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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1516/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FA LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM VE Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1516/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 18 .08.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il 18 .04.1980, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.11.1964, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Michela Rosati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agliana (PT), via XX Settembre n. 106, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18 .08.2025 i signori e Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in data 8 .06.2019 in Agliana Controparte_2
(PT) e precisando che dall'unione è nato il figlio ( l'8.03.2016), essendo Per_1 trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 1291/2024 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e definito con sentenza di omologazione n. 101/2025 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimon io alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“2) Il figlio IL rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1
e collocamento prevalente presso la madre in Agliana (PT) Via Fratelli Bandiera n. 24;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovrà essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
4) Circa le frequentazioni con il figlio minore il Sig. IL nel corso della settimana CP_1 terrà con sé il figlio per un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00, Per_1 riconsegnandolo alla madre dopo la cena;
stante il lavoro su turni tale pomeriggio settimanale Per_ coinciderà con il giorno libero del sig. GE lo. Nelle settimane in cui il giorno libero del sig. IL cadrà di sabato, compatibilmente con i turni di lavoro, il padre preleverà il figlio alle ore 11.00 e lo terrà con sé per il pernottamento, riaccompagnandolo presso la madre la domenica prima di prendere servizio (prima o dopo pranzo).
5) Durante le vacanze natalizie e pasquali il calendario proseguirà seguendo lo stesso schema concordato per il periodo scolastico, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori. Nel periodo delle vacanze estive, da intendersi dalla chiusura della scu ola a giugno fino alla riapertura della stessa a settembre, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il trenta Maggio di ogni anno. Per il rimanente periodo estivo, salvo un diverso accordo tra le parti mirato all'esclusivo interesse del minore, si continuerà ad applicare lo stesso schema concordato per il periodo scolastico. Il compleanno del figlio sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori. In ogni caso resta ferm a la possibilità per il padre di vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo fra i genitori e nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici e ludico – sportivi del minore. Nei periodi in cui il minore sarà con l'una piuttosto
2 che con l'altro genitore, dovrà da questi ultimi essere garantita la sua frequentazione agli sport, catechismo e ogni altra attività ludica.
6) Il Sig. IL contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di euro CP_1 Per_1
200,00 (duecento//00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il giorno 20 d i ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...].
7) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si precisa che dovranno essere previamente concordate tra i genitori tutte le spese straordinarie di importo superiore ad Euro 150,00. Le parti espressamente concordano a corrispondere nella misura pari al 50% ciascuno anche le spese per tasse scolastiche, le spese di trasporto urbano, quelle per il corredo di inizio anno scolastico e per gite scolastiche giornaliere. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo e -mail, PEC o WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta . In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il r imborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
8) Le parti convengono che circa l'Assegno Unico Universale pari ad € 220,00 mensili e percepito per intero dalla sig.ra resti integralmente attribuito alla stessa. Le eventuali detrazioni, Pt_1 non assorbite dall'Assegno Unico, in forza della modalità di affidamento condiviso, vengono poste a favore dei coniugi in egual misura.
9) Posto che i coniugi risultano economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
10) Circa quanto non regolato nel presente ricorso le parti danno atto di avervi provveduto prima e al di fuori del presente atto e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione al rilascio dei documenti di espatrio e sin da ora dichiarano di rendersi disponibili a concedere alle competenti autorità ogni documento o autorizzazione volta all'ottenimento per il minore di singolo passaporto elettronico che verrà detenuto dalla madre. I ricorrenti dovranno accordarsi in caso di e del minore e sul luogo di Per_3 destinazione della vacanza.
12)Le spese della presente procedura sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”.
3 Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 CP_4 lo in data 8.06.2019 in Agliana (PT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Agliana al n. 7, P.I, anno 2019, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM VE FA LL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FA LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM VE Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1516/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 18 .08.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il 18 .04.1980, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.11.1964, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Michela Rosati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agliana (PT), via XX Settembre n. 106, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18 .08.2025 i signori e Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in data 8 .06.2019 in Agliana Controparte_2
(PT) e precisando che dall'unione è nato il figlio ( l'8.03.2016), essendo Per_1 trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 1291/2024 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e definito con sentenza di omologazione n. 101/2025 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimon io alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“2) Il figlio IL rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1
e collocamento prevalente presso la madre in Agliana (PT) Via Fratelli Bandiera n. 24;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovrà essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
4) Circa le frequentazioni con il figlio minore il Sig. IL nel corso della settimana CP_1 terrà con sé il figlio per un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00, Per_1 riconsegnandolo alla madre dopo la cena;
stante il lavoro su turni tale pomeriggio settimanale Per_ coinciderà con il giorno libero del sig. GE lo. Nelle settimane in cui il giorno libero del sig. IL cadrà di sabato, compatibilmente con i turni di lavoro, il padre preleverà il figlio alle ore 11.00 e lo terrà con sé per il pernottamento, riaccompagnandolo presso la madre la domenica prima di prendere servizio (prima o dopo pranzo).
5) Durante le vacanze natalizie e pasquali il calendario proseguirà seguendo lo stesso schema concordato per il periodo scolastico, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori. Nel periodo delle vacanze estive, da intendersi dalla chiusura della scu ola a giugno fino alla riapertura della stessa a settembre, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il trenta Maggio di ogni anno. Per il rimanente periodo estivo, salvo un diverso accordo tra le parti mirato all'esclusivo interesse del minore, si continuerà ad applicare lo stesso schema concordato per il periodo scolastico. Il compleanno del figlio sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori. In ogni caso resta ferm a la possibilità per il padre di vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo fra i genitori e nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici e ludico – sportivi del minore. Nei periodi in cui il minore sarà con l'una piuttosto
2 che con l'altro genitore, dovrà da questi ultimi essere garantita la sua frequentazione agli sport, catechismo e ogni altra attività ludica.
6) Il Sig. IL contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di euro CP_1 Per_1
200,00 (duecento//00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il giorno 20 d i ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...].
7) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si precisa che dovranno essere previamente concordate tra i genitori tutte le spese straordinarie di importo superiore ad Euro 150,00. Le parti espressamente concordano a corrispondere nella misura pari al 50% ciascuno anche le spese per tasse scolastiche, le spese di trasporto urbano, quelle per il corredo di inizio anno scolastico e per gite scolastiche giornaliere. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo e -mail, PEC o WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta . In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il r imborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
8) Le parti convengono che circa l'Assegno Unico Universale pari ad € 220,00 mensili e percepito per intero dalla sig.ra resti integralmente attribuito alla stessa. Le eventuali detrazioni, Pt_1 non assorbite dall'Assegno Unico, in forza della modalità di affidamento condiviso, vengono poste a favore dei coniugi in egual misura.
9) Posto che i coniugi risultano economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
10) Circa quanto non regolato nel presente ricorso le parti danno atto di avervi provveduto prima e al di fuori del presente atto e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione al rilascio dei documenti di espatrio e sin da ora dichiarano di rendersi disponibili a concedere alle competenti autorità ogni documento o autorizzazione volta all'ottenimento per il minore di singolo passaporto elettronico che verrà detenuto dalla madre. I ricorrenti dovranno accordarsi in caso di e del minore e sul luogo di Per_3 destinazione della vacanza.
12)Le spese della presente procedura sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”.
3 Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 CP_4 lo in data 8.06.2019 in Agliana (PT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Agliana al n. 7, P.I, anno 2019, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM VE FA LL
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