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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2024
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 7/5/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2508 del R.G. dell'anno 2024 all'esito della discussione orale nell'udienza del 7/5/2025 vertente t r a
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Siani e con questi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni, alla P.zza E. De Marinis, 2.;
- Attrice -
E
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
-Convenuto contumace-
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_2 per la carica presso la sede legale sita in Milano, alla via Tiziano, 32, c.f. e p.i. P.IVA_1
- Convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che il 23 settembre 2022 alle ore 16:00 circa , odierna Parte_2 attrice, viaggiava, quale terza trasportata, a bordo del motociclo AM MA (tg BK 046 75) di proprietà di e condotto nell'occasione da - assicurato Controparte_1 Controparte_3 con la - il quale, mentre percorreva la SS 163 Amalfitana in direzione Cetara-Maiori, e giunto CP_2 nei pressi del km IX 43, veniva coinvolto in un sinistro stradale con il motociclo Kawasaki NI tg EF 198
57, di proprietà di , che nell'effettuare il sorpasso delle autovetture che procedevano in Controparte_4 direzione di marcia invadeva la opposta corsia di marcia impattando contro il motociclo CP_5
AM MA tg BK 046 75 che percorreva il medesimo tratto di strada in direzione opposta (Cetara -
. CP_6
Nell'immediatezza del sinistro interveniva una pattuglia dei Carabinieri della stazione di che CP_6 redigeva relazione dettagliata sull'incidente.
A causa del sinistro, l'odierna attrice riportava lesioni fisiche, tanto da dover essere prontamente soccorsa e trasportata presso il nosocomio di Cava de Tirreni, ove le veniva diagnosticata “frattura del femore sopracondilare e postumi di contusione”, per cui veniva sottoposta ad esami di laboratorio con diagnosi di “frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio-diafisario del femore sinistro e frattura delle spine intercondiloidee tibiali”.
L'attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare con successive cure fisioterapiche. In data 22 marzo 2023 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico di dinamizzazione del chiodo Trigen ed ulteriore fisioterapia. Pa Di IL RA invitava e la alla stipula di una Controparte_1 CP_2 convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 162/che però si definiva negativamente.
Indi, la citava in giudizio , responsabile civile, e la Parte_2 Controparte_1 CP_2 quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata chiedendo il risarcimento di tutti i danni.
L'atto di citazione veniva ritualmente notificato ai convenuti che non si costituivano rimanendo contumaci.
La causa veniva istruita direttamente con CMU e rinvia all'udienza odierna per la decisione ex art
281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'azione promossa dall'attrice, che agisce quale terza trasportata, è inquadrabile nell'art 141 Codice delle Assicurazioni che prevede espressamente come“ il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il pagina 2 di 7 risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145”
A tal proposito risulta possibile sottolineare come “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata dunque rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 cod.ass. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni causati alla persona trasportata, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Sulla dinamica del sinistro si richiamano la documentazione anche fotografica allegata in atti e la relazione della PG, da cui si evince come “il veicolo Kawasaki NI che procedeva nel senso di marcia verso CP_6
Salerno, nell'effettuare una manovra di sorpasso ad alta velocità, invadeva la corsia opposta schiantandosi nella parte anteriore
e laterale sinistra [della moto su cui viaggiava parte attrice]”.
Il teste oculare, come riportato nella relazione di servizio della PG intervenuta (identificato in
) riferiva “mentre percorrevo la SS 163 all'altezza del km 43,900 il veicolo Kawasaki NI TG Testimone_1
EF19857 che procedeva nel senso di marcia verso Salerno mi sorpassava con velocità sostenuta invadeva la corsia CP_6 opposta schiantandosi nella parte anteriore del veicolo AM Majestic che procedeva regolarmente nel proprio senso di
Marzia (Salerno verso . CP_6
Nella relazione dei Carabinieri, inoltre, si legge sullo stato del luogo evento del sinistro che “suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Erano però visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo “A” per una lunghezza di m. 10. Dette tracce sono meglio evidenziate nei rilievi tecnici”.
Passando alla liquidazione, innanzitutto il CTU ha confermato che “si può verosimilmente ammettere il nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate in diagnosi (frattura scomposta pluriframmentaria con esposizione puntiforme del terzo medio – inferiore del femore sinistro, trattata con osteosintesi. lesione del retto femorale ed pagina 3 di 7 interessamento legamentoso del ginocchio omolaterale. contusioni multiple con plurimi esiti cicatriziali dell'arto inferiore sinistro) e fra le lesioni e le menomazioni” ed ha accertato che riportava a seguito del Parte_2 sinistro una “frattura scomposta pluriframmentaria con esposizione puntiforme del terzo medio – inferiore del femore sinistro, trattata con osteosintesi. lesione del retto femorale ed interessamento legamentoso del ginocchio omolaterale. contusioni multiple con plurimi esiti cicatriziali dell'arto inferiore sinistro” da cui sono derivati: l'inabilità Temporanea Assoluta è stata di 11 (undici) giorni, quella Parziale al 75% di 35 (trentacinque) giorni, quella Parziale al 50% di 60 (sessanta) giorni, quella parziale al 25% di ulteriori 60 (sessanta) giorni. Il danno Biologico, cioè gli esiti di carattere permanente causalmente collegati al sinistro de quo incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda, possono essere valutati nella misura del sedici per cento (16 %), valore che scaturisce da una valutazione del 9 % per gli esiti della frattura del femore sinistro e del trauma al ginocchio omolaterale, da una valutazione del 3 % per la lesione del retto femorale e da una valutazione del 5 % per gli esiti cicatriziali residuati all'arto inferiore sinistro”.
In considerazione del fatto che il danno biologico accertato è risultato superiore alla soglia per la liquidazione del danno secondo la tabella per le lesioni micropermanenti ex art 138 Cod. Ass. priv, si procederà alla liquidazione secondo le tabelle milanesi, evidenziandosi che il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore della nuova TUN di liquidazione dei danni non patrimoniali scaturiti da un sinistro stradale:
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 11
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 48.497,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 64.016,00
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 84.870,00
Invalidità temporanea totale € 1.265,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.458,75 pagina 4 di 7 Totale generale: € 73.474,75
Totale con personalizzazione massima € 94.328,75
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro
Percentuale di invalidità permanente
Punto danno biologico
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%)
Punto danno non patrimoniale
Punto base I.T.T.
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno biologico risarcibile
Danno non patrimoniale risarcibile
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico)
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 75%
Invalidità temporanea parziale al 50%
Invalidità temporanea parziale al 25%
Totale danno biologico temporaneo
Spese mediche
Totale generale:
Totale con personalizzazione massima
19 anni
16%
€ 3.330,81
€ 1.065,86
€ 4.396,67
€ 115,00
11
35
60
60
€ 48.497,00
€ 64.016,00
€ 84.870,00
€ 1.265,00
€ 3.018,75
€ 3.450,00
€ 1.725,00
€ 9.458,75
€ 3.432,35
€ 76.907,10
€ 97.761,10
pagina 5 di 7 Si riconosce l'incremento massimo del risarcimento a titolo di personalizzazione valorizzando l'età della vittima e la lunga degenza, quali fattori che hanno prodotto riflessi negativi sul piano esistenziale estetico e dinamico relazionale della danneggiata.
Si dà atto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (23 settembre 2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Sulla somma così ottenuta decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Parti convenute vanno condannate in solido altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con liquidazione secondo i parametri minimi tenuto conto della celerità nella definizione del giudizio, della semplicità della controversia, del carattere meramente liquidatorio dell'actio ex art 141 cod ass priv che non richiede l'accertamento di responsabilità, e della contumacia dei convenuti.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parti convenute secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando nel proc. n. 2508/2024, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da , per il sinistro descritto in citazione, e per Parte_2
l'effetto condanna il responsabile civile e la compagnia di assicurazione convenuta al pagamento, in solido, in suo favore, della somma di € 97.761,10 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
pagina 6 di 7 2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si quantificano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
07.05.25
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 7 di 7
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 7/5/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2508 del R.G. dell'anno 2024 all'esito della discussione orale nell'udienza del 7/5/2025 vertente t r a
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Siani e con questi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni, alla P.zza E. De Marinis, 2.;
- Attrice -
E
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
-Convenuto contumace-
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_2 per la carica presso la sede legale sita in Milano, alla via Tiziano, 32, c.f. e p.i. P.IVA_1
- Convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che il 23 settembre 2022 alle ore 16:00 circa , odierna Parte_2 attrice, viaggiava, quale terza trasportata, a bordo del motociclo AM MA (tg BK 046 75) di proprietà di e condotto nell'occasione da - assicurato Controparte_1 Controparte_3 con la - il quale, mentre percorreva la SS 163 Amalfitana in direzione Cetara-Maiori, e giunto CP_2 nei pressi del km IX 43, veniva coinvolto in un sinistro stradale con il motociclo Kawasaki NI tg EF 198
57, di proprietà di , che nell'effettuare il sorpasso delle autovetture che procedevano in Controparte_4 direzione di marcia invadeva la opposta corsia di marcia impattando contro il motociclo CP_5
AM MA tg BK 046 75 che percorreva il medesimo tratto di strada in direzione opposta (Cetara -
. CP_6
Nell'immediatezza del sinistro interveniva una pattuglia dei Carabinieri della stazione di che CP_6 redigeva relazione dettagliata sull'incidente.
A causa del sinistro, l'odierna attrice riportava lesioni fisiche, tanto da dover essere prontamente soccorsa e trasportata presso il nosocomio di Cava de Tirreni, ove le veniva diagnosticata “frattura del femore sopracondilare e postumi di contusione”, per cui veniva sottoposta ad esami di laboratorio con diagnosi di “frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio-diafisario del femore sinistro e frattura delle spine intercondiloidee tibiali”.
L'attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare con successive cure fisioterapiche. In data 22 marzo 2023 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico di dinamizzazione del chiodo Trigen ed ulteriore fisioterapia. Pa Di IL RA invitava e la alla stipula di una Controparte_1 CP_2 convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 162/che però si definiva negativamente.
Indi, la citava in giudizio , responsabile civile, e la Parte_2 Controparte_1 CP_2 quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata chiedendo il risarcimento di tutti i danni.
L'atto di citazione veniva ritualmente notificato ai convenuti che non si costituivano rimanendo contumaci.
La causa veniva istruita direttamente con CMU e rinvia all'udienza odierna per la decisione ex art
281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'azione promossa dall'attrice, che agisce quale terza trasportata, è inquadrabile nell'art 141 Codice delle Assicurazioni che prevede espressamente come“ il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il pagina 2 di 7 risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145”
A tal proposito risulta possibile sottolineare come “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata dunque rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 cod.ass. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni causati alla persona trasportata, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Sulla dinamica del sinistro si richiamano la documentazione anche fotografica allegata in atti e la relazione della PG, da cui si evince come “il veicolo Kawasaki NI che procedeva nel senso di marcia verso CP_6
Salerno, nell'effettuare una manovra di sorpasso ad alta velocità, invadeva la corsia opposta schiantandosi nella parte anteriore
e laterale sinistra [della moto su cui viaggiava parte attrice]”.
Il teste oculare, come riportato nella relazione di servizio della PG intervenuta (identificato in
) riferiva “mentre percorrevo la SS 163 all'altezza del km 43,900 il veicolo Kawasaki NI TG Testimone_1
EF19857 che procedeva nel senso di marcia verso Salerno mi sorpassava con velocità sostenuta invadeva la corsia CP_6 opposta schiantandosi nella parte anteriore del veicolo AM Majestic che procedeva regolarmente nel proprio senso di
Marzia (Salerno verso . CP_6
Nella relazione dei Carabinieri, inoltre, si legge sullo stato del luogo evento del sinistro che “suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Erano però visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo “A” per una lunghezza di m. 10. Dette tracce sono meglio evidenziate nei rilievi tecnici”.
Passando alla liquidazione, innanzitutto il CTU ha confermato che “si può verosimilmente ammettere il nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate in diagnosi (frattura scomposta pluriframmentaria con esposizione puntiforme del terzo medio – inferiore del femore sinistro, trattata con osteosintesi. lesione del retto femorale ed pagina 3 di 7 interessamento legamentoso del ginocchio omolaterale. contusioni multiple con plurimi esiti cicatriziali dell'arto inferiore sinistro) e fra le lesioni e le menomazioni” ed ha accertato che riportava a seguito del Parte_2 sinistro una “frattura scomposta pluriframmentaria con esposizione puntiforme del terzo medio – inferiore del femore sinistro, trattata con osteosintesi. lesione del retto femorale ed interessamento legamentoso del ginocchio omolaterale. contusioni multiple con plurimi esiti cicatriziali dell'arto inferiore sinistro” da cui sono derivati: l'inabilità Temporanea Assoluta è stata di 11 (undici) giorni, quella Parziale al 75% di 35 (trentacinque) giorni, quella Parziale al 50% di 60 (sessanta) giorni, quella parziale al 25% di ulteriori 60 (sessanta) giorni. Il danno Biologico, cioè gli esiti di carattere permanente causalmente collegati al sinistro de quo incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda, possono essere valutati nella misura del sedici per cento (16 %), valore che scaturisce da una valutazione del 9 % per gli esiti della frattura del femore sinistro e del trauma al ginocchio omolaterale, da una valutazione del 3 % per la lesione del retto femorale e da una valutazione del 5 % per gli esiti cicatriziali residuati all'arto inferiore sinistro”.
In considerazione del fatto che il danno biologico accertato è risultato superiore alla soglia per la liquidazione del danno secondo la tabella per le lesioni micropermanenti ex art 138 Cod. Ass. priv, si procederà alla liquidazione secondo le tabelle milanesi, evidenziandosi che il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore della nuova TUN di liquidazione dei danni non patrimoniali scaturiti da un sinistro stradale:
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 11
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 48.497,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 64.016,00
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 84.870,00
Invalidità temporanea totale € 1.265,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.458,75 pagina 4 di 7 Totale generale: € 73.474,75
Totale con personalizzazione massima € 94.328,75
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro
Percentuale di invalidità permanente
Punto danno biologico
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%)
Punto danno non patrimoniale
Punto base I.T.T.
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno biologico risarcibile
Danno non patrimoniale risarcibile
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico)
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 75%
Invalidità temporanea parziale al 50%
Invalidità temporanea parziale al 25%
Totale danno biologico temporaneo
Spese mediche
Totale generale:
Totale con personalizzazione massima
19 anni
16%
€ 3.330,81
€ 1.065,86
€ 4.396,67
€ 115,00
11
35
60
60
€ 48.497,00
€ 64.016,00
€ 84.870,00
€ 1.265,00
€ 3.018,75
€ 3.450,00
€ 1.725,00
€ 9.458,75
€ 3.432,35
€ 76.907,10
€ 97.761,10
pagina 5 di 7 Si riconosce l'incremento massimo del risarcimento a titolo di personalizzazione valorizzando l'età della vittima e la lunga degenza, quali fattori che hanno prodotto riflessi negativi sul piano esistenziale estetico e dinamico relazionale della danneggiata.
Si dà atto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (23 settembre 2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Sulla somma così ottenuta decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Parti convenute vanno condannate in solido altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con liquidazione secondo i parametri minimi tenuto conto della celerità nella definizione del giudizio, della semplicità della controversia, del carattere meramente liquidatorio dell'actio ex art 141 cod ass priv che non richiede l'accertamento di responsabilità, e della contumacia dei convenuti.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parti convenute secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando nel proc. n. 2508/2024, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da , per il sinistro descritto in citazione, e per Parte_2
l'effetto condanna il responsabile civile e la compagnia di assicurazione convenuta al pagamento, in solido, in suo favore, della somma di € 97.761,10 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
pagina 6 di 7 2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si quantificano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
07.05.25
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
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