TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 123
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione di norme costituzionali e di legge, eccesso di potere

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione e dei cittadini ricorrenti, non avendo dimostrato la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata lesa dall'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione di norme di legge, eccesso di potere

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione e dei cittadini ricorrenti, non avendo dimostrato la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata lesa dall'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Generico riferimento ad atti presupposti, connessi e consequenziali

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione e dei cittadini ricorrenti, non avendo dimostrato la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata lesa dall'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 123
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 123
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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