Sentenza 9 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/02/2026, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11663/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2025, proposto da
GI RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosamaria Lascala, con domicilio come da PEC Registri Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 19947/2023 del 5.12.2023, pubblicata il 29.12.2023, sul ricorso RG n. 8227/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quarta Bis, che ha definito il ricorso proposto dal Prof. RE GI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CA De NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il prof. RE chiede l’ottemperanza della sentenza, passata in giudicato, sentenza n. 19947/2023 pronunciata da questa Sezione e in relazione alla quale, per quanto consta in atti, il Ministero non ha adottato alcun atto.
Il Ministero si è costituito in giudizio con una memoria di mero stile.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Con la sentenza azionata questo Tribunale ha annullato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione prot. 15419 del 02.07.2021, che ha rigettato la domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania; la pronuncia è motivata dalla considerazione che l’amministrazione, a fronte della produzione documentale effettuata dal ricorrente, ha completamente omesso l’esame sostanziale del percorso formativo attestato e la relativa comparazione con la formazione richiesta in Italia ai fini dell'accesso alla medesima professione.
Nell’affermare la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, richiamando i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria, questo Tribunale ha poi statuito che: 1. l’Adeverinta rilasciato dal Ministero rumeno “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione”; 2. nel decidere sulla domanda di riconoscimento l’Amministrazione è tenuta verificare - tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite - la misura in cui l’attestato estero soddisfa, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, “fatta salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
La sentenza è passata in giudicato senza che risulti un inizio di adempimento, non avendo l’Avvocatura eccepito alcuna giustificazione alla mancata esecuzione del giudicato.
Stante la totale inottemperanza va quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato di cui trattasi procedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al riconoscimento del titolo estero previa ed eventuale adozione di misure compensative destinate a colmare eventuali lacune dell’iter formativo estero.
Va nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale provvederà (ad istanza di parte) entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, personalmente o tramite un funzionario appositamente delegato, in quanto competente in materia;
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie il ricorso per l’ottemperanza e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere a dare piena esecuzione alla sentenza suindicata, nei termini illustrati in parte motiva, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà nei termini di cui in parte motiva;
- condanna il Ministero intimato alla corresponsione nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN FI, Presidente
CA De NA, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De NA | IN FI |
IL SEGRETARIO