Art. 18. Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo 1. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
2. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, in particolare:
a) esercita le attivita' di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, cura, in collaborazione con la medesima societa' e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy;
b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e con ENIT S.p.A., per l'attrazione di investimenti nel settore e per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, ivi inclusi quelli relativi ai grandi eventi, all'enogastronomia, al sistema fieristico e al comparto MICE;
c) promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitari in aree di montagna, di collina e costiere, in chiave di sostenibilita' economica, sociale e ambientale, di destagionalizzazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante la promozione e lo sviluppo di cammini, di vie ciclabili, di nuovi percorsi turistici, del turismo delle radici, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
d) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo, il suo aggiornamento e la sua attuazione, in raccordo con le regioni e le province autonome;
e) programma e gestisce interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, sia su fondi nazionali, tra cui il fondo unico nazionale per il turismo, sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea, curando anche l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
f) cura la programmazione strategica e la partecipazione a programmi cofinanziati da fondi strutturali europei e nazionali nell'ambito della politica di coesione nonche' opera la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori;
g) segue la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero, ai sensi della normativa vigente, fatta eccezione per la riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche e per la realizzazione dell'hub del turismo digitale;
h) gestisce i rapporti con regioni, province autonome ed enti locali nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e locali;
i) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;
l) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita', in raccordo con le altre amministrazioni competenti e nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura;
m) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e alla mitigazione del fenomeno del sovraffollamento delle destinazioni turistiche, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali;
n) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, delle comunita' locali, delle eccellenze nazionali, dell'ambiente e dell'ecosistema;
o) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ;
p) cura i progetti di finanziamento di attivita' turistiche con attivazione di fondi agevolati, anche destinati alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie su finanziamenti, per infrastrutture di interesse pubblico;
q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;
r) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
s) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
u) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell' articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 , recante: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O.:
«Art. 27 (Fondo buoni vacanze). - 1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall' articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati;
c)
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.».
2. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, in particolare:
a) esercita le attivita' di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, cura, in collaborazione con la medesima societa' e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy;
b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e con ENIT S.p.A., per l'attrazione di investimenti nel settore e per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, ivi inclusi quelli relativi ai grandi eventi, all'enogastronomia, al sistema fieristico e al comparto MICE;
c) promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitari in aree di montagna, di collina e costiere, in chiave di sostenibilita' economica, sociale e ambientale, di destagionalizzazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante la promozione e lo sviluppo di cammini, di vie ciclabili, di nuovi percorsi turistici, del turismo delle radici, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
d) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo, il suo aggiornamento e la sua attuazione, in raccordo con le regioni e le province autonome;
e) programma e gestisce interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, sia su fondi nazionali, tra cui il fondo unico nazionale per il turismo, sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea, curando anche l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
f) cura la programmazione strategica e la partecipazione a programmi cofinanziati da fondi strutturali europei e nazionali nell'ambito della politica di coesione nonche' opera la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori;
g) segue la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero, ai sensi della normativa vigente, fatta eccezione per la riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche e per la realizzazione dell'hub del turismo digitale;
h) gestisce i rapporti con regioni, province autonome ed enti locali nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e locali;
i) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;
l) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita', in raccordo con le altre amministrazioni competenti e nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura;
m) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e alla mitigazione del fenomeno del sovraffollamento delle destinazioni turistiche, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali;
n) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, delle comunita' locali, delle eccellenze nazionali, dell'ambiente e dell'ecosistema;
o) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ;
p) cura i progetti di finanziamento di attivita' turistiche con attivazione di fondi agevolati, anche destinati alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie su finanziamenti, per infrastrutture di interesse pubblico;
q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;
r) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
s) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
u) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell' articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 , recante: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O.:
«Art. 27 (Fondo buoni vacanze). - 1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall' articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati;
c)
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.».