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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/10/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione, iscritto al n. R.g. 2323/2025, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Carmela Censano, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 08.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.2025 li chiedendo la separazione, ha esposto: Parte_1 di aver contratto matrimonio con in San ER il 16.3.1980 e che dall'unione sono Controparte_1
pagina 1 di 4 nati tre figli: (n.ta in San ER il 28.01.1977), (n.to in San ER il 26.9.1980) e Per_1 Per_2
(n.ta in San ER il 10.02.1995), maggiorenni e tutti economicamente indipendenti;
che la Per_3 comunione materiale e spirituale è venuta meno a causa, asseritamente, dei comportamenti tenuti dal che, secondo la propria tesi, il non si sarebbe preso cura materialmente e CP_1 CP_1 affettivamente della moglie;
che, asseritamente, il avrebbe intrattenuto alcune relazioni CP_1 extraconiugali;
che lei lavora come “ausiliare, con inquadramento al livello 7 presso “Casa Azzurra
Srl”, percependo uno stipendio mensile di € 800,00 ed “è proprietaria dell'immobile sito in San ER alla via Guido Rossa n.101”; che il è un “rivenditore di autovetture usate”. CP_1
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale “sita in
San ER alla Via Guido Rossa n.101, di proprietà esclusiva della sig.ra li , a Parte_1 quest'ultima, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai nipoti nato in [...] il [...] (maggiorenne) e Controparte_2 Per_4
nata in [...] il [...] (minore)”; la condanna alle spese di lite del resistente.
[...]
benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. Controparte_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 08.10.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
*****
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art. 149 c.p.c., essendo state compiute le relative formalità (cfr. relata di notificazione). Il resistente, anche nel prosieguo nel giudizio, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia pronunciata all'udienza del 08.10.2025.
2) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica pagina 2 di 4 comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda di separazione può, pertanto, trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale “per viverci insieme ai nipoti
[...]
nato in [...] il [...] (maggiorenne) e nata in [...]_2 Persona_4
ER il 24.10.2012 (minore)”.
L'assegnazione della casa familiare è una misura finalizzata al solo scopo di consentire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente di conservare il loro habitat domestico.
Si rammenta infatti come la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 32151/2023 e n. 25604/2018), ragione per cui non si procederà all'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023 e n.
20452/2022).
Pertanto, come visto, l'assegnazione della casa coniugale è strettamente collegata alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, e non della presenza dei nipoti. Nel caso di specie è la stessa istante ad aver affermato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Pertanto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata, dovendo seguire la stessa le normali regole del codice civile.
4) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della lite e della soccombenza della resistente sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così pagina 3 di 4 provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra , nata in [...] Parte_1
ER (FG) il 10.4.1963 e nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in San ER (FG) il 16.3.1980 (atto n.56 – Parte II – Serie A – Ufficio 1
- Anno 1980);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, come da parte motiva;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione, iscritto al n. R.g. 2323/2025, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Carmela Censano, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 08.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.2025 li chiedendo la separazione, ha esposto: Parte_1 di aver contratto matrimonio con in San ER il 16.3.1980 e che dall'unione sono Controparte_1
pagina 1 di 4 nati tre figli: (n.ta in San ER il 28.01.1977), (n.to in San ER il 26.9.1980) e Per_1 Per_2
(n.ta in San ER il 10.02.1995), maggiorenni e tutti economicamente indipendenti;
che la Per_3 comunione materiale e spirituale è venuta meno a causa, asseritamente, dei comportamenti tenuti dal che, secondo la propria tesi, il non si sarebbe preso cura materialmente e CP_1 CP_1 affettivamente della moglie;
che, asseritamente, il avrebbe intrattenuto alcune relazioni CP_1 extraconiugali;
che lei lavora come “ausiliare, con inquadramento al livello 7 presso “Casa Azzurra
Srl”, percependo uno stipendio mensile di € 800,00 ed “è proprietaria dell'immobile sito in San ER alla via Guido Rossa n.101”; che il è un “rivenditore di autovetture usate”. CP_1
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale “sita in
San ER alla Via Guido Rossa n.101, di proprietà esclusiva della sig.ra li , a Parte_1 quest'ultima, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai nipoti nato in [...] il [...] (maggiorenne) e Controparte_2 Per_4
nata in [...] il [...] (minore)”; la condanna alle spese di lite del resistente.
[...]
benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. Controparte_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 08.10.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
*****
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art. 149 c.p.c., essendo state compiute le relative formalità (cfr. relata di notificazione). Il resistente, anche nel prosieguo nel giudizio, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia pronunciata all'udienza del 08.10.2025.
2) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica pagina 2 di 4 comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda di separazione può, pertanto, trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale “per viverci insieme ai nipoti
[...]
nato in [...] il [...] (maggiorenne) e nata in [...]_2 Persona_4
ER il 24.10.2012 (minore)”.
L'assegnazione della casa familiare è una misura finalizzata al solo scopo di consentire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente di conservare il loro habitat domestico.
Si rammenta infatti come la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 32151/2023 e n. 25604/2018), ragione per cui non si procederà all'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023 e n.
20452/2022).
Pertanto, come visto, l'assegnazione della casa coniugale è strettamente collegata alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, e non della presenza dei nipoti. Nel caso di specie è la stessa istante ad aver affermato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Pertanto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata, dovendo seguire la stessa le normali regole del codice civile.
4) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della lite e della soccombenza della resistente sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così pagina 3 di 4 provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra , nata in [...] Parte_1
ER (FG) il 10.4.1963 e nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in San ER (FG) il 16.3.1980 (atto n.56 – Parte II – Serie A – Ufficio 1
- Anno 1980);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, come da parte motiva;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4