Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1958, n. 57
Articolo 2
Versione
13 marzo 1958
Art. 1.
Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio e' stato conseguito.
Entrata in vigore il 13 marzo 1958