Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 17/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 810 del 2024, proposto da EE SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Questore pro tempore di ES, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ES, domiciliataria ex lege;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato da parte della Questura di ES sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 12/07/2022 a mezzo kit postale,
con ordine di provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che il ricorso ha per oggetto avverso il silenzio serbato dalla Questura di ES sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I17019908, presentata il 12 luglio 2022;
che, dopo la presentazione del ricorso, come entrambe le parti riconoscono, il titolo rinnovato per lavoro subordinato è stato consegnato a EE SI il 22 novembre 2024, con validità sino al 18 ottobre 2026, facendo cessare l’interesse alla decisione di merito;
che, quanto alle spese di giudizio, l’Amministrazione ha chiarito che l’interruzione subita dal procedimento è stata provocata dalla presenza di una segnalazione di inammissibilità su territorio Schengen, inserita il 23 agosto 2023 dalle Autorità austriache, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento EU 1860/2018, sicché, prima di poter concedere il rinnovo del titolo è stato necessario svolgere la procedura di consultazione tramite servizio di cooperazione internazionale della Direzione centrale della Polizia criminale ai sensi dell’art. 24 del Regolamento S.I.S. II: situazione comunicata alla parte con nota del 29 gennaio 2024, a seguito di istanza di accesso agli atti dalla stessa inoltrata, e dunque assai prima della presentazione del ricorso in esame;
che tanto costituisce giusto motivo per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, anche considerato che l’interessato ha nel frattempo potuto continuare ad utilizzare il permesso scaduto, e quello da ultimo rilasciato ha una durata biennale dal suo rilascio, sicché il ritardo è stato interamente neutralizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio addì 12 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO