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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandra Arceri Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1578/2024, riassunta in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
; elettivamente domiciliati in Mariano Comense (CO), via XX Settembre C.F._5
n. 54/E, presso lo studio dell'avv. Osvaldo Mossini, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
attori in riassunzione – già appellanti
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore Controparte_1 P.IVA_1
De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv. Michela Boccardo, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giovanni Trenti;
pagina 1 di 3 convenuta in riassunzione – già appellata
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
Premesso che:
1. in data 9.7 – 11.7.2025, le parti hanno depositato rinuncia e accettazione “agli atti del giudizio ed all'azione”, a spese di lite interamente compensate, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo.
Ritenuto che:
2. la rinuncia e l'accettazione siano state ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritte dai procuratori delle parti muniti dei relativi poteri, come da procure alle liti depositate in atti;
3. ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
4. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio iscritto al R.G. n. 1578/2024, promosso da Parte_1
, , , e , quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di , nei confronti di;
Persona_1 Controparte_1
- spese di lite interamente compensate fra le parti,
pagina 2 di 3 Così deciso in Milano, in data 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Alessandra Arceri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandra Arceri Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1578/2024, riassunta in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
; elettivamente domiciliati in Mariano Comense (CO), via XX Settembre C.F._5
n. 54/E, presso lo studio dell'avv. Osvaldo Mossini, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
attori in riassunzione – già appellanti
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore Controparte_1 P.IVA_1
De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv. Michela Boccardo, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giovanni Trenti;
pagina 1 di 3 convenuta in riassunzione – già appellata
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
Premesso che:
1. in data 9.7 – 11.7.2025, le parti hanno depositato rinuncia e accettazione “agli atti del giudizio ed all'azione”, a spese di lite interamente compensate, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo.
Ritenuto che:
2. la rinuncia e l'accettazione siano state ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritte dai procuratori delle parti muniti dei relativi poteri, come da procure alle liti depositate in atti;
3. ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
4. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio iscritto al R.G. n. 1578/2024, promosso da Parte_1
, , , e , quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di , nei confronti di;
Persona_1 Controparte_1
- spese di lite interamente compensate fra le parti,
pagina 2 di 3 Così deciso in Milano, in data 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Alessandra Arceri
pagina 3 di 3