrollato e smisurato propagarsi delle radici e dei rami sul fondo di sua proprietà e, a tutela delle proprie ragioni, ha chiesto l'espianto delle piante e/o interventi di contenimento delle chiome degli alberi aggettanti sul suo terreno.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale", l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.” (Cass. Ordinanza n. 20051 del 2018).
In applicazione di tale principio e considerato che la domanda è volta non solo ad espiantare gli alberi che non rispettano le distanze, ma anche a disporre interventi di contenimento delle piante che le rispettano, va affermata la competenza del tribunale adito, tanto più che essa sussiste anche in relazione alla riconvenzionale del resistente.
Venendo al merito della domanda principale, la consulenza svolta in via preventiva ha rilevato che tutte le specie vegetali - spontanee e non - presenti lungo il confine delle proprietà delle parti aggettano rami sulla proprietà del sig. , per lunghezze variabili che in taluni casi occupano Pt_1
anche il 50% del viale privato del ricorrente, ad un'altezza tale da interferire sia con l'accesso pedonale sia con usuali mezzi, quali autovetture o furgoni.
Il consulente ha chiarito che tale situazione non interessa solo le cinque piante poste a distanza inferiore dalla linea di confine, ma anche altri esemplari che, pur essendo posti a distanza regolamentare, si sviluppano in orizzontale sulla proprietà del ricorrente e per risolvere la situazione ha suggerito due tipi di intervento;
il primo contempla sia l'espianto degli alberi di alto fusto piantumati a distanza non conforme dal confine del fondo sia interventi di contenimento straordinario e periodico delle chiome delle piante poste a distanza conforme.
La seconda soluzione consiste, invece, nell'esecuzione di interventi di contenimento straordinario e ordinario di tutte le piante poste al confine del fondo, senza abbattimenti.
In particolare, il ctu suggerisce interventi di contenimento (straordinario e periodico) di tutte le piante poste al confine del fondo così quantificati:
1. potatura straordinaria alberature di alto fusto e siepi € 1.323,12 + iva 2. potatura ordinaria (annuale) di siepi e arbusti € 44,30 + iva (annuale);
3. potatura ordinaria (triennale) di alberature di alto fusto € 986,30 + iva (triennale).
Quest'ultimo suggerimento è da preferire poiché idoneo a preservare le ragioni del ricorrente, che lamenta l'insufficiente godimento del proprio diritto di proprietà in ragione dell'intralcio costituito dei rami aggettanti sul proprio vialetto, e allo stesso tempo assicura la conservazione degli esemplari arborei che non sono ulteriormente pericolosi poiché, in base alle risultanze della consulenza, non hanno diffuso l'apparato radicale nel terreno, così da richiedere l'espianto.
L'accoglimento della domanda del resistente non è ostacolata dalla dedotta usucapione, da parte del sig. , del diritto di mantenere le piante a distanza inferiore a quella legale. CP_1
L'eccezione rientra nel novero delle mere difese poiché è solo volta a paralizzare le domande attore;
tuttavia, essa è inidonea allo scopo poiché potrebbe valere solo rispetto alle piante piantumate a distanza dal confine inferiore a quella legale, mentre la domanda principale andrebbe accolta in relazione agli altri alberi, le cui chiome sconfinano sulla proprietà del sig. . Pt_1
Peraltro, l'usucapione non è neppure provata poiché l'atto pubblico di donazione del 10.10.2000 prodotto in atti dimostra solo la proprietà del convenuto;
infatti, nella descrizione dell'oggetto della liberalità, il terreno viene identificato con i dati catastali e non viene fornito alcun elemento utile a dimostrare quali e quanti alberi fossero all'epoca esistenti sulla linea di confine, così da poter affermare l'usucapione del diritto a mantenerli nella posizione attuale.
La domanda del ricorrente va accolta anche in relazione al rimborso delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari ad € 4.052,5 come da documentazione in atti, mentre nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, per la cui esistenza non sono stati offerti elementi.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale il resistente ha allegato, ma non ha provato che sulla sua proprietà insistono le derivazioni dell'impianto idrico ed elettrico del sig. . Pt_1
La domanda riconvenzionale non può essere accolta neppure in relazione al ripristino delle condizioni originarie del canale di raccolta delle acque reflue insistente sulla proprietà del ricorrente.
Dalla documentazione prodotta in atti e segnatamente dalla nota del Comune di Bolsena del 7
Febbraio 2018 si evince, infatti, l'esistenza di questo canale secondario di raccolta, che inizia a monte sulla particella di proprietà del sig. e scende a valle, costeggiando vari terreni, tra cui quello Pt_1
del sig. , fino a raggiungere il canale sotterraneo di costruzione remota che attraversa la strada CP_1
regionale Cassia.
Il documento dà conto del fatto che nel canale è stato convogliato lo scarico delle acque provenienti da un fabbricato circostante, alterando così la distribuzione delle acque superficiali, e impone il ripristino delle condizioni originarie in ragione della natura dell'area, che è a pericolo di frana molto elevata.
Va però evidenziato che l'amministrazione comunale, in considerazione della natura secondaria del canale e della competenza alla sua conservazione dei proprietari dei terreni interessati, rivolge l'invito al ripristino anche al signor , quale proprietario di uno dei fondi prospicienti, CP_1
avvertendo che vigilerà sul corretto rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza pubblica.
Pertanto, sulla scorta di tale documento non può dirsi provata la responsabilità del ricorrente e, invece, deve concludersi che essa è comune ad entrambe le parti in causa, su cui grava l'obbligo di ripristino del deflusso delle acque.
Il resistente non ha offerto prove idonee in senso contrario, limitandosi a chiedere la concessione di termini per la precisazione della domanda e l'articolazione delle prove, senza considerare che, in ragione della natura semplificata del rito prescelto dall'attore, egli avrebbe dovuto indicare le suddette prove nella comparsa di costituzione e risposta. CP_ In particolare, il sig. , alla prima udienza del 19 settembre 2024, ha chiesto la concessione dei termini di cui all'articolo 281 duodecies, comma 4 cpc, tuttavia non ne aveva diritto poiché essi possono essere concessi dal giudice solo quando la loro esigenza sorge dalle difese della controparte, mentre nella specie tale esigenza non sussisteva poiché il sig. non aveva Pt_1
depositato altre memorie successive al ricorso introduttivo.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza per materia;
2. accoglie la domanda del sig. e per l'effetto condanna il sig. Parte_1 CP_1
all'esecuzione degli interventi individuati quale soluzione B nella perizia redatta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo iscritto presso il Tribunale di Viterbo, R.g. n. 1651 del
2023;
3. condanna a pagare a la somma di € 4.052,5; CP_1 Parte_1
4. rigetta la domanda riconvenzionale;
5. condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in € 1.701 CP_1 Parte_1
per compensi ed € 237 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 22.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi