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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 993/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/04/2025 da e , Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. CERRETO ALESSANDRA, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Dragoni in data 13.07.2019; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (09.12.2022); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Affidare la figlia minore ad ambedue i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, Per_1 in Alife alla Piazza della Liberazione. Entrambi provvederanno alla sua educazione, formazione e sviluppo biopsichico. Le decisioni di maggiore interesse e le questioni di particolare importanza riguardanti la figliola saranno prese da entrambi i genitori ex art. 313 C.C. tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazione della medesima;
C) La casa coniugale, sita in Alife alla Piazza della Liberazione resterà assegnata alla signora Parte_1 con tutto l'arredo. Il sig. rientrerà presso abitazione della sua famiglia di origine e ritirerà i propri CP_1 effetti personali, alla sottoscrizione del presente ricorso;
D) Il sig. si obbliga al mantenimento mensile in favore della minore, quantificato in euro quattrocento CP_1
e al mantenimento mensile della ricorrente nella misura di euro 200,00, somme da versare mediante bonifico o ricarica posta pay intestata alla ricorrente, il tutto , entro il 16 di ogni mese e gli stessi saranno sottoposti a rivalutazione monetaria, secondo l'indice annuale ISTAT. Il sig. autorizza sin d'ora la signora CP_1 2
a percepire l'assegno unico, nella misura del 100% attraverso idonea istanza da presentare all'Inps , Parte_1 con sua sottoscrizione, se necessaria, a fini della voltura dell'erogazione;
E) I ricorrenti si impegnano a sostenere tutte le spese straordinarie nell'interesse della minore nella misura del Per_1
50%, da ripetersi dietro presentazione dei documenti giustificativi ( ricevute, fatture) nel termine di giorni cinque dalla presentazione e , comunque, dovranno essere congrue alle rispettive capacità reddituali, inoltre, dovranno essere preventivamente concordate;
F) E DIRITTO DI VISITA. Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c Parte_2 ultimo comma. La signora ha conseguito il titolo di diploma di licenza media, attualmente Parte_1 disoccupata, ma in cerca di occupazione. Il sig. ha conseguito il titolo di diploma di licenza media, CP_1 oltre due anni della scuola superiore tecnico-professionale , dipendente della ditta Idro Ambiente Telese, a tempo determinato.
G) La minore nata a [...] il [...] è una bambina serena e frequenta un asilo nido Persona_2 privato, in Alife, denominato “Istituto degli Angeli”.
H) Dalla nascita ad oggi, non ha mia manifestato alcun disturbo fisico o psichico, al contrario la sua crescita è in linea con tutte le tappe evolutive. Si occupano di accompagnare la bambina al nido ambedue i genitori, ma a causa delle esigenze lavorative del padre, in prevalenza provvede la madre. I ricorrenti indicano anche le nonne
(materna e paterna) a poter prelevare la bambina per riaccompagnarla dalla madre, nei casi di sua assenza;
I) La minore gode di buona salute , osserva regolari controlli pediatrici, presso lo studio della dott.ssa Per_1
in Alife. I genitori sono figure di riferimento assiduo per la minore . Con la cessazione della convivenza Per_3 tra i genitori, la gestione della routine settimanale sarà la seguente: Il sig. potrà tenere con sé la CP_1 figlia, almeno una volta a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici, della medesima, oltre i propri lavorativi. Terrà con sé la minore due domeniche al mese, in maniera alternata, prelevando la bambina alle ore 10:00 presso l'abitazione materna , per riaccompagnarla nello stesso luogo alle ore 18:00. Le parti concordemente hanno escluso il pernotto della minore con il padre, almeno per i primi sei mesi , decorrenti dal provvedimento giudiziale della separazione consensuale, atteso il forte legame esistente tra madre e figlia;
tuttavia, sin d'ora , prevedono che il padre inizierà a prelevare la minore il sabato alle ore 16:00, presso la residenza materna per riaccompagnarla la domenica alle ore 16:00, con decorrenza dal termine precitato e comunque rispettando il principio dell'alternanza. Il ricorrente avrà sempre cura di rispettare la volontà della bambina, pertanto ad eventuale richiesta di rientrare presso la residenza materna, si attiverà per soluzioni condivise con la ex coniuge. Per le festività Natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé la figliola dal
23 dicembre al 25 dicembre e dal 30 al 2 gennaio, nel rispetto del principio dell'alternanza. Durante il periodo
PA , il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 9:00 alle ore 16:00 rispettando sempre il principio dell'alternanza. Per il periodo estivo ( periodo dal 15 giugno al 30 agosto) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 5 giorni non necessariamente consecutivi, da concordarsi congiuntamente, rispettando le reciproche esigenze, previa comunicazione, entro il primo giugno di ogni anno. Tale previsione sarà efficace 3
dall'estate 2026. La minore potrà festeggiare onomastico o compleanno di ciascun genitore senza dover Per_1 rispettare quanto sopra previsto, egualmente dicasi per la festa della Mamma o del Papà, salvo diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi della minore. Al fine di garantire la maggiore serenità possibile alla bambina, per quest'anno, i ricorrenti si impegnano a trascorrere tutti insieme , almeno tre giorni , delle rispettive vacanze estive. Ancora, al solo fine di non ledere la tranquillità di , in questa fase di Per_1 disgregazione familiare, ambedue i ricorrenti si impegnano ad accompagnare la piccola in luoghi di svago, consumando anche un pasto , tutti insieme ed infine la signora è pienamente favorevole a che l'ex marito Pt_1
Per_
, presso la sua abitazione, attualmente in Alife, anche ogni sera, per un breve saluto, previa comunicazione telefonica;
L) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare con tempestività, eventuali cambi di residenza e cambi di recapiti telefonici;
M) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità anche valida per l'espatrio per loro stessi e per la minore. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 03.10.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato a [...]_1
Piedimonte Matese l'08.05.1996;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRAGONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 993/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/04/2025 da e , Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. CERRETO ALESSANDRA, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Dragoni in data 13.07.2019; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (09.12.2022); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Affidare la figlia minore ad ambedue i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, Per_1 in Alife alla Piazza della Liberazione. Entrambi provvederanno alla sua educazione, formazione e sviluppo biopsichico. Le decisioni di maggiore interesse e le questioni di particolare importanza riguardanti la figliola saranno prese da entrambi i genitori ex art. 313 C.C. tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazione della medesima;
C) La casa coniugale, sita in Alife alla Piazza della Liberazione resterà assegnata alla signora Parte_1 con tutto l'arredo. Il sig. rientrerà presso abitazione della sua famiglia di origine e ritirerà i propri CP_1 effetti personali, alla sottoscrizione del presente ricorso;
D) Il sig. si obbliga al mantenimento mensile in favore della minore, quantificato in euro quattrocento CP_1
e al mantenimento mensile della ricorrente nella misura di euro 200,00, somme da versare mediante bonifico o ricarica posta pay intestata alla ricorrente, il tutto , entro il 16 di ogni mese e gli stessi saranno sottoposti a rivalutazione monetaria, secondo l'indice annuale ISTAT. Il sig. autorizza sin d'ora la signora CP_1 2
a percepire l'assegno unico, nella misura del 100% attraverso idonea istanza da presentare all'Inps , Parte_1 con sua sottoscrizione, se necessaria, a fini della voltura dell'erogazione;
E) I ricorrenti si impegnano a sostenere tutte le spese straordinarie nell'interesse della minore nella misura del Per_1
50%, da ripetersi dietro presentazione dei documenti giustificativi ( ricevute, fatture) nel termine di giorni cinque dalla presentazione e , comunque, dovranno essere congrue alle rispettive capacità reddituali, inoltre, dovranno essere preventivamente concordate;
F) E DIRITTO DI VISITA. Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c Parte_2 ultimo comma. La signora ha conseguito il titolo di diploma di licenza media, attualmente Parte_1 disoccupata, ma in cerca di occupazione. Il sig. ha conseguito il titolo di diploma di licenza media, CP_1 oltre due anni della scuola superiore tecnico-professionale , dipendente della ditta Idro Ambiente Telese, a tempo determinato.
G) La minore nata a [...] il [...] è una bambina serena e frequenta un asilo nido Persona_2 privato, in Alife, denominato “Istituto degli Angeli”.
H) Dalla nascita ad oggi, non ha mia manifestato alcun disturbo fisico o psichico, al contrario la sua crescita è in linea con tutte le tappe evolutive. Si occupano di accompagnare la bambina al nido ambedue i genitori, ma a causa delle esigenze lavorative del padre, in prevalenza provvede la madre. I ricorrenti indicano anche le nonne
(materna e paterna) a poter prelevare la bambina per riaccompagnarla dalla madre, nei casi di sua assenza;
I) La minore gode di buona salute , osserva regolari controlli pediatrici, presso lo studio della dott.ssa Per_1
in Alife. I genitori sono figure di riferimento assiduo per la minore . Con la cessazione della convivenza Per_3 tra i genitori, la gestione della routine settimanale sarà la seguente: Il sig. potrà tenere con sé la CP_1 figlia, almeno una volta a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici, della medesima, oltre i propri lavorativi. Terrà con sé la minore due domeniche al mese, in maniera alternata, prelevando la bambina alle ore 10:00 presso l'abitazione materna , per riaccompagnarla nello stesso luogo alle ore 18:00. Le parti concordemente hanno escluso il pernotto della minore con il padre, almeno per i primi sei mesi , decorrenti dal provvedimento giudiziale della separazione consensuale, atteso il forte legame esistente tra madre e figlia;
tuttavia, sin d'ora , prevedono che il padre inizierà a prelevare la minore il sabato alle ore 16:00, presso la residenza materna per riaccompagnarla la domenica alle ore 16:00, con decorrenza dal termine precitato e comunque rispettando il principio dell'alternanza. Il ricorrente avrà sempre cura di rispettare la volontà della bambina, pertanto ad eventuale richiesta di rientrare presso la residenza materna, si attiverà per soluzioni condivise con la ex coniuge. Per le festività Natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé la figliola dal
23 dicembre al 25 dicembre e dal 30 al 2 gennaio, nel rispetto del principio dell'alternanza. Durante il periodo
PA , il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 9:00 alle ore 16:00 rispettando sempre il principio dell'alternanza. Per il periodo estivo ( periodo dal 15 giugno al 30 agosto) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 5 giorni non necessariamente consecutivi, da concordarsi congiuntamente, rispettando le reciproche esigenze, previa comunicazione, entro il primo giugno di ogni anno. Tale previsione sarà efficace 3
dall'estate 2026. La minore potrà festeggiare onomastico o compleanno di ciascun genitore senza dover Per_1 rispettare quanto sopra previsto, egualmente dicasi per la festa della Mamma o del Papà, salvo diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi della minore. Al fine di garantire la maggiore serenità possibile alla bambina, per quest'anno, i ricorrenti si impegnano a trascorrere tutti insieme , almeno tre giorni , delle rispettive vacanze estive. Ancora, al solo fine di non ledere la tranquillità di , in questa fase di Per_1 disgregazione familiare, ambedue i ricorrenti si impegnano ad accompagnare la piccola in luoghi di svago, consumando anche un pasto , tutti insieme ed infine la signora è pienamente favorevole a che l'ex marito Pt_1
Per_
, presso la sua abitazione, attualmente in Alife, anche ogni sera, per un breve saluto, previa comunicazione telefonica;
L) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare con tempestività, eventuali cambi di residenza e cambi di recapiti telefonici;
M) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità anche valida per l'espatrio per loro stessi e per la minore. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 03.10.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato a [...]_1
Piedimonte Matese l'08.05.1996;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRAGONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese