Articolo 29 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 28Articolo 30
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
12 aprile 1984
Art. 29.

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di la categoria, i consolati di la categoria, i vice consolati di la categoria e le agenzie consolari di la categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ((...)) ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non esistono gli uffici consolari di la categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.
Entrata in vigore il 12 aprile 1984