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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1266/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 28/10/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. LO MASTRO Parte_1
EF e AO ER
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RIZZO ALESSANDRO CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 10120 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da , dirigente ormai in quiescenza di , Parte_1 CP_1 per:
- l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di innumerevoli giudizi di responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti, definiti, ad eccezione di uno, con sentenze di assoluzione oppure di estinzione del processo per rinuncia della
Procura regionale agli atti del processo,
- e la consequenziale condanna dell'amministrazione di appartenenza alla rifusione nella misura prevista dalle tariffe professionali D.M. n. 55/2014 e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 3497/1997 (recante “Disciplina dell'istituto del patrocinio legale. Art. 67 D.P.R. 268/1987”), tenuto conto sia del valore di ogni singola controversia così come quantificata dalla stessa
Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, sia dell'attività svolta dal difensore come descritta nelle stesse sentenze, e dedotto quanto già percepito.
1.1. La dott.ssa dirigente del Dipartimento Patrimonio di Pt_1 CP_1 dal 2013 al 2015, è stata destinataria di 244 atti di citazione a giudizio per responsabilità erariale, culminati tuttavia, alcuni, in provvedimenti di estinzione per rinuncia agli atti da parte dell'organo inquirente e, altri, in sentenze di assoluzione per inesistenza dell'elemento soggettivo e/o del danno erariale.
Solo in uno è rimasta soccombente.
In ognuno dei giudizi risarcitori si è avvalsa del patrocinio di un avvocato di sua fiducia, stante il parere negativo dell'Avvocatura comunale all'assunzione diretta dell'onere di difesa della dipendente in ragione del ravvisato conflitto di interessi con l'amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento
Comunale in materia di rimborsi delle spese legali a favore dei propri dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3497/1997
e dall'art. 67 del DPR n. 268/87.
Nei giudizi definiti con sentenza di esclusione della responsabilità amministrativa, la Corte dei Conti ha provveduto anche alla regolamentazione
2 delle spese, liquidando, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).
Viceversa, in quelli conclusi con declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non ha statuito sulle spese giusto il disposto dell'art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile (“La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese”).
1.2 A fronte del rifiuto dell'Avvocatura comunale di liquidare e rimborsare le spese difensive in misura superiore a quella determinata dalla Corte dei Conti, la dott.ssa è ricorsa al Tribunale affinché fosse accertato il suo diritto al Pt_1 rimborso della totalità delle spese legali sostenute.
A sostegno della sua pretesa ha invocato la deliberazione di giunta n. 3497 del
1997 sopra richiamata (recante il Regolamento Comunale di in tema di CP_1 rimborsi delle spese legali a favore dei propri dipendenti), ai sensi del quale, in ipotesi di dipendenti evocati in giudizio “per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio” questi debbono inviare all'Avvocatura Comunale richiesta di assistenza legale ed indicare un legale di fiducia;
l'Avvocatura valuta, quindi, preventivamente se risulti evidenziato un conflitto di interessi e, nel caso che non risulti un tale conflitto, “l'Avvocatura comunicherà all'avvocato concordato con il dipendente
l'assunzione dell'onere della difesa specificando che al legale sarà corrisposto un onorario, in base alle prestazioni effettuate e documentabili, secondo le tariffe professionali entro la media delle tariffe stesse tra il minimo ed il massimo più IVA e cassa avvocati senza aumenti previsti per le controversie di particolare o straordinaria importanza”; nel caso in cui, invece, a giudizio dell'Avvocatura, sussista (come ritenuto dall'avvocatura capitolina nel caso di specie) un conflitto di interessi tra l'Amministrazione ed il dipendente, quest'ultimo provvederà a difendersi in giudizio, senza anticipazioni, ed il rimborso delle spese sostenute potrà aver luogo soltanto dopo sentenza irrevocabile favorevole nella misura prevista al punto 3 (cioè con l'applicazione delle tariffe professionali).
3 A sostegno della sua pretesa ha richiamato, altresì, autorevoli pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale: segnatamente, le Sez. Un.
n. 5918/2011 e la Corte Cost. n. 189/2020, di analogo tenore.
Entrambe, infatti, tengono distinti il rapporto che si instaura fra il dipendente incolpato e assolto/prosciolto e l'Amministrazione di appartenenza, da un parte, e il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile, dall'altro, rilevando come nel giudizio di responsabilità amministrativa sia la
Corte dei Conti alla regolamentazione delle spese mentre sia di competenza del giudice del rapporto di lavoro la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale e sulla base della quale l'Amministrazione è onerata ex lege al loro rimborso in favore del dipendente prosciolto.
1.3. ha resistito in giudizio con argomenti che hanno persuaso il CP_1
Tribunale.
1.4 Difatti, richiamate le norme disciplinanti il rimborso delle spese di patrocinio legale affrontate dai dipendenti pubblici sottoposti al giudizio della
Corte dei Conti (art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996 conv. in L. n.
639/1996) e, più in generale, ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa (art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997 conv. in L. n. 135/1997) per fatti ed atti connessi con l'espletamento delle funzioni, la norma di interpretazione autentica (art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005 con. in L.
n. 248/2005) e l'interpretazione del quadro normativo operata da Cassazione
n. 19195/2013, il Tribunale ha riconosciuto la competenza funzionale della
Corte dei Conti a liquidare le spese affrontate per la propria difesa da chi sia stato prosciolto nel merito, senza alcuna possibilità per l'amministrazione, e a fortiori, per il giudice ordinario di modificare, pur se in via integrativa, la decisione del giudice contabile di regolamentazione delle spese difensive.
In questa prospettiva, il giudice del rapporto di lavoro giudicherebbe delle controversie aventi ad oggetto le richieste di rimborso delle spese legali, per come liquidate dal Giudice contabile allorché a tali richieste l'amministrazione di appartenenza del dipendente si rifiuti di dar seguito.
4 Data l'esclusiva competenza della Corte dei Conti a regolamentare e liquidare le spese legali, il Tribunale ha, altresì, negato il diritto della ricorrente a che il giudice ordinario quantifichi per la prima volta le spese affrontate nei procedimenti dichiarati estinti per intervenuta rinuncia, dov'è mancata una decisione nel merito e, conseguentemente, una statuizione di condanna dell'amministrazione alle spese ai sensi dell'art. 110, comma 7, codice della giustizia contabile.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente, convinta di aver diritto al rimborso delle spese legali ulteriori a quelle già liquidate dal giudice contabile: in via principale, di quelle sostenute per difendersi nell'ambito della totalità dei giudizi di responsabilità erariale nei quali è stata coinvolta dalla
Procura regionale della Corti dei Conti;
in via subordinata, almeno di quelle affrontate nei processi definiti con sentenza di estinzione del giudizio e non liquidate Corte dei Conti in virtù del disposto dell'art. 110, comma 7, codice della giustizia contabile.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la dichiarazione del diritto al rimborso nei termini appena detti, riservando a successivo giudizio la sua quantificazione.
2.1. Col primo motivo censura la sentenza appellata per averle negato il diritto all'intero rimborso quanto ai procedimenti per i quali è stata assolta nel merito dalla Corte dei Conti, in adesione a un orientamento giurisprudenziale (quello espresso da Cass. n. n. 19195/2013) rimasto sempre minoritario e successivamente sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
18046/2020, Cass. SS.UU. 3887 del 2020).
Oltre alle Sez. Un. n. 5918/2011, cita i più recenti arresti della Cassazione,
Sez. II, n. 18046/2022 e Sez. Un. n. 3887/2020, i quali offrono una diversa interpretazione nelle norme in materia vigenti e riconoscono al dipendente prosciolto nel giudizio contabile la spettanza del rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto riconosciutogli dalla Corte dei Conti.
Richiama altresì le previsioni di cui alla Deliberazione della propria Giunta
5 comunale n. 3497/1997 e l'art. 67 del DPR n. 268 del 1987.
2.2. Con il secondo motivo d'appello censura il capo della decisione di primo grado che le ha negato il diritto alla quantificazione e al rimborso delle spese difensive sostenute nell'ambito dei procedimenti estinti per rinuncia, sui quali non vi è stata alcuna pronuncia sulle spese da parte del giudice contabile.
Ammessa e non concessa la correttezza della tesi che esclude in radice qualsiasi possibilità di successiva integrazione amministrativa e/o giudiziale della statuizione della Corte dei Conti di condanna dell'amministrazione di appartenenza alla rifusione delle spese legali, opina l'appellante come questa regola non potrebbe trasporsi nelle diverse fattispecie in cui manchi una siffatta statuizione, com'è nelle ipotesi di estinzione del processo per rinuncia di una delle parti agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 110, comma 7, codice della giustizia contabile.
All'uopo, l'appellante tenta un'interpretazione sistematica della regola secondo cui “La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese” di cui all'art. 110 c.g.c., coordinandola con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressione principi generali, in particolare con gli artt. 91 e 306 c.p.c.; ne propone anche un'interpretazione costituzionalmente orientata ai principi ritraibili dagli artt. 24, 35 e 97 Cost.; ne suggerisce inoltre un'interpretazione ispirata a ragioni di giustizia sostanziale (“…avvertire
l'ingiustizia della soluzione nei confronti di funzionari costretti a subire sia la normale preoccupazione di chi è inseguito dal “potere”, sia il danno
“straordinario”, non previsto dall'Ordinamento, di dover pagare il compenso al proprio difensore senza poter ottenere il rimborso delle spese sostenute”).
2.3. Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso di una parte delle spese legali riconosciute dalla Corte dei Conti all'esito dei procedimenti che l'hanno assolta e rimaste comunque insolute da parte dell'amministrazione, stante la mancata collaborazione della dott.ssa che non ha indicato (relativamente a 15 Pt_1 giudizi) le coordinate del conto corrente bancario su cui avrebbe CP_1 potuto effettuare gli accrediti.
Osserva l'appellante come l'amministrazione fosse senz'altro a conoscenza dei
6 riferimenti bancari, avendo già effettuato accrediti sul c/c aperto dalla Pt_1 proprio a titolo di rimborso delle spese legali.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello deve essere accolto nei limiti che seguono.
6. Fondato è il primo motivo di censura, con il quale l'appellante domanda l'accertamento e la dichiarazione del diritto al rimborso delle spese legali affrontate per difendersi dalle numerose iniziative della Procura regionale della
Corte dei Conti, eccedenti la somma liquidata dal giudice contabile in esito ai giudizi assolutori.
6.1. Alla dott.ssa va senz'altro riconosciuto il diritto al rimborso delle Pt_1 spese legali per i giudizi promossi nei suoi confronti dalla procura della Corte dei Conti ed esitati con sentenze definitive di assoluzione, ad integrazione di quanto liquidato dal giudice contabile a definizione di tali giudizi (ai sensi dell'art. 31 codice della giustizia contabile).
Effettivamente la giurisprudenza maggioritaria converge verso l'opinione che al giudice del rapporto di lavoro possa essere devoluta la domanda di rimborso delle spese eccedenti quelle liquidate dal giudice contabile.
La questione, di diritto, può dirsi definitivamente risolta dal recente pronunciamento delle Sez. Un.
5.12.2024 n. 31137, chiamate proprio a dirimere il contrasto registratosi sull'interpretazione degli artt. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543/1996, 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, e 10-bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005 quali norme attributive (o meno) al dipendente prosciolto del diritto ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti.
7 Al riguardo le Sezioni Unite hanno, invero, affermato che “… il contrasto che è chiamato in questa sede a dirimere debba essere risolto nel senso dell'ammissibilità della liquidazione in sede extragiudiziale del diritto al rimborso del dipendente assolto in sede amministrativo-contabile, con conseguente possibilità per lo stesso di adire il giudice ordinario nell' ipotesi di rifiuto da parte dell'amministrazione”.
Preliminarmente la Suprema Corte ha dato conto della normativa di riferimento, connotata dal succedersi di diversi interventi normativi.
Il quadro normativo che viene in rilievo è costituito, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
a) art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 convertito, con modificazioni nella legge n. 639 del 1996 (rubricato “Azione di responsabilità”), il quale ha previsto che: “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”;
b) art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 1997, rubricato “Rimborso delle spese di patrocinio legale” che ha statuito che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'.”
c) art. 10-bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n.
248/2005, che ha successivamente precisato che: “le disposizioni dell'art. 3,
8 comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18, comma 1, del decreto legge
25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997
n. 135 si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, liquida
l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”.
d) successive D.L. n. 78 del 2009, convertito in Legge n. 102/2009) che, all'art. 17, comma 30-quinquies ha stabilito: “all'art. 10-bis, comma 10, del d.l.
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non può disporre la compensazione delle spese del giudizio”.
Ciò premesso le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, in particolare, osservato che:
- l'art. 3, comma 2 bis, D.L. n. 543/1996, convertito in L. n. 639 del 1996, si colloca sul piano del diritto sostanziale, mostrando che il legislatore si è fatto carico di garantire il dipendente pubblico riconosciuto esente da responsabilità amministrativo-contabile del rimborso delle spese legali da questo affrontate;
il recupero delle spese di lite da parte del dipendente assolto è configurato come posizione con consistenza di diritto soggettivo, la cui qualificazione in termini di rimborso depone nel senso che il legislatore ha inteso affermare che il rimborso delle spese legali, almeno in via tendenziale
(e salvo il pare di congruita dell'Avvocatura dello Stato), deve essere integrale, vale a dire commisurato all'effettivo esborso affrontato dall'incolpato poi assolto;
- l'art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, convertito in L. n. 135 del
1997, si pone anch'esso nell'ottica della piena garanzia del rimborso delle spese legali, la cui concreta liquidazione viene subordinata al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, non rinvenendosi sul piano testuale
9 elementi da cui trarre indicazione che l'unica “sede” nella quale può trovare attuazione il diritto al rimborso è quello del giudizio contabile all'esito del quale l'incolpato sia mandato assolto da responsabilità;
In ordine alla specifica questione della verifica della valenza su tale assetto normativo delle previsioni di cui all'art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203 del
2005, convertito nella L. n. 248 del 2005, il Supremo Collegio ha, inoltre, chiarito che:
- per espresse previsioni costituzionali, il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario e la materia dipendente incolpato e assolto> non rientra tra quelle riservate dall'art. 103, comma 2, Cost. e dalle specifiche disposizioni di legge alla giurisdizione della
Corte dei Conti;
- il Collegio non ritiene di condividere l'approdo della sentenza di questa
Corte n. 19195 del 2013, la quale ha ritenuto che tale disposizione normativa sia significativa della volontà del legislatore di riservare esclusivamente al giudice contabile la attuazione del diritto al rimborso;
- il reale significato della norma di interpretazione autentica ex art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005, sta proprio nell'aver precisato la “doverosità della liquidazione del rimborso, in prima battuta in sede di giudizio contabile mediante l'adozione di una statuizione ex art. 91 c.p.c.”, così superando le ricorrenti perplessità - suscitate dalla struttura del giudizio contabile in cui l'amministrazione non è parte ma può soltanto intervenire ad adiuvandum - circa la possibilità per il giudice contabile di adottare una statuizione di condanna alle spese della P.A.;
- né è fondata la preoccupazione, espressa ancora da Cass. n.
19195/2013, di un possibile contrasto di giudicati (uno contabile e uno civile) sul regime delle spese, vista l'alterità soggettiva e oggettiva che li connota
(nel primo è parte la , nel secondo l'amministrazione di appartenenza Pt_2 del dipendente;
nel primo si discute della responsabilità erariale, nel secondo del diritto al rimorso delle spese difensive);
10 - già le Sez. Un. n. 5918/2011 e la Corte Cost. n. 189/2020 avevano avallato questa soluzione tenendo distinti, data la diversità del loro oggetto, il rapporto relativo al giudizio di responsabilità contabile e il rapporto sostanziale che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, il quale si riferisce al rimborso delle spese sopportate dal primo;
mentre, infatti, nel giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre tra amministrazione di appartenenza e il dipendente – e sulla base del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto – esula dalla giurisdizione contabile ed appartiene al giudice ordinario;
- le considerazioni che precedono chiariscono come il richiamo, da parte dell'art. 10-bis, comma 10, cit., al parere di congruità dell'Avvocatura dello
Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza presupponga proprio la possibilità di un'integrazione stragiudiziale della liquidazione del giudice contabile e di agire in giudizio davanti al giudice ordinario in caso di contestazione di tale pretesa da parte dell'amministrazione;
- questa soluzione permette all'amministrazione di difendersi in modo effettivo dinanzi al giudice ordinario, recuperando così quel vulnus al suo diritto di difesa che la struttura del giudizio contabile inevitabilmente le provoca.
In definitiva, sulla scorta dei principi di diritto tracciati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria, il primo motivo di gravame deve essere accolto.
7. Va, invece, respinto il secondo motivo di appello, con cui si censura il capo della decisione di primo grado che ha negato il diritto al rimborso delle spese difensive sostenute nell'ambito dei procedimenti estinti per rinuncia, sui quali non vi è stata alcuna pronuncia sulle spese da parte del giudice contabile).
Ciò in quanto l'invocato diritto al rimborso s'infrange contro l'inequivoco tenore 11 letterale dell'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996, convertito in L. n. 639 del
1996 e dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, convertito in L. n. 135 del
1997 (normativa che viene in rilievo nel caso di specie), nonché della stessa
Deliberazione di Giunta comunale n. 3497/1997 richiamata dalla dott.ssa Pt_1 nell'atto introduttivo a fondamento della pretesa.
La prima disposizione subordina, invero, il diritto del dipendente sottoposto ad azione di responsabilità al rimborso delle spese legali al suo definitivo proscioglimento e la seconda riconosce il diritto soggettivo del dipendente alla ripetizione delle spese legali sostenute solo in ipotesi di giudizi per responsabilità civile, penale od amministrativa conclusisi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità dello stesso, laddove il legislatore non ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali nella diversa ipotesi di conclusione del giudizio con estinzione dello stesso (nel caso di specie, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del processo da parte della procura inquirente, accettata dalla odierna appellata, per come disciplinato dall'art. 110 del codice della giustizia contabile).
Anche il regolamento comunale invocato dall'appellante ed adottato con la più volte citata deliberazione di Giunta capitolina – in conformità con il dettato legislativo - individua la fattispecie costitutiva del diritto al rimborso delle spese legali nella “sentenza irrevocabile favorevole”, vale a dire in un pronunciamento di merito favorevole alla dipendente (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Ciò posto, in definitiva, non rinvenendosi nell'ordinamento, sul piano sostanziale, una disposizione legislativa attributiva del diritto soggettivo alla ripetizione delle spese di difesa in favore del dipendente il cui giudizio di responsabilità contabile si sia concluso con una pronuncia di estinzione del giudizio – e non potendo un tale diritto trovare fondamento, secondo l'assunto dell'appellante, nella norma di carattere processuale di cui all'art. 306 cpc (ai sensi della quale Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro), che regolamenta il solo processo civile e che non trova applicazione nel processo contabile, disciplinato dalla norma di carattere speciale di cui all'art. 110, c. 7., c.g.c. - il secondo motivo di gravame non può
12 trovare accoglimento.
8. Quanto, infine, al terzo motivo di appello, con cui la dott.ssa censura Pt_1 la sentenza laddove il primo giudice ha rigettato la domanda di rimborso di una parte delle spese legali riconosciute dalla Corte dei Conti all'esito dei procedimenti che l'hanno assolta e rimaste comunque insolute da parte dell'amministrazione, la doglianza è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame (oltre che superata dall'avvenuto pagamento delle ulteriori somme dovute alla dott.ssa per i procedimenti conclusisi con la sua Pt_1 assoluzione -per un importo complessivo di € 68.453,98 - per come dedotto dall'Ente nella comparsa di costituzione del presente giudizio di appello e non specificamente contestato dall'appellante).
7. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, tenuto altresì conto della riduzione della originaria domanda svolta dalla odierna appellante, che ha limitato la stessa ad una pronuncia sull'an (con riserva di agire in ordine al quantum in altro separato giudizio – v. note di primo grado depositate in via telematica 28.10.2022 e pag. 26 dell'atto di appello), deve accertarsi e dichiararsi il diritto della dott.sa ad ottenere Pt_1 il rimborso delle spese legali sostenute per le azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti dalla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti in relazione ai procedimenti conclusisi con sentenza definitiva di assoluzione, in applicazione dei criteri di cui alle tariffe professionali richiamate dalla delibera di giunta del n. 3497 del 1997 (con detrazione dal dovuto di Parte_3 quanto già corrisposto dall'amministrazione).
8. Le spese di lite del doppio grado, – liquidate come in dispositivo –, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, debbono essere compensate nella misura del 50%, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza 13 impugnata, confermata nel resto, accerta e dichiara il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per le azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti dalla Procura Regionale del Lazio della Corte dei
Conti in relazione ai procedimenti conclusisi con sentenza definitiva di assoluzione, in applicazione dei criteri di cui alle tariffe professionali richiamate dalla delibera di giunta del n. 3497 del 1997; Parte_3
-Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura del 50% e condanna alla rifusione della restante parte, liquidate per l'intero in € CP_1
9.000,00 per il giudizio di primo grado ed in € 8.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 28/10/2025
La consigliera est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
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