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Sentenza 16 novembre 2024
Sentenza 16 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2024 |
Testo completo
NR. 4044/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale di Genova, quarta sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 8.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 4044/2021 pendente tra
_1
(C.F. C.F._1
- Avv. Fabio Batini –
Domicilio eletto in Genova, Via Isonzo 38/16
E
CP
(C.F. ) C.F._2
- Avv. Danilo Noli -
Domicilio eletto in Genova, Via G.T. Invrea 20/16 A CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
(atti trasmessi il 7.12.21, ritorno atti il 16.12.3021) avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Voglia il Tribunale di Genova dichiarare la separazione personale dei coniugi e sig. _1
dandone comunicazione al competente ufficio di stato CP civile. 2) Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla signora CP
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € _1
300,00- (oltre automatica rivalutazione istat) quale contributo al suo mantenimento. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento in caso di opposizione.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, ai sensi
e per gli effetti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la ricorrente e determinare l'assegno divorzile nella somma non superiore ad € 200,00 mensile quale contributo al mantenimento qualora la stessa non abbia frattanto trovato lavoro e, in ogni caso, per un periodo non superiore a due anni dalla data dell'ordinanza presidenziale. Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la signora _1
(da ora anche la ricorrente) in estrema sintesi premetteva:
- Di avere contratto matrimonio con (da ora anche il CP resistente) in data 03.03.2011;
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- Che dopo alcuni anni dal matrimonio i rapporti coniugali sono andati progressivamente deteriorandosi tanto da non consentire una pacifica convivenza familiare sotto lo stesso tetto e determinare nella ricorrente la volontà di separarsi;
- Che non vi sono beni in comune e/o cointestati;
- Che la ricorrente non ha reddito, essendo alla ricerca di occupazione mentre il sig. ha entrate da pensione per circa € CP
1600,00 e allegava provvedimento del COA di Genova di ammissione al gratuito patrocinio n. 689/2021 del 16.04.2021.
Ciò premesso chiedeva:
- Dichiararsi la separazione personali dei coniugi;
- Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla signora CP
, entro il 5 di ogni mese, la somma _1 di € 300,00- (oltre automatica rivalutazione istat) quale contributo al suo mantenimento sino a quando avrà trovato occupazione lavorativa.
In data 16 settembre 2021, in sede di udienza presidenziale, rilevato che il marito non era presente né si era costituito nonostante la regolare notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Considerata la richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento per sé, il Presidente riteneva necessario svolgere accertamenti tributari con riguardo ad entrambi i coniugi, disponendoli con separata ordinanza.
Con ordinanza del 06.12.2021 il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati e rilevato che la ricorrente ha dedotto di essere alla ricerca di occupazione e che dalle indagini di PT effettuate è emerso che i redditi del sig. , detratte le imposte, sono di circa 1500,00 Euro netti al CP mese, mentre la ricorrente ha percepito solo per il 2017 Euro 985,00 ed è ammessa al gratuito patrocinio, poneva a carico di CP
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie _1
un assegno di mantenimento determinato in € 300,00 mensili
[...] da versarsi entro il dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni dell'Istat a partire dal dicembre 2022.
Con la memoria integrativa depositata in data 31.01.2022 dalla difesa della sig. venivano confermate le _1 originarie conclusioni.
Per il resistente si costituiva, solo all'udienza del 20.10.2022, il sig. CP_2 in qualità di amministratore di sostegno del sig. ,
[...] CP allegando il relativo provvedimento di nomina da parte del Tribunale di Genova, giudice Tutelare dott. Bertini del 21.07.2021 e il provvedimento autorizzativo della costituzione in giudizio del 24.06.2022, nonché la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del quinto della pensione e contestando la congruità dell'assegno di mantenimento statuito nell'ordinanza presidenziale rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale del resistente. Chiedeva la separazione, come precisato a verbale di udienza del 20.10.2022, e la determinazione del contributo al mantenimento nella somma non superiore ad euro 200,00 mensile qualora la moglie non abbia trovato lavoro e per un periodo non superiore a due anni dalla data dell'ordinanza presidenziale.
L'udienza del 20.10.2022 veniva rinviata per verificare la possibilità di un accordo fra le parti, ma alla successiva udienza del 02.02.2023 veniva dato atto che le trattative per una definizione concordata non erano andate a buon fine. La difesa del resistente proponeva un contributo al mantenimento da parte del marito per la moglie dell'importo di euro 150,00 e il GI concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
All'esito del deposito delle memorie difensive delle parti, con ordinanza in data 13.06.2023, rigettata ogni altra istanza istruttoria, salva la necessità di acquisire la documentazione reddituale delle parti aggiornata all'ultimo triennio, la causa era ritenuta matura per la decisione e, risultando il sig. mmesso al beneficio dell'Amministrazione di Sostegno, CP veniva disposto il deposito dei rendiconti presentati dall' al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati oltre alla documentazione reddituale sopraindicata, fissando alla data del 21.12.2023 termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in luogo di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni e disponendo che, entro il medesimo termine, le parti depositassero la documentazione reddituale sopraindicata.
Con ordinanza in data 22.12.2023, rilevato che nel termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc solo parte ricorrente aveva depositato le note scritte e precisato le sue conclusioni, venivano assegnate alle parti costituite i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e repliche ove precisavano le conclusioni, sostanzialmente confermando quelle originarie e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza 09.07.2024, rilevata la mancata coincidenza tra i dati anagrafici della ricorrente e quelli della persona che in data 3.3.2011 in Genova ha contratto matrimonio con il signor , veniva CP richiesta a parte ricorrente la produzione in giudizio di idonea documentazione dalla quale risulti indubitabilmente la corrispondenza di identità della ricorrente stessa e la moglie del signor e CP veniva pertanto disposta la remissione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore e fissata udienza per esame di tale documentazione.
Con nota del 03.09.2024 la ricorrente deduceva di aver avuto un precedente nome nata il [...] a [...]) Persona_1
e che tale nome si era poi modificato in _1
(sempre nata il [...] a [...]) e al riguardo
[...] allegava la dichiarazione del comune di Genova e la copia della carta di identità che conferma tale circostanza, cioè che Persona_2
, nata il [...] a [...] e residente all'epoca in Salita
[...] del Brasile 15/39, è coniugata con . Evidenziava che, CP pertanto, il certificato di matrimonio riporta il luogo di nascita in Belgord per un evidente errore del Comune.
All'udienza del 17.10.2024 la difesa del resistente dava atto che il suo assistito riconosceva la ricorrente come propria moglie e le parti congiuntamente chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc e riportandosi al contenuto delle memorie redatte prima della remissione della causa sul ruolo.
La causa veniva così trattenuta in decisione.
O S S E R V A
La documentazione prodotta in atti circa l'identità della ricorrente e la stessa conferma del resistente, resa tramite il proprio difensore, circa la corrispondenza di tale identità rispetto a quella indicata nell'estratto di matrimonio possono far ritenere definitivamente superata la questione e accertata la corrispondenza delle identità.
Deve, perciò, in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai da tempo ed entrambi i coniugi attraverso le conclusioni rassegnate hanno escluso la possibilità di riconciliazione. Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi. Anche la domanda di mantenimento svolta dalla ricorrente va accolta, stante la natura assistenziale dell'assegno di mantenimento nella separazione e in considerazione dell'assenza di occupazione della moglie e della circostanza che, vista l'età della stessa, le possibilità di trovare un lavoro non sono sicuramente elevate.
Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno ricostruito i redditi delle parti sino all'anno fiscale 2020 e sulla base di tali accertamenti è stato assunto il provvedimento presidenziale del 06.12.2022.
Successivamente, il resistente costituitosi all'udienza del 20.10.2022, tramite il proprio amministratore di sostegno, ha allegato di aver effettuato in data 07.05.2019 un piano di Cessione del Quinto per l'importo mensile di euro 247,00 decorrente dal settembre 2019 sino al giugno 2026. Ha inoltre prodotto documentazione bancaria relativa al periodo febbraio – aprile 2023 riferita ad un conto corrente intestato allo stesso e documentazione medica per l'accertamento dell'invalidità civile trasmessa il 23.02.2023.
Da ultimo il ricorrente ha altresì allegato che, in considerazione delle proprie precarie condizioni di salute, dovrà a breve termine essere ricoverato presso struttura o, in alternativa, dovranno essere sostenute spese per l'assunzione di badanti. Nessun onere locativo è stato documentato o anche solo allegato.
La documentazione richiesta con ordinanza in data 13.06.2023 invece non è stata prodotta. In particolare, non è stata prodotta né la CU 2023 del resistente, né, risultando il sig. ammesso al beneficio CP dell'Amministrazione di Sostegno, è stato provveduto al deposito dei rendiconti presentati dall' al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati.
Quanto alla ricorrente in assenza di svolgimento di attività lavorativa da parte sua, si può presumere che non vi fosse documentazione fiscale aggiornata relativa alla stessa da produrre, al contrario quanto al resistente la documentazione sopraindicata avrebbe potuto e dovuto essere depositata, soprattutto con riferimento ai rendiconti presentati dall'ADS al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati. Pertanto, la mancata ottemperanza alla predetta ordinanza, in particolare quanto al deposito dei rendiconti presentati dall'ADS al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati, deve essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2 comma c.p.c., anche tenuto conto che solo detto deposito avrebbe consentito di ricostruire in maniera complessiva il patrimonio e le spese effettive del resistente nell'ultimo triennio.
Considerato che non può essere tenuto conto degli importi dovuti dal resistente a titolo di cessione del quinto, essendo gli stessi conseguenza di scelta volontaria della parte e svolta la già menzionata valutazione, ai sensi dell'art. 116, 2 comma, c.p.c., in mancanza di nuovi ed ulteriori elementi da prendere in considerazione ( nessuna spesa sanitaria o inerente l'assunzione di badanti è stata documentata o concretamente allegata ) non possono che essere confermate le condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale del 06.12.2021.
Ritenuto che la soccombenza ha ad oggetto la sola domanda di mantenimento ed è comunque parziale atteso che il convenuto non ha comunque contestato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno di mantenimento ma la sola misura dello stesso, si ritiene che le spese debbano essere compensate per metà. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra _1
e , legati da matrimonio contratto in data
[...] CP
03.03.2011 in Comune di Genova (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 83 P. I S. Vol. anno 2011 Uff. 1) autorizzandoli a vivere separati con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio credano,
DISPONE che provveda al versamento di un assegno di CP mantenimento a favore della moglie , _1 che determina in € 300,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese con rivalutazione annuale Istat. CONDANNA a pagare in favore dell'erario la metà delle CP spese del presente giudizio che liquida per l'intero in euro 5810, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute ( da rifondere pertanto all'erario la somma di euro 2905, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva se dovuta al difensore, e cpa.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale di Genova, quarta sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 8.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 4044/2021 pendente tra
_1
(C.F. C.F._1
- Avv. Fabio Batini –
Domicilio eletto in Genova, Via Isonzo 38/16
E
CP
(C.F. ) C.F._2
- Avv. Danilo Noli -
Domicilio eletto in Genova, Via G.T. Invrea 20/16 A CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
(atti trasmessi il 7.12.21, ritorno atti il 16.12.3021) avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Voglia il Tribunale di Genova dichiarare la separazione personale dei coniugi e sig. _1
dandone comunicazione al competente ufficio di stato CP civile. 2) Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla signora CP
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € _1
300,00- (oltre automatica rivalutazione istat) quale contributo al suo mantenimento. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento in caso di opposizione.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, ai sensi
e per gli effetti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la ricorrente e determinare l'assegno divorzile nella somma non superiore ad € 200,00 mensile quale contributo al mantenimento qualora la stessa non abbia frattanto trovato lavoro e, in ogni caso, per un periodo non superiore a due anni dalla data dell'ordinanza presidenziale. Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la signora _1
(da ora anche la ricorrente) in estrema sintesi premetteva:
- Di avere contratto matrimonio con (da ora anche il CP resistente) in data 03.03.2011;
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- Che dopo alcuni anni dal matrimonio i rapporti coniugali sono andati progressivamente deteriorandosi tanto da non consentire una pacifica convivenza familiare sotto lo stesso tetto e determinare nella ricorrente la volontà di separarsi;
- Che non vi sono beni in comune e/o cointestati;
- Che la ricorrente non ha reddito, essendo alla ricerca di occupazione mentre il sig. ha entrate da pensione per circa € CP
1600,00 e allegava provvedimento del COA di Genova di ammissione al gratuito patrocinio n. 689/2021 del 16.04.2021.
Ciò premesso chiedeva:
- Dichiararsi la separazione personali dei coniugi;
- Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla signora CP
, entro il 5 di ogni mese, la somma _1 di € 300,00- (oltre automatica rivalutazione istat) quale contributo al suo mantenimento sino a quando avrà trovato occupazione lavorativa.
In data 16 settembre 2021, in sede di udienza presidenziale, rilevato che il marito non era presente né si era costituito nonostante la regolare notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Considerata la richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento per sé, il Presidente riteneva necessario svolgere accertamenti tributari con riguardo ad entrambi i coniugi, disponendoli con separata ordinanza.
Con ordinanza del 06.12.2021 il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati e rilevato che la ricorrente ha dedotto di essere alla ricerca di occupazione e che dalle indagini di PT effettuate è emerso che i redditi del sig. , detratte le imposte, sono di circa 1500,00 Euro netti al CP mese, mentre la ricorrente ha percepito solo per il 2017 Euro 985,00 ed è ammessa al gratuito patrocinio, poneva a carico di CP
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie _1
un assegno di mantenimento determinato in € 300,00 mensili
[...] da versarsi entro il dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni dell'Istat a partire dal dicembre 2022.
Con la memoria integrativa depositata in data 31.01.2022 dalla difesa della sig. venivano confermate le _1 originarie conclusioni.
Per il resistente si costituiva, solo all'udienza del 20.10.2022, il sig. CP_2 in qualità di amministratore di sostegno del sig. ,
[...] CP allegando il relativo provvedimento di nomina da parte del Tribunale di Genova, giudice Tutelare dott. Bertini del 21.07.2021 e il provvedimento autorizzativo della costituzione in giudizio del 24.06.2022, nonché la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del quinto della pensione e contestando la congruità dell'assegno di mantenimento statuito nell'ordinanza presidenziale rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale del resistente. Chiedeva la separazione, come precisato a verbale di udienza del 20.10.2022, e la determinazione del contributo al mantenimento nella somma non superiore ad euro 200,00 mensile qualora la moglie non abbia trovato lavoro e per un periodo non superiore a due anni dalla data dell'ordinanza presidenziale.
L'udienza del 20.10.2022 veniva rinviata per verificare la possibilità di un accordo fra le parti, ma alla successiva udienza del 02.02.2023 veniva dato atto che le trattative per una definizione concordata non erano andate a buon fine. La difesa del resistente proponeva un contributo al mantenimento da parte del marito per la moglie dell'importo di euro 150,00 e il GI concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
All'esito del deposito delle memorie difensive delle parti, con ordinanza in data 13.06.2023, rigettata ogni altra istanza istruttoria, salva la necessità di acquisire la documentazione reddituale delle parti aggiornata all'ultimo triennio, la causa era ritenuta matura per la decisione e, risultando il sig. mmesso al beneficio dell'Amministrazione di Sostegno, CP veniva disposto il deposito dei rendiconti presentati dall' al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati oltre alla documentazione reddituale sopraindicata, fissando alla data del 21.12.2023 termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in luogo di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni e disponendo che, entro il medesimo termine, le parti depositassero la documentazione reddituale sopraindicata.
Con ordinanza in data 22.12.2023, rilevato che nel termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc solo parte ricorrente aveva depositato le note scritte e precisato le sue conclusioni, venivano assegnate alle parti costituite i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e repliche ove precisavano le conclusioni, sostanzialmente confermando quelle originarie e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza 09.07.2024, rilevata la mancata coincidenza tra i dati anagrafici della ricorrente e quelli della persona che in data 3.3.2011 in Genova ha contratto matrimonio con il signor , veniva CP richiesta a parte ricorrente la produzione in giudizio di idonea documentazione dalla quale risulti indubitabilmente la corrispondenza di identità della ricorrente stessa e la moglie del signor e CP veniva pertanto disposta la remissione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore e fissata udienza per esame di tale documentazione.
Con nota del 03.09.2024 la ricorrente deduceva di aver avuto un precedente nome nata il [...] a [...]) Persona_1
e che tale nome si era poi modificato in _1
(sempre nata il [...] a [...]) e al riguardo
[...] allegava la dichiarazione del comune di Genova e la copia della carta di identità che conferma tale circostanza, cioè che Persona_2
, nata il [...] a [...] e residente all'epoca in Salita
[...] del Brasile 15/39, è coniugata con . Evidenziava che, CP pertanto, il certificato di matrimonio riporta il luogo di nascita in Belgord per un evidente errore del Comune.
All'udienza del 17.10.2024 la difesa del resistente dava atto che il suo assistito riconosceva la ricorrente come propria moglie e le parti congiuntamente chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc e riportandosi al contenuto delle memorie redatte prima della remissione della causa sul ruolo.
La causa veniva così trattenuta in decisione.
O S S E R V A
La documentazione prodotta in atti circa l'identità della ricorrente e la stessa conferma del resistente, resa tramite il proprio difensore, circa la corrispondenza di tale identità rispetto a quella indicata nell'estratto di matrimonio possono far ritenere definitivamente superata la questione e accertata la corrispondenza delle identità.
Deve, perciò, in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai da tempo ed entrambi i coniugi attraverso le conclusioni rassegnate hanno escluso la possibilità di riconciliazione. Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi. Anche la domanda di mantenimento svolta dalla ricorrente va accolta, stante la natura assistenziale dell'assegno di mantenimento nella separazione e in considerazione dell'assenza di occupazione della moglie e della circostanza che, vista l'età della stessa, le possibilità di trovare un lavoro non sono sicuramente elevate.
Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno ricostruito i redditi delle parti sino all'anno fiscale 2020 e sulla base di tali accertamenti è stato assunto il provvedimento presidenziale del 06.12.2022.
Successivamente, il resistente costituitosi all'udienza del 20.10.2022, tramite il proprio amministratore di sostegno, ha allegato di aver effettuato in data 07.05.2019 un piano di Cessione del Quinto per l'importo mensile di euro 247,00 decorrente dal settembre 2019 sino al giugno 2026. Ha inoltre prodotto documentazione bancaria relativa al periodo febbraio – aprile 2023 riferita ad un conto corrente intestato allo stesso e documentazione medica per l'accertamento dell'invalidità civile trasmessa il 23.02.2023.
Da ultimo il ricorrente ha altresì allegato che, in considerazione delle proprie precarie condizioni di salute, dovrà a breve termine essere ricoverato presso struttura o, in alternativa, dovranno essere sostenute spese per l'assunzione di badanti. Nessun onere locativo è stato documentato o anche solo allegato.
La documentazione richiesta con ordinanza in data 13.06.2023 invece non è stata prodotta. In particolare, non è stata prodotta né la CU 2023 del resistente, né, risultando il sig. ammesso al beneficio CP dell'Amministrazione di Sostegno, è stato provveduto al deposito dei rendiconti presentati dall' al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati.
Quanto alla ricorrente in assenza di svolgimento di attività lavorativa da parte sua, si può presumere che non vi fosse documentazione fiscale aggiornata relativa alla stessa da produrre, al contrario quanto al resistente la documentazione sopraindicata avrebbe potuto e dovuto essere depositata, soprattutto con riferimento ai rendiconti presentati dall'ADS al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati. Pertanto, la mancata ottemperanza alla predetta ordinanza, in particolare quanto al deposito dei rendiconti presentati dall'ADS al competente Giudice Tutelare nell'ultimo triennio e dal medesimo approvati, deve essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2 comma c.p.c., anche tenuto conto che solo detto deposito avrebbe consentito di ricostruire in maniera complessiva il patrimonio e le spese effettive del resistente nell'ultimo triennio.
Considerato che non può essere tenuto conto degli importi dovuti dal resistente a titolo di cessione del quinto, essendo gli stessi conseguenza di scelta volontaria della parte e svolta la già menzionata valutazione, ai sensi dell'art. 116, 2 comma, c.p.c., in mancanza di nuovi ed ulteriori elementi da prendere in considerazione ( nessuna spesa sanitaria o inerente l'assunzione di badanti è stata documentata o concretamente allegata ) non possono che essere confermate le condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale del 06.12.2021.
Ritenuto che la soccombenza ha ad oggetto la sola domanda di mantenimento ed è comunque parziale atteso che il convenuto non ha comunque contestato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno di mantenimento ma la sola misura dello stesso, si ritiene che le spese debbano essere compensate per metà. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra _1
e , legati da matrimonio contratto in data
[...] CP
03.03.2011 in Comune di Genova (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 83 P. I S. Vol. anno 2011 Uff. 1) autorizzandoli a vivere separati con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio credano,
DISPONE che provveda al versamento di un assegno di CP mantenimento a favore della moglie , _1 che determina in € 300,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese con rivalutazione annuale Istat. CONDANNA a pagare in favore dell'erario la metà delle CP spese del presente giudizio che liquida per l'intero in euro 5810, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute ( da rifondere pertanto all'erario la somma di euro 2905, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva se dovuta al difensore, e cpa.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni