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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale in composizione collegiale:
dr. Luigi Reale Presidente dr. Umberto Rana Giudice dr. Angelica Capotosto Giudice relatore dr. Luigi Reale
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2726/2024 promosso da:
Parte_1 contro
ed altri Controparte_1
ha reso la seguente
ORDINANZA
a seguito di udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nel reclamo ex art. 669/13 c.p.c. proposto dalla (avv. M. Ferrandino) nei confronti Parte_2 di (avv. M. Benedetti), della (avv. G. Daniele), di e Controparte_1 CP_2 CP_3 di (questi ultimi due non rappresentati nè difesi), avverso il provvedimento del CP_4 Presidente del Tribunale in data 10.12.24, RG 1815/2024, con il quale veniva dichiarata la inammissibilità della istanza di ATP ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. proposta dall'odierno reclamante, sulla scorta della considerazione del rilievo assorbente della necessità della soluzione di una questione giuridica piuttosto che di quella tecnica (verifica e calcolo dei lavori edili realizzati dall'istante e loro quantificazione economica in euro 231.000 invece che in euro 170.000 circa di cui allo stato di consistenza in data 27.6.24) rappresentata dall'istante.
* * * * *
1 - Il proposto reclamo è infondato e va quindi respinto.
2 - Il primo giudice ha ritenuto la inammissibilità all'esito della costituzione del CP_1 committente dei lavori edili per cui è giudizio, e del terzo chiamato , ente richiesto CP_2 del finanziamento dei detti lavori secondo la disciplina post-sisma (L. 229/16; istanza di finanziamento accolta in data 7.5.2020), che hanno rappresentato l'intervenuta sottoscrizione di accordi circa la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore con allegato stato di consistenza lavori (quello del 27.6.24) ed il successivo verbale di controllo della struttura regionale in data 6.11.24 nel contraddittorio della impresa edile, riportante l'importo dei lavori nella somma di circa euro 180.000 oltre iva odiernamente contestata dalla che vanta la maggior Pt_1 somma di circa euro 231.000 oltre iva.
Pagina 1 3 – La solleva dubbi di vario genere (in primo luogo sul contraddittorio in sede di verifica dei Pt_1 lavori, alla presenza del solo personale e non anche di soggetti investiti della capacità di rappresentare l'impresa), oltre che sulla opponibilità degli indicati strumenti, come anche dell'efficacia della risoluzione contrattuale: ben vero che si tratta di aspetti di merito di natura squisitamente giuridica da esaminarsi nella sede deputata;
ma all'evidenza sono tali da impedire al nominando tecnico il tentativo di conciliazione cui lo strumento azionato (ATP conciliativo) è primariamente diretto, in considerazione ulteriore della mancata rappresentazione in ricorso originale (inammissibili eventuali integrazioni in tal senso rappresentate in reclamo) della sussistenza di ragioni di urgenza, presupposto della diversa istanza ex art. 696 c.p.c.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
irripetibili quelle dei reclamati non costituiti. 4.1 – In proposito, va osservato che la disciplina pronunciata nel provvedimento impugnato va esente dalla critica sollevata in questa sede, sul presupposto dell'elevato valore della domanda e della imputazione ex lege in capo al soccombente, anche nel caso in cui non sia stato questo a convenire il terzo (nel caso, la , ragionevolmente chiamata dal convenuto in CP_2 quanto ente finanziatore delle spese).
P.Q.M.
il Tribunale respinge il reclamo proposto dalla nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 della , di e di avverso il provvedimento del Presidente CP_2 CP_3 CP_4 del Tribunale in data 10.12.24, RG 1815/2024; condanna il reclamante a sostenere le spese della fase e liquida in favore di ciascuno dei reclamati costituiti la somma di euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/02 (obbligo del doppio pagamento del contributo unificato).
Macerata, 19 marzo 2025.
Il Presidente rel. dr. Luigi Reale
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale in composizione collegiale:
dr. Luigi Reale Presidente dr. Umberto Rana Giudice dr. Angelica Capotosto Giudice relatore dr. Luigi Reale
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2726/2024 promosso da:
Parte_1 contro
ed altri Controparte_1
ha reso la seguente
ORDINANZA
a seguito di udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nel reclamo ex art. 669/13 c.p.c. proposto dalla (avv. M. Ferrandino) nei confronti Parte_2 di (avv. M. Benedetti), della (avv. G. Daniele), di e Controparte_1 CP_2 CP_3 di (questi ultimi due non rappresentati nè difesi), avverso il provvedimento del CP_4 Presidente del Tribunale in data 10.12.24, RG 1815/2024, con il quale veniva dichiarata la inammissibilità della istanza di ATP ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. proposta dall'odierno reclamante, sulla scorta della considerazione del rilievo assorbente della necessità della soluzione di una questione giuridica piuttosto che di quella tecnica (verifica e calcolo dei lavori edili realizzati dall'istante e loro quantificazione economica in euro 231.000 invece che in euro 170.000 circa di cui allo stato di consistenza in data 27.6.24) rappresentata dall'istante.
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1 - Il proposto reclamo è infondato e va quindi respinto.
2 - Il primo giudice ha ritenuto la inammissibilità all'esito della costituzione del CP_1 committente dei lavori edili per cui è giudizio, e del terzo chiamato , ente richiesto CP_2 del finanziamento dei detti lavori secondo la disciplina post-sisma (L. 229/16; istanza di finanziamento accolta in data 7.5.2020), che hanno rappresentato l'intervenuta sottoscrizione di accordi circa la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore con allegato stato di consistenza lavori (quello del 27.6.24) ed il successivo verbale di controllo della struttura regionale in data 6.11.24 nel contraddittorio della impresa edile, riportante l'importo dei lavori nella somma di circa euro 180.000 oltre iva odiernamente contestata dalla che vanta la maggior Pt_1 somma di circa euro 231.000 oltre iva.
Pagina 1 3 – La solleva dubbi di vario genere (in primo luogo sul contraddittorio in sede di verifica dei Pt_1 lavori, alla presenza del solo personale e non anche di soggetti investiti della capacità di rappresentare l'impresa), oltre che sulla opponibilità degli indicati strumenti, come anche dell'efficacia della risoluzione contrattuale: ben vero che si tratta di aspetti di merito di natura squisitamente giuridica da esaminarsi nella sede deputata;
ma all'evidenza sono tali da impedire al nominando tecnico il tentativo di conciliazione cui lo strumento azionato (ATP conciliativo) è primariamente diretto, in considerazione ulteriore della mancata rappresentazione in ricorso originale (inammissibili eventuali integrazioni in tal senso rappresentate in reclamo) della sussistenza di ragioni di urgenza, presupposto della diversa istanza ex art. 696 c.p.c.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
irripetibili quelle dei reclamati non costituiti. 4.1 – In proposito, va osservato che la disciplina pronunciata nel provvedimento impugnato va esente dalla critica sollevata in questa sede, sul presupposto dell'elevato valore della domanda e della imputazione ex lege in capo al soccombente, anche nel caso in cui non sia stato questo a convenire il terzo (nel caso, la , ragionevolmente chiamata dal convenuto in CP_2 quanto ente finanziatore delle spese).
P.Q.M.
il Tribunale respinge il reclamo proposto dalla nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 della , di e di avverso il provvedimento del Presidente CP_2 CP_3 CP_4 del Tribunale in data 10.12.24, RG 1815/2024; condanna il reclamante a sostenere le spese della fase e liquida in favore di ciascuno dei reclamati costituiti la somma di euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/02 (obbligo del doppio pagamento del contributo unificato).
Macerata, 19 marzo 2025.
Il Presidente rel. dr. Luigi Reale
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