Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2025, proposto da:
Rose Hip 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Autonoma della DE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 13886 del 17.03.2025, con cui la Regione Autonoma della DE - Assessorato dell’Industria ha comunicato che “il provvedimento di Autorizzazione Unica, emesso con DDS prot.51208 rep.847 del 27.11.2025, risulta privo di efficacia, così come disposto dal’art.1 comma 5 della L.R. n. 20/2024” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), w), x), e z) punti 8 e 12, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), w), x), e z) punti 8 e 12;
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” .
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della DE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. NT NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con determinazione 27 novembre 2023, n. 847, l’Assessorato dell’Industria della Regione DE aveva autorizzato la Società Rose Hip 1 S.r.l., odierna ricorrente, a realizzare un impianto fotovoltaico all’interno del Polo industriale di Oristano - Corpo Sud, nel Comune di Santa ST (OR).
Con legge 5 dicembre 2024, n. 20, recante “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” , la Regione DE ha individuato le aree e superfici idonee ad ospitare impianti energetici da fonti rinnovabili, vietandoli su gran parte del territorio regionale, in particolare su tutte le aree regionali indicate agli Allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dello stesso art. 1, tra le quali pacificamente rientra anche l’area di interesse dell’’odierna ricorrente. La citata legge regionale ha espressamente previsto, altresì, che “I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia” , restando salvi soltanto “i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi” .
Con nota 17 marzo 2025, n. 13886, il Servizio Energia ed Economia Verde dell’Assessorato regionale all’Industria ha comunicato all’interessata la sopravvenuta inefficacia del titolo abilitativo conseguito “così come disposto dal’art.1 comma 5 della L.R. n. 20/2024” , con il conseguente divieto di realizzare l’impianto sopra descritto.
Con il ricorso in esame, notificato in data 14 maggio 2025, Rose Hip 1 S.r.l. ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, sollevando censure aventi a oggetto l’illegittimità costituzionale e unionale, sotto diversi aspetti, della sopra citata legge regionale n. 20/2024, nonché, in via di subordine, del d.m. 21 giugno 2024 qualora considerato fonte del potere regionale di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.
Si è costituita in giudizio la Regione DE, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge regionale n. 20/2024.
Con memoria difensiva del 27 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente, nel ribadire le proprie censure alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sopra citata, ha:
- dato atto che, a seguito di una richiesta di chiarimenti trasmessa alla Regione a seguito della pronuncia sopra citata, “in data 20 marzo u.s., l’Amministrazione ha esitato la nota prot. n 11441/2026, a mezzo della quale ha comunicato che “a seguito della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni della L.R. n. 20/2024, il presupposto normativo che aveva inciso sull’efficacia del titolo autorizzativo è venuto meno. Sulla base di quanto sopra, si conferma che l’Autorizzazione Unica emessa con DDS prot. n. 51208 rep. n. 847 del 27.11.2023 deve ritenersi valida ed efficace” ;
- dichiarato di conservare, comunque, un “interesse alla domanda di annullamento formulata con il ricorso, considerato che l’impugnato provvedimento non è stato formalmente revocato e/o annullato in autotutela dall’Amministrazione”, nonché “nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., di avere interesse alla proposizione della domanda di ristoro dei danni subiti in conseguenza del provvedimento avversato e, pertanto, chiede all’Ecc.mo TAR di accertarne l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a.” .
Dopo il deposito di una memoria difensiva da parte della Regione, alla pubblica udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Si osserva preliminarmente che, pur a fronte della sopravvenuta nota prot. n 11441/2026 sopra citata, con cui la Regione ha espressamente riconosciuto la reviviscenza degli effetti dell’’originaria autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, deve accogliersi, comunque, la richiesta della ricorrente che sia accertata con pronuncia di merito l’illegittimità del provvedimento di sospensione degli effetti autorizzativi, oggetto del presente giudizio.
Ciò in quanto, come noto, affinché si debba, comunque, procedere a tale verifica, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente che la parte ricorrente dichiari di avervi interesse a fini risarcitori, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., come accaduto nel caso in esame, non essendo a tal fine necessario che la stessa parte specifichi i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che l’abbia proposta nel medesimo giudizio di impugnazione, così come non è necessario delibare la fondatezza della domanda risarcitoria stessa nel relativo giudizio (si veda, sul punto, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8/2022).
Ciò premesso, la domanda di accertamento sopra descritta è fondata.
Come già si è evidenziato, parte ricorrente contesta il provvedimento con cui la Regione Autonoma della DE ha sospeso gli effetti di un provvedimento autorizzatorio già rilasciato avente a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del Polo industriale di Oristano - Corpo Sud, nel Comune di Santa ST, in ritenuta applicazione della disciplina ostativa, poi, introdotta dalla l.r. n. 20/2024.
A fondamento di tale contestazione parte ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di tale disciplina regionale sopravvenuta per ritenuto contrasto, tra gli altri, con gli artt. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., con le norme dello Statuto Sardo sul riparto della competenza legislativa tra Stato e Regione, con la direttiva UE 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, come modificata dalla direttiva UE 2023/2413 del 18 ottobre 2023, sulla massima diffusione dell'energia delle fonti rinnovabili).
La fondatezza di tale censura, di portata assorbente, è stata dimostrata per tabulas dal fatto che, come noto, la Consulta, con sentenza n. 184/2025, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa l.r. n. 20/2024 nella parte in cui la stessa ha vietato la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla gran parte del territorio sardo, compresa l’area di interesse dell’odierna ricorrente. Difatti la Consulta, in accoglimento del ricorso proposto in via principale dal Governo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina normativa regionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione DE (in sostanza, per le stesse ragioni che l’attuale ricorrente ha indicato con la censura ora in esame). In particolare la Corte -sostanzialmente ribadendo quanto già aveva affermato con la precedente sentenza n. 134/2025 (di annullamento della l.r. n. 5/2024)- ha ritenuto “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., con il conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento regionale di sospensione dell’autorizzazione, in quanto adottato sulla base della richiamata disciplina regionale dichiarata incostituzionale.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della evidente complessità e peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e accerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, l’illegittimità della nota della Regione DE 17 marzo 2025, prot. n. 13886.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RR, Presidente
NT NT, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NT NT | GI RR |
IL SEGRETARIO