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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 39459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39459 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN EN CINZIA IN NI OR NN NI SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nel procedimento nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in [...] il XXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni, per l’indagato, dell’Avv. Roberto Porcaro, che chiede l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2025, e depositata il medesimo giorno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero relativa all’audizione delle minori XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, persone offese in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 609-quater cod. pen., ascritto all’indagato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La richiesta è stata respinta perché, l’espletamento dell’incidente probatorio sarebbe superfluo ed irrilevante, per l’assenza di un thema probandum, non essendosi mai proceduto all’assunzione delle minori a sommarie informazioni.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato. Si deduce che l’ordinanza oggetto di ricorso risulta abnorme alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, secondo cui è viziato da abnormità il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivando sulla base della insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. Si evidenzia, in aggiunta, una recentissima decisione ha ritenuto abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di Penale Sent. Sez. 3 Num. 39459 Anno 2025 Presidente: CC UC Relatore: OR NI Data Udienza: 23/10/2025 incidente probatorio, ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché non preceduta dall’acquisizione di sommarie informazioni della persona offesa (si cita Sez. 6, n. 4534 del 19/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287538). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Per chiarezza espositiva, è utile partire dagli elementi processuali rilevanti. La richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero relativa all’audizione delle minori XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 609-quater cod. pen., ascritto all’indagato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è stata rigettata perché le due giovani non sono state assunte a sommarie informazioni nel corso delle indagini. Le indagini, secondo quando indicato nel provvedimento impugnato, sono state attivate a seguito della denuncia querela della madre di XXXXXXXXXXXXXX, la quale ha riferito di aver appreso dalla figlia e dalla sua amica XXXXXXXXXXXXX che quest’ultima avrebbe ricevuto offerte di denaro da parte dell’indagato in cambio della disponibilità a rapporti sessuali. L’ordinanza di rigetto, a fondamento della decisione, precisa espressamente che, «in assenza di dichiarazioni delle p.o. in merito ai fatti oggetto di indagine, allo stato l’espletamento dell’incidente probatorio appare superfluo ed irrilevante».
3. Ciò posto, deve ritenersi che la decisione assunta, sia abnorme, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. Le Sezioni Unite hanno affermato che, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 – 01). Quindi, secondo le Sezioni Unite, è abnorme anche, e specificamente, una decisione di rigetto della richiesta di incidente probatorio della persona offesa per delitti di violenza sessuale e di prostituzione minorile, la quale abbia come suo fondamento un giudizio prognostico di rinviabilità della prova. Ciò posto, rigettare la richiesta di incidente probatorio nel caso indicato perché la persona offesa non è stata già assunta a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero equivale a respingere una istanza di istruzione anticipata in ragione di un giudizio di rinviabilità della prova. Invero, non ammettere l’esame testimoniale della persona offesa solo perché questa non è stata già sentita nel corso delle indagini significa innanzitutto affermare che la precisata assunzione della prova è “rinviabile” ad un momento successivo. Ed infatti, trattandosi di richiesta di escussione della persona offesa di un reato di aggressione della sua sfera sessuale, non si profilano problemi di rilevanza o di superfluità delle sue dichiarazioni. Del resto, in questa prospettiva si pongono espressamente ulteriori pronunce di legittimità. In particolare, si è espressamente affermato che è abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato dalla non configurabilità, allo stato degli atti, della fattispecie di reato per la quale si procede e dalla necessità di verificarne la consistenza mediante la preventiva acquisizione di 2 sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa (cfr., segnatamente, Sez. 6, n. 4534 del 19/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287538 – 01).
4. Al rilevo dell’abnormità dell’ordinanza impugnata seguono l’annullamento senza rinvio della stessa e la trasmissione degli atti al Giudice che l’ha emessa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al tribunale di velletri. Così è deciso, 23/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI OR UC CC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni, per l’indagato, dell’Avv. Roberto Porcaro, che chiede l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2025, e depositata il medesimo giorno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero relativa all’audizione delle minori XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, persone offese in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 609-quater cod. pen., ascritto all’indagato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La richiesta è stata respinta perché, l’espletamento dell’incidente probatorio sarebbe superfluo ed irrilevante, per l’assenza di un thema probandum, non essendosi mai proceduto all’assunzione delle minori a sommarie informazioni.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato. Si deduce che l’ordinanza oggetto di ricorso risulta abnorme alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, secondo cui è viziato da abnormità il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivando sulla base della insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. Si evidenzia, in aggiunta, una recentissima decisione ha ritenuto abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di Penale Sent. Sez. 3 Num. 39459 Anno 2025 Presidente: CC UC Relatore: OR NI Data Udienza: 23/10/2025 incidente probatorio, ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché non preceduta dall’acquisizione di sommarie informazioni della persona offesa (si cita Sez. 6, n. 4534 del 19/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287538). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Per chiarezza espositiva, è utile partire dagli elementi processuali rilevanti. La richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero relativa all’audizione delle minori XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 609-quater cod. pen., ascritto all’indagato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è stata rigettata perché le due giovani non sono state assunte a sommarie informazioni nel corso delle indagini. Le indagini, secondo quando indicato nel provvedimento impugnato, sono state attivate a seguito della denuncia querela della madre di XXXXXXXXXXXXXX, la quale ha riferito di aver appreso dalla figlia e dalla sua amica XXXXXXXXXXXXX che quest’ultima avrebbe ricevuto offerte di denaro da parte dell’indagato in cambio della disponibilità a rapporti sessuali. L’ordinanza di rigetto, a fondamento della decisione, precisa espressamente che, «in assenza di dichiarazioni delle p.o. in merito ai fatti oggetto di indagine, allo stato l’espletamento dell’incidente probatorio appare superfluo ed irrilevante».
3. Ciò posto, deve ritenersi che la decisione assunta, sia abnorme, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. Le Sezioni Unite hanno affermato che, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 – 01). Quindi, secondo le Sezioni Unite, è abnorme anche, e specificamente, una decisione di rigetto della richiesta di incidente probatorio della persona offesa per delitti di violenza sessuale e di prostituzione minorile, la quale abbia come suo fondamento un giudizio prognostico di rinviabilità della prova. Ciò posto, rigettare la richiesta di incidente probatorio nel caso indicato perché la persona offesa non è stata già assunta a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero equivale a respingere una istanza di istruzione anticipata in ragione di un giudizio di rinviabilità della prova. Invero, non ammettere l’esame testimoniale della persona offesa solo perché questa non è stata già sentita nel corso delle indagini significa innanzitutto affermare che la precisata assunzione della prova è “rinviabile” ad un momento successivo. Ed infatti, trattandosi di richiesta di escussione della persona offesa di un reato di aggressione della sua sfera sessuale, non si profilano problemi di rilevanza o di superfluità delle sue dichiarazioni. Del resto, in questa prospettiva si pongono espressamente ulteriori pronunce di legittimità. In particolare, si è espressamente affermato che è abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato dalla non configurabilità, allo stato degli atti, della fattispecie di reato per la quale si procede e dalla necessità di verificarne la consistenza mediante la preventiva acquisizione di 2 sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa (cfr., segnatamente, Sez. 6, n. 4534 del 19/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287538 – 01).
4. Al rilevo dell’abnormità dell’ordinanza impugnata seguono l’annullamento senza rinvio della stessa e la trasmissione degli atti al Giudice che l’ha emessa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al tribunale di velletri. Così è deciso, 23/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI OR UC CC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3