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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
n. 2577/2024 r.g.
ricorrente
Parte_1 con gli avv. Francesco Furlan, Marco De Rosa e Gabriele Mirabile
convenuti
Controparte_1
CP_2 con gli avv. Gaetano Giuliani e Francesco Leonardo Mariucci
Il giudice designato letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.
1. La di cui è rappresentante Parte_1 Parte_2 legale, ha avanzato una domanda ex artt. 2598 cc e 700 cpc contro CP_2
e la allegando (tra l'altro) che:
[...] Controparte_1
il proprio oggetto sociale consiste (tra l'altro) nella costruzione di macchine per la lavorazione della lamiera;
l'11.11.16 , quale dipendente addetto all'ufficio CP_2 marketing della ricorrente, creò il Gruppo Facebook (FB) di Parte_3 cui anche fu nominato amministratore;
Pt_2
la creazione, destinata a riunire gli operatori economici del settore (mondo della lamiera), era funzionale all'ingresso della ricorrente in tale settore imprenditoriale;
successivamente il Gruppo in parola fu inserito nel sito societario e reso così raggiungibile attraverso un apposito link;
attualmente gli iscritti al Gruppo FB sono 23.900;
a marzo 2019 creò il Gruppo LinkedIn (LI) CP_2 Pt_3 Parte_3
a giugno 2022 si dimise e a giugno 2023 costituì la CP_2 CP_1
il cui oggetto sociale è sostanzialmente sovrapponibile a quello della
[...]
Parte_1
si servì dei due Gruppi (FB e LI) per promuovere la nuova CP_2 attività di impresa;
il 6.3.24 rimosse , contro la sua volontà, sia dal ruolo CP_2 Pt_2
- dr. - Persona_1 2
di amministratore del Gruppo FB, sia da quello di membro del Gruppo LI;
inoltre rese i propri profili FB e LI non visibile a;
Pt_2
la condotta di , anche quale rappresentante legale della , CP_2 CP_1 giustifica la concessione della tutela ex art. 700 cpc per concorrenza sleale ex art. 2598 cc.
Pertanto, la ricorrente ha così concluso: ordinarsi a (C.F. ) e a CP_2 C.F._1 Controparte_1
(P. IVA (1) di nominare immediatamente quale unico P.IVA_1 Parte_2
Amministratore del Gruppo Facebook ' e del Gruppo LinkedIn Parte_3 [...]
e/o comunque di concedere immediatamente ad la qualifica e/o i Parte_3 Parte_2 privilegi connessi al ruolo di unico Amministratore dei predetti Gruppi;
(2) di rimuovere
dal ruolo di Amministratore dei gruppi Facebook e LinkedIn 'Lamiera e CP_2 lamieristi'; (3) di astenersi da ogni futuro intervento sui gruppi predetti;
(4) il tutto con ordine di pubblicazione, a spese del resistente, del provvedimento in formato integrale sul gruppo
Facebook “ , sul gruppo LinkedIn , sul sito Internet Parte_3 Parte_3 di e su due riviste del settore a tiratura nazionale, con previsione di Parte_1 penale dissuasiva pro die pari ad € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o comunque ad altra somma che sarà ritenuta di giustizia;
(5) adottandosi comunque ogni altro provvedimento che sia ritenuto idoneo ad assicurare, nelle more del procedimento di merito, la tutela richiesta. Con vittoria di spese e compensi.
1.1. I convenuti hanno eccepito l'infondatezza delle domande allegando
(tra l'altro) che:
la creazione dei due Gruppi è ricollegabile esclusivamente a una passione personale di per il settore d'impresa in discorso;
CP_2
tali Gruppi non sono riconducibili ad asset strategici aziendali della ricorrente;
l'inserimento del link cit. nel sito avvenne a distanza di anni dalla creazione del Gruppo FB;
nella rimozione di dai ruoli cit. non fu violata alcuna regola Pt_2 tecnica o linea guida dei social in questione;
l'attività assertiva della ricorrente è affatto carente sia con riguardo ai requisiti propri della domanda ex art. 700 cpc, sia con riguardo alla prospettazione della domanda di merito e cognizione piena.
2. La tutela ex artt. 2598 cc e 700 cpc viene accordata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Va premesso che l'attività assertiva svolta dalla ricorrente nell'ultimo periodo di pagina 14 del ricorso integra pacificamente il requisito processuale che,
- dr. - Persona_1 3
per comune interpretazione, deve presentare il ricorso cautelare ante causam. E cioè la prospettazione (come nel caso di specie) degli elementi minimi indispensabili per identificare la domanda cui l'istanza cautelare si correla e che costituirà
l'oggetto del futuro, eventuale giudizio di merito (così la migliore dottrina processualistica).
2.2. Alla stregua delle allegazioni reciproche e alla luce dei documenti offerti, la condotta di , amministratore del Gruppo Facebook CP_2 Parte_3
è contraria ai principi di correttezza professionale del settore in
[...] questione (art. 2598 n. 3 cc).
Infatti il Gruppo FB è stato conclusivamente messo a disposizione della nuova società di cui è rappresentante legale, dopo le Controparte_1 CP_2 dimissioni di quest'ultimo dalla E ciò nonostante tale Gruppo da diversi Parte_1 anni sia percepito dai suoi molti iscritti (23.900) come un social network riferibile esclusivamente alla La quale vi ritraeva le evidenti utilità immanenti Parte_1 all'interazione coi membri del Gruppo secondo le dinamiche proprie dei social. Si tratta di un Gruppo riferibile esclusivamente alla sia perché creato da Parte_1
quale suo lavoratore dipendente, sia per la presenza, nel sito internet di CP_2 quest'ultima, di un link di collegamento al Gruppo;
ciò che dimostra plasticamente la diretta riferibilità di esso soltanto alla La rimozione di dal Parte_1 Pt_2 ruolo di amministratore del Gruppo e l'avvio di un'impresa collettiva concorrente
– perché avente un oggetto sostanzialmente sovrapponibile all'oggetto sociale della ricorrente – dimostrano univocamente, secondo logica e ragionevolezza,
l'intenzione di elidere la correlazione tra il Gruppo FB e la a favore della Parte_1 nuova correlazione con la . CP_1
Pertanto, all'elisione del rapporto esclusivo di una società col Gruppo FB corrisponde specularmente l'instaurazione di un identico rapporto di una società concorrente con lo stesso Gruppo. E ciò per opera di un soggetto che lavorava alle dipendenze della prima durante gli anni in cui venne creato e alimentato il
Gruppo poi messo a disposizione della seconda. Col risultato che tutte le utilità economiche immanenti all'interazione di migliaia di associati interessati a tale settore imprenditoriale (mondo della lamiera) risultano spostate dalla alla Parte_1
. In sostanza ha sostituito lo scenario imprenditoriale nel quale CP_1 CP_2 si muovevano gli associati del Gruppo, contro la volontà della società cui il
Gruppo era riferibile in via esclusiva (anche) perché inserito nel suo sito internet tramite il link. Tale sostituzione, propiziata anzitutto dalla rimozione di Pt_2 quale amministratore del Gruppo, comporta ovviamente la ricollocazione forzata dell'utenza del Gruppo dall'ambito imprenditoriale all'ambito Parte_1
- dr. - Persona_1 4
imprenditoriale . CP_1
E' dunque ravvisabile una violazione dei principi di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 cc, perché l'operazione in esame, imputabile a anche quale rappresentante della – consapevole beneficiaria CP_2 CP_1 delle evidenti utilità arrecate da un'amplissima platea di operatori interessati a tale settore d'impresa ed 'ereditati' senza oneri in violazione dei principi in parola – si traduce conclusivamente in un grave danno proprio alla società che, attraverso un suo dipendente, aveva creato il Gruppo;
e poi ne aveva rimarcato il legame a sè stessa, come in una sorta di identificazione, tramite il link presente nel sito, cosicchè gli interessati logicamente percepivano il Gruppo FB come un'emanazione esclusiva della Parte_1
2.3. Il periculum postulato dalla concessione della tutela ex art. 700 cpc è evidente, perché 'dirottare' l'attenzione economica di quasi 24.000 interessati a questo settore d'impresa da una società ad un'altra significa minare irreversibilmente il fisiologico rapporto con l'utenza creato e coltivato per diversi anni in seno alla prima. Per l'attuale, notevole rilevanza delle comunicazioni social, significa erodere ingiustamente un importante rapporto di affidamento economico imprenditoriale esclusivo, generato da migliaia di contatti stratificatisi nel corso degli anni.
2.4. Viene accolta anche l'istanza ex art. 614 bis cpc, in relazione al contenuto degli obblighi imposti ai convenuti, che in base ai parametri ex art. 614 bis.2 cpc dovranno corrispondere alla ricorrente la somma di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo dopo la data fissata per l'esecuzione dell'ordinanza.
3. Gli stessi rilievi non sono replicabili con riguardo al Gruppo LI, la cui riferibilità esclusiva alla ricorrente non è adeguatamente dimostrata, anzitutto per l'assenza di un link nel sito societario che in qualche modo ne certifichi l'identificazione (nei termini suindicati con riguardo al Gruppo FB). Per giunta la stessa ricorrente ha allegato che, in ragione della minore attrattiva esercitata sugli interessati dal Gruppo LI, lasciò la gestione di detto Gruppo al solo sig. ; Pt_2 CP_2 il che val quanto dire che la stessa non si attivò per assicurare l'esclusiva Parte_1 riferibilità a sè anche del Gruppo LI. E comunque non ci sono prove adeguatamente dimostrative di tale riferibilità, che integra il fondamento logico giuridico della tutela ex art. 2598 n. 3 cc.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
Vanno però compensate nella misura di 1/3 a causa della parziale soccombenza reciproca.
- dr. - Persona_1 5
Poichè vengono liquidate in € 286,00 per spese ed € 6637,00 per compenso professionale, l'importo dovuto in ragione della compensazione parziale è rispettivamente di € 191,00 e € 4425,00, oltre accessori di legge.
p.q.m.
ordina a , anche quale rappresentante legale della CP_2 CP_1
[...]
di nominare quale unico amministratore del Gruppo Parte_2
Facebook Lamiera e Lamieristi;
di astenersi per il futuro da ogni intervento nel Gruppo Facebook Pt_3
e Parte_3
di assicurare a proprie spese la pubblicazione della presente ordinanza nel
Gruppo Facebook e Pt_3 Parte_3
autorizza la ricorrente a pubblicare la presente ordinanza nel proprio sito internet;
fissa in € 1000,00 al giorno la somma complessivamente dovuta dai convenuti alla ricorrente per ogni giorno di ritardo dopo il 20.3.25;
rigetta le altre domande;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 191,00 per spese e € 4425,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 13.3.2025
Il giudice dr. Persona_1
- dr. - Persona_1
SECONDA SEZIONE CIVILE
n. 2577/2024 r.g.
ricorrente
Parte_1 con gli avv. Francesco Furlan, Marco De Rosa e Gabriele Mirabile
convenuti
Controparte_1
CP_2 con gli avv. Gaetano Giuliani e Francesco Leonardo Mariucci
Il giudice designato letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.
1. La di cui è rappresentante Parte_1 Parte_2 legale, ha avanzato una domanda ex artt. 2598 cc e 700 cpc contro CP_2
e la allegando (tra l'altro) che:
[...] Controparte_1
il proprio oggetto sociale consiste (tra l'altro) nella costruzione di macchine per la lavorazione della lamiera;
l'11.11.16 , quale dipendente addetto all'ufficio CP_2 marketing della ricorrente, creò il Gruppo Facebook (FB) di Parte_3 cui anche fu nominato amministratore;
Pt_2
la creazione, destinata a riunire gli operatori economici del settore (mondo della lamiera), era funzionale all'ingresso della ricorrente in tale settore imprenditoriale;
successivamente il Gruppo in parola fu inserito nel sito societario e reso così raggiungibile attraverso un apposito link;
attualmente gli iscritti al Gruppo FB sono 23.900;
a marzo 2019 creò il Gruppo LinkedIn (LI) CP_2 Pt_3 Parte_3
a giugno 2022 si dimise e a giugno 2023 costituì la CP_2 CP_1
il cui oggetto sociale è sostanzialmente sovrapponibile a quello della
[...]
Parte_1
si servì dei due Gruppi (FB e LI) per promuovere la nuova CP_2 attività di impresa;
il 6.3.24 rimosse , contro la sua volontà, sia dal ruolo CP_2 Pt_2
- dr. - Persona_1 2
di amministratore del Gruppo FB, sia da quello di membro del Gruppo LI;
inoltre rese i propri profili FB e LI non visibile a;
Pt_2
la condotta di , anche quale rappresentante legale della , CP_2 CP_1 giustifica la concessione della tutela ex art. 700 cpc per concorrenza sleale ex art. 2598 cc.
Pertanto, la ricorrente ha così concluso: ordinarsi a (C.F. ) e a CP_2 C.F._1 Controparte_1
(P. IVA (1) di nominare immediatamente quale unico P.IVA_1 Parte_2
Amministratore del Gruppo Facebook ' e del Gruppo LinkedIn Parte_3 [...]
e/o comunque di concedere immediatamente ad la qualifica e/o i Parte_3 Parte_2 privilegi connessi al ruolo di unico Amministratore dei predetti Gruppi;
(2) di rimuovere
dal ruolo di Amministratore dei gruppi Facebook e LinkedIn 'Lamiera e CP_2 lamieristi'; (3) di astenersi da ogni futuro intervento sui gruppi predetti;
(4) il tutto con ordine di pubblicazione, a spese del resistente, del provvedimento in formato integrale sul gruppo
Facebook “ , sul gruppo LinkedIn , sul sito Internet Parte_3 Parte_3 di e su due riviste del settore a tiratura nazionale, con previsione di Parte_1 penale dissuasiva pro die pari ad € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o comunque ad altra somma che sarà ritenuta di giustizia;
(5) adottandosi comunque ogni altro provvedimento che sia ritenuto idoneo ad assicurare, nelle more del procedimento di merito, la tutela richiesta. Con vittoria di spese e compensi.
1.1. I convenuti hanno eccepito l'infondatezza delle domande allegando
(tra l'altro) che:
la creazione dei due Gruppi è ricollegabile esclusivamente a una passione personale di per il settore d'impresa in discorso;
CP_2
tali Gruppi non sono riconducibili ad asset strategici aziendali della ricorrente;
l'inserimento del link cit. nel sito avvenne a distanza di anni dalla creazione del Gruppo FB;
nella rimozione di dai ruoli cit. non fu violata alcuna regola Pt_2 tecnica o linea guida dei social in questione;
l'attività assertiva della ricorrente è affatto carente sia con riguardo ai requisiti propri della domanda ex art. 700 cpc, sia con riguardo alla prospettazione della domanda di merito e cognizione piena.
2. La tutela ex artt. 2598 cc e 700 cpc viene accordata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Va premesso che l'attività assertiva svolta dalla ricorrente nell'ultimo periodo di pagina 14 del ricorso integra pacificamente il requisito processuale che,
- dr. - Persona_1 3
per comune interpretazione, deve presentare il ricorso cautelare ante causam. E cioè la prospettazione (come nel caso di specie) degli elementi minimi indispensabili per identificare la domanda cui l'istanza cautelare si correla e che costituirà
l'oggetto del futuro, eventuale giudizio di merito (così la migliore dottrina processualistica).
2.2. Alla stregua delle allegazioni reciproche e alla luce dei documenti offerti, la condotta di , amministratore del Gruppo Facebook CP_2 Parte_3
è contraria ai principi di correttezza professionale del settore in
[...] questione (art. 2598 n. 3 cc).
Infatti il Gruppo FB è stato conclusivamente messo a disposizione della nuova società di cui è rappresentante legale, dopo le Controparte_1 CP_2 dimissioni di quest'ultimo dalla E ciò nonostante tale Gruppo da diversi Parte_1 anni sia percepito dai suoi molti iscritti (23.900) come un social network riferibile esclusivamente alla La quale vi ritraeva le evidenti utilità immanenti Parte_1 all'interazione coi membri del Gruppo secondo le dinamiche proprie dei social. Si tratta di un Gruppo riferibile esclusivamente alla sia perché creato da Parte_1
quale suo lavoratore dipendente, sia per la presenza, nel sito internet di CP_2 quest'ultima, di un link di collegamento al Gruppo;
ciò che dimostra plasticamente la diretta riferibilità di esso soltanto alla La rimozione di dal Parte_1 Pt_2 ruolo di amministratore del Gruppo e l'avvio di un'impresa collettiva concorrente
– perché avente un oggetto sostanzialmente sovrapponibile all'oggetto sociale della ricorrente – dimostrano univocamente, secondo logica e ragionevolezza,
l'intenzione di elidere la correlazione tra il Gruppo FB e la a favore della Parte_1 nuova correlazione con la . CP_1
Pertanto, all'elisione del rapporto esclusivo di una società col Gruppo FB corrisponde specularmente l'instaurazione di un identico rapporto di una società concorrente con lo stesso Gruppo. E ciò per opera di un soggetto che lavorava alle dipendenze della prima durante gli anni in cui venne creato e alimentato il
Gruppo poi messo a disposizione della seconda. Col risultato che tutte le utilità economiche immanenti all'interazione di migliaia di associati interessati a tale settore imprenditoriale (mondo della lamiera) risultano spostate dalla alla Parte_1
. In sostanza ha sostituito lo scenario imprenditoriale nel quale CP_1 CP_2 si muovevano gli associati del Gruppo, contro la volontà della società cui il
Gruppo era riferibile in via esclusiva (anche) perché inserito nel suo sito internet tramite il link. Tale sostituzione, propiziata anzitutto dalla rimozione di Pt_2 quale amministratore del Gruppo, comporta ovviamente la ricollocazione forzata dell'utenza del Gruppo dall'ambito imprenditoriale all'ambito Parte_1
- dr. - Persona_1 4
imprenditoriale . CP_1
E' dunque ravvisabile una violazione dei principi di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 cc, perché l'operazione in esame, imputabile a anche quale rappresentante della – consapevole beneficiaria CP_2 CP_1 delle evidenti utilità arrecate da un'amplissima platea di operatori interessati a tale settore d'impresa ed 'ereditati' senza oneri in violazione dei principi in parola – si traduce conclusivamente in un grave danno proprio alla società che, attraverso un suo dipendente, aveva creato il Gruppo;
e poi ne aveva rimarcato il legame a sè stessa, come in una sorta di identificazione, tramite il link presente nel sito, cosicchè gli interessati logicamente percepivano il Gruppo FB come un'emanazione esclusiva della Parte_1
2.3. Il periculum postulato dalla concessione della tutela ex art. 700 cpc è evidente, perché 'dirottare' l'attenzione economica di quasi 24.000 interessati a questo settore d'impresa da una società ad un'altra significa minare irreversibilmente il fisiologico rapporto con l'utenza creato e coltivato per diversi anni in seno alla prima. Per l'attuale, notevole rilevanza delle comunicazioni social, significa erodere ingiustamente un importante rapporto di affidamento economico imprenditoriale esclusivo, generato da migliaia di contatti stratificatisi nel corso degli anni.
2.4. Viene accolta anche l'istanza ex art. 614 bis cpc, in relazione al contenuto degli obblighi imposti ai convenuti, che in base ai parametri ex art. 614 bis.2 cpc dovranno corrispondere alla ricorrente la somma di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo dopo la data fissata per l'esecuzione dell'ordinanza.
3. Gli stessi rilievi non sono replicabili con riguardo al Gruppo LI, la cui riferibilità esclusiva alla ricorrente non è adeguatamente dimostrata, anzitutto per l'assenza di un link nel sito societario che in qualche modo ne certifichi l'identificazione (nei termini suindicati con riguardo al Gruppo FB). Per giunta la stessa ricorrente ha allegato che, in ragione della minore attrattiva esercitata sugli interessati dal Gruppo LI, lasciò la gestione di detto Gruppo al solo sig. ; Pt_2 CP_2 il che val quanto dire che la stessa non si attivò per assicurare l'esclusiva Parte_1 riferibilità a sè anche del Gruppo LI. E comunque non ci sono prove adeguatamente dimostrative di tale riferibilità, che integra il fondamento logico giuridico della tutela ex art. 2598 n. 3 cc.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
Vanno però compensate nella misura di 1/3 a causa della parziale soccombenza reciproca.
- dr. - Persona_1 5
Poichè vengono liquidate in € 286,00 per spese ed € 6637,00 per compenso professionale, l'importo dovuto in ragione della compensazione parziale è rispettivamente di € 191,00 e € 4425,00, oltre accessori di legge.
p.q.m.
ordina a , anche quale rappresentante legale della CP_2 CP_1
[...]
di nominare quale unico amministratore del Gruppo Parte_2
Facebook Lamiera e Lamieristi;
di astenersi per il futuro da ogni intervento nel Gruppo Facebook Pt_3
e Parte_3
di assicurare a proprie spese la pubblicazione della presente ordinanza nel
Gruppo Facebook e Pt_3 Parte_3
autorizza la ricorrente a pubblicare la presente ordinanza nel proprio sito internet;
fissa in € 1000,00 al giorno la somma complessivamente dovuta dai convenuti alla ricorrente per ogni giorno di ritardo dopo il 20.3.25;
rigetta le altre domande;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 191,00 per spese e € 4425,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 13.3.2025
Il giudice dr. Persona_1
- dr. - Persona_1