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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito della camera di consiglio dell'udienza del 04.02.2025 ha depositato e pubblicato, mediante deposito di motivazione contestuale la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 114/2024 R.G.
vertente tra
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Cosenza alla Via degli Alimena, n. 91 ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla
Via A. Manzoni, n. 44 presso lo studio dell'Avvocato Mario Ruberto, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avvocato Giacinto Greco e dall'Avvocato Francesco Muscari Tomaioli, come da procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.1.2024, l'istante ha impugnato l'avviso di addebito n.
33420230004680882000 della complessiva somma di € 3.521,89, relativo al mancato pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2022. CP_2 CP_3
CP_
Eccepiva al riguardo, la nullità del verbale di accertamento del 06.07.2009 da cui era scaturito il predetto debito, stante l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale, avendo peraltro affidato dal 2007 i terreni di sua proprietà, a titolo di comodato gratuito, regolarmente registrato a sua figlia (v. all. 11 fascicolo parte ricorrente) e non avendo mai presentato domanda per ottenere il riconoscimento di Imprenditore agricolo professionale IAP, essendo inoltre iscritta alla
Cassa Forense, in quanto esercente l'attività di avvocato, da ritenersi incompatibile con la qualità attribuita dall'ente previdenziale.
CP_
2. Si costituiva tempestivamente l' che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere, in quanto, in data 11/9/2024,e la ricorrente aveva proceduto alla cancellazione della propria azienda agricola dalla Camera di Commercio, con effetto retroattivo al 31/12/2018, e l'ente aveva quindi disposto lo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
3. Alla prima udienza del 4.2.2025 entrambe la parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, residuando la contesa solo con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
4. Al riguardo, appare preliminarmente doveroso precisare, ai fini del corretto inquadramento del ricorso di cui è causa e dell'individuazione della disciplina applicabile, che lo stesso è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
5. Va, inoltre, rilevato che nonostante l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall' , appare logico applicare, al caso di specie, il principio della “ragione più liquida”, CP_1 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare” (Cass. Civ., sez. lav., ord. n. 9309 del 20.05.2020).
Applicando il suddetto principio, infatti, la questione relativa alla cessata materia del contendere appare di più agevole soluzione e maggiormente coerente col principio di economia processuale rispetto alla questione di incompetenza territoriale.
Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico sgravio dell'avviso di addebito n.
33420230004680882000 rispetto al credito ad esso sotteso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vengono compensate in quanto, per come correttamente affermato dall' , dalla visura della Camera di commercio allegata in CP_1 atti, risulta che la ricorrente ha provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese della propria azienda agricola “per cessazione di attività” solo in data 12.09.2024 e, quindi, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 04.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito della camera di consiglio dell'udienza del 04.02.2025 ha depositato e pubblicato, mediante deposito di motivazione contestuale la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 114/2024 R.G.
vertente tra
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Cosenza alla Via degli Alimena, n. 91 ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla
Via A. Manzoni, n. 44 presso lo studio dell'Avvocato Mario Ruberto, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avvocato Giacinto Greco e dall'Avvocato Francesco Muscari Tomaioli, come da procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.1.2024, l'istante ha impugnato l'avviso di addebito n.
33420230004680882000 della complessiva somma di € 3.521,89, relativo al mancato pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2022. CP_2 CP_3
CP_
Eccepiva al riguardo, la nullità del verbale di accertamento del 06.07.2009 da cui era scaturito il predetto debito, stante l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale, avendo peraltro affidato dal 2007 i terreni di sua proprietà, a titolo di comodato gratuito, regolarmente registrato a sua figlia (v. all. 11 fascicolo parte ricorrente) e non avendo mai presentato domanda per ottenere il riconoscimento di Imprenditore agricolo professionale IAP, essendo inoltre iscritta alla
Cassa Forense, in quanto esercente l'attività di avvocato, da ritenersi incompatibile con la qualità attribuita dall'ente previdenziale.
CP_
2. Si costituiva tempestivamente l' che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere, in quanto, in data 11/9/2024,e la ricorrente aveva proceduto alla cancellazione della propria azienda agricola dalla Camera di Commercio, con effetto retroattivo al 31/12/2018, e l'ente aveva quindi disposto lo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
3. Alla prima udienza del 4.2.2025 entrambe la parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, residuando la contesa solo con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
4. Al riguardo, appare preliminarmente doveroso precisare, ai fini del corretto inquadramento del ricorso di cui è causa e dell'individuazione della disciplina applicabile, che lo stesso è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
5. Va, inoltre, rilevato che nonostante l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall' , appare logico applicare, al caso di specie, il principio della “ragione più liquida”, CP_1 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare” (Cass. Civ., sez. lav., ord. n. 9309 del 20.05.2020).
Applicando il suddetto principio, infatti, la questione relativa alla cessata materia del contendere appare di più agevole soluzione e maggiormente coerente col principio di economia processuale rispetto alla questione di incompetenza territoriale.
Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico sgravio dell'avviso di addebito n.
33420230004680882000 rispetto al credito ad esso sotteso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vengono compensate in quanto, per come correttamente affermato dall' , dalla visura della Camera di commercio allegata in CP_1 atti, risulta che la ricorrente ha provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese della propria azienda agricola “per cessazione di attività” solo in data 12.09.2024 e, quindi, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 04.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara