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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 96/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Maccarrone
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. F. Padua
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_2
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1135/2021 del 16.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa accoglieva l'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 297 2014 00104706 46, notificata il 3.09.2014, relativa a premi assicurativi (oltre sanzioni civili e interessi) non versati dal ricorrente all , in Pt_1
conseguenza dell'omessa denuncia del collaboratore , per il periodo Parte_2
7.02.2008 - 6.02.2013.
Rigettate l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, l'eccezione di prescrizione per i contributi relativi al 2008 e dichiarata inammissibile (oltre che infondata) l'eccezione di difetto di motivazione, nel merito, alla luce dell'istruttoria processuale, riteneva non assolto l'onere probatorio a carico dell , atteso che i Pt_1
testi avevano dichiarato che aveva sempre svolto attività amministrativa Parte_2
e la generica dichiarazione dallo stesso resa in sede ispettiva, di “sovraintendere al lavoro degli operai” doveva essere letta in termini compatibili con la natura esclusivamente amministrativa della sua prestazione: “del resto, qualunque attività amministrativa è comunque da ultimo finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale della società, che nel caso di specie consiste nel “restauro edile e nuove costruzioni”
(come dichiarato dallo stesso lavoratore), il quale si realizza concretamente tramite l'opera manuale degli operai”.
Il tribunale poneva le spese del giudizio solidalmente a carico degli enti resistenti
( e e, dipendendo l'accoglimento Pt_1 Controparte_2
dell'opposizione da motivi attinenti il merito della pretesa, accoglieva la domanda di manleva dell'agente della riscossione, condannando, conseguentemente, l a Pt_1
tenerlo indenne di quanto dallo stesso dovuto al ricorrente a titolo di spese.
Con ricorso depositato in data 4.02.2022 l impugnava la sentenza;
resisteva Pt_1
l'appellato; restava contumace l (già Controparte_2 [...]
, nonostante la regolare notifica dell'impugnazione. CP_3 La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' Istituto appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza per violazione dell'art. 4 del T.U. n. 1124/65 e dell'art. 2722 c.c.
Osserva di aver provato il fondamento della propria pretesa creditoria, attestata, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso , anche dall'avere lo stesso una Parte_2
posizione INPS quale artigiano, dal fatto che si recava presso i cantieri, l'accesso ai quali è fonte di rischio ambientale che deve essere assicurato, dalle fatture con bolle di accompagnamento prodotte, firmate dal come vettore o nelle quali lo stesso è Pt_2
indicato quale destinatario. Evidenzia, ancora, che nel documento di valutazione rischi, il risulta essere l'addetto al ponto soccorso a conferma del fatto che la sua attività Pt_2
lavorativa è più di cantiere che d'ufficio. Lamenta sostanzialmente che il tribunale abbia deciso sulla base della sola prova testimoniale, senza prendere in considerazione tali documenti.
In via subordinata l'appellante chiede la riduzione delle spese del giudizio di primo grado, ritenute eccessive rispetto al credito vantato.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante ha criticato in maniera chiara la valutazione della prova effettuata dal primo giudice, per non aver tenuto conto dei dati risultanti dalla produzione documentale.
3. Nel merito, l'appello appare infondato. E' pacifico che l'obbligo assicurativo per il collaboratore viene Parte_2
dall'istituto ricondotto alla previsione dell'art. 4 comma 1 n. 2 del DPR n. 1124/1965, ai sensi del quale “sono compresi nell'assicurazione…2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri”.
L assume che la valutazione probatoria non può riguardare la semplice Pt_1
prova testimoniale, attestante che si è sempre occupato dell'attività Parte_2
amministrativa e dei rapporti con i fornitori e che si recava in cantiere solo assieme ai fornitori ed ai committenti per verificare l'avanzamento dei lavori, ma deve estendersi anche agli altri elementi, soprattutto documentali, emergenti dagli atti.
Orbene, sebbene abbia dichiarato in sede ispettiva di occuparsi della Parte_2
sovrintendenza degli operai, ciò tuttavia è insufficiente a fronte delle dichiarazioni testimoniali che riferiscono di mera attività amministrativa.
Né a diverse conclusioni conducono gli altri elementi documentali evidenziati dall'appellante.
Non le fatture e le bolle di accompagnamento, che riguardano la consegna del materiale e sono firmate aa (evidentemente come destinatario, non Parte_2
potendo essere anche vettore), che attestano solamente la presenza saltuaria in cantiere, di cui hanno riferito anche i testi. Ugualmente l'indicazione dello stesso nel documento di valutazione dei rischi quale addetto al pronto soccorso di per sè nulla dice riguardo l'attività espletata nell'ambito della impresa familiare.
Né può affermarsi che la presenza saltuaria in cantiere, al fine di verificare, insieme ai committenti, lo stato di avanzamento dei lavori comporti l'obbligo assicurativo, atteso che la norma riguardante, per l'appunto, tale obbligo nulla prevede in merito. Infine, la posizione di collaboratore nell'impresa familiare artigiana non implica automaticamente la prestazione di attività manuale, che impone la copertura assicurativa.
4. La pronuncia va, pertanto, confermata. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
25.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Non si provvede sulle spese nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_2
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti della parte contumace;
dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 21.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 96/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Maccarrone
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. F. Padua
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_2
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1135/2021 del 16.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa accoglieva l'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 297 2014 00104706 46, notificata il 3.09.2014, relativa a premi assicurativi (oltre sanzioni civili e interessi) non versati dal ricorrente all , in Pt_1
conseguenza dell'omessa denuncia del collaboratore , per il periodo Parte_2
7.02.2008 - 6.02.2013.
Rigettate l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, l'eccezione di prescrizione per i contributi relativi al 2008 e dichiarata inammissibile (oltre che infondata) l'eccezione di difetto di motivazione, nel merito, alla luce dell'istruttoria processuale, riteneva non assolto l'onere probatorio a carico dell , atteso che i Pt_1
testi avevano dichiarato che aveva sempre svolto attività amministrativa Parte_2
e la generica dichiarazione dallo stesso resa in sede ispettiva, di “sovraintendere al lavoro degli operai” doveva essere letta in termini compatibili con la natura esclusivamente amministrativa della sua prestazione: “del resto, qualunque attività amministrativa è comunque da ultimo finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale della società, che nel caso di specie consiste nel “restauro edile e nuove costruzioni”
(come dichiarato dallo stesso lavoratore), il quale si realizza concretamente tramite l'opera manuale degli operai”.
Il tribunale poneva le spese del giudizio solidalmente a carico degli enti resistenti
( e e, dipendendo l'accoglimento Pt_1 Controparte_2
dell'opposizione da motivi attinenti il merito della pretesa, accoglieva la domanda di manleva dell'agente della riscossione, condannando, conseguentemente, l a Pt_1
tenerlo indenne di quanto dallo stesso dovuto al ricorrente a titolo di spese.
Con ricorso depositato in data 4.02.2022 l impugnava la sentenza;
resisteva Pt_1
l'appellato; restava contumace l (già Controparte_2 [...]
, nonostante la regolare notifica dell'impugnazione. CP_3 La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' Istituto appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza per violazione dell'art. 4 del T.U. n. 1124/65 e dell'art. 2722 c.c.
Osserva di aver provato il fondamento della propria pretesa creditoria, attestata, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso , anche dall'avere lo stesso una Parte_2
posizione INPS quale artigiano, dal fatto che si recava presso i cantieri, l'accesso ai quali è fonte di rischio ambientale che deve essere assicurato, dalle fatture con bolle di accompagnamento prodotte, firmate dal come vettore o nelle quali lo stesso è Pt_2
indicato quale destinatario. Evidenzia, ancora, che nel documento di valutazione rischi, il risulta essere l'addetto al ponto soccorso a conferma del fatto che la sua attività Pt_2
lavorativa è più di cantiere che d'ufficio. Lamenta sostanzialmente che il tribunale abbia deciso sulla base della sola prova testimoniale, senza prendere in considerazione tali documenti.
In via subordinata l'appellante chiede la riduzione delle spese del giudizio di primo grado, ritenute eccessive rispetto al credito vantato.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante ha criticato in maniera chiara la valutazione della prova effettuata dal primo giudice, per non aver tenuto conto dei dati risultanti dalla produzione documentale.
3. Nel merito, l'appello appare infondato. E' pacifico che l'obbligo assicurativo per il collaboratore viene Parte_2
dall'istituto ricondotto alla previsione dell'art. 4 comma 1 n. 2 del DPR n. 1124/1965, ai sensi del quale “sono compresi nell'assicurazione…2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri”.
L assume che la valutazione probatoria non può riguardare la semplice Pt_1
prova testimoniale, attestante che si è sempre occupato dell'attività Parte_2
amministrativa e dei rapporti con i fornitori e che si recava in cantiere solo assieme ai fornitori ed ai committenti per verificare l'avanzamento dei lavori, ma deve estendersi anche agli altri elementi, soprattutto documentali, emergenti dagli atti.
Orbene, sebbene abbia dichiarato in sede ispettiva di occuparsi della Parte_2
sovrintendenza degli operai, ciò tuttavia è insufficiente a fronte delle dichiarazioni testimoniali che riferiscono di mera attività amministrativa.
Né a diverse conclusioni conducono gli altri elementi documentali evidenziati dall'appellante.
Non le fatture e le bolle di accompagnamento, che riguardano la consegna del materiale e sono firmate aa (evidentemente come destinatario, non Parte_2
potendo essere anche vettore), che attestano solamente la presenza saltuaria in cantiere, di cui hanno riferito anche i testi. Ugualmente l'indicazione dello stesso nel documento di valutazione dei rischi quale addetto al pronto soccorso di per sè nulla dice riguardo l'attività espletata nell'ambito della impresa familiare.
Né può affermarsi che la presenza saltuaria in cantiere, al fine di verificare, insieme ai committenti, lo stato di avanzamento dei lavori comporti l'obbligo assicurativo, atteso che la norma riguardante, per l'appunto, tale obbligo nulla prevede in merito. Infine, la posizione di collaboratore nell'impresa familiare artigiana non implica automaticamente la prestazione di attività manuale, che impone la copertura assicurativa.
4. La pronuncia va, pertanto, confermata. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
25.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Non si provvede sulle spese nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_2
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti della parte contumace;
dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 21.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi