Articolo 1 della Legge 9 aprile 1931, n. 893
Versione
16 luglio 1931
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13, gennaio 1931, n. 24, relativo all'approvazione della Convenzione per le Esposizioni internazionali con Protocollo di firma, firmata a Parigi, tra l'Italia ed altri Stati, il 22 novembre 1928.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Grandi - Mosconi -
Giuliano - Acerbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
N.B. - L'Atto internazionale di cui sopra venne a suo tempo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1931, n. 21.

Entrata in vigore il 16 luglio 1931