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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di TO, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 524/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Pracucci;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina Dell'Aquila e Diletta Mazzieri;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 20.08.2011 contraeva in Cesena matrimonio Parte_1
concordatario con (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Cesena al n. 90-2-A-2011); che dall'unione è nata in [...] la figlia Per_1
il 20.10.2011; che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
1 Forlì del 13.05.2015; che dal momento della separazione non si sono più riconciliati;
che sussistono rilevanti criticità nell'esercizio della genitorialità da parte del , il quale CP_1
con la figlia minore ha mantenuto contatti molto diradati, tanto che, dal 2015 alla data di proposizione del ricorso, il padre ha tenuto con sé o incontrato la figlia in rarissime occasioni e dal mese di agosto 2018 non ha più incontrato la bambina;
che anche i contatti telefonici con la minore sono stati nel tempo molto rari;
che la sostanziale assenza del padre nella vita della figlia ha rilevanti ripercussioni sul piano della gestione della genitorialità; che in particolare la richiesta di assegni familiari, in anni passati, è risultata difficoltosa perché il stentava a trasmettere il relativo modulo da sé sottoscritto;
allo stesso CP_1 modo l'operazione di apertura di un libretto di risparmio per è stata inibita per Per_1
l'indisponibilità dei documenti paterni;
che, ancora, in data 17.09.2019 la piccola è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l'Ospedale di Faenza, rispetto al quale il padre solo dopo molte insistenze ed il giorno prima dell'intervento ha provveduto ad inviare il proprio consenso;
che da tanto deriva che il regime dell'affido condiviso non risulta più tutelante per la minore;
che, ancora, il , obbligato alla corresponsione di un CP_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, non contribuisce al mantenimento della minore, avendo versato nell'arco di quasi sette anni la somma complessiva di € 640,00, a fronte di un residuo arretrato ancora dovuto pari ad € 15.760,00; che in definitiva l'assenza del è espressione di una distanza fisica ed affettiva e di un disinteresse morale e CP_1
materiale nei confronti della figlia, considerando anche che egli, ad oggi, si è rifiutato di comunicare, a moglie e figlia, il proprio indirizzo di domicilio a Pisa, tenendole di fatto al di fuori del proprio mondo e della propria vita – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la figlia minore resterà Per_1
affidata in via esclusiva rafforzata (aliter dicta super – esclusiva) alla madre, con collocazione stabile presso il domicilio della stessa che attualmente è sito in Savignano sul
Rubicone, via A. Matassoni n. 69; 2) la madre potrà adottare in modo autonomo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino la vita di , anche relative alla sua Per_1
salute, educazione ed istruzione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, senza necessità di ottenere il previo consenso del padre, che di tali decisioni sarà comunque informato. Per l'effetto, ogni atto o documento richiesto o prodotto nell'interesse di alla Pubblica amministrazione, alle Istituzioni scolastiche, ad Per_1
ospedali, cliniche e centri di diagnosi o cura, ad ambulatori, a liberi professionisti e
2 consulenti, ad Enti privati o religiosi aventi qualunque finalità, alle Forze dell'ordine, potrà essere ottenuto o sottoscritto dalla sola signora senza il necessario Parte_1
coinvolgimento del signor Ciascun genitore eserciterà invece, separatamente, la CP_1
potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza di presso di sé; 3) il padre potrà e dovrà sentire telefonicamente Per_1
una volta al giorno, in orario abituale che si individua nelle ore 19,00 e con Per_1
l'impegno a costruire con la bambina un dialogo sistematico e proficuo: entrambi i genitori dovranno favorire la puntualità, la serenità e la distensione di tale appuntamento quotidiano;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana al mese, dalle ore 14 del sabato alle ore 21 della domenica, previa comunicazione alla madre del luogo di destinazione e garanzia di reciproca reperibilità al telefono cellulare nel rispetto, in ogni caso, degli eventuali impegni educativi, religiosi e ludico-sportivi della figlia minore;
5) nel periodo della vacanze natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé 7 giorni Per_1 continuativi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e dell'ultimo giorno dell'anno; 6) nel periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore potrà tenere con sé
3 giorni continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua;
7) nel Per_1
periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé per due Per_1
settimane, anche non continuative, nel rispetto di eventuali impegni educativi e/o di svago cui la stessa, soprattutto negli anni a venire, dovesse partecipare (ad esempio campeggi parrocchiali o scouts, centri estivi, vacanze studio etc….) e previo accordo, da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno, sulla scelta dei singoli periodi di vacanza;
8) il signor corrisponderà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia minore, la somma mensile di € 350,00, o quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico sull'IBAN [...], oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, delle quali, al termine di ogni mese, venga esibita dalla signora documentazione giustificativa;
9) con Pt_1
condanna alle spese ed ai compensi legali, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 13
T.F., CPA ed IVA come per legge”.
ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha resistito alle avverse deduzioni Controparte_1 circa i presupposti dell'affidamento esclusivo rafforzato, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1]-Rigettare la domanda di affido esclusivo rafforzato non
3 ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, quindi confermare il regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori i quali, fatte salve quelle di ordinaria Per_1
e minuta gestione, per tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute decideranno di comune accordo tenendo conto, per quanto concretamente possibile, in relazione all'età della bimba e di ogni altra circostanza, delle capacità e delle inclinazioni naturali. I genitori si adopereranno, altresì, affinché la minore conservi e coltivi i legami con le rispettive famiglie di origine;
a]-in considerazione della notevole distanza tra l'attuale abitazione del padre [Calabria] e quella della madre in
Quarto di Sarsina [FC], il padre potrà visitare quando vuole, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia, anche lontano dalla residenza materna, previa comunicazione del luogo di destinazione e garanzia di reperibilità mediante telefono cellulare. Il padre potrà contattare la figlia telefonicamente, anche con videochiamate, quando vuole compatibilmente con le esigenze di studio, sportive o di diversa natura, della figlia;
b]-nel periodo delle vacanze natalizie: ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la metà dei giorni di detto periodo, anche in modo non Per_1 continuativo, includendovi il primo anno il giorno di Natale mentre l'anno successivo quello dell'Epifania, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e previo accordo fra gli stessi sulla scelta dei giorni nei quali la figlia minore resterà con l'uno o con l'altro genitore. c]-nel periodo delle vacanze pasquali: ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la metà dei giorni di detto periodo, anche in modo non continuativo, Per_1 includendovi il primo anno il giorno di Pasqua mentre l'anno successivo quello del Lunedì dell'Angelo (c.d. “pasquetta”), nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e previo accordo fra gli stessi sulla scelta dei giorni nei quali la figlia minore resterà con
l'uno o con l'altro genitore. d]-nel periodo delle vacanze estive: complessivamente 14 giorni, fruibili anche in due periodi di sette giorni continuativi ciascuno, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle eventuali ferie estive di ciascun genitore, previo accordo fra gli stessi sulla scelta dei singoli periodi di vacanza, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Con la possibilità per ogni genitore, in ciascuno dei periodi considerati sub b), c) e
d), di portare la propria figlia in vacanza anche lontano dal luogo delle loro rispettive residenze, previa comunicazione all'altro genitore degli indirizzi nonché dei recapiti telefonici dei luoghi di vacanza prescelti. 2]-il padre, che allo stato versa in critiche condizioni economiche, verserà quale contributo ordinario mensile per il mantenimento
4 della figlia, la somma complessiva di € 200,00 [duecento/00], entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà dalla moglie indicato, ovvero a mezzo vaglia postale, da aggiornarsi ogni anno secondo gli indici Istat;
il padre contribuirà al 50% al rimborso delle spese mediche non mutuabili e scolastiche non supportate dal ministero dell'istruzione pubblica;
3]-i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento. 4]-entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del 13.05.2015 del
Tribunale di Forlì. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, ed in particolare al regime dell'affidamento, si osserva quanto segue.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater
c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo
5 genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie – come già evidenziato dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti provvisori resi del Presidente del Tribunale – non sono emersi profili di grave conflittualità tra i coniugi né altri elementi indicativi di un possibile pregiudizio per la minore in caso di affido condiviso.
La scarsa frequentazione tra il e la figlia ed il censurabile inadempimento da parte CP_1
di questi, almeno in passato, all'obbligo di contribuire al suo mantenimento (comportamenti solo in parte giustificabili con la distanza tra le rispettive abitazioni e con la mancanza di un lavoro stabile e remunerativo), per quanto siano sintomatici di una colpevole trascuratezza di aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risultano tuttavia gravemente indicativi di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per la minore. Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo della minore, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare il e compromettere irreversibilmente i rapporti tra padre e CP_1
figlia, ostacolando il pieno godimento da parte della minore del diritto alla bigenitorialità.
Invero, come affermato dalla Corte d'Appello – con argomentazioni del tutto condivisibili – le difficoltà connesse all'esercizio dell'affidamento condiviso da parte dei due genitori, discendenti dalla distanza dei rispettivi domicili, non appare ostacolo insormontabile e, comunque, ha valenza recessiva, tenuto conto della sostanziale e formale correttezza dei loro
6 rapporti e della facilità ormai raggiunta nelle comunicazioni a distanza, grazie ai comuni mezzi tecnologici, che consentirà al di tenersi informato sulle condizioni di vita CP_1
della figlia e di mantenere i contatti con lei.
Occorre peraltro rilevare che in sede di audizione, pur dando conto delle carenze Per_1
del genitore, ha manifestato affetto ed un significativo attaccamento nei confronti della figura paterna (“Mi piacerebbe fare una giornata di shopping con mio padre, magari mangiare anche insieme, anche perché vorrei comprare un telefono che mi piace, dato che il modello che ho non mi piace tanto. ADR: per il futuro, vorrei che mio padre si avvicinasse un po' di più a me, non dico al 100%, ma che anziché dare un 10% arrivassimo almeno al
40 o al 50. (…) ADR: ora andremo a pranzo, per me sarebbe anche più bello se ci fosse anche lui, anche se loro a volte sono in contrasto. Io voglio bene a entrambi, forse a mamma un po' di più, e non so da che parte stare”).
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che una concentrazione della genitorialità in capo alla madre – seppur richiesta dalla ricorrente sulla base di talune evidenziate carenze da parte del – non risulti allo stato giustificata. CP_1
Ne deriva che deve essere confermato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso la madre.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e la minore, considerata la distanza geografica del rispetto alla figlia e l'età di quest'ultima (prossima a compiere 14 CP_1
anni), si ritiene di dover prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia, anche lontano dalla residenza materna, previa comunicazione del luogo di destinazione e garanzia di reperibilità mediante telefono cellulare. Il padre potrà contattare la figlia telefonicamente, anche con videochiamate, quando vuole compatibilmente con le esigenze di studio, sportive o di diversa natura, della figlia. La minore trascorrerà la Vigilia di Natale
e il giorno di Natale con un genitore, il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra le parti.
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, deve essere posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, un assegno mensile a titolo di contributo per il
7 mantenimento della figlia, convivente con la madre.
Al riguardo è emerso nel corso del giudizio che allo stato il convenuto vive nel Comune di
Tirrenia (PI), vin un immobile condotto in locazione, e dal mese di agosto 2024 ha sottoscritto contratto di lavoro con durata sino al 30.06.2025 e con retribuzione mensile di €
950,00 netti. Non si è dato seguito alla richiesta della ricorrente di disporre indagini di polizia tributaria, le quali – in difetto di indicazione di elementi concreti, eventualmente ricavabili anche dal tenore di vita del resistente, indicativi della percezione di redditi occulti
– assumerebbero una portata inammissibilmente esplorativa.
Tanto premesso – rilevato che in sede di separazione consensuale le parti hanno concordato che, a titolo di contributo al mantenimento della minore, il padre versasse l'importo di €
200,00 mensili;
considerato che
gli accordi della separazione, seppur non vincolanti nel procedimento di divorzio, costituiscono comunque un parametro di riferimento (nella specie l'unico) per valutare il pregresso tenore di vita del nucleo familiare, la cui conservazione deve essere tendenzialmente assicurata alla prole anche a seguito del divorzio;
osservato, peraltro, che dal momento della separazione (del 13.05.2015) le esigenze della minore devono ritenersi senz'altro accresciute, in considerazione della sua età e del lasso di tempo decorso – si ritiene di dover porre a carico del convenuto un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il
Tribunale di TO (cui si rinvia).
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.08.2011 da e (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Cesena al n. 90-2-A-2011);
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1
8 contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile complessiva di € 250,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per la figlia nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di
TO;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di TO, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 524/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Pracucci;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina Dell'Aquila e Diletta Mazzieri;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 20.08.2011 contraeva in Cesena matrimonio Parte_1
concordatario con (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Cesena al n. 90-2-A-2011); che dall'unione è nata in [...] la figlia Per_1
il 20.10.2011; che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
1 Forlì del 13.05.2015; che dal momento della separazione non si sono più riconciliati;
che sussistono rilevanti criticità nell'esercizio della genitorialità da parte del , il quale CP_1
con la figlia minore ha mantenuto contatti molto diradati, tanto che, dal 2015 alla data di proposizione del ricorso, il padre ha tenuto con sé o incontrato la figlia in rarissime occasioni e dal mese di agosto 2018 non ha più incontrato la bambina;
che anche i contatti telefonici con la minore sono stati nel tempo molto rari;
che la sostanziale assenza del padre nella vita della figlia ha rilevanti ripercussioni sul piano della gestione della genitorialità; che in particolare la richiesta di assegni familiari, in anni passati, è risultata difficoltosa perché il stentava a trasmettere il relativo modulo da sé sottoscritto;
allo stesso CP_1 modo l'operazione di apertura di un libretto di risparmio per è stata inibita per Per_1
l'indisponibilità dei documenti paterni;
che, ancora, in data 17.09.2019 la piccola è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l'Ospedale di Faenza, rispetto al quale il padre solo dopo molte insistenze ed il giorno prima dell'intervento ha provveduto ad inviare il proprio consenso;
che da tanto deriva che il regime dell'affido condiviso non risulta più tutelante per la minore;
che, ancora, il , obbligato alla corresponsione di un CP_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, non contribuisce al mantenimento della minore, avendo versato nell'arco di quasi sette anni la somma complessiva di € 640,00, a fronte di un residuo arretrato ancora dovuto pari ad € 15.760,00; che in definitiva l'assenza del è espressione di una distanza fisica ed affettiva e di un disinteresse morale e CP_1
materiale nei confronti della figlia, considerando anche che egli, ad oggi, si è rifiutato di comunicare, a moglie e figlia, il proprio indirizzo di domicilio a Pisa, tenendole di fatto al di fuori del proprio mondo e della propria vita – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la figlia minore resterà Per_1
affidata in via esclusiva rafforzata (aliter dicta super – esclusiva) alla madre, con collocazione stabile presso il domicilio della stessa che attualmente è sito in Savignano sul
Rubicone, via A. Matassoni n. 69; 2) la madre potrà adottare in modo autonomo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino la vita di , anche relative alla sua Per_1
salute, educazione ed istruzione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, senza necessità di ottenere il previo consenso del padre, che di tali decisioni sarà comunque informato. Per l'effetto, ogni atto o documento richiesto o prodotto nell'interesse di alla Pubblica amministrazione, alle Istituzioni scolastiche, ad Per_1
ospedali, cliniche e centri di diagnosi o cura, ad ambulatori, a liberi professionisti e
2 consulenti, ad Enti privati o religiosi aventi qualunque finalità, alle Forze dell'ordine, potrà essere ottenuto o sottoscritto dalla sola signora senza il necessario Parte_1
coinvolgimento del signor Ciascun genitore eserciterà invece, separatamente, la CP_1
potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza di presso di sé; 3) il padre potrà e dovrà sentire telefonicamente Per_1
una volta al giorno, in orario abituale che si individua nelle ore 19,00 e con Per_1
l'impegno a costruire con la bambina un dialogo sistematico e proficuo: entrambi i genitori dovranno favorire la puntualità, la serenità e la distensione di tale appuntamento quotidiano;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana al mese, dalle ore 14 del sabato alle ore 21 della domenica, previa comunicazione alla madre del luogo di destinazione e garanzia di reciproca reperibilità al telefono cellulare nel rispetto, in ogni caso, degli eventuali impegni educativi, religiosi e ludico-sportivi della figlia minore;
5) nel periodo della vacanze natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé 7 giorni Per_1 continuativi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e dell'ultimo giorno dell'anno; 6) nel periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore potrà tenere con sé
3 giorni continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua;
7) nel Per_1
periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé per due Per_1
settimane, anche non continuative, nel rispetto di eventuali impegni educativi e/o di svago cui la stessa, soprattutto negli anni a venire, dovesse partecipare (ad esempio campeggi parrocchiali o scouts, centri estivi, vacanze studio etc….) e previo accordo, da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno, sulla scelta dei singoli periodi di vacanza;
8) il signor corrisponderà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia minore, la somma mensile di € 350,00, o quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico sull'IBAN [...], oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, delle quali, al termine di ogni mese, venga esibita dalla signora documentazione giustificativa;
9) con Pt_1
condanna alle spese ed ai compensi legali, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 13
T.F., CPA ed IVA come per legge”.
ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha resistito alle avverse deduzioni Controparte_1 circa i presupposti dell'affidamento esclusivo rafforzato, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1]-Rigettare la domanda di affido esclusivo rafforzato non
3 ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, quindi confermare il regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori i quali, fatte salve quelle di ordinaria Per_1
e minuta gestione, per tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute decideranno di comune accordo tenendo conto, per quanto concretamente possibile, in relazione all'età della bimba e di ogni altra circostanza, delle capacità e delle inclinazioni naturali. I genitori si adopereranno, altresì, affinché la minore conservi e coltivi i legami con le rispettive famiglie di origine;
a]-in considerazione della notevole distanza tra l'attuale abitazione del padre [Calabria] e quella della madre in
Quarto di Sarsina [FC], il padre potrà visitare quando vuole, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia, anche lontano dalla residenza materna, previa comunicazione del luogo di destinazione e garanzia di reperibilità mediante telefono cellulare. Il padre potrà contattare la figlia telefonicamente, anche con videochiamate, quando vuole compatibilmente con le esigenze di studio, sportive o di diversa natura, della figlia;
b]-nel periodo delle vacanze natalizie: ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la metà dei giorni di detto periodo, anche in modo non Per_1 continuativo, includendovi il primo anno il giorno di Natale mentre l'anno successivo quello dell'Epifania, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e previo accordo fra gli stessi sulla scelta dei giorni nei quali la figlia minore resterà con l'uno o con l'altro genitore. c]-nel periodo delle vacanze pasquali: ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la metà dei giorni di detto periodo, anche in modo non continuativo, Per_1 includendovi il primo anno il giorno di Pasqua mentre l'anno successivo quello del Lunedì dell'Angelo (c.d. “pasquetta”), nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e previo accordo fra gli stessi sulla scelta dei giorni nei quali la figlia minore resterà con
l'uno o con l'altro genitore. d]-nel periodo delle vacanze estive: complessivamente 14 giorni, fruibili anche in due periodi di sette giorni continuativi ciascuno, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle eventuali ferie estive di ciascun genitore, previo accordo fra gli stessi sulla scelta dei singoli periodi di vacanza, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Con la possibilità per ogni genitore, in ciascuno dei periodi considerati sub b), c) e
d), di portare la propria figlia in vacanza anche lontano dal luogo delle loro rispettive residenze, previa comunicazione all'altro genitore degli indirizzi nonché dei recapiti telefonici dei luoghi di vacanza prescelti. 2]-il padre, che allo stato versa in critiche condizioni economiche, verserà quale contributo ordinario mensile per il mantenimento
4 della figlia, la somma complessiva di € 200,00 [duecento/00], entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà dalla moglie indicato, ovvero a mezzo vaglia postale, da aggiornarsi ogni anno secondo gli indici Istat;
il padre contribuirà al 50% al rimborso delle spese mediche non mutuabili e scolastiche non supportate dal ministero dell'istruzione pubblica;
3]-i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento. 4]-entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del 13.05.2015 del
Tribunale di Forlì. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, ed in particolare al regime dell'affidamento, si osserva quanto segue.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater
c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo
5 genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie – come già evidenziato dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti provvisori resi del Presidente del Tribunale – non sono emersi profili di grave conflittualità tra i coniugi né altri elementi indicativi di un possibile pregiudizio per la minore in caso di affido condiviso.
La scarsa frequentazione tra il e la figlia ed il censurabile inadempimento da parte CP_1
di questi, almeno in passato, all'obbligo di contribuire al suo mantenimento (comportamenti solo in parte giustificabili con la distanza tra le rispettive abitazioni e con la mancanza di un lavoro stabile e remunerativo), per quanto siano sintomatici di una colpevole trascuratezza di aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risultano tuttavia gravemente indicativi di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per la minore. Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo della minore, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare il e compromettere irreversibilmente i rapporti tra padre e CP_1
figlia, ostacolando il pieno godimento da parte della minore del diritto alla bigenitorialità.
Invero, come affermato dalla Corte d'Appello – con argomentazioni del tutto condivisibili – le difficoltà connesse all'esercizio dell'affidamento condiviso da parte dei due genitori, discendenti dalla distanza dei rispettivi domicili, non appare ostacolo insormontabile e, comunque, ha valenza recessiva, tenuto conto della sostanziale e formale correttezza dei loro
6 rapporti e della facilità ormai raggiunta nelle comunicazioni a distanza, grazie ai comuni mezzi tecnologici, che consentirà al di tenersi informato sulle condizioni di vita CP_1
della figlia e di mantenere i contatti con lei.
Occorre peraltro rilevare che in sede di audizione, pur dando conto delle carenze Per_1
del genitore, ha manifestato affetto ed un significativo attaccamento nei confronti della figura paterna (“Mi piacerebbe fare una giornata di shopping con mio padre, magari mangiare anche insieme, anche perché vorrei comprare un telefono che mi piace, dato che il modello che ho non mi piace tanto. ADR: per il futuro, vorrei che mio padre si avvicinasse un po' di più a me, non dico al 100%, ma che anziché dare un 10% arrivassimo almeno al
40 o al 50. (…) ADR: ora andremo a pranzo, per me sarebbe anche più bello se ci fosse anche lui, anche se loro a volte sono in contrasto. Io voglio bene a entrambi, forse a mamma un po' di più, e non so da che parte stare”).
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che una concentrazione della genitorialità in capo alla madre – seppur richiesta dalla ricorrente sulla base di talune evidenziate carenze da parte del – non risulti allo stato giustificata. CP_1
Ne deriva che deve essere confermato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso la madre.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e la minore, considerata la distanza geografica del rispetto alla figlia e l'età di quest'ultima (prossima a compiere 14 CP_1
anni), si ritiene di dover prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia, anche lontano dalla residenza materna, previa comunicazione del luogo di destinazione e garanzia di reperibilità mediante telefono cellulare. Il padre potrà contattare la figlia telefonicamente, anche con videochiamate, quando vuole compatibilmente con le esigenze di studio, sportive o di diversa natura, della figlia. La minore trascorrerà la Vigilia di Natale
e il giorno di Natale con un genitore, il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra le parti.
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, deve essere posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, un assegno mensile a titolo di contributo per il
7 mantenimento della figlia, convivente con la madre.
Al riguardo è emerso nel corso del giudizio che allo stato il convenuto vive nel Comune di
Tirrenia (PI), vin un immobile condotto in locazione, e dal mese di agosto 2024 ha sottoscritto contratto di lavoro con durata sino al 30.06.2025 e con retribuzione mensile di €
950,00 netti. Non si è dato seguito alla richiesta della ricorrente di disporre indagini di polizia tributaria, le quali – in difetto di indicazione di elementi concreti, eventualmente ricavabili anche dal tenore di vita del resistente, indicativi della percezione di redditi occulti
– assumerebbero una portata inammissibilmente esplorativa.
Tanto premesso – rilevato che in sede di separazione consensuale le parti hanno concordato che, a titolo di contributo al mantenimento della minore, il padre versasse l'importo di €
200,00 mensili;
considerato che
gli accordi della separazione, seppur non vincolanti nel procedimento di divorzio, costituiscono comunque un parametro di riferimento (nella specie l'unico) per valutare il pregresso tenore di vita del nucleo familiare, la cui conservazione deve essere tendenzialmente assicurata alla prole anche a seguito del divorzio;
osservato, peraltro, che dal momento della separazione (del 13.05.2015) le esigenze della minore devono ritenersi senz'altro accresciute, in considerazione della sua età e del lasso di tempo decorso – si ritiene di dover porre a carico del convenuto un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il
Tribunale di TO (cui si rinvia).
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.08.2011 da e (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Cesena al n. 90-2-A-2011);
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1
8 contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile complessiva di € 250,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per la figlia nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di
TO;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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