Articolo 22 della Legge 3 aprile 1979, n. 112
Articolo 21Articolo 23
Versione
25 aprile 1979
Art. 22. Le entrate correnti dell'istituto agronomico
per l'Oltremare, accertate nell'esercizio fi-
nanziario 1977 per la competenza propria del-
l'esercizio medesimo, risultano stabilite dal
conto consuntivo dell'Istituto stesso, alle-
gato al conto consuntivo del Ministero degli
affari esteri, in............................ L. 341.794.485 delle quali furono riscosse e versate........ " 341.794.485
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Entrata in vigore il 25 aprile 1979