Decreto cautelare 10 giugno 2024
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05962/2025REG.PROV.COLL.
N. 04659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4659 del 2024, proposto da
PT S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;
contro
Comune di Marlengo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Associazione La Strada Der Weg , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 29/2024, resa tra le parti, per l’annullamento:
1) dell’atto definitivo notificato dal Comune di Marlengo in data 8.06.2023 avente ad oggetto “ Rigetto della domanda di autorizzazione per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT) ” con cui si vietava la prosecuzione dell’attività e si imponeva la definitiva chiusura della sala;
2) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile, ivi inclusa la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 505/2018 che, quando entrata in vigore in data 20.05.2018 successivamente al rilascio della licenza del Ricorrente, ha nei fatti aggiunto nuove tipologie di luoghi sensibili che sono andati a sommarsi alle quelle già previste dalla preesistente normativa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marlengo e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Carlo Geronimo Cardia e l’Avvocato dello Stato Adele Quattrone.
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società P.T. S.r.ls. aveva ottenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano per una sala giochi a Marlengo in via Palade n. 30 un’autorizzazione per apparecchi da gioco (art. 110, comma 6, lettera b del R.D. n. 773/1931) con provvedimento del 15.9.2016 (modificato con provvedimento del 5.3.2018) che scadeva il 14.9.2021.
2. La società chiedeva il 26.8.2021 al Comune di Marlengo un nuovo rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di una sala giochi con videolottery (VLT), che l’ente adito, con provvedimento del 29 ottobre 2021, ha respinto ed ha contestualmente vietato la prosecuzione dell’attività di giochi e ordinato la chiusura della sala giochi, ritenendo che il locale si trovasse nel raggio di 300 metri da luoghi sensibili e dove risulta vietata l’attività ai sensi della l.p. n. 13/1992 e ss.mm.
3. La ditta P.T. S.r.l.s. ha impugnato tale atto dinanzi al T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano che, con la sentenza n. 104/2023, ha accolto il ricorso, ma limitatamente alla denegata applicazione della proroga previsto del decreto “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, art. 103).
4. Al termine della proroga, come accertata dal T.R.G.A., la P.T. S.r.l.s. proponeva una nuova domanda al Comune di Marlengo il 3 marzo 2023 che l’ente locale, in seguito del prescritto dialogo procedimentale, ha respinto con provvedimento del 8.6.2023.
5. Anche questo provvedimento veniva gravato dalla società dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sede autonoma di Bolzano, deducendo le seguenti censure:
i) illegittimità per mancata dimostrazione dell’esistenza del sito sensibile contestato, per l’assenza di istruttoria volta a verificare e dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno del sito contestato e la relativa riconducibilità alle tipologie previste dalla normativa provinciale;
ii) illegittimità derivata del provvedimento di chiusura per illegittimità della delibera della Giunta Provinciale n. 505/2018 presupposto per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e mancanza di proporzionalità, per l’assenza di disciplina in merito ai luoghi sensibili sopravvenuti rispetto al rilascio della licenza, per il progressivo azzeramento della percentuale di territorio insediabile e per l’incertezza della norma;
iii) illegittimità degli atti impugnati per illegittimità della normativa provinciale presupposta a causa dell’errore tecnico del distanziometro ivi contenuto e violazione degli art. 3, 41 e 117 Cost. (in relazione art. 1 prot. add. CEDU e art. 16 e 17 CEDU).
6. Il T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 29/2024, ha respinto il ricorso, ritenendo che:
- non era fondata la censura della carenza d’istruttoria da parte del Comune e che era invece provata la presenza di una struttura sensibile nel raggio di 300 metri dalla sala giochi;
- non erano nemmeno fondate le doglianze riguardanti l’illegittima introduzione di nuovi siti sensibili con la delibera della Giunta Provinciale n. 505/2018, rientrando nell’alveo della fattispecie prevista dall’art. 5-bis della l.p. n. 13/1992, sia per la ratio della norma che per il tenore letterale;
- la delibera n. 505/2018 resisteva anche alle censure di mancanza di istruttoria (e dedotte dall’annullamento di precedenti deliberazioni del 2012 del TRGA);
- non era fondata la censura dell’effetto espulsivo della norma (per progressivo azzeramento della percentuale di territorio insediabile), per incertezza del sistema di distanze e l’errore tecnico riguardante il distanziometro, che invece veniva considerato dal TRGA corretto e legittimo, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale.
7. Di talché, la ditta P.T. S.r.l.s. ha interposto il presente appello, articolando sostanzialmente i medesimi motivi già proposti nel giudizio di primo grado, adattandoli alla motivazione della sentenza:
“ A) L’errore in cui è incorso il TAR Bolzano nel non valutare l’illegittimità del provvedimento di chiusura per vizi propri con particolare riferimento all’assenza di istruttoria volta a verificare e dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno dell’unico sito contestato e la relativa riconducibilità alle tipologie previste dalla normativa provinciale;
B) in subordine, le questioni relative all’illegittimità degli atti impugnati per illegittimità della normativa provinciale presupposto a causa dell’errore tecnico del distanziometro ivi contenuto;
C) la rimessione alla Corte di Giustizia Europea da parte del giudice a quo spagnolo operata in diverse ordinanze - le analoghe considerazioni che si impongono in relazione al distanziometro di Bolzano;
D) i principi contenuti nella legge n. 11 del 9.08.2023 (delega fiscale). ”
8. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Marlengo nonché la Provincia Autonoma di Bolzano. Quest’ultima, nel merito, ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte riguardo la legittimità della delibera della Giunta Provinciale n. 505/2018 e della normativa provinciale specifica in materia, concludendo per il rigetto dell’appello.
9. Con il decreto presidenziale n. 2172/2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm., considerato che non fosse presente un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio della trattazione della domanda cautelare.
10. Con l’ordinanza n. 2568 del 5 luglio 2024 la Sezione ha respinto definitivamente l’istanza cautelare, ritenendo che “ le questioni dedotte sono state già oggetto di precedenti giudizi i quali hanno escluso l’illegittimità della norma provinciale di settore sulla distanza di sale giochi da “luoghi sensibili” per violazione di principi costituzionali ed europei (per ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 894/2024); Rilevato che le rimanenti censure, soprattutto per quanto riguarda l’istruttoria del Comune sull’attività della struttura in via Max Valier n. 4 a Marlengo, non sono assistite da fumus boni iuris, alla luce della puntuale ed ampia motivazione contenuta nell’atto gravato; Ritenuto, quindi, che, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati contrapposti, va considerato prevalente il rischio di un danno grave ed irreparabile nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura assistenziale. ”
11. Con memoria del 22 maggio 2025 l’appellante ha depositato ulteriori documenti (una perizia sanitaria, una perizia investigativa ed ulteriori “studi sanitari”).
12. Con depositi nel P.A.T. il 26.5.2025 e 30.5.2025, l’appellante ed il Comune di Marlengo hanno rassegnato memorie conclusionali ex art. 73 cod. proc. amm., insistendo nella loro avversarie conclusioni. L’appellante ha depositato anche una memoria di replica il 12.6.2025.
13. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
14. Con la prima doglianza l’appellante critica la decisione del TRGA sul motivo dell’asserita carente istruttoria del Comune e la mancanza di un luogo sensibile. L’appellante reitera infatti la sua doglianza che in via Max Valier n. 4 non si troverebbe un immobile riconducibile ad uno dei luoghi sensibili previsti dalla normativa provinciale, per mancanza di una categoria protetta alla quale la normativa farebbe riferimento, non essendo chiaro quale attività in concreto fosse svolta all’interno della struttura (che sarebbe meramente abitativa con utilizzi non a breve termine). Il semplice fatto di “abitare” un immobile non potrebbe automaticamente ricondurlo ad un’associazione ovvero ad un istituto frequentato da giovani o altra categoria sensibile. Altrimenti ci si troverebbe di fronte al paradosso di non poter aprire nessuna sala vicino a condomini, appartamenti o case private che, per il solo fatto di essere abitate da famiglie, donne, minori o persone eventualmente fragili, diventerebbero ex sé “luoghi sensibili”.
15. Il motivo non ha pregio. Risulta dal provvedimento gravato che il Comune abbia documentato come nelle unità abitative site in via Max Valier n. 4, nel raggio di 300 metri dall’esercizio dell’appellante, siano presenti strutture gestite dall’Associazione “ La strada – Der Weg ONLUS”, che il 3.5.2018 aveva ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di due “ convivenze anagrafiche ” dei soggetti ivi residenti, denominate “ progetto giovani madri ” e “ residenza assistita ”. Nel provvedimento gravato era stato inoltre evidenziato come quanto precede risulta da dati oggettivi reperibili sulle c.d. “ fonti aperte ”, e come sia stato anche confermato non solo dall’Associazione “ La Strada – Der Weg ”, ma anche dal Presidente della Comunità Comprensoriale Burgraviato con comunicazione PEC del 6.6.2023 e dall’Ufficio Vigilanza e consulenza della Provincia Autonoma di Bolzano con comunicazione del 2.5.2023 (documenti neppure specificamente contestati dall’appellante, né in primo grado, né in sede d’appello). Tutta questa documentazione era idonea – come correttamente analizzato dal TRGA – ad evidenziare che si trattasse di una struttura sensibile ritenuta ostativa all’accoglimento della domanda di autorizzazione. Risulta condivisibile l’accertamento del primo giudice che rappresenti, a tutti gli effetti, una residenza assistita per giovani madri necessitanti di un accompagnamento alla genitorialità nonché per minorenni affetti da problematiche, segnalati e assegnati dai servizi sociali. Dalle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione appariva quindi in modo chiaro come la struttura ostativa sia ascrivibile non solo alla categoria delle “ cooperative sociali nelle quali vengono accolte persone affette da patologie psichiatriche ”, ma anche alla più ampia nozione di “ istituti frequentati principalmente dai giovani ” prevista dal comma 1 dell’articolo 5 bis della L.P. 13/1992. Ciò rende destituita di fondamento la censura che una qualsiasi situazione abitativa con potenziali soggetti rientranti potesse integrare una struttura sensibile di cui alla normativa di tutela, essendo stato ampiamente documentato ed approfondito che invece si tratta di una struttura dedicata.
16. Con la seconda censura l’appellante ritorna sulla questione dell’effetto espulsivo della normativa provinciale (che individua nel 99,05 percento del territorio comunale, dove, per effetto della norma, sarebbero escluse sala giochi) e dell’errore tecnico del distanziometro contenuta nella legge provinciale. Infine, l’appellante reitera la censura dell’illegittimità costituzionale della normativa provinciale, che il TRGA avrebbe valutato erroneamente.
17. In ordine all’effetto espulsivo che la norma avrebbe nel territorio del Comune di Marlengo, il Collegio – considerato che la parte appellante, attraverso la perizia depositata in primo grado, ha fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Marlengo e tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta e depositata in altri giudizi aventi analogo oggetto non ha riguardato il detto territorio comunale, ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost. – dispone, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione sul seguente quesito:
“ chiarisca l’organo accertatore se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quale quella gestita dall’appellante, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Marlengo e nei Comuni confinanti, posti a distanza non superiore a 5 km dal Comune di Marlengo, sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo, e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Marlengo e dei Comuni confinanti posti a distanza non superiore a 5 km ”.
18. A tal fine, il Collegio individua quale organismo che dovrà provvedere alla verificazione il Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Padova, il quale, personalmente o attraverso delega ad altro Professore, ordinario o associato, in servizio presso lo stesso Dipartimento, dotato di specifiche competenze sulla materia in questione, accerterà quanto indicato, nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su sua richiesta.
19. Le parti potranno nominare propri consulenti tecnici fino alla data di inizio dell’attività di verificazione, previamente loro comunicata dal verificatore, con almeno cinque giorni liberi di anticipo. Il Collegio concede i seguenti termini:
- al verificatore, il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di inizio dell’attività di verificazione per la trasmissione alle parti costituite di una bozza di relazione di verificazione;
- alle parti, il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data di ricezione della predetta bozza, per la trasmissione al verificatore di eventuali osservazioni;
- al verificatore, l’ulteriore termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla scadenza dell’ultimo termine, per il deposito della relazione finale di verificazione, nella quale dovrà procedersi all’esame anche delle predette eventuali osservazioni.
20. La relazione finale di verificazione, in ogni caso, dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro e non oltre la data del 10.1.2026.
21. Il compenso spettante al verificatore, su sua richiesta, sarà liquidato in sede di regolazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede sull’appello in epigrafe (R.G. n. 4659 del 2024):
- rigetta il primo motivo dell’appello;
- quanto all’effetto espulsivo di cui al secondo motivo, dispone la verificazione, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 12 marzo 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO