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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 502/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VINCENZO ANTONIO Parte_1
SCARCELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA ANTONIO DE FLORIO n. 16, ROSSANO, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
SILVIA CUMINO, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale ex ASL n. 3 ROSSANO, V.LE MICHELANGELO S.N.C., ROSSANO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/02/2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' ,
[...] Controparte_2 chiedendo l'accertamento della sussistenza di una fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato dal 10/07/2007 al 31/05/2018 (essendo stato assunto a tempo indeterminato con la medesima qualifica di infermiere in data 1/06/2018), con condanna della parte resistente al risarcimento del danno. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l' , contestando Controparte_2 in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, in subordine chiedendo l'applicazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
1. Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo Cont determinato da parte dell resistente per superamento del limite massimo complessivo dei trentasei mesi, stabilito dalla normativa applicabile al caso di specie, ossia dal d.lgs. 368/2001, art. 5 comma 4bis (introdotto dalla l. 247/2007), e dal d.lgs. 81/2015, art. 19. La successione dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni dello stesso tipo (infermiere) fino all'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, avvenuta in data 1/06/2018, si è protratta in modo incontestato per quasi dieci anni, quindi con ampio superamento del limite massimo di legge, con la conseguente configurazione di una fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.
2. Si richiamano brevemente gli approdi interpretativi raggiunti in tema di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, nell'ambito del quale l'utilizzo di forme contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato è disciplinato dall'art. 36 del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI), d.lgs. 165/2001. Pacifico il divieto di convertire il rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato in caso di violazione di disposizioni imperative, sancito dal comma 5 del citato art. 36 (cfr. sul punto ex multis Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 14350 del 15/06/2010), in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, essendo precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2.1. Quanto al tema del danno risarcibile nel caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione e della sua quantificazione, si richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016, che rappresenta l'approdo ormai consolidato della complessa evoluzione che si è determinata sul tema delle tutele applicabili.
2 Nella richiamata pronuncia, le Sezioni Unite si pongono il problema dell'individuazione di un regime risarcitorio dell'abuso dei contratti a termine da parte delle pubbliche amministrazioni, che soddisfi l'esigenza di un'adeguata tutela del lavoratore pubblico posta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), data la non operatività della conversione del rapporto, così che questo non debba vedersi penalizzato dalle difficoltà legate all'onere della prova proprie della responsabilità contrattuale, in caso di danno da perdita di chances (tale è infatti qualificato il danno in parola). Proprio per agevolare il lavoratore pubblico nella prova, come imposto da un'interpretazione comunitariamente (e costituzionalmente) orientata, le Sezioni Unite richiamano la fattispecie omogenea di cui all'art. 32 comma 5 l. 183/2010 che prevede, per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo indeterminato nel settore privato, che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Nei limiti di questo danno presunto, determinato tra un minimo ed un massimo, il lavoratore è esonerato dalla prova. È sempre fatta salva, chiaramente, la possibilità per il lavoratore di provare che le chances di lavoro che ha perso, perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge, si traducano in un danno patrimoniale più elevato. Tale danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della disciplina europea di riferimento, per cui il danno così determinato può qualificarsi come “danno comunitario”, nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela ravvisato dalla Corte di Giustizia nell'art. 36 comma 5 TUPI, che non prevede la conversione del rapporto di lavoro (pur legittimamente, in ossequio al principio di cui all'art. 97 Cost.), esaurendosi in questo modo l'esigenza di interpretazione adeguatrice che riconduce la norma sul pubblico impiego privatizzato a compatibilità costituzionale. Dalla ricostruzione in parola non deriva una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Il richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo per la quantificazione del danno in parola è, invece, ritenuto incongruo dalle Sezioni Unite, perché nel caso di dipendente pubblico a termine, in caso di reiterazione abusiva del contratto, non c'è in gioco la perdita di un posto di lavoro, che si sarebbe potuto ottenere solo per concorso, in ossequio al principio di cui all'art. 97 Cost. Diversamente, questi patisce un comportamento illecito ed abusivo dell'amministrazione datrice di lavoro, con conseguente diritto ad un adeguato ristoro economico (cfr. Sez. U., Sentenza n. 5072 del 15/03/2016: «In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.»; «In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del
3 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito»; infatti: «In sostanza il lavoratore pubblico
- e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato. Invece il lavoratore privato non ha questa possibilità e questa restrizione è stata ritenuta costituzionalmente non illegittima (Corte cost. n. 303 del 2011, cit.) considerandosi che egli ha comunque diritto alla conversione del rapporto»).
3. Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie il rigetto della domanda è determinato dall'avvenuto consolidamento di un ulteriore principio, per cui: «In materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, ai fini della compatibilità dell'ordinamento interno al diritto dell'UE, la stabilizzazione (…), che consente all'interessato di ottenere il medesimo "bene della vita" per il quale ha agito giudizialmente, senza preclusioni per la risarcibilità di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 16336 del 03/07/2017). Il principio è precisato da Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020, secondo cui: «Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. (Nella specie, in cui il Pt_2 ricorrente si era limitato ad affermare che l'immissione in ruolo di alcuni dipendenti era stata agevolata dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la suddetta idoneità e riconosciuto il risarcimento del danno presunto ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010)»; si riprende un passaggio dalla motivazione della pronuncia da ultimo citata: «8. Questa Corte ha già riconosciuto che la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall'abuso del contratto a termine;
tale principio è stato enunciato tanto nell'esaminare la speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola— (secondo una costante giurisprudenza, che ha preso avvio dalle sentenze dalla n. 22552 alla n. 22557/2016 ed è stata da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n.3472) — che più, in generale, nella ipotesi di intervenuta stabilizzazione ex lege del personale precario (Cass. 03/07/2017, n.16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il ).
9. Le fattispecie esaminate sono, Controparte_3 tuttavia, accomunate dall'operare della successione dei contratti a termine come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo, o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o, comunque, in ragione dell'esistenza (nell'ordinamento del settore scolastico) di meccanismi di avanzamento nelle graduatorie permanenti, utilizzate per l'immissione in ruolo, legati all'impiego a termine.».
4 Nel caso di specie, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1/06/2018, con le mansioni di infermiere svolte nei precedenti oltre dieci anni assunzione a termine a partire dal 10/07/2007, proprio in virtù di una delibera (818/2018, come da contratto a tempo indeterminato in doc ric.) che ha approvato un piano di stabilizzazione del personale precario. Cont Come specificamente dedotto dall' resistente, il ricorrente ha in particolare usufruito della stabilizzazione del personale precario prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 75/2017, vigente ratione temporis, si riporta a seguire il testo della norma: «Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.». In sostanza, l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato è ricollegabile proprio all'avvenuta successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che l'avvenuta stabilizzazione nel caso specifico è misura idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso (ossia della situazione di precariato), non avendo il ricorrente allegato altri danni risarcibili. Il ricorso, dunque, finalizzato al risarcimento del solo danno
“comunitario”, deve essere rigettato.
*** Le spese di lite sono compensate tra le parti, data l'esistenza di diversi orientamenti espressi in precedenza dal Tribunale.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 08/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Ottavia Civitelli
5
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VINCENZO ANTONIO Parte_1
SCARCELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA ANTONIO DE FLORIO n. 16, ROSSANO, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
SILVIA CUMINO, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale ex ASL n. 3 ROSSANO, V.LE MICHELANGELO S.N.C., ROSSANO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/02/2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' ,
[...] Controparte_2 chiedendo l'accertamento della sussistenza di una fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato dal 10/07/2007 al 31/05/2018 (essendo stato assunto a tempo indeterminato con la medesima qualifica di infermiere in data 1/06/2018), con condanna della parte resistente al risarcimento del danno. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l' , contestando Controparte_2 in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, in subordine chiedendo l'applicazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
1. Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo Cont determinato da parte dell resistente per superamento del limite massimo complessivo dei trentasei mesi, stabilito dalla normativa applicabile al caso di specie, ossia dal d.lgs. 368/2001, art. 5 comma 4bis (introdotto dalla l. 247/2007), e dal d.lgs. 81/2015, art. 19. La successione dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni dello stesso tipo (infermiere) fino all'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, avvenuta in data 1/06/2018, si è protratta in modo incontestato per quasi dieci anni, quindi con ampio superamento del limite massimo di legge, con la conseguente configurazione di una fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.
2. Si richiamano brevemente gli approdi interpretativi raggiunti in tema di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, nell'ambito del quale l'utilizzo di forme contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato è disciplinato dall'art. 36 del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI), d.lgs. 165/2001. Pacifico il divieto di convertire il rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato in caso di violazione di disposizioni imperative, sancito dal comma 5 del citato art. 36 (cfr. sul punto ex multis Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 14350 del 15/06/2010), in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, essendo precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2.1. Quanto al tema del danno risarcibile nel caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione e della sua quantificazione, si richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016, che rappresenta l'approdo ormai consolidato della complessa evoluzione che si è determinata sul tema delle tutele applicabili.
2 Nella richiamata pronuncia, le Sezioni Unite si pongono il problema dell'individuazione di un regime risarcitorio dell'abuso dei contratti a termine da parte delle pubbliche amministrazioni, che soddisfi l'esigenza di un'adeguata tutela del lavoratore pubblico posta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), data la non operatività della conversione del rapporto, così che questo non debba vedersi penalizzato dalle difficoltà legate all'onere della prova proprie della responsabilità contrattuale, in caso di danno da perdita di chances (tale è infatti qualificato il danno in parola). Proprio per agevolare il lavoratore pubblico nella prova, come imposto da un'interpretazione comunitariamente (e costituzionalmente) orientata, le Sezioni Unite richiamano la fattispecie omogenea di cui all'art. 32 comma 5 l. 183/2010 che prevede, per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo indeterminato nel settore privato, che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Nei limiti di questo danno presunto, determinato tra un minimo ed un massimo, il lavoratore è esonerato dalla prova. È sempre fatta salva, chiaramente, la possibilità per il lavoratore di provare che le chances di lavoro che ha perso, perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge, si traducano in un danno patrimoniale più elevato. Tale danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della disciplina europea di riferimento, per cui il danno così determinato può qualificarsi come “danno comunitario”, nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela ravvisato dalla Corte di Giustizia nell'art. 36 comma 5 TUPI, che non prevede la conversione del rapporto di lavoro (pur legittimamente, in ossequio al principio di cui all'art. 97 Cost.), esaurendosi in questo modo l'esigenza di interpretazione adeguatrice che riconduce la norma sul pubblico impiego privatizzato a compatibilità costituzionale. Dalla ricostruzione in parola non deriva una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Il richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo per la quantificazione del danno in parola è, invece, ritenuto incongruo dalle Sezioni Unite, perché nel caso di dipendente pubblico a termine, in caso di reiterazione abusiva del contratto, non c'è in gioco la perdita di un posto di lavoro, che si sarebbe potuto ottenere solo per concorso, in ossequio al principio di cui all'art. 97 Cost. Diversamente, questi patisce un comportamento illecito ed abusivo dell'amministrazione datrice di lavoro, con conseguente diritto ad un adeguato ristoro economico (cfr. Sez. U., Sentenza n. 5072 del 15/03/2016: «In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.»; «In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del
3 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito»; infatti: «In sostanza il lavoratore pubblico
- e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato. Invece il lavoratore privato non ha questa possibilità e questa restrizione è stata ritenuta costituzionalmente non illegittima (Corte cost. n. 303 del 2011, cit.) considerandosi che egli ha comunque diritto alla conversione del rapporto»).
3. Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie il rigetto della domanda è determinato dall'avvenuto consolidamento di un ulteriore principio, per cui: «In materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, ai fini della compatibilità dell'ordinamento interno al diritto dell'UE, la stabilizzazione (…), che consente all'interessato di ottenere il medesimo "bene della vita" per il quale ha agito giudizialmente, senza preclusioni per la risarcibilità di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 16336 del 03/07/2017). Il principio è precisato da Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020, secondo cui: «Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. (Nella specie, in cui il Pt_2 ricorrente si era limitato ad affermare che l'immissione in ruolo di alcuni dipendenti era stata agevolata dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la suddetta idoneità e riconosciuto il risarcimento del danno presunto ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010)»; si riprende un passaggio dalla motivazione della pronuncia da ultimo citata: «8. Questa Corte ha già riconosciuto che la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall'abuso del contratto a termine;
tale principio è stato enunciato tanto nell'esaminare la speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola— (secondo una costante giurisprudenza, che ha preso avvio dalle sentenze dalla n. 22552 alla n. 22557/2016 ed è stata da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n.3472) — che più, in generale, nella ipotesi di intervenuta stabilizzazione ex lege del personale precario (Cass. 03/07/2017, n.16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il ).
9. Le fattispecie esaminate sono, Controparte_3 tuttavia, accomunate dall'operare della successione dei contratti a termine come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo, o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o, comunque, in ragione dell'esistenza (nell'ordinamento del settore scolastico) di meccanismi di avanzamento nelle graduatorie permanenti, utilizzate per l'immissione in ruolo, legati all'impiego a termine.».
4 Nel caso di specie, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1/06/2018, con le mansioni di infermiere svolte nei precedenti oltre dieci anni assunzione a termine a partire dal 10/07/2007, proprio in virtù di una delibera (818/2018, come da contratto a tempo indeterminato in doc ric.) che ha approvato un piano di stabilizzazione del personale precario. Cont Come specificamente dedotto dall' resistente, il ricorrente ha in particolare usufruito della stabilizzazione del personale precario prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 75/2017, vigente ratione temporis, si riporta a seguire il testo della norma: «Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.». In sostanza, l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato è ricollegabile proprio all'avvenuta successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che l'avvenuta stabilizzazione nel caso specifico è misura idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso (ossia della situazione di precariato), non avendo il ricorrente allegato altri danni risarcibili. Il ricorso, dunque, finalizzato al risarcimento del solo danno
“comunitario”, deve essere rigettato.
*** Le spese di lite sono compensate tra le parti, data l'esistenza di diversi orientamenti espressi in precedenza dal Tribunale.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 08/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Ottavia Civitelli
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