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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 350/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] e ivi residente, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1
dall'Avv. Luca Piscaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, Galleria dei Fonditori n. 3
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv. Vittorio Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del
Notaio dott. di Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, Persona_1
elettivamente domiciliato presso la Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.09.2024 la lavoratrice assicurata conveniva in giudizio l per ottenere il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale CP_1
spondilodiscopatia del tratto lombare del rachide, quantificato complessivamente nella misura del 10% o in quella diversa risultante in corso di causa. Esponeva la ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di cuoc), aveva contratto la predetta malattia;
la ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 10%, a tal fine richiamando una certificazione medica di parte.
Nella memoria di costituzione in giudizio l resisteva adducendo l'esclusione CP_1
della correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di un testimone, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti e dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita dal testimone, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. , ha ritenuto che: “TRATTASI DI PATOLOGIA SPONDILO- Per_2
DISCO-ARTROSICA degenerativa CHE, TENUTO CONTO della anamnesi lavorativa
(circa 50 anni come cuoca con abituale significativo sovraccarico funzionale rachideo, specie livello lombo-sacrale, unitamente a posture incongrue -> AN. Lav. pag. 11) e della prova testimoniale, anche alla luce della voce 73b delle tabelle delle MP del 2023 CP_1
(D.L. 10.10.2023), SEPPURE in ambito di OBESITA' di III grado col suo iper-carico usurante a livello delle articolazioni portanti, DEVE CONSIDERARSI DI COMPROVATA
PARZIALE EZIOPATOGENESI PROFESSIONALE. Con riferimento alle tabelle di legge
“DL. 38/2000 - codice 213”, attesa la disfunzionalità accertata, si configura un DBP che ritengo valutabile pari al 6% (1/2 del max tabellare).”. Infine, ha concluso in questi termini: “Il CTU, conseguentemente a quanto sopra rilevato ed argomentato, risponde ai quesiti posti: a) ESISTE NESSO CONCAUSALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA E
LA PATOLOGIA DENUNCIATA ED ACCERTATA. b) Per la “RACHIDO-PATIA
DEGENERATIVA” in diagnosi si valuta congruo un DBP pari al 6%. (Criterio
TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 213). c) Decorrenza dalla data della domanda:
02.09.22. Ciò in relazione ai dati anamnestici, ai riscontri oggettivi nonché alla documentazione specialistico-strumentale in atti (RX RACHIDE L-S in data 06.11.21 e
22.05.24 + vis. in data 03.06.24), trattandosi di affezione a lenta evoluzione ed CP_2
in assenza di eventi acuti intercorrenti).”.
Non vi sono state osservazioni delle parti.
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 6% a partire dall'epoca della domanda amministrativa del
02.09.2022 ed in tale senso l va, pertanto, condannato ad erogare alla ricorrente la CP_1
prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado riconosciuto del 6% e con la decorrenza indicata, in favore di , oltre Parte_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della
L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell le CP_1
spese della consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato il 04.09.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l CP_1
- accertato che è affetta da rachido-patia degenerativa, Parte_1
contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo corrispondente alla CP_1
misura del grado accertato del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1
dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 350/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] e ivi residente, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1
dall'Avv. Luca Piscaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, Galleria dei Fonditori n. 3
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv. Vittorio Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del
Notaio dott. di Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, Persona_1
elettivamente domiciliato presso la Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.09.2024 la lavoratrice assicurata conveniva in giudizio l per ottenere il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale CP_1
spondilodiscopatia del tratto lombare del rachide, quantificato complessivamente nella misura del 10% o in quella diversa risultante in corso di causa. Esponeva la ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di cuoc), aveva contratto la predetta malattia;
la ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 10%, a tal fine richiamando una certificazione medica di parte.
Nella memoria di costituzione in giudizio l resisteva adducendo l'esclusione CP_1
della correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di un testimone, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti e dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita dal testimone, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. , ha ritenuto che: “TRATTASI DI PATOLOGIA SPONDILO- Per_2
DISCO-ARTROSICA degenerativa CHE, TENUTO CONTO della anamnesi lavorativa
(circa 50 anni come cuoca con abituale significativo sovraccarico funzionale rachideo, specie livello lombo-sacrale, unitamente a posture incongrue -> AN. Lav. pag. 11) e della prova testimoniale, anche alla luce della voce 73b delle tabelle delle MP del 2023 CP_1
(D.L. 10.10.2023), SEPPURE in ambito di OBESITA' di III grado col suo iper-carico usurante a livello delle articolazioni portanti, DEVE CONSIDERARSI DI COMPROVATA
PARZIALE EZIOPATOGENESI PROFESSIONALE. Con riferimento alle tabelle di legge
“DL. 38/2000 - codice 213”, attesa la disfunzionalità accertata, si configura un DBP che ritengo valutabile pari al 6% (1/2 del max tabellare).”. Infine, ha concluso in questi termini: “Il CTU, conseguentemente a quanto sopra rilevato ed argomentato, risponde ai quesiti posti: a) ESISTE NESSO CONCAUSALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA E
LA PATOLOGIA DENUNCIATA ED ACCERTATA. b) Per la “RACHIDO-PATIA
DEGENERATIVA” in diagnosi si valuta congruo un DBP pari al 6%. (Criterio
TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 213). c) Decorrenza dalla data della domanda:
02.09.22. Ciò in relazione ai dati anamnestici, ai riscontri oggettivi nonché alla documentazione specialistico-strumentale in atti (RX RACHIDE L-S in data 06.11.21 e
22.05.24 + vis. in data 03.06.24), trattandosi di affezione a lenta evoluzione ed CP_2
in assenza di eventi acuti intercorrenti).”.
Non vi sono state osservazioni delle parti.
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 6% a partire dall'epoca della domanda amministrativa del
02.09.2022 ed in tale senso l va, pertanto, condannato ad erogare alla ricorrente la CP_1
prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado riconosciuto del 6% e con la decorrenza indicata, in favore di , oltre Parte_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della
L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell le CP_1
spese della consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato il 04.09.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l CP_1
- accertato che è affetta da rachido-patia degenerativa, Parte_1
contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo corrispondente alla CP_1
misura del grado accertato del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1
dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella