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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4913/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4913/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Mollica Parte_1 C.F._1
Enza
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Lenna Martina
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione personale alle condizioni concordate e di seguito interamente riportate:
“- affido condiviso e collocamento prevalente dei minori presso la madre;
- il padre verserà alla madre € 210 per figlio, oltre rivalutazione annuale, entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese di mensa e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano;
- l'AUU sarà percepito integralmente dalla madre, con impegno a presentare tempestivamente
l'ISEE. In caso di aumento o diminuzione dell'AUU dette modifiche graveranno su entrambe le parti. In caso di diminuzione, il padre verserà alla madre il 50% della diminuzione, in caso di aumento, il contributo del padre si ridurrà del 50% di detto aumento. Non si tiene conto della rivalutazione o svalutazione dell'AU. La madre ogni mese invierà uno screen shot dell'AUU;
- i minori staranno con il padre a week end alterni con inizio il venerdì tra le 18.30/19.00 al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola. Nella settimana con week end materno, i bambini staranno con il padre il mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola, mentre nella settimana con week end paterno, i bambini staranno con il padre il lunedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola;
- i minori trascorreranno l'intero periodo di Pasqua con un solo genitore ad anni alterni. Nel 2026 staranno con il padre;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12, ore 17.00) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12, ore 17.00, al 6/01, ore 17.00) con l'altro genitore. Nel 2025 i minori staranno con la madre il primo periodo;
- i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 marzo di ogni anno. Il luogo di villeggiatura dovrà essere comunicato almeno una settimana prima della partenza. Nel 2025 il padre farà le ultime due settimane di agosto e la madre le prime due;
- spese di lite compensate;
- le parti rinunciano all'addebito ed alle ulteriori reciproche domande;
- i genitori proseguiranno il Co.Ge. sino a gennaio 2026;
- i SS manterranno il monitoraggio, coordinandosi altresì con il Co.Ge. Dott.ssa . Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 03.06.2017 in Legnano (MI) e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in Castellanza (VA), Via Firenze n. 6, di proprietà della resistente.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 03.08.2018), (il 05.02.2020) e (il Per_2 Per_3 Per_4
13.11.2021).
Pag. 2 di 10 Con ricorso depositato in data 27.10.2022 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo, in via d'urgenza e inaudita altera parte “prima della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, emettere i provvedimenti urgenti che riterrà più opportuni relativi al diritto di visita del padre disciplinando temporaneamente modalità e tempi degli incontri padre– figli posto che tale diritto viene palesemente violato dalla madre che non consente al padre di poter vedere i propri figli, con conseguente grave pregiudizio per gli stessi”. In via principale, domandava l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalentemente presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla resistente e contributo paterno al mantenimento della prole pari a complessivi € 450,00 (e, quindi, €150,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A mezzo della memoria difensiva depositata in data 07.11.2022, la resistente aderiva alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito al marito, e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, domandava l'affido esclusivo dei figli (e, in subordine, il loro affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre), l'assegnazione della casa coniugale, di quantificare il contributo paterno al mantenimento dei figli nell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie “con la sola eccezione delle rette degli asili di tutti e tre i figli che verranno sostenute dallo stesso nella misura del 100%”. A fondamento delle domande di addebito e di affido esclusivo della prole, deduceva che il marito le avrebbe inflitto “reiterate violenze fisiche e morali” anche alla presenza dei minori, motivo per il quale allegava di aver sporto denuncia-querela nei confronti del ricorrente in data 15.10.2022 (v. doc. 3 resistente).
All'udienza Presidenziale del 09.11.2022 veniva nominato il Dott. Radici quale Giudice istruttore e venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affida i figli minori ai Servizi Sociali di Castellanza, Tutela Minori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa familiare con quanto l'arreda; autorizza il ad asportare i Parte_1
soli effetti personali, autovettura a lui intestata compresa e beni e strumenti di lavoro;
3) i Servizi Sociali seguiranno il monitoraggio del nucleo familiare, operando, per quanto possibile, in accordo con i genitori nell'interesse dei minori in materia educativa, scolastica, sanitaria e ludica. In caso di disaccordo dei genitori, sceglieranno i Servizi Sociali;
4) il padre potrà vedere questa domenica, 13-11-2022, i minori dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con i suoi genitori e la propria sorella;
Pag. 3 di 10 5) per il resto, il padre vedrà i minori in spazio neutro fino a quando i Servizi Sociali delibereranno che gli incontri possono avvenire in libertà e, sempre nell'interesse dei minori, stabiliranno tempi e modalità di visita del padre;
6) il padre verserà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, € 225,00 per ciascun figlio mensilmente, a decorrere dal presente mese ed entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) l'assegno unico per ciascun figlio sarà percepito integralmente dalla madre”.
Con memoria del 10.02.2023, il ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di frequentazione padre/figli e in punto di contributo al mantenimento dei minori e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.
In data 16.02.2023 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta ex art. 709, CP_1
comma 3, c.p.c., con la quale chiedeva, in via preliminare, di rigettare le richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali formulate dalla controparte, di revocare l'affido dei minori all'Ente e di disporre l'affido esclusivo degli stessi alla madre “delegando ai Servizi Sociali di Castellanza la sola operazione di monitoraggio sul nucleo familiare e regolamentazione del diritto di visita paterno e degli ascendenti secondo le modalità da questi ritenute più opportune”. In via principale, insisteva nelle domande già formulate in data 07.11.2022 e allegava copia del decreto di richiesta di giudizio immediato emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del ricorrente e recante N. 5934/22 N.R.T. e N. 6265/22 GIP (v. doc. 10 resistente e documentazione trasmessa dalla Cancelleria del Giudice del Dibattimento in data 17.02.2023).
In data 24.02.2023 i Servizi Sociali di Castellanza depositavano relazione a mezzo della quale riferivano di aver avviato gli incontri congiunti padre/figli in Spazio Neutro il 18.02.2023 e di ritenere necessaria l'adozione dei seguenti interventi: “- Avvio e prosecuzione degli incontri in
Spazio Neutro tra i minori in oggetto ed il signor con la possibilità di ampliare o ridurre Parte_1
i tempi di frequentazione nell'interesse dei minori stessi;
- Regolamentazione degli incontri con i famigliari paterni così da garantire una continuità di relazione e sollevare la GN CP_1
dal compito di decisione in merito;
- Invio dei minori e ad effettuare un percorso Per_2 Per_3
di psicomotricità volto alla miglior gestione delle proprie emozioni, soprattutto se negative;
-
Prosecuzione dell'intervento terapeutico della GN al fine di rielaborare quanto CP_1 accaduto e garantire ai minori l'accesso alla figura paterna;
- Avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per il signor ”. Parte_1
All'esito dell'udienza del 01.03.2023, il Giudice istruttore confermava l'affido dei minori all'Ente e disponeva l'attuazione degli interventi indicati dai S.S. suggerendo, tuttavia, al Servizio Tutela
Minori di “valutare la possibilità di inserire degli incontri differenziati del padre con ciascun figlio
Pag. 4 di 10 per prevenire le dinamiche litigiose che si sono registrate in precedenza, favorendo comunque un percorso di graduale emancipazione ove si confermi l'adeguatezza del rapporto”. Inoltre, tenuto conto dell'aumento dell'importo dell'Assegno Unico percepito dalla madre, riduceva il contributo paterno prevedendo che “il padre corrisponderà un contributo mensile ordinario pari a quanto stabilito in via Presidenziale meno l'incremento dell'AU non derivante dalla rivalutazione e comunque tale detrazione opererà nei limiti di euro 125,00 mensili”.
Nella relazione depositata in data 12.06.2023 i S.S. di Castellanza riferivano un generale buon andamento degli incontri padre/figli in Spazio Neutro tale da giustificare l'ampliamento della durata degli incontri quindicinali dal mese di aprile 2023. Riportavano, inoltre di aver previsto ad ogni incontro anche momenti dedicati a videochiamate dei minori con i nonni paterni alla presenza del padre e l'avvio, dal mese di giugno 2023, di incontri in presenza con cadenza mensile e durata di due ore, tra i minori e il padre con i nonni paterni o con la zia paterna. Tuttavia, gli operatori segnalavano alcuni atteggiamenti oppositivi manifestati da nei confronti del padre, il quale Per_2
“in tali occasioni sarebbe apparso in difficoltà nel contenimento e rimando adeguato al figlio condividendo con l'educatrice di riconoscere la fatica del bambino seppur trovandosi senza strumenti nel contenerlo” e si sarebbe mostrato “in alcune occasioni delegante e poco collaborativo, deresponsabilizzandosi e lasciando comprendere la non-condivisione dei metodi educativi della GN , alla quale tendeva ad attribuire il malessere del bambino” CP_1
(pag. 5).
A mezzo dell'ordinanza del 23.06.2023, il Giudice Istruttore disponeva procedersi a ctu sulle capacità genitoriali delle parti e sul benessere dei minori e nominava a tal fine la Dott.ssa
[...]
cui sottoponeva il seguente quesito: “dica il CTU, acquisita la documentazione Per_5
necessaria, letti gli atti, assunte le necessarie informazioni presso istituzioni o figure professionali pubbliche o private che possano fornire elementi utili ai fini della consulenza, sostenuti colloqui con le parti e con i soggetti estranei al nucleo familiare ristretto (in particolare i nonni e la zia paterna), effettuate le indispensabili indagini, sentiti i minori previa informativa della finalità dell'ascolto (eventualmente circoscrivendo l'audizione a , quali siano le condizioni Per_2
familiari ed ambientali in cui vivono attualmente questi ultimi, quale sia il loro stato materiale, psicologico ed emotivo, quali interventi porre in essere (tenuto conto di quelli già attivati) in funzione del percorso di risanamento dei rapporti, in modo che il lavoro venga coordinato e strutturato unitariamente, il tutto tenendo conto anzitutto delle indicazioni date dai SS, sperimentando modalità migliorative di rapporto, anche in deroga all'attuale regime, posticipando il deposito dell'elaborato alla sperimentazione di un palinsesto più equilibrato e funzionale per almeno due mesi, elaborato nel quale il CTU esprimerà il parere definitivo sulle capacità
Pag. 5 di 10 genitoriali, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, sugli eventuali interventi necessari per favorire la gestione della genitorialità ed il benessere dei minori”.
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore.
La CTU depositava l'elaborato peritale in data 24.05.2024, nell'ambito del quale riferiva che, data la positiva evoluzione degli incontri padre/figli in Spazio Neutro e in accordo con il Consulenti di parte e con l'Ente affidatario, aveva effettuato una modifica degli incontri padre/figli in Spazio
Neutro introducendo un intervento di ADM presso la casa paterna, avviato il 13.04.2024 con l'educatrice Dott.ssa Nel complesso, la CTU rilevava il perdurare di un'accesa Persona_6
conflittualità tra i genitori, suggeriva agli stessi di intraprendere un percorso di Co.ge e concludeva come segue:
“- il mantenimento dei minori all'Ente affidatario per almeno un anno da rivalutarsi in base all'andamento della situazione familiare e il collocamento degli stessi minori presso la casa materna;
Contr
- che il Servizio Sociale monitori l'intervento di , regolamentando la frequentazione padre/minori ipotizzando un aumento progressivo degli incontri tenendo conto degli esiti, ugualmente per gli incontri tra i minori e i nonni e la zia paterni che dovrà prevedere una calendarizzazione;
- che si possano liberalizzare gli incontri padre/minori a partire dalla fine d'estate coincidente con
l'inizio del nuovo anno scolastico, previo andamento positivo dell'intervento;
- l'intervento di Coordinazione Genitoriale, accogliendo la proposta dei CCTTPP della dott.ssa
Elena Ballarati, come professionista che può seguire la coppia genitoriale;
- un intervento di supporto psicologico per la GN;
CP_1
- un intervento di sostegno alla genitorialità per il signor;
Parte_1
- l'approfondimento neuropsichiatrico del minore (pag. 35). Per_2
Con specifico riferimento a infatti, la Dott.ssa specificava che “ è il Per_2 Per_5 Per_2
figlio che ha risentito maggiormente della conflittualità genitoriale manifestando reazioni disadattive tuttora presenti che stanno incidendo sugli aspetti emotivo-affettivi del bambino.
è apparso un bambino stressato, che esprime insicurezza, irritabilità, ansia da separazione Per_2
unita a regressione comportamentale, rabbia e sentimenti di impotenza. Appare incapace di contenere gli stati emotivi che prova e che tende a scaricare in modo disfunzionale attraverso sentimenti di rabbia e aggressività (per esempio come è accaduto in Spazio Neutro lanciando oggetti) […] Nei confronti della figura paterna, ci sono stati dei passaggi migliorativi che necessitano, tuttavia, di essere consolidati” e riteneva necessario “poter appurare clinicamente le sue difficoltà con un inquadramento neuropsichiatrico” (pagg. 31-32).
Pag. 6 di 10 A mezzo della relazione depositata il 10.06.2024, l'Ente affidatario indicava le seguenti modalità per lo svolgimento degli incontri padre/figli:
In data 11.06.2024 il allegava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 352/2024 del Parte_1
05.03.2024, depositata il 25.03.2024 e divenuta irrevocabile il 21.05.2024, a mezzo della quale veniva assolto dal delitto di cui all'art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste e dal delitto di cui agli art. 582-585 in relazione agli art. 576 n. 5.1) e 577 n.1 c.p., qualificate le condotte ai sensi dell'art. 581 c.p., perché il fatto non costituisce reato (v. doc. 14 ricorrente).
All'udienza del 12.06.2024, tra l'altro, le parti riferivano dell'avvio della valutazione NPI di si accordavano per intraprendere il suggerito percorso di e per permettere al Per_2 Pt_2
ricorrente di partecipare alle feste delle scuole e dei compleanni dei minori, oltre che alle visite di presso la NPI. Inoltre, il ricorrente si dichiarava disponibile ad avviare un percorso di Per_2
sostegno alla genitorialità e la resistente chiariva di aver già avviato un percorso psicologico individuale con la Dott.ssa Per_7
Con ordinanza del 13.06.2024, il Giudice Istruttore, viste la ctu e le relazioni dei S.S., non liberalizzava gli incontri padre/figli, disponeva che i S.S. proseguissero nel mandato già ricevuto incrementando gli incontri padre/figli, la prosecuzione del percorso psicologico avviato dalla resistente, l'avvio da parte dei S.S. di Gallarate (nuovo comune di residenza del ricorrente) di un percorso di sostegno alla genitorialità per il e l'avvio da parte dei genitori di un percorso Parte_1 di Co.ge. Inoltre, autorizzava “il padre a partecipare alle feste della scuola dei figli nonché alle feste di compleanno dei figli ed alle visite presso l'NPI, tenuto peraltro conto anche del consenso della madre”.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.07.2024, il Giudice Delegato riteneva che, nei giorni e negli orari indicati dai S.S. nella relazione depositata in data 12.07.2024, “una parte degli incontri
[potesse] avvenire anche senza la presenza dell'educatrice, al fine di accompagnare il padre in una progressiva gestione autonoma dei minori e considerato che, comunque, in dette giornate è previsto un momento di confronto con l'educatrice”, disponeva che gli incontri padre/figli avvenissero secondo il calendario predisposto dai S.S. e con le risorse indicate da questi ultimi e autorizzava lo svolgimento di videochiamate padre/figli ogni due giorni.
Pag. 7 di 10 In data 24.09.2024, i S.S. di Castellanza depositavano relazione a mezzo della quale riferivano di un positivo andamento dell'intervento educativo e che dal mese di settembre erano stati previsti due incontri settimanali padre/figli, uno solo dei quali alla presenza dell'educatore. Inoltre, riportavano la conclusione della valutazione NPI di presso il Centro “AIAS” di Busto Arsizio con la Per_2
Dott.ssa la quale concludeva con una diagnosi di “lieve ritardo psicomotorio in particolare Per_8 sul versante di produzione e comprensione del linguaggio” e “difficoltà a livello emotivo comportamentale (non di tipo oppositivo ma sul versante dell'irrequietezza e della facile distraibilità)” e suggeriva di avviare un percorso di logopedia e di neuropsicomotricità ma senza, al momento, “richiedere un sostegno scolastico dal momento che il ritardo riscontrato non pare di grave entità” (pag. 6). I S.S. concludevano per la prosecuzione dell'intervento educativo con il ricorrente e del monitoraggio del nucleo al fine di sostenere la comunicazione e l'organizzazione dei genitori, anche in collaborazione con il Co.ge.
All'udienza del 02.10.2024 il ricorrente dichiarava di vedere i figli “una settima il lunedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e l'altra il giovedì con lo stesso orario e il sabato dalle 10.30 alle
16.30”, con la presenza dell'educatore ogni giovedì. Le parti si accordavano per permettere al padre di tenere con sé i figli, a weekend alterni, oltre che al sabato anche la domenica dalle 11.30 alle
18.30, salvo diversi accordi, con impegno a portare i bambini a eventuali “feste e attività”. Inoltre, chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di trovare un accordo sul profilo economico.
A mezzo dell'ordinanza del 03.10.2024, il Giudice, vista la relazione dei S.S. e preso atto degli accordi delle parti, disponeva la prosecuzione dell'intervento domiciliare presso la casa paterna e invitava i S.S. a esprimere la propria posizione sulla necessità di mantenere l'affido all'Ente.
In data 04.12.2024, i S.S. di Castellanza riferivano dell'avvenuta liberalizzazione degli incontri padre/figli e della conseguente conclusione del percorso di ADM con la Dott.ssa la Persona_6 quale riferiva nella propria relazione che “Entrambi i genitori hanno utilizzato in modo funzionale
l'intervento educativo. Il signor si è affidato, accogliendo le riflessioni e mostrandosi Parte_1
disponibile a rileggere i comportamenti dei figli. Purtroppo le nuove modalità di gestione dell'incontro e il setting nel quale quest'ultimo avveniva, non hanno permesso di continuare il lavoro iniziato. Durante i momenti di confronto con la GN è stato possibile CP_1
portare alla luce le difficoltà dei minori successivamente agli incontri avvenuti con il padre, e rielaborare con la madre gli agiti, riportandoli in un contesto di cambiamento e crescita” (pag. 9-
10). Inoltre, i S.S. riportavano che, nell'ambito della coordinazione genitoriale e con il consenso dell'Ente affidatario, i genitori avevano condiviso un piano genitoriale (v. pagg. 5-6).
In data 09.12.2024 i S.S. di Gallarate riferivano che il ricorrente aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Casorate Sempione (VA) in un immobile di sua proprietà.
Pag. 8 di 10 All'udienza dell'11.12.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sul profilo economico e chiedevano un rinvio per terminare il percorso di Co.ge.
Con relazione depositata in data 28.04.2025, i S.S. di Castellanza riferivano dell'introduzione dei pernottamenti dei figli presso il padre e del positivo andamento del percorso di Co.ge, sottolineando, tuttavia, che “Appare ancora oggi molto evidente quanto i genitori traggano beneficio dal percorso e di come ancora ne necessitino per dirimere le questioni più importanti relativamente ai figli”. Inoltre, riportavano che “La Coordinatrice segnala di come, nonostante i numerosi richiami, ancora oggi i genitori fatichino a rispettare le indicazioni fornite” e che, in particolare “La GN mostra ancora delle rigidità e delle fatiche ad accettare degli CP_1 schemi organizzativi differenti dai propri, agendo una costante svalutazione dell'operato del padre” (pagg. 4-6) e rassegnavano le seguenti conclusioni: “il Servizio ritiene, visti gli accordi che i genitori tendono a prendere già in autonomia, la miglior comunicazione ed i progressi effettuati, i tempi maturi perché Codesta Autorità Giudiziaria possa voler reintegrare i signori e Parte_1
della loro piena genitorialità e disporre l'affido condiviso dei figli minori. Si ritiene CP_1
fondamentale la prosecuzione del percorso di Coordinazione Genitoriale a garanzia degli accordi presi e della tenuta degli stessi. Si ritiene altresì che l'A.G. possa disporre il monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di riferimento, autorizzando sin d'ora tutti gli interventi a favore del nucleo che dovessero risultare necessari” (pag. 13).
Analogamente, i S.S. di Casorate Sempione rappresentavano la possibilità di disporre l'affido condiviso “pur ritenendo imprescindibile la necessità che prosegua il monitoraggio da parte dei servizi ed il percorso di Coordinazione Genitoriale” (pag. 2).
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14.05.2025 e tenuto conto delle conclusioni dei Servizi Sociali.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico, oltre che coerenti con le loro condizioni economiche, con il contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali e conformi al superiore interesse morale e materiale di e . Per_2 Per_3 Per_4
È necessario mantenere il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la madre e i minori (allo stato, quelli del Comune di Castellanza) e dei Servizi Sociali territorialmente competenti per il padre (allo stato, quelli del Comune di
Pag. 9 di 10 Casorate Sempione). Infatti, per quanto entrambi i S.S. nelle loro più recenti relazioni abbiano ritenuto adeguato disporre la revoca dell'affido all'Ente in favore dell'affido condiviso, ambedue i
Servizi hanno altresì evidenziato la necessità del mantenimento di un monitoraggio del nucleo, il cui funzionamento presenta ancora tratti di fragilità, che rischiano di acuirsi con l'eventuale conclusione del percorso di Pt_3
Pertanto, si incaricano i S.S. territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, coordinandosi con il e segnalare senza ritardo alla Procura della Repubblica Pt_2
presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori.
Alla luce delle risultanze di causa, infine, le spese di ctu, come già liquidate in data 12.06.2024, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, coniugatisi in Legnano in data 03.03.2017 (matrimonio trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie A, Anno 2017) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale delle parti;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali dei Comuni di Castellanza e di Casorate Sempione per la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4913/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Mollica Parte_1 C.F._1
Enza
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Lenna Martina
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione personale alle condizioni concordate e di seguito interamente riportate:
“- affido condiviso e collocamento prevalente dei minori presso la madre;
- il padre verserà alla madre € 210 per figlio, oltre rivalutazione annuale, entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese di mensa e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano;
- l'AUU sarà percepito integralmente dalla madre, con impegno a presentare tempestivamente
l'ISEE. In caso di aumento o diminuzione dell'AUU dette modifiche graveranno su entrambe le parti. In caso di diminuzione, il padre verserà alla madre il 50% della diminuzione, in caso di aumento, il contributo del padre si ridurrà del 50% di detto aumento. Non si tiene conto della rivalutazione o svalutazione dell'AU. La madre ogni mese invierà uno screen shot dell'AUU;
- i minori staranno con il padre a week end alterni con inizio il venerdì tra le 18.30/19.00 al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola. Nella settimana con week end materno, i bambini staranno con il padre il mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola, mentre nella settimana con week end paterno, i bambini staranno con il padre il lunedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola;
- i minori trascorreranno l'intero periodo di Pasqua con un solo genitore ad anni alterni. Nel 2026 staranno con il padre;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12, ore 17.00) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12, ore 17.00, al 6/01, ore 17.00) con l'altro genitore. Nel 2025 i minori staranno con la madre il primo periodo;
- i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 marzo di ogni anno. Il luogo di villeggiatura dovrà essere comunicato almeno una settimana prima della partenza. Nel 2025 il padre farà le ultime due settimane di agosto e la madre le prime due;
- spese di lite compensate;
- le parti rinunciano all'addebito ed alle ulteriori reciproche domande;
- i genitori proseguiranno il Co.Ge. sino a gennaio 2026;
- i SS manterranno il monitoraggio, coordinandosi altresì con il Co.Ge. Dott.ssa . Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 03.06.2017 in Legnano (MI) e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in Castellanza (VA), Via Firenze n. 6, di proprietà della resistente.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 03.08.2018), (il 05.02.2020) e (il Per_2 Per_3 Per_4
13.11.2021).
Pag. 2 di 10 Con ricorso depositato in data 27.10.2022 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo, in via d'urgenza e inaudita altera parte “prima della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, emettere i provvedimenti urgenti che riterrà più opportuni relativi al diritto di visita del padre disciplinando temporaneamente modalità e tempi degli incontri padre– figli posto che tale diritto viene palesemente violato dalla madre che non consente al padre di poter vedere i propri figli, con conseguente grave pregiudizio per gli stessi”. In via principale, domandava l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalentemente presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla resistente e contributo paterno al mantenimento della prole pari a complessivi € 450,00 (e, quindi, €150,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A mezzo della memoria difensiva depositata in data 07.11.2022, la resistente aderiva alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito al marito, e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, domandava l'affido esclusivo dei figli (e, in subordine, il loro affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre), l'assegnazione della casa coniugale, di quantificare il contributo paterno al mantenimento dei figli nell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie “con la sola eccezione delle rette degli asili di tutti e tre i figli che verranno sostenute dallo stesso nella misura del 100%”. A fondamento delle domande di addebito e di affido esclusivo della prole, deduceva che il marito le avrebbe inflitto “reiterate violenze fisiche e morali” anche alla presenza dei minori, motivo per il quale allegava di aver sporto denuncia-querela nei confronti del ricorrente in data 15.10.2022 (v. doc. 3 resistente).
All'udienza Presidenziale del 09.11.2022 veniva nominato il Dott. Radici quale Giudice istruttore e venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affida i figli minori ai Servizi Sociali di Castellanza, Tutela Minori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa familiare con quanto l'arreda; autorizza il ad asportare i Parte_1
soli effetti personali, autovettura a lui intestata compresa e beni e strumenti di lavoro;
3) i Servizi Sociali seguiranno il monitoraggio del nucleo familiare, operando, per quanto possibile, in accordo con i genitori nell'interesse dei minori in materia educativa, scolastica, sanitaria e ludica. In caso di disaccordo dei genitori, sceglieranno i Servizi Sociali;
4) il padre potrà vedere questa domenica, 13-11-2022, i minori dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con i suoi genitori e la propria sorella;
Pag. 3 di 10 5) per il resto, il padre vedrà i minori in spazio neutro fino a quando i Servizi Sociali delibereranno che gli incontri possono avvenire in libertà e, sempre nell'interesse dei minori, stabiliranno tempi e modalità di visita del padre;
6) il padre verserà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, € 225,00 per ciascun figlio mensilmente, a decorrere dal presente mese ed entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) l'assegno unico per ciascun figlio sarà percepito integralmente dalla madre”.
Con memoria del 10.02.2023, il ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di frequentazione padre/figli e in punto di contributo al mantenimento dei minori e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.
In data 16.02.2023 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta ex art. 709, CP_1
comma 3, c.p.c., con la quale chiedeva, in via preliminare, di rigettare le richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali formulate dalla controparte, di revocare l'affido dei minori all'Ente e di disporre l'affido esclusivo degli stessi alla madre “delegando ai Servizi Sociali di Castellanza la sola operazione di monitoraggio sul nucleo familiare e regolamentazione del diritto di visita paterno e degli ascendenti secondo le modalità da questi ritenute più opportune”. In via principale, insisteva nelle domande già formulate in data 07.11.2022 e allegava copia del decreto di richiesta di giudizio immediato emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del ricorrente e recante N. 5934/22 N.R.T. e N. 6265/22 GIP (v. doc. 10 resistente e documentazione trasmessa dalla Cancelleria del Giudice del Dibattimento in data 17.02.2023).
In data 24.02.2023 i Servizi Sociali di Castellanza depositavano relazione a mezzo della quale riferivano di aver avviato gli incontri congiunti padre/figli in Spazio Neutro il 18.02.2023 e di ritenere necessaria l'adozione dei seguenti interventi: “- Avvio e prosecuzione degli incontri in
Spazio Neutro tra i minori in oggetto ed il signor con la possibilità di ampliare o ridurre Parte_1
i tempi di frequentazione nell'interesse dei minori stessi;
- Regolamentazione degli incontri con i famigliari paterni così da garantire una continuità di relazione e sollevare la GN CP_1
dal compito di decisione in merito;
- Invio dei minori e ad effettuare un percorso Per_2 Per_3
di psicomotricità volto alla miglior gestione delle proprie emozioni, soprattutto se negative;
-
Prosecuzione dell'intervento terapeutico della GN al fine di rielaborare quanto CP_1 accaduto e garantire ai minori l'accesso alla figura paterna;
- Avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per il signor ”. Parte_1
All'esito dell'udienza del 01.03.2023, il Giudice istruttore confermava l'affido dei minori all'Ente e disponeva l'attuazione degli interventi indicati dai S.S. suggerendo, tuttavia, al Servizio Tutela
Minori di “valutare la possibilità di inserire degli incontri differenziati del padre con ciascun figlio
Pag. 4 di 10 per prevenire le dinamiche litigiose che si sono registrate in precedenza, favorendo comunque un percorso di graduale emancipazione ove si confermi l'adeguatezza del rapporto”. Inoltre, tenuto conto dell'aumento dell'importo dell'Assegno Unico percepito dalla madre, riduceva il contributo paterno prevedendo che “il padre corrisponderà un contributo mensile ordinario pari a quanto stabilito in via Presidenziale meno l'incremento dell'AU non derivante dalla rivalutazione e comunque tale detrazione opererà nei limiti di euro 125,00 mensili”.
Nella relazione depositata in data 12.06.2023 i S.S. di Castellanza riferivano un generale buon andamento degli incontri padre/figli in Spazio Neutro tale da giustificare l'ampliamento della durata degli incontri quindicinali dal mese di aprile 2023. Riportavano, inoltre di aver previsto ad ogni incontro anche momenti dedicati a videochiamate dei minori con i nonni paterni alla presenza del padre e l'avvio, dal mese di giugno 2023, di incontri in presenza con cadenza mensile e durata di due ore, tra i minori e il padre con i nonni paterni o con la zia paterna. Tuttavia, gli operatori segnalavano alcuni atteggiamenti oppositivi manifestati da nei confronti del padre, il quale Per_2
“in tali occasioni sarebbe apparso in difficoltà nel contenimento e rimando adeguato al figlio condividendo con l'educatrice di riconoscere la fatica del bambino seppur trovandosi senza strumenti nel contenerlo” e si sarebbe mostrato “in alcune occasioni delegante e poco collaborativo, deresponsabilizzandosi e lasciando comprendere la non-condivisione dei metodi educativi della GN , alla quale tendeva ad attribuire il malessere del bambino” CP_1
(pag. 5).
A mezzo dell'ordinanza del 23.06.2023, il Giudice Istruttore disponeva procedersi a ctu sulle capacità genitoriali delle parti e sul benessere dei minori e nominava a tal fine la Dott.ssa
[...]
cui sottoponeva il seguente quesito: “dica il CTU, acquisita la documentazione Per_5
necessaria, letti gli atti, assunte le necessarie informazioni presso istituzioni o figure professionali pubbliche o private che possano fornire elementi utili ai fini della consulenza, sostenuti colloqui con le parti e con i soggetti estranei al nucleo familiare ristretto (in particolare i nonni e la zia paterna), effettuate le indispensabili indagini, sentiti i minori previa informativa della finalità dell'ascolto (eventualmente circoscrivendo l'audizione a , quali siano le condizioni Per_2
familiari ed ambientali in cui vivono attualmente questi ultimi, quale sia il loro stato materiale, psicologico ed emotivo, quali interventi porre in essere (tenuto conto di quelli già attivati) in funzione del percorso di risanamento dei rapporti, in modo che il lavoro venga coordinato e strutturato unitariamente, il tutto tenendo conto anzitutto delle indicazioni date dai SS, sperimentando modalità migliorative di rapporto, anche in deroga all'attuale regime, posticipando il deposito dell'elaborato alla sperimentazione di un palinsesto più equilibrato e funzionale per almeno due mesi, elaborato nel quale il CTU esprimerà il parere definitivo sulle capacità
Pag. 5 di 10 genitoriali, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, sugli eventuali interventi necessari per favorire la gestione della genitorialità ed il benessere dei minori”.
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore.
La CTU depositava l'elaborato peritale in data 24.05.2024, nell'ambito del quale riferiva che, data la positiva evoluzione degli incontri padre/figli in Spazio Neutro e in accordo con il Consulenti di parte e con l'Ente affidatario, aveva effettuato una modifica degli incontri padre/figli in Spazio
Neutro introducendo un intervento di ADM presso la casa paterna, avviato il 13.04.2024 con l'educatrice Dott.ssa Nel complesso, la CTU rilevava il perdurare di un'accesa Persona_6
conflittualità tra i genitori, suggeriva agli stessi di intraprendere un percorso di Co.ge e concludeva come segue:
“- il mantenimento dei minori all'Ente affidatario per almeno un anno da rivalutarsi in base all'andamento della situazione familiare e il collocamento degli stessi minori presso la casa materna;
Contr
- che il Servizio Sociale monitori l'intervento di , regolamentando la frequentazione padre/minori ipotizzando un aumento progressivo degli incontri tenendo conto degli esiti, ugualmente per gli incontri tra i minori e i nonni e la zia paterni che dovrà prevedere una calendarizzazione;
- che si possano liberalizzare gli incontri padre/minori a partire dalla fine d'estate coincidente con
l'inizio del nuovo anno scolastico, previo andamento positivo dell'intervento;
- l'intervento di Coordinazione Genitoriale, accogliendo la proposta dei CCTTPP della dott.ssa
Elena Ballarati, come professionista che può seguire la coppia genitoriale;
- un intervento di supporto psicologico per la GN;
CP_1
- un intervento di sostegno alla genitorialità per il signor;
Parte_1
- l'approfondimento neuropsichiatrico del minore (pag. 35). Per_2
Con specifico riferimento a infatti, la Dott.ssa specificava che “ è il Per_2 Per_5 Per_2
figlio che ha risentito maggiormente della conflittualità genitoriale manifestando reazioni disadattive tuttora presenti che stanno incidendo sugli aspetti emotivo-affettivi del bambino.
è apparso un bambino stressato, che esprime insicurezza, irritabilità, ansia da separazione Per_2
unita a regressione comportamentale, rabbia e sentimenti di impotenza. Appare incapace di contenere gli stati emotivi che prova e che tende a scaricare in modo disfunzionale attraverso sentimenti di rabbia e aggressività (per esempio come è accaduto in Spazio Neutro lanciando oggetti) […] Nei confronti della figura paterna, ci sono stati dei passaggi migliorativi che necessitano, tuttavia, di essere consolidati” e riteneva necessario “poter appurare clinicamente le sue difficoltà con un inquadramento neuropsichiatrico” (pagg. 31-32).
Pag. 6 di 10 A mezzo della relazione depositata il 10.06.2024, l'Ente affidatario indicava le seguenti modalità per lo svolgimento degli incontri padre/figli:
In data 11.06.2024 il allegava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 352/2024 del Parte_1
05.03.2024, depositata il 25.03.2024 e divenuta irrevocabile il 21.05.2024, a mezzo della quale veniva assolto dal delitto di cui all'art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste e dal delitto di cui agli art. 582-585 in relazione agli art. 576 n. 5.1) e 577 n.1 c.p., qualificate le condotte ai sensi dell'art. 581 c.p., perché il fatto non costituisce reato (v. doc. 14 ricorrente).
All'udienza del 12.06.2024, tra l'altro, le parti riferivano dell'avvio della valutazione NPI di si accordavano per intraprendere il suggerito percorso di e per permettere al Per_2 Pt_2
ricorrente di partecipare alle feste delle scuole e dei compleanni dei minori, oltre che alle visite di presso la NPI. Inoltre, il ricorrente si dichiarava disponibile ad avviare un percorso di Per_2
sostegno alla genitorialità e la resistente chiariva di aver già avviato un percorso psicologico individuale con la Dott.ssa Per_7
Con ordinanza del 13.06.2024, il Giudice Istruttore, viste la ctu e le relazioni dei S.S., non liberalizzava gli incontri padre/figli, disponeva che i S.S. proseguissero nel mandato già ricevuto incrementando gli incontri padre/figli, la prosecuzione del percorso psicologico avviato dalla resistente, l'avvio da parte dei S.S. di Gallarate (nuovo comune di residenza del ricorrente) di un percorso di sostegno alla genitorialità per il e l'avvio da parte dei genitori di un percorso Parte_1 di Co.ge. Inoltre, autorizzava “il padre a partecipare alle feste della scuola dei figli nonché alle feste di compleanno dei figli ed alle visite presso l'NPI, tenuto peraltro conto anche del consenso della madre”.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.07.2024, il Giudice Delegato riteneva che, nei giorni e negli orari indicati dai S.S. nella relazione depositata in data 12.07.2024, “una parte degli incontri
[potesse] avvenire anche senza la presenza dell'educatrice, al fine di accompagnare il padre in una progressiva gestione autonoma dei minori e considerato che, comunque, in dette giornate è previsto un momento di confronto con l'educatrice”, disponeva che gli incontri padre/figli avvenissero secondo il calendario predisposto dai S.S. e con le risorse indicate da questi ultimi e autorizzava lo svolgimento di videochiamate padre/figli ogni due giorni.
Pag. 7 di 10 In data 24.09.2024, i S.S. di Castellanza depositavano relazione a mezzo della quale riferivano di un positivo andamento dell'intervento educativo e che dal mese di settembre erano stati previsti due incontri settimanali padre/figli, uno solo dei quali alla presenza dell'educatore. Inoltre, riportavano la conclusione della valutazione NPI di presso il Centro “AIAS” di Busto Arsizio con la Per_2
Dott.ssa la quale concludeva con una diagnosi di “lieve ritardo psicomotorio in particolare Per_8 sul versante di produzione e comprensione del linguaggio” e “difficoltà a livello emotivo comportamentale (non di tipo oppositivo ma sul versante dell'irrequietezza e della facile distraibilità)” e suggeriva di avviare un percorso di logopedia e di neuropsicomotricità ma senza, al momento, “richiedere un sostegno scolastico dal momento che il ritardo riscontrato non pare di grave entità” (pag. 6). I S.S. concludevano per la prosecuzione dell'intervento educativo con il ricorrente e del monitoraggio del nucleo al fine di sostenere la comunicazione e l'organizzazione dei genitori, anche in collaborazione con il Co.ge.
All'udienza del 02.10.2024 il ricorrente dichiarava di vedere i figli “una settima il lunedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e l'altra il giovedì con lo stesso orario e il sabato dalle 10.30 alle
16.30”, con la presenza dell'educatore ogni giovedì. Le parti si accordavano per permettere al padre di tenere con sé i figli, a weekend alterni, oltre che al sabato anche la domenica dalle 11.30 alle
18.30, salvo diversi accordi, con impegno a portare i bambini a eventuali “feste e attività”. Inoltre, chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di trovare un accordo sul profilo economico.
A mezzo dell'ordinanza del 03.10.2024, il Giudice, vista la relazione dei S.S. e preso atto degli accordi delle parti, disponeva la prosecuzione dell'intervento domiciliare presso la casa paterna e invitava i S.S. a esprimere la propria posizione sulla necessità di mantenere l'affido all'Ente.
In data 04.12.2024, i S.S. di Castellanza riferivano dell'avvenuta liberalizzazione degli incontri padre/figli e della conseguente conclusione del percorso di ADM con la Dott.ssa la Persona_6 quale riferiva nella propria relazione che “Entrambi i genitori hanno utilizzato in modo funzionale
l'intervento educativo. Il signor si è affidato, accogliendo le riflessioni e mostrandosi Parte_1
disponibile a rileggere i comportamenti dei figli. Purtroppo le nuove modalità di gestione dell'incontro e il setting nel quale quest'ultimo avveniva, non hanno permesso di continuare il lavoro iniziato. Durante i momenti di confronto con la GN è stato possibile CP_1
portare alla luce le difficoltà dei minori successivamente agli incontri avvenuti con il padre, e rielaborare con la madre gli agiti, riportandoli in un contesto di cambiamento e crescita” (pag. 9-
10). Inoltre, i S.S. riportavano che, nell'ambito della coordinazione genitoriale e con il consenso dell'Ente affidatario, i genitori avevano condiviso un piano genitoriale (v. pagg. 5-6).
In data 09.12.2024 i S.S. di Gallarate riferivano che il ricorrente aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Casorate Sempione (VA) in un immobile di sua proprietà.
Pag. 8 di 10 All'udienza dell'11.12.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sul profilo economico e chiedevano un rinvio per terminare il percorso di Co.ge.
Con relazione depositata in data 28.04.2025, i S.S. di Castellanza riferivano dell'introduzione dei pernottamenti dei figli presso il padre e del positivo andamento del percorso di Co.ge, sottolineando, tuttavia, che “Appare ancora oggi molto evidente quanto i genitori traggano beneficio dal percorso e di come ancora ne necessitino per dirimere le questioni più importanti relativamente ai figli”. Inoltre, riportavano che “La Coordinatrice segnala di come, nonostante i numerosi richiami, ancora oggi i genitori fatichino a rispettare le indicazioni fornite” e che, in particolare “La GN mostra ancora delle rigidità e delle fatiche ad accettare degli CP_1 schemi organizzativi differenti dai propri, agendo una costante svalutazione dell'operato del padre” (pagg. 4-6) e rassegnavano le seguenti conclusioni: “il Servizio ritiene, visti gli accordi che i genitori tendono a prendere già in autonomia, la miglior comunicazione ed i progressi effettuati, i tempi maturi perché Codesta Autorità Giudiziaria possa voler reintegrare i signori e Parte_1
della loro piena genitorialità e disporre l'affido condiviso dei figli minori. Si ritiene CP_1
fondamentale la prosecuzione del percorso di Coordinazione Genitoriale a garanzia degli accordi presi e della tenuta degli stessi. Si ritiene altresì che l'A.G. possa disporre il monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di riferimento, autorizzando sin d'ora tutti gli interventi a favore del nucleo che dovessero risultare necessari” (pag. 13).
Analogamente, i S.S. di Casorate Sempione rappresentavano la possibilità di disporre l'affido condiviso “pur ritenendo imprescindibile la necessità che prosegua il monitoraggio da parte dei servizi ed il percorso di Coordinazione Genitoriale” (pag. 2).
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14.05.2025 e tenuto conto delle conclusioni dei Servizi Sociali.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico, oltre che coerenti con le loro condizioni economiche, con il contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali e conformi al superiore interesse morale e materiale di e . Per_2 Per_3 Per_4
È necessario mantenere il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la madre e i minori (allo stato, quelli del Comune di Castellanza) e dei Servizi Sociali territorialmente competenti per il padre (allo stato, quelli del Comune di
Pag. 9 di 10 Casorate Sempione). Infatti, per quanto entrambi i S.S. nelle loro più recenti relazioni abbiano ritenuto adeguato disporre la revoca dell'affido all'Ente in favore dell'affido condiviso, ambedue i
Servizi hanno altresì evidenziato la necessità del mantenimento di un monitoraggio del nucleo, il cui funzionamento presenta ancora tratti di fragilità, che rischiano di acuirsi con l'eventuale conclusione del percorso di Pt_3
Pertanto, si incaricano i S.S. territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, coordinandosi con il e segnalare senza ritardo alla Procura della Repubblica Pt_2
presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori.
Alla luce delle risultanze di causa, infine, le spese di ctu, come già liquidate in data 12.06.2024, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, coniugatisi in Legnano in data 03.03.2017 (matrimonio trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie A, Anno 2017) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale delle parti;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali dei Comuni di Castellanza e di Casorate Sempione per la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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