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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00627 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00174/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto dalla Fondazione banca degli occhi del Veneto onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Povelato, Giovanni Maturi e Andrea
Gajo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Presidenza della Regione IL, l'Assessorato della salute della Regione
IL (Dipartimento per la pianificazione strategica), il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti N. 00174/2023 REG.RIC.
della società F.A.S.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua del D.A. n. 1247, in data 13.12.2022, avente ad oggetto: “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, procedimentale e o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente Fondazione, attiva nei trapianti di tessuti oculari, ha impugnato il D.A. in epigrafe, recante la distribuzione della quota del payback per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, sulla scorta di motivi così rubricati:
- Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 9-ter del d.l 78/2015, convertito nella
L.n. 125/2015 s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero della
Salute 6.10.2022. Violazione del Decreto del Ministero della Salute 22.09.2005.
Erroneità e/o travisamento di presupposti. Sviamento. Illogicità. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
- Violazione e/o erronea applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 9-ter del d.l
78/2015, convertito nella L.n. 125/2015 s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione del N. 00174/2023 REG.RIC.
Decreto del Ministero della Salute 6.10.2022. Erroneità e/o travisamento di presupposti. Sviamento. Illogicità. Carenza di istruttoria. Contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
- Violazione degli artt. 1, 2, 3, 10 della L.N. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, del DM 6.10.2022. Violazione del procedimento.
Carenza di istruttoria. Difetto di contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni, a mezzo della difesa erariale.
Quest'ultima, con memoria resa in prossimità dell'udienza, ha dato atto che il D.A. impugnato è stato modificato e rettificato dai DD.AA. nn. 741/2023 e 942/2025. Ha altresì affermato che la ricorrente non risulterebbe più tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al versamento degli oneri di ripiano.
La difesa erariale ha quindi istato per la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni differenti dall'Assessorato della salute della Regione IL.
3. La ricorrente, dopo aver insistito per l'accoglimento del ricorso dando atto di precedenti a sé favorevoli (memoria del 6.2.2026), ha successivamente rappresentato di prendere atto dei succitati decreti assessorili – che, in ogni caso, ha dichiarato non esserle mai stati comunicati – e di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
Ha quindi istato per la sopravvenuta carenza di interesse, non opponendosi alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla difesa erariale.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che:
(i) le parti concordano sull'intervenuta espunzione della ricorrente dai soggetti tenuti al pagamento del payback per i dispositivi medici per il periodo 2015-2018; N. 00174/2023 REG.RIC.
(ii) la ricorrente, in ogni caso, ha espressamente dichiarato il venir meno del proprio interesse a una decisione sul merito del ricorso.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda;
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio LL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio LL SA IA N. 00174/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00627 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00174/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto dalla Fondazione banca degli occhi del Veneto onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Povelato, Giovanni Maturi e Andrea
Gajo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Presidenza della Regione IL, l'Assessorato della salute della Regione
IL (Dipartimento per la pianificazione strategica), il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti N. 00174/2023 REG.RIC.
della società F.A.S.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua del D.A. n. 1247, in data 13.12.2022, avente ad oggetto: “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, procedimentale e o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente Fondazione, attiva nei trapianti di tessuti oculari, ha impugnato il D.A. in epigrafe, recante la distribuzione della quota del payback per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, sulla scorta di motivi così rubricati:
- Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 9-ter del d.l 78/2015, convertito nella
L.n. 125/2015 s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero della
Salute 6.10.2022. Violazione del Decreto del Ministero della Salute 22.09.2005.
Erroneità e/o travisamento di presupposti. Sviamento. Illogicità. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
- Violazione e/o erronea applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 9-ter del d.l
78/2015, convertito nella L.n. 125/2015 s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione del N. 00174/2023 REG.RIC.
Decreto del Ministero della Salute 6.10.2022. Erroneità e/o travisamento di presupposti. Sviamento. Illogicità. Carenza di istruttoria. Contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
- Violazione degli artt. 1, 2, 3, 10 della L.N. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, del DM 6.10.2022. Violazione del procedimento.
Carenza di istruttoria. Difetto di contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni, a mezzo della difesa erariale.
Quest'ultima, con memoria resa in prossimità dell'udienza, ha dato atto che il D.A. impugnato è stato modificato e rettificato dai DD.AA. nn. 741/2023 e 942/2025. Ha altresì affermato che la ricorrente non risulterebbe più tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al versamento degli oneri di ripiano.
La difesa erariale ha quindi istato per la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni differenti dall'Assessorato della salute della Regione IL.
3. La ricorrente, dopo aver insistito per l'accoglimento del ricorso dando atto di precedenti a sé favorevoli (memoria del 6.2.2026), ha successivamente rappresentato di prendere atto dei succitati decreti assessorili – che, in ogni caso, ha dichiarato non esserle mai stati comunicati – e di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
Ha quindi istato per la sopravvenuta carenza di interesse, non opponendosi alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla difesa erariale.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che:
(i) le parti concordano sull'intervenuta espunzione della ricorrente dai soggetti tenuti al pagamento del payback per i dispositivi medici per il periodo 2015-2018; N. 00174/2023 REG.RIC.
(ii) la ricorrente, in ogni caso, ha espressamente dichiarato il venir meno del proprio interesse a una decisione sul merito del ricorso.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda;
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio LL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio LL SA IA N. 00174/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO