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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1412 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FERRARI SARA Parte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Righi Controparte_1
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: scioglimento del matrimonio. Conclusioni delle parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29 maggio 1999 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara nell'anno 1999, parte 1, atto n. 76, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 19/06/2025 i sigg.ri e Parte_1
chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio contratto in data 29/05/1999 in Ferrara.
pagina 1 di 2 Esponevano che dal matrimonio non erano nati figli e che nell'anno 2000 il resistente aveva adottato la figlia biologica della moglie, sig.ra , ormai Persona_1 maggiorenne ed autosufficiente;
che in data 01/06/2012 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio. In considerazione della natura e degli esiti della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/05/1999 in Ferrara da e e trascritto Parte_1 Controparte_1 al n. 76 parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 15.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FERRARI SARA Parte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Righi Controparte_1
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: scioglimento del matrimonio. Conclusioni delle parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29 maggio 1999 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara nell'anno 1999, parte 1, atto n. 76, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 19/06/2025 i sigg.ri e Parte_1
chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio contratto in data 29/05/1999 in Ferrara.
pagina 1 di 2 Esponevano che dal matrimonio non erano nati figli e che nell'anno 2000 il resistente aveva adottato la figlia biologica della moglie, sig.ra , ormai Persona_1 maggiorenne ed autosufficiente;
che in data 01/06/2012 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio. In considerazione della natura e degli esiti della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/05/1999 in Ferrara da e e trascritto Parte_1 Controparte_1 al n. 76 parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 15.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2