TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di conSIlio dell'udienza odierna, alle ore 21:25, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 391/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRACCI Parte_1 C.F._1
SILVIA e dell'avv. DANIELI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DEI CARABINIERI 28
57126 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. FERRACCI SILVIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 19.4.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell' da ogni azione
CP_1 recuperatoria nei confronti della SI.ra , e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente Parte_1 all' conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione
CP_1 CP_1 di quanto trattenuto, oltre interessi come per legge, nonché a cessare qualsiasi ulteriore trattenuta sul trattamento pensionistico della SI.ra in forza dei provvedimenti citati in narrativa;
b) nel merito, accertare e dichiarare la Pt_1 nullità e/o invalidità e/o inefficacia dei provvedimenti indicati in narrativa ed impugnati e di tutti gli atti
CP_1 presupposti e conseguenziali e conseguentemente che nulla è dovuto dalla ricorrente all' e per l'effetto
CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto trattenuto, oltre
CP_1 interessi come per legge, nonché a cessare qualsiasi ulteriore trattenuta sul trattamento pensionistico della SI.ra in forza dei provvedimenti citati in narrativa;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento di alcuna delle Pt_1 domande della ricorrente limitare la trattenuta restitutoria alla quota di legge pari ad 1/5, condannando, per
l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente quanto trattenuto in
CP_1 eccedenza a tale quota, oltre interessi come per legge.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di percepire dall' la pensione diretta cat. VR n. 30026751 a far data dall'1.4.1997, come da
CP_1 provvedimento di riliquidazione del 24.6.2014. Ancora, poi, la chiariva di percepire Pt_1 dall' (gestione ex la pensione di reversibilità del coniuge, dr.
CP_1 CP_2 Persona_1 deceduto il 22.10.2012, con decorrenza 21.12.2012 e con iscrizione n. 6481303 R, pensione calcolata dalla gestione ex in euro 1812,89 netti per 13 mensilità. Lamentava l'odierna CP_2 attrice che, a far data dal gennaio 2018, essa ricorrente si vedeva richiedere e subiva ingenti trattenute, meglio specificate in ricorso, in relazione a ritenuti indebiti. La col proprio Pt_1 ricorso, si duole della carenza assoluta di motivazione dei provvedimenti dell'Ente, evidenzia di aver sempre dichiarato tutti i propri redditi ed eccepisce la decadenza dell' a norma dell'art.
CP_1
13, L. 412/1991.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente evidenziava la necessità di considerare conoscibile un dato reddituale almeno comunicato dal titolare del dato informatico (id est Agenzia
Entrate). Nella prospettazione dell' convenuto è insomma da questa data che l'attività CP_1
pagina 2 di 6 procedimentale dell' finalizzata al recupero dell'indebito diventa concretamente possibile e CP_1 come tale pretendibile.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova prendere le mosse dall'eccezione di decadenza sollevata in ricorso.
Non è in contestazione che l'Ente con i provvedimenti impugnati comunicò diversi indebiti a carico della odierna ricorrente, per somme percepite e non dovute sulla pensione di reversibilità, derivanti dal cumulo di maggiori redditi percepiti.
Ciò posto, non è in contestazione che la prestazione pensionistica di cui gode la è Pt_1 assoggettata al regime dell'art. 52, L. 88/1989.
L'applicazione dell'art. 52 cit. comporta peraltro di conseguenza anche quella dell'art. 13, L.
412/1991, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
L'Ente sottolinea, tuttavia, che la corretta interpretazione della normativa porta alla conclusione che l'anno entro il quale si deve contestare l'indebito non è quello successivo a quello in cui arriva la dichiarazione dei redditi al Fisco, ma quello in cui il Fisco mette a disposizione dell' il dato CP_1 reddituale certo.
In punto, giova ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di indebito previdenziale,
l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.” (cfr. Cass., Sez. Lav., 29689/2024).
Orbene, tanto premesso, con la propria costituzione l'Ente ha dedotto di aver ricevuto il dato reddituale certo da parte dell'Agenzia delle Entrate e di aver emesso il provvedimento di recupero, entro il termine di legge ovvero entro l'anno successivo alla comunicazione del dato certo così come disposto dalla norma dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991.
pagina 3 di 6 La ricorrente ha evidenziato che la documentazione allegata alla memoria di costituzione si riferisce in realtà solo ai redditi 2018 e 2019.
In maniera assorbente deve tuttavia rilevarsi che l'interpretazione proposta dall' non è CP_1 condivisibile non essendo in contestazione, nel caso di specie, il fatto che la ha sempre Pt_1 tempestivamente presentato le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate per tutti gli anni oggetto di giudizio, di talché non può la eventuale tardiva comunicazione da parte di Agenzia delle
Entrate delle dichiarazioni dei redditi presentati all' essere addossata alla odierna ricorrente. CP_1
In altri termini, la tempestiva presentazione anno per anno della dichiarazione dei redditi all'Agenzia dell'Entrate porta a ritenere la conoscenza (conoscibilità) da parte dell' del CP_1 superamento del limite reddituale proprio del trattamento godute dalla Lunghi, atteso che innegabilmente l' aveva avuto la possibilità di accedere ai dati per accertare il reddito della CP_1 ricorrente.
Va quindi evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1 quale già il D.L. 269/2003 art. 42, conv. in L. 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. 78/2009 art. 15, conv. con modificazioni dalla L. 102/2009, il quale le prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
pagina 4 di 6 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
La norma prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' CP_1
La Suprema Corte con la sentenza del 30.06.2020 n. 13223, ha statuito, condivisibilmente, che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di natura pensionistica, in quanto “la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo
pagina 5 di 6 uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).”.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla Pt_1 non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Appare equa la compensazione integrale delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c. di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Accerta la decadenza dell' dall'azione recuperatoria e, per l'effetto, dichiara che nulla è CP_1
dovuto dalla ricorrente all' a tale titolo condannando l'Ente resistente alla restituzione CP_1 di quanto trattenuto, oltre interessi come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di conSIlio dell'udienza odierna, alle ore 21:25, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 391/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRACCI Parte_1 C.F._1
SILVIA e dell'avv. DANIELI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DEI CARABINIERI 28
57126 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. FERRACCI SILVIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 19.4.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell' da ogni azione
CP_1 recuperatoria nei confronti della SI.ra , e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente Parte_1 all' conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione
CP_1 CP_1 di quanto trattenuto, oltre interessi come per legge, nonché a cessare qualsiasi ulteriore trattenuta sul trattamento pensionistico della SI.ra in forza dei provvedimenti citati in narrativa;
b) nel merito, accertare e dichiarare la Pt_1 nullità e/o invalidità e/o inefficacia dei provvedimenti indicati in narrativa ed impugnati e di tutti gli atti
CP_1 presupposti e conseguenziali e conseguentemente che nulla è dovuto dalla ricorrente all' e per l'effetto
CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto trattenuto, oltre
CP_1 interessi come per legge, nonché a cessare qualsiasi ulteriore trattenuta sul trattamento pensionistico della SI.ra in forza dei provvedimenti citati in narrativa;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento di alcuna delle Pt_1 domande della ricorrente limitare la trattenuta restitutoria alla quota di legge pari ad 1/5, condannando, per
l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente quanto trattenuto in
CP_1 eccedenza a tale quota, oltre interessi come per legge.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di percepire dall' la pensione diretta cat. VR n. 30026751 a far data dall'1.4.1997, come da
CP_1 provvedimento di riliquidazione del 24.6.2014. Ancora, poi, la chiariva di percepire Pt_1 dall' (gestione ex la pensione di reversibilità del coniuge, dr.
CP_1 CP_2 Persona_1 deceduto il 22.10.2012, con decorrenza 21.12.2012 e con iscrizione n. 6481303 R, pensione calcolata dalla gestione ex in euro 1812,89 netti per 13 mensilità. Lamentava l'odierna CP_2 attrice che, a far data dal gennaio 2018, essa ricorrente si vedeva richiedere e subiva ingenti trattenute, meglio specificate in ricorso, in relazione a ritenuti indebiti. La col proprio Pt_1 ricorso, si duole della carenza assoluta di motivazione dei provvedimenti dell'Ente, evidenzia di aver sempre dichiarato tutti i propri redditi ed eccepisce la decadenza dell' a norma dell'art.
CP_1
13, L. 412/1991.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente evidenziava la necessità di considerare conoscibile un dato reddituale almeno comunicato dal titolare del dato informatico (id est Agenzia
Entrate). Nella prospettazione dell' convenuto è insomma da questa data che l'attività CP_1
pagina 2 di 6 procedimentale dell' finalizzata al recupero dell'indebito diventa concretamente possibile e CP_1 come tale pretendibile.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova prendere le mosse dall'eccezione di decadenza sollevata in ricorso.
Non è in contestazione che l'Ente con i provvedimenti impugnati comunicò diversi indebiti a carico della odierna ricorrente, per somme percepite e non dovute sulla pensione di reversibilità, derivanti dal cumulo di maggiori redditi percepiti.
Ciò posto, non è in contestazione che la prestazione pensionistica di cui gode la è Pt_1 assoggettata al regime dell'art. 52, L. 88/1989.
L'applicazione dell'art. 52 cit. comporta peraltro di conseguenza anche quella dell'art. 13, L.
412/1991, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
L'Ente sottolinea, tuttavia, che la corretta interpretazione della normativa porta alla conclusione che l'anno entro il quale si deve contestare l'indebito non è quello successivo a quello in cui arriva la dichiarazione dei redditi al Fisco, ma quello in cui il Fisco mette a disposizione dell' il dato CP_1 reddituale certo.
In punto, giova ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di indebito previdenziale,
l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.” (cfr. Cass., Sez. Lav., 29689/2024).
Orbene, tanto premesso, con la propria costituzione l'Ente ha dedotto di aver ricevuto il dato reddituale certo da parte dell'Agenzia delle Entrate e di aver emesso il provvedimento di recupero, entro il termine di legge ovvero entro l'anno successivo alla comunicazione del dato certo così come disposto dalla norma dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991.
pagina 3 di 6 La ricorrente ha evidenziato che la documentazione allegata alla memoria di costituzione si riferisce in realtà solo ai redditi 2018 e 2019.
In maniera assorbente deve tuttavia rilevarsi che l'interpretazione proposta dall' non è CP_1 condivisibile non essendo in contestazione, nel caso di specie, il fatto che la ha sempre Pt_1 tempestivamente presentato le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate per tutti gli anni oggetto di giudizio, di talché non può la eventuale tardiva comunicazione da parte di Agenzia delle
Entrate delle dichiarazioni dei redditi presentati all' essere addossata alla odierna ricorrente. CP_1
In altri termini, la tempestiva presentazione anno per anno della dichiarazione dei redditi all'Agenzia dell'Entrate porta a ritenere la conoscenza (conoscibilità) da parte dell' del CP_1 superamento del limite reddituale proprio del trattamento godute dalla Lunghi, atteso che innegabilmente l' aveva avuto la possibilità di accedere ai dati per accertare il reddito della CP_1 ricorrente.
Va quindi evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1 quale già il D.L. 269/2003 art. 42, conv. in L. 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. 78/2009 art. 15, conv. con modificazioni dalla L. 102/2009, il quale le prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
pagina 4 di 6 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
La norma prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' CP_1
La Suprema Corte con la sentenza del 30.06.2020 n. 13223, ha statuito, condivisibilmente, che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di natura pensionistica, in quanto “la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo
pagina 5 di 6 uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).”.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla Pt_1 non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Appare equa la compensazione integrale delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c. di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Accerta la decadenza dell' dall'azione recuperatoria e, per l'effetto, dichiara che nulla è CP_1
dovuto dalla ricorrente all' a tale titolo condannando l'Ente resistente alla restituzione CP_1 di quanto trattenuto, oltre interessi come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6