CA
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. NI D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa TE DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 304/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1
nato in [...] il [...],
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA LUISA BUTTICÈ, pec Email_1
appellante contro
, P.I. e C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RITA SALVAGO, pec Email_2
appellato conclusioni per l'appellante:
Previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità che con il presente atto viene dedotta in giudizio, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere, perché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, accertare e dichiarare la violazione del diritto fondamentale allo studio del minore n condizioni di parità con gli alunni normodotati e che la mancata Persona_2 dotazione dell'assistente all'autonomia e comunicazione costituisce una discriminazione posta in essere dal Comune di resistente in danno del minore ai sensi dell'art. 2L. 67/2006 e in CP_1 aperta violazione dell'art. 2, 3, 35, 38 e 117 Cost. e per l'effetto ordinare ex art. 3, c. 3, L. n. 67/2006
1 la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall'appellato e ciò mediante l'immediata assegnazione di un assistente all'autonomia e comunicazione per 15H settimanali in rapporto 1/1 per l'anno scolastico in corso e per i successivi;
conclusioni per l'ente civico appellato:
Ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto dalla sig.ra in proprio e n.q. e, per l'effetto Pt_1 rigettarlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 17 gennaio 2020, , il Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto ex art. 2 e 3, L. n. 67/2006 dalla appellante in epigrafe, la quale, dopo aver premesso di essere genitore del minore , nato il [...] in [...], Persona_1
frequentante la classe terza elementare dell'istituto scolastico “Agrigento Centro”, plesso
Garibaldi, affetto da “Disturbo da deficit di attenzione con iperattività” e da “Disturbo oppositivo provocatorio”, in favore del quale il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto per l'anno scolastico 2019/2020 aveva indicato come congrua la dotazione di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali, aveva lamentato l'illegittimità della condotta dell'ente civico che non aveva fornito la suddetta assistenza, nonostante peraltro la richiesta dello stesso istituto scolastico, con conseguente compromissione del percorso scolastico del minore e sua discriminazione in violazione della
Legge n. 67/2006.
Ha invero rilevato il Tribunale che, ai sensi dell'art. 22, L. Reg. Sicilia n. 15/2004,
“l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione
Siciliana, cosicché l'obbligo dei Comuni di dotare gli alunni portatori di handicap dell'assistente igienico sanitario e degli altri servizi specialistici doveva ritenersi circoscritto alle ipotesi di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. n. 104 cit. e la scelta operata nel caso di specie, dal doveva ritenersi giustificabile alla stregua della normativa Controparte_1
regionale, nel cui quadro i Comuni, ai sensi dell'art. 40 legge 104/1992, sono chiamati ad attuare gli interventi di loro competenza in favore degli alunni portatori di handicap.
2 2.Avverso la menzionata decisione, ha interposto gravame , che, con Parte_1
ricorso depositato il 21 febbraio 2020, ha chiesto innanzi tutto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, della L.R. n. 15/2004 nella parte in cui esclude dai beneficiari della prestazione di sostegno dell'assistente all'autonomia e comunicazione le persone affette da disabilità lieve (e non grave) ex art. 3, c. 1, L. n. 104/1992.
L'appellante ha inoltre censurato la decisione di prime cure per aver applicato la L.R. n. 15 cit. in luogo della L.R. n. 10/2019, a mente della quale appartiene alla competenza dei Comuni
l'espletamento dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, intellettivo o sensoriale (art. 3 lett. m. e art. 5 lett. m) e la Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, senza quindi distinguere tra disabilità grave e disabilità lieve.
Infine, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di prime cure per non avere il
Tribunale tenuto in debito conto la documentazione attestante i reali bisogni assistenziali ed educativi del minore.
3. Con memoria reiettiva depositata il 6 maggio 2020, si è costituito il CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
[...]
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 16 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto osservare che, come chiarito dalla S.C. a SS.UU. (sent. 25 novembre
2014, n. 25011), le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del PEI, restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo mentre le controversie afferenti alla fase di attuazione del PEI spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del duplice rilievo che, dopo la definizione del piano, l'amministrazione scolastica resta priva di
3 qualsivoglia potestà che la autorizzi a ridimensionare il numero di ore di sostegno ivi stabilito e che l'eventuale omessa, puntuale attuazione del piano integra gli estremi di una discriminazione indiretta, azionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006 e del d.lgs. n. 150 del
2011 solo dinanzi al giudice ordinario (Cass. SS.UU., sentenza 12 aprile 2016, n. 7).
La S.C. (SS.UU. Ord. 24/09/2020, n. 20164) ha altresì precisato che la predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. L'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni (cfr. altresì in tal senso, Tar Palermo, sez. III 09.02.2018,
329; Cass., Sez. U., 25 novembre 2014, n. 25011; Cassazione civile sez. un. , - 20/04/2017,
n. 9966).
Deve quindi ritenersi, come già opinato da questa Corte di Appello in analogo precedente
(sent. n. 19/2022), che il piano educativo individualizzato riconosciuto all'alunno che versa in condizione di handicap faccia sorgere in capo all'amministrazione l'obbligo di garantire il supporto per il numero di ore programmato.
4 7. In linea di continuità rispetto a quanto prescritto dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 12 dicembre 2006
e ratificata poi dall'Italia con la L. 3 marzo 2009, la normativa nazionale detta infatti una specifica disciplina per assicurare l'effettività del diritto all'istruzione e all'educazione dei minori affetti da disabilità e la loro integrazione scolastica, distinguendo tra funzioni scolastiche proprie (attività di sostegno di competenza dell'istituzione scolastica) e attività di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, di competenza degli enti locali (L.
n. 104/1992, art. 13, “Integrazione scolastica”, c. 3).
La programmazione coordinata dei diversi servizi confluisce in appositi accordi di programma tra enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 13, co. 1,
L. n. 104 cit.
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, all'art. 3 distingue infatti tra le attribuzioni dello Stato, esercitate per il tramite dell'amministrazione scolastica (e che includono la funzione del sostegno didattico, v. art. 3, co. 2 lett. a) e quelle degli enti locali che “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili … gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto
Istruzione e Ricerca, vigente" (v. art. 3, co. 5, lett. a)
Ai sensi dell'art. 14, L. n. 328 del 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, il progetto individuale per le persone disabili è integrato dal “piano educativo individualizzato” (P.E.I.) elaborato e approvato dal
[...]
a sua volta composto dal team dei docenti Controparte_2
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori del minore con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il minore con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (art. 9,
c. 10, D.Lgs. n. 66 del 2017).
5 Il PEI, tra l'altro, “esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione” (art. 7, co. 2, lett. d) D.Lgs. n. 66 del 2017).
A seguito della redazione del PEI, vengono individuate e assegnate le misure di sostegno previste e il dirigente scolastico - oltre inviare all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno - trasmette la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori (assistenza) agli enti locali preposti, che attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'apposito accordo concluso in sede di Conferenza unificata (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 66 del 2017).
8. Nel caso di specie, al minore , nato il [...] in Persona_1
Brasile, frequentante la classe terza elementare dell'istituto scolastico “Agrigento Centro”, plesso Garibaldi, affetto da “Disturbo da deficit di attenzione con iperattività” e da “Disturbo oppositivo provocatorio”, e certificato portatore di handicap ex art. 3, c. 1 L. n. 104 (non grave) non è stata assegnato un assistente alla autonomia e alla comunicazione come invece indicato nel PEI, redatto per l'anno scolastico 2019/2020, ove era stata indicata la necessità di 15 ore settimanali.
Ha dedotto l'ente civico che la mancata prestazione del servizio trovava giustificazione nella condizione del minore, non idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 22, c. 1, L.R. n.
15/2004, a mente del quale i Comuni devono garantire “l'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” .
9. E tuttavia, l'art. 5, lett. m) L.R. n. 10/2019 - parimenti applicabile al caso di specie in quanto in vigore dal 13 luglio 2019 - stabilisce che le competenze dei comuni, con riferimento gradi inferiori dell'istruzione scolastica riguardano “…m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”.
6 La L.R. n. 10/2019 individua il protocollo di intesa quale strumento di raccordo che disciplina l'istituzione dei tavoli di lavoro tecnici con l'obiettivo di valutare e quantificare gli interventi per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e l'art. 16, L.R. cit. dispone che la
Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici, senza in alcun modo distinguere tra disabilità ex art. 3, c. 1 e disabilità ex art. 3 , c. 3 L. n. 104 cit.
La Regione in particolare (c. 2) promuove e sostiene le attività previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche e “collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni…. individua gli interventi diretti ad assicurare quanto previsto dal comma 1”, sempre senza alcuna distinzione tra disabilità lieve o grave.
10. Alla luce delle motivazioni esposte, deve allora ritenersi, in riforma della decisione di prime cure gravata e in accoglimento dell'appello, che per effetto della illegittima mancata messa a disposizione dell'assistente specializzato per il numero di ore settimanali individuato come necessario nel P.E.I., il minore non ha avuto la Persona_1
possibilità, a differenza degli altri bambini normodotati frequentanti la stessa classe, di fruire pienamente delle attività scolastiche ed esercitare il suo diritto all'istruzione. Deve allora accertarsi il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'ente civico appellato resistente nell'anno scolastico 2019/2020 nei confronti dell'alunno in parola
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, ove ne è disposta la loro distrazione in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da , in Parte_1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1
nato in [...] il [...], nei confronti del ,
[...] Controparte_1
avverso l'ordinanza resa il 17 gennaio 2020 dal Tribunale di Agrigento, accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'ente civico appellato, consistente nel non aver garantito al minore, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 e con continuità, il numero di ore settimanali di assistenza all'autonomia e comunicazione previsto dal P.E.I.; condanna il al pagamento delle spese, che liquida in € 3.810,00 Controparte_1 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello, oltre a spese generali e ad accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dall'avv. MARIA LUISA BUTTICÈ, dichiaratasi antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TE ET NI D'TO
8