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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/09/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2275 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e , in Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio e quali eredi di , tutti elettivamente domiciliati presso Persona_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Paolo Prisco, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTORI
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 legalmente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che lo rappresenta e difende per legge
CONVENUTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale di Cagliari: in rito, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere tutti i mezzi di prova richiesti dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 e non ammessi, e quindi per l'effetto disporre la richiesta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la
1 causa, la natura, l'entità, la durata e le conseguenze della malattia e della morte del signor , il nesso di causa tra l'attività di allevatore svolta da Persona_1
in territorio precedentemente oggetto di attività militare e Persona_1
l'esposizione a sostanze nocive e lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta, nonché la durata, natura, entità e conseguenze della stessa effettuando se del caso anche esami necroscopici sulla salma di previa autorizzazione alla Persona_1 riesumazione e con autorizzazione ad acquisire documenti e campioni presso pubbliche autorità ed enti;
acquisire e/o autorizzare gli attori ad acquisire copia integrale degli atti del procedimento penale numero 327 del 2011 RGNR del
Tribunale di Lanusei a carico di più altri, delle consulenze della Controparte_3
Dott.ssa del prof. , del dott. Persona_2 Persona_3 Persona_4 delle dott.sse e dell' del 12.4.11; ordinare ex art. 210 Per_5 Per_6 CP_4
c.p.c. l'esibizione alle Aziende sanitarie Locali di Lanusei e Cagliari di copia delle relazioni e dei verbali degli accertamenti dalle stesse compiute sugli allevamenti di bestiame nelle vicinanze del Poligono di QU sino al 2014 o autorizzare gli attori ad acquisire copia degli stessi, l'esibizione al Corpo forestale Regionale di Lanusei e Ulassai dei rapporti dagli stessi redatti in relazione ai rifiuti militari nocivi rinvenuti all'interno del poligono PISQ e le annotazioni sulla consistenza zootecnica del bestiame di tipo stanziale e transeunte nel poligono militare sino al 2014 o autorizzare gli attori all'acquisizione gli stessi, ordinare alla Squadra mobile di Lanusei e Cagliari
l'esibizione dei verbali sino al 2014 da cui risulta che nel corso degli anni sul terreno del poligono sono stati dispersi residui di numerosi missili e razzi con varie quantità di particelle altamente nocive come il cadmio e il tungsteno o autorizzare gli attori all'acquisizione degli stessi;
tutto come richiesto e meglio precisato nelle memorie istruttorie ex articolo 183 c.p.c.; nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità del della difesa in CP_1 persona del Ministro in carica pro tempore, conseguentemente e per l'effetto, condannare il medesimo a titolo di responsabilità extra contrattuale e/o da contatto sociale e/o contrattuale a risarcire agli attori tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali e/o biologici o morali e/o esistenziali, comunque
2 nessuno escluso eccettuato, iure proprio e jure hereditatis per la morte del signor
nella misura risultata dall'espletata istruttoria e/o in applicazione Persona_1 delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno o comunque nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e di compensi professionali oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in via principale, respingere l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ex adverso azionato;
3. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6 marzo 2014, Parte_1 Parte_2
e , in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio e quali eredi di rispettivamente i primi cinque fratelli e gli Persona_1 ultimi due genitori, hanno convenuto in giudizio il , per Controparte_1 sentir accertare la sua responsabilità, a titolo extracontrattuale o da contatto sociale, e per sentir condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, nella misura di giustizia, per la morte di deceduto il 6 giugno 2010, secondo gli attori vittima della Persona_1
c.d. sindrome di QU, in quanto questi aveva sempre vissuto e svolto l'attività di allevatore in prossimità dell'area del Poligono Interforze del Salto di QU, inquinata dalla sperimentazione di armamenti, e che sussisteva il nesso eziologico tra la situazione ambientale ed il decesso per leucemia acuta linfoblastica.
Si è costituito in giudizio il , contestando il Controparte_1 fondamento scientifico della ricostruzione, lo svolgimento di attività di pascolo in zone adibite ad attività militare e la sussistenza di qualsiasi responsabilità in capo
3 al convenuto, eccependo, comunque, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
All'udienza del 6 marzo 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Gli attori hanno esposto quanto segue: che, nel novembre 2008, Per_1 scopriva di essere affetto da leucemia acuta linfoblastica e, nonostante le
[...] cure, moriva il 6 giugno 2010; che il giovane aveva sempre vissuto in un paese in prossimità dell'area del Poligono Interforze di QU, ivi svolgendo, per molti anni, l'attività di allevatore, con l'eccezione del periodo della malattia, trascorso ad Arezzo;
che questi sarebbe vittima della c.d. sindrome di QU, nota alla popolazione di alcune località dell' , in particolare agli abitanti di Parte_8
Villaputzu e delle zone limitrofe, in relazione al fatto che, dagli anni '80 in poi, si era verificato un incremento esponenziale dei casi di leucemia, con decine di decessi, a ridosso del Poligono;
che il defunto in vita svolgeva la sua attività lavorativa nelle zone rurali precedentemente destinate agli esperimenti militari, messe a disposizione degli allevatori dal Comune, essendosi l'uso militare alternato con quello pastorale e agricolo;
che sussisterebbe un nesso eziologico tra il decesso e l'inquinamento da nanoparticelle, causato dall'utilizzo di proiettili contenenti uranio impoverito e torio, durante la sperimentazione di armamenti, all'interno del Poligono;
che il dilagare delle patologie contratte dai militari aveva costretto a prevedere l'indennizzo di cui al D.M. n. 37 del 2009, per tutti coloro che fossero entrati in contatto con materiali inquinanti, individuando tra i beneficiari i cittadini italiani con residenza adiacente a basi militari, con ciò un riconoscimento della contaminazione nelle zone limitrofe;
che la giurisprudenza si era occupata del nesso causale in riferimento alla esposizione del personale militare ad uranio impoverito;
che il defunto non era un militare, ma era nato nel
4 1986 a Villaputzu ed aveva svolto attività di pastorizia in terreni precedentemente destinati al Poligono;
che lì erano presenti metalli pesanti, primo tra tutti l'arsenico; inoltre, era rilevabile la presenza di campi elettromagnetici ad elevata frequenza (superiore a 3 GHz); comunque, tra i fattori principali dovrebbe annoverarsi l'uranio impoverito, in quanto le armi in dotazione impiegavano proiettili di questo materiale e, nel 1988, veniva sparato un missile con testa di guerra all'uranio impoverito, esploso nell'area demaniale;
peraltro, nella stessa area vi erano rifiuti nocivi per la salute, interrati nel demanio militare;
che in ordine al rapporto causale dovrebbe ritenersi soddisfatto il criterio di possibilità scientifica e dovrebbe riconoscersi anche la probabilità logica secondo i criteri elaborati dalla dottrina medico-legale, potendo affermarsi un ruolo concausale dell'esposizione ad uranio impoverito nella genesi multifattoriale della patologia neoplastica, con effetto sinergico di uranio impoverito, torio ed onde elettromagnetiche;
che, in conclusione, apparirebbe altamente probabile una dipendenza causale tra l'attività di allevatore svolta in quel territorio e lo sviluppo della leucemia;
che in ciò sarebbe evidente la colpa del , ricondotta alla CP_1 violazione di elementari regole di prudenza, in quanto il medesimo aveva il dovere di vigilare ed attivarsi per evitare o limitare i rischi alla salute per gli abitanti della zona, in virtù dei suoi obblighi istituzionali, tali da generare anche una responsabilità da contatto sociale;
che il concorso con altri soggetti non escluderebbe la responsabilità del , ex artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ., CP_1 in quanto il medesimo dovrebbe fornire la prova di aver posto in essere ogni misura idonea ad impedire l'evento dannoso, sempre che versi solo in colpa e non abbia agito con dolo;
che la sperimentazione bellica, per i mezzi e i modi adoperati, era intrinsecamente pericolosa e lo stato delle conoscenze scientifiche rendeva necessari interventi di prevenzione negli spazi utilizzati dagli abitanti delle zone limitrofe al Poligono, nel rispetto del principio di precauzione, da cui deriverebbe che non spetta al cittadino dimostrare che una determinata situazione ambientale sia lesiva della salute, ma a chi genera il rischio dimostrare che questo non esiste.
1.2. Il convenuto ha esposto in replica quanto segue: che nella ricostruzione
5 degli attori si paventa un'assimilazione delle malattie professionali contratte dal personale militare a quelle contratte dai residenti nelle zone limitrofe al Poligono, ma il richiamo fatto alla c.d. sindrome di QU, da cui si fa discendere il decesso, sarebbe privo di fondamento scientifico;
che la circostanza che il defunto avesse sovente svolto attività nelle aree vicine, dunque, apparirebbe insufficiente per giustificare la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e il decesso;
che la conduzione di animali al pascolo in zone rurali precedentemente destinate ad esperimenti bellici, anzi, è stata semplicemente dedotta, ma non documentata, non risultando provata alcuna concessione per l'espletamento della descritta attività, né specificate le zone, ai fini della verifica della supposta contaminazione ambientale;
che le richieste risarcitorie si baserebbero soltanto su un fattore probabilistico, secondo cui dall'attività militare scaturirebbero effetti nocivi per i terzi, presupponendo una indimostrata contaminazione ambientale;
che il concetto di responsabilità da contatto sociale è fondato sull'esistenza di autonomi obblighi di protezione, mentre tra il defunto e l'Amministrazione non vi era alcun legame qualificato, idoneo a far sorgere, in capo a quest'ultima, la responsabilità invocata;
che secondo la regola generale in materia di responsabilità extracontrattuale ricadrebbe sul danneggiato l'onere di provare la concreta potenzialità lesiva dell'area di pertinenza del Poligono e dell'attività esercitata al suo interno, mancando, in sintesi, gli elementi del fatto illecito e del nesso causale;
che in via residuale il diritto per il danno iure hereditatis risulterebbe prescritto per esserne venuto a conoscenza il de cuius già nel novembre 2008, con la diagnosi della malattia, dal che la proposizione della domanda oltre il termine quinquennale.
2. La domanda è infondata.
2.1. Allorché ha ammesso per la prima volta la responsabilità da contatto sociale, in particolare in capo al medico dipendente dal servizio sanitario, attribuendo ad essa natura contrattuale, la giurisprudenza ha chiarito che con questa espressione si fa riferimento al rapporto contrattuale di fatto, in cui si verifica una dissociazione tra la fonte, individuata secondo lo schema dell'art. 1173 cod. civ., e l'obbligazione che ne scaturisce, sottoposta alle regole proprie
6 dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, al di fuori delle ipotesi negoziali, con obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso;
confermò, in quella stessa occasione, che la responsabilità extracontrattuale ricorre solo quando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendentemente da tale eventuale rapporto, mentre, qualora a fondamento della pretesa venga enunciato l'inadempimento di un'obbligazione volontariamente contratta ovvero derivante dalla legge, è ipotizzabile una responsabilità contrattuale (Cass. n. 589 del 1999; conf. nn. 603 del 2003, 1547 del 2004 e
19564 del 2004). Anche quando ha affermato la responsabilità della pubblica amministrazione verso il privato aggiudicatario nel caso di annullamento dell'aggiudicazione e conseguente inefficacia del contratto d'appalto per erronea scelta del contraente, assimilando detta responsabilità a quella di tipo contrattuale, la giurisprudenza ne ha individuato il presupposto nel contatto tra le future parti per effetto della partecipazione alla gara (Cass. n. 24438 del 2011; conf. n. 19775 del 2018) ovvero nel contatto qualificato tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto (Cass. n. 25644 del 2017). In seguito, il principio è stato affermato in modo generalizzato, nel senso che la responsabilità gravante sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell'affidamento riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione;
la responsabilità, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale, sia nel caso in cui il danno da lesione dell'affidamento derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato (Cass. sez. un. n. 8236 del 2020; conf. sez. un. n. 615 del 2021 e sez. un.
7 n. 1567 del 2023), con la precisazione che l'inerzia deve esser collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale di natura vincolata (Cass. sez. un. n.
3755 del 2024). In tutti questi casi, comunque, è il privato a dover dimostrare il rapporto inerente al provvedimento richiesto, il danno subito e il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e il danno stesso, mentre quest'ultima ha l'onere di dimostrare che il suddetto comportamento, commissivo od omissivo, non vi è stato, che non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non è ad essa imputabile (Cass. n. 13289 del 2025).
2.2. Nell'ambito della responsabilità aquiliana, fermo restando che sull'attore grava l'onere della prova del nesso causale, la giurisprudenza da tempo ha statuito che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo la teoria della c.d. regolarità causale. Ai fini dell'individuazione del soggetto chiamato alla responsabilità dal criterio di imputazione, un nesso causale è pur sempre necessario tra l'evento dannoso e, di volta in volta, la condotta del soggetto responsabile in ipotesi di responsabilità per colpa (art. 2043 cod. civ.) o la condotta di altri (ad es. art. 2049 c.c.) o i fatti di altra natura considerati dalla specifica norma (ad es. artt. 2051, 2052 cod. civ. e art. 2054, comma 4, cod. civ.), posti all'inizio della serie causale. In assenza di norme civili che regolino il rapporto causale, quindi, occorre far riferimento ai principi penalistici, con la particolarità che in questo caso il nesso eziologico andrà valutato non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso. In altri termini, mentre nella responsabilità penale il rapporto eziologico ha sempre come punto di riferimento iniziale la condotta dell'agente, in tema di responsabilità civile extracontrattuale il punto di partenza del segmento causale rilevante può essere anche altro, se in questi termini la norma fissa il criterio di imputazione, ma le regole per ritenere sussistente, concorrente, insussistente o interrotto il nesso causale tra tale elemento e l'evento dannoso, rimangono le stesse. Il rischio o il pericolo possono sorreggere la motivazione che porta ad accertare la causalità di fatto, ma restano
8 categorie di mero supporto che da sole non valgono a costruire autonomamente una teoria della causalità nell'illecito civile. Nella ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. Detto standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi, disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi (Cass. sez. un. n. 576 del
2008; conf. sez. un. nn. 581, 582 e 584 del 2008, nonché nn. 10741 del 2009,
16123 del 2010, 8430 del 2011, 15453 del 2011, 47 del 2017, 23197 del 2018,
18584 del 2021, 25884 del 2022, 5922 del 2024, 16199 del 2024 e 25805 del
2024).
2.3. Il legislatore è intervenuto con l'art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007, al fine di riconoscere la causa di servizio e adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero ai familiari superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e il beneficio è stato esteso dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. n.
37 del 2009, art. 2, comma 2, lettera e), poi trasfuso nel D.P.R. n. 90 del 2010, art. 1079, e successive modifiche, identificando tra i destinatari delle disposizioni, per
9 quanto interessa, anche i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari e ai siti di stoccaggio di munizioni ed esplosivi e intendendo per zone adiacenti quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari e delle altre aree interessate;
in applicazione di un principio analogo a quello già affermato in tema di assicurazione contro le malattie professionali incluse nella tabella, a fronte di un rischio tipizzato, che si individua nella presenza di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, in presenza di elementi statistici rilevanti, come accade ove il militare abbia prestato servizio in ambienti bellici, e di correlazione quanto meno concausale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la patologia sofferta, la giurisprudenza più recente considera accertata la dipendenza da causa di servizio, salvo che la pubblica amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia autonoma ed esclusiva, idonei a superare la presunzione legale (cfr., avuto riguardo al personale militare, con diversi esiti secondo le patologie tumorali, a partire da Cass. n. 7409 del 2023, Cass. nn. 2996 del 2024, 9641 del 2024, 12595 del 2024, 17017 del 2024, 17589 del 2024, 35324 del 2024 e 19415 del 2025).
2.4. Nella specie, gli attori hanno agito in giudizio, quali prossimi congiunti ed eredi, per il risarcimento dei danni derivanti dal decesso in giovane età di un loro familiare, individuandone la causa in un fenomeno di inquinamento all'interno ed intorno ad un'area adibita ad uso militare ed ascrivendo la responsabilità per colpa al , a titolo contrattuale per contatto Controparte_1 sociale o a titolo extracontrattuale;
il convenuto, di contro, oltre a negare di esser gravato da alcun obbligo di protezione, ha contestato in modo specifico la circostanza della contaminazione ambientale, così come la frequentazione dei luoghi da parte del defunto, e la sussistenza del nesso causale tra il decesso e l'attività sperimentale svolta presso il Poligono.
2.5. Ciò premesso, occorre accertare la responsabilità per l'evento, con particolare riferimento al rapporto di causalità con l'area e con l'attività in questione, al di là della qualificazione del titolo dell'azione.
2.6. Relativamente alla situazione generale, secondo quanto emerge dalla
10 relazione sulle indagini svolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fattori patogeni connessi a materiale bellico, anche per impiego di uranio impoverito, istituita dal Senato, la quale approvava la relazione finale il 9 gennaio
2013, e secondo quanto emerge, altresì, dalle relazioni di consulenza formate nel procedimento penale, per omissione di cautele contro disastri o infortuni, promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanusei e concluso con sentenza penale di assoluzione del 10 novembre 2021, il Salto di QU, dove si sarebbe registrata un'incidenza anomala di tumori e decessi, descritta nei mezzi di comunicazione come sindrome di QU, è una zona rocciosa situata nella costa sud-orientale della Sardegna, nella quale è ospitato, a partire dall'anno 1956, il
Poligono Sperimentale di Addestramento Interforze, il quale nella parte a terra ha sede nel territorio di Perdasdefogu e nella parte a mare ha sede nel territorio di
Villaputzu, precisamente a Capo San Lorenzo. Secondo gli atti parlamentari, assumendo come valore di riferimento la mortalità regionale, nelle ricerche compiute i territori dei Comuni circostanti non presentavano eccessi significativi per le patologie tumorali, se non per il tumore della laringe e del testicolo. A seguito di monitoraggio presso gli allevamenti ubicati nel territorio di Villaputzu,
Capo San Lorenzo, si comprendeva che gli scostamenti riguardavano la presenza di arsenico, derivante dall'attività mineraria pregressa, laddove non si osservavano misure di radioattività superiori ai limiti. I lavori della Commissione si concludevano riconoscendo, comunque, la necessità di avviare il risanamento ambientale. Nel corso delle operazioni di analisi parallelamente compiute in sede penale, facendo riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, allegato
5, tabella 1, colonne A e B, anche ammessa l'applicabilità ad infrastrutture militari secondo le procedure speciali di cui all'art. 184, comma 5-bis, del D.Lgs. cit., non venivano accertati livelli di arsenico superiori alle soglie di contaminazione del suolo, se non in alcuni siti, per i quali le concentrazioni nei campioni superavano i limiti previsti in colonna A (uso verde e residenziale), comunque non quelli in colonna B (uso commerciale e industriale). Si avvertiva, però, che i valori di tale elemento chimico sono generalmente elevati nelle zone limitrofe a QU, a causa dell'intenso sfruttamento di tipo minerario a cui l'area è stata sottoposta fino agli
11 anni '60, per l'estrazione di arsenopirite in località Baccu Locci, dove sorge una miniera, lungo le sponde dell'omonimo torrente. Sui campioni di suolo, veniva rilevata la presenza anche di uranio e torio, in quantitativi variabili da zona a zona, ma questi elementi radioattivi, come posto in evidenza e come noto, sono diffusi naturalmente nella crosta terrestre e possono avere localmente concentrazioni più elevate.
2.7. Con l'introduzione del giudizio penale, si approfondivano gli accertamenti tecnici già intrapresi. Nella relazione peritale predisposta dal prof.
docente di chimica nel corso di ingegneria nucleare del Persona_7
di Milano ed esperto di radiochimica, incaricato di rivalutare CP_5
l'eventuale contaminazione, oltre a dare conferma dell'assenza di inquinamento da arsenico riconducibile ad attività militare, si dedicava ampia ed attenta trattazione al rischio radiologico, sul quale occorre soffermarsi per la complessità del tema. Al fine di valutare i limiti di contaminazione e distinguere i valori di origine antropica dai valori di fondo, in via preliminare veniva chiarita la necessità di attenersi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 230 del 1995 e al D.Lgs. n. 241 del
2000, emanati in attuazione delle direttive EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché di osservare le linee guida RP 122, in materia di radioprotezione: infatti, uranio e torio sono radionuclidi naturali, diffusi in modo ubiquitario, per cui occorre far riferimento ai valori di dose a cui si trova esposta la popolazione in esame, e non ai valori di concentrazione indicati dalle indagini analitiche su matrici ambientali, secondo un differente approccio ed un diverso e più complesso calcolo. A differenza dei radionuclidi artificiali, per le materie radioattive naturali non è possibile riferirsi ad una quantificazione assoluta per stabilirne la rilevanza radiologica. Su tali basi metodologiche, anche ipotizzando il contributo antropico di tipo militare, con armi e munizioni, al deposito di radionuclidi o al rilascio in forma di particolato di quelli contenuti nei bersagli colpiti e nelle stesse rocce coinvolte da esplosioni, si concludeva che i livelli di uranio e torio rilevati nei suoli interni ed esterni al Poligono fossero di gran lunga inferiori ai limiti c.d. di esenzione, con la conseguente esclusione di alcun rischio
12 radiologico, di qui la “condizione di totale sicurezza”, da questo punto di vista.
2.8. Relativamente alla situazione particolare, secondo quanto emerge dalla documentazione sanitaria ed ogni altra correlata alla posizione specifica, Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto ad Arezzo il 6 giugno 2010,
[...] residente in vita a Villaputzu, a far data dal primo ricovero del 15 novembre 2008, riportava diagnosi di leucemia linfoblastica acuta, trattata con chemioterapia senza remissione. Secondo le analisi sul campione di tibia prelevato post mortem, nell'ambito delle indagini penali, limitatamente alle sostanze ipotizzate dai familiari del defunto come determinanti nella eziopatogenesi, la concentrazione di uranio risultava di 0,4 ng/g, quella di torio 0,2 o 0 ng/g e quella di arsenico 44 o
46 ng/g, dove l'abbreviazione sta per nanogrammo, che indica la miliardesima parte di grammo. Queste tracce non venivano segnalate dagli esperti interpellati come allarmanti ed associate a evidenti condizioni di tossicità chimica o radioattiva. Tra tutte le salme delle persone decedute nello stesso periodo e sottoposte a riesumazione, peraltro, il campione del giovane presentava, nel complesso, i minori valori di possibili inquinanti.
2.9. Perché questi in vita si trovasse in relazione con i luoghi di sospetta contaminazione è spiegato dal fatto che, dai primi anni '90 fino al 2006, il padre otteneva in concessione dal Comune di Villaputzu, ad uso di pascolo del bestiame, alcuni terreni di proprietà comunale ed altri appartenenti al demanio militare, compresi nel sedime del Poligono e concessi al medesimo Comune, per un'estensione complessiva superiore a 60 ha, un vasto compendio indicato nelle mappe e negli attestati come ricadente in località Murtas, prossima al litorale.
Negli anni successivi, gli stessi terreni venivano assegnati a una società di persone costituita, sul finire dell'anno 2005, tra i figli dell'allevatore, della quale era socio anche il giovane deceduto. In proposito, i compaesani auditi in questo giudizio
, e nelle loro deposizioni, hanno CP_6 Persona_8 Persona_9 dichiarato che “frequentava” i terreni del demanio militare allorché Persona_1 erano concessi al padre, distanti dal Poligono circa 500 m, nei quali il genitore conduceva al pascolo le vacche;
dopo il passaggio dei terreni alla società di famiglia, vi svolgeva egli stesso le mansioni di allevatore, guidando Persona_1
13 il trattore e badando ai bovini appartenenti alla società, da lui condotti a volte verso il mare ed altre volte verso la “zona recintata, dove [si] sparavano i missili”, fino a che egli scopriva di essere malato di tumore. Sugli usi militari, il testimone già responsabile tecnico del Poligono, ha Testimone_1 confermato per sua diretta conoscenza che, nell'anno 1988, veniva lanciato da un aereo un missile con testa di guerra contenente uranio impoverito, andando a colpire un rimorchiatore in mare a sei miglia dalla costa, mentre, dalla fine degli anni '70 ai primi anni '90, venivano fatte brillare a terra bombe e munizioni obsolete, in zone solo temporaneamente interdette.
2.10. Non sono ammissibili e vanno disattese, invece, le istanze istruttorie reiterate dagli attori nelle conclusioni: in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sulla malattia e sul rapporto di causalità tra l'attività di allevatore con esposizione a sostanze nocive e l'insorgenza della patologia tumorale con conseguente decesso, anche mediante esami necroscopici, in quanto le indagini sollecitate sul nesso causale, le quali per la loro complessità dovrebbero avere carattere multidisciplinare, non potendo limitarsi alla competenza medico-legale, si rivelano superflue, a fronte della mancanza di specifiche contestazioni che siano sorte sui parametri scientifici e sugli studi particolari, tenuto conto delle relazioni peritali già esaminate, articolate ed estese in ogni possibile direzione, sicché ogni altro accertamento tecnico sarebbe rivolto alla ricerca non di altri elementi di prova, ma di nuove regole di inferenza, espresse da leggi statistiche diverse da quelle condivise, secondo le conoscenze attuali, e fondate su altra e più restrittiva valutazione del rischio chimico e radiologico, così da porsi in contrasto col divieto di chiedere e far compiere indagini meramente esplorative;
in ordine alla richiesta di ordine di esibizione integrale degli atti del procedimento penale, delle relazioni delle Aziende sanitarie locali sugli accertamenti compiuti negli allevamenti di bestiame, dei rapporti del Corpo forestale regionale sui rifiuti militari rinvenuti e sui capi di bestiame censiti e delle altre annotazioni di polizia giudiziaria inerenti ai fatti di causa, in quanto trattasi di documenti richiesti tutti in mancanza di indicazione specifica dei fatti decisivi che si intenda provare, per il loro tramite, a conferma o a smentita di quanto già acquisito, nonché in difetto di prova del
14 previo tentativo di acquisire detti documenti di propria iniziativa con l'uso dell'ordinaria diligenza, presso il Ministero convenuto o presso la competente
Procura.
2.11. Alla luce dei risultati istruttori, si impongono due ordini di rilievi.
2.12. Per quanto attiene al titolo, va escluso senz'altro che possa configurarsi alcuna responsabilità di natura contrattuale, non potendo ricondursi la vicenda ad un preesistente rapporto tra l'Amministrazione militare ed il giovane deceduto, mai instauratosi, o ad una qualificata relazione, suscettibile di ingenerare un affidamento legittimo e riconoscibile come contatto sociale.
2.13. Per quanto attiene al fondamento della responsabilità extracontrattuale, in più forme invocata, deve ricostruirsi l'accadimento ritenendo non provata la sussistenza del nesso causale tra qualsiasi antecedente riferibile all'Amministrazione militare – sia che lo si individui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente pericolosa sia che lo si intraveda nell'omessa custodia di un'area demaniale ad essa adibita e non adeguatamente bonificata – secondo i criteri di imputazione propri delle singole fattispecie, ed il decesso del giovane allevatore in conseguenza di una leucemia linfatica. Bisogna escludere, prima di tutto, che i danneggiati siano esonerati dalla prova del nesso causale per la presunzione legale di derivazione eziologica della malattia dalla vicinanza all'insediamento militare, inoperante fuori dell'ambito assistenziale ed ancor più nel caso concreto, poiché il giovane deceduto, il quale pacificamente non era un militare, bensì un civile, prima di contrarre la malattia altrettanto pacificamente non risiedeva in prossimità del perimetro del Poligono, bensì nel centro abitato di Villaputzu, ad una distanza di oltre 10 km, ben superiore alla larghezza massima della fascia territoriale presa in considerazione dalla normativa indennitaria. Nella verifica del nesso causale, di cui pur sempre e per intero deve farsi carico chi agisce in giudizio, emergono come circostanze accertate: a) da un lato, la condizione di esigua rilevanza chimica e la condizione di assoluta irrilevanza radiologica delle zone interne ed esterne al Poligono, in base alle leggi scientifiche di copertura ed alle norme speciali ispirate al principio di precauzione, denotando la mancanza di un'apprezzabile pericolosità per le comunità locali;
b) dall'altro lato, la
15 frequentazione occasionale fino a vent'anni d'età e la permanenza quotidiana per motivi di lavoro limitata a meno di due anni, dal 2006 al 2008, delle zone di campagna contigue al perimetro del Poligono, anche ammesso il passaggio col bestiame in siti eventualmente contaminati, da parte del pastore. Perciò, tenuto conto di tutti gli elementi disponibili nel caso concreto, secondo il criterio del più probabile che non, applicabile in materia civile, non è possibile affermare che il giovane allevatore sia rimasto esposto per inalazione o ingestione a polveri provenienti da materiali ad uso bellico dispersi nell'ambiente e contenenti uranio impoverito, torio, arsenico o altre sostanze cancerogene in misura significativa e maggiore rispetto al rischio chimico e radiologico a cui è esposta la popolazione generale. La mancata esposizione ad uno specifico rischio porta ad escludere, sul piano causale, la plausibilità dell'ipotesi che l'attività addestrativa e sperimentale esercitata nell'insediamento militare costituisca con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale una causa o anche solo una concausa della patologia tumorale da cui è conseguito il decesso e ad accogliere, siccome preponderante,
l'ipotesi contraria.
2.14. Ne consegue che al convenuto non è imputabile l'evento, in quanto l'ascritta condotta, attiva ed omissiva, consistente nell'impiego di munizioni con sostanze nocive e nella mancata adozione di misure idonee ad evitare pregiudizio alla salute, non costituisce, in ogni caso, una condizione necessaria dell'evento stesso.
2.15. Non sussiste, pertanto, in assenza del nesso causale, il diritto al risarcimento dei danni, in favore del civile deceduto e dei familiari superstiti.
3. Conclusivamente, la domanda va respinta.
4. La complessità e peculiarità della vicenda, sostanziale e processuale, e la obiettiva difficoltà di accertamento del nesso causale in una controversia per linfoma maligno, stante la comprensibile differenza di prognosi sull'esito del giudizio all'epoca della scelta dell'esercizio di un'azione civile in pendenza di un procedimento penale di lunga durata e di grande risalto, non solo regionale, integrando gravi ed eccezionali ragioni, giustificano la compensazione delle spese di lite per intero.
16
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 4 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2275 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e , in Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio e quali eredi di , tutti elettivamente domiciliati presso Persona_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Paolo Prisco, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTORI
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 legalmente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che lo rappresenta e difende per legge
CONVENUTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale di Cagliari: in rito, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere tutti i mezzi di prova richiesti dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 e non ammessi, e quindi per l'effetto disporre la richiesta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la
1 causa, la natura, l'entità, la durata e le conseguenze della malattia e della morte del signor , il nesso di causa tra l'attività di allevatore svolta da Persona_1
in territorio precedentemente oggetto di attività militare e Persona_1
l'esposizione a sostanze nocive e lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta, nonché la durata, natura, entità e conseguenze della stessa effettuando se del caso anche esami necroscopici sulla salma di previa autorizzazione alla Persona_1 riesumazione e con autorizzazione ad acquisire documenti e campioni presso pubbliche autorità ed enti;
acquisire e/o autorizzare gli attori ad acquisire copia integrale degli atti del procedimento penale numero 327 del 2011 RGNR del
Tribunale di Lanusei a carico di più altri, delle consulenze della Controparte_3
Dott.ssa del prof. , del dott. Persona_2 Persona_3 Persona_4 delle dott.sse e dell' del 12.4.11; ordinare ex art. 210 Per_5 Per_6 CP_4
c.p.c. l'esibizione alle Aziende sanitarie Locali di Lanusei e Cagliari di copia delle relazioni e dei verbali degli accertamenti dalle stesse compiute sugli allevamenti di bestiame nelle vicinanze del Poligono di QU sino al 2014 o autorizzare gli attori ad acquisire copia degli stessi, l'esibizione al Corpo forestale Regionale di Lanusei e Ulassai dei rapporti dagli stessi redatti in relazione ai rifiuti militari nocivi rinvenuti all'interno del poligono PISQ e le annotazioni sulla consistenza zootecnica del bestiame di tipo stanziale e transeunte nel poligono militare sino al 2014 o autorizzare gli attori all'acquisizione gli stessi, ordinare alla Squadra mobile di Lanusei e Cagliari
l'esibizione dei verbali sino al 2014 da cui risulta che nel corso degli anni sul terreno del poligono sono stati dispersi residui di numerosi missili e razzi con varie quantità di particelle altamente nocive come il cadmio e il tungsteno o autorizzare gli attori all'acquisizione degli stessi;
tutto come richiesto e meglio precisato nelle memorie istruttorie ex articolo 183 c.p.c.; nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità del della difesa in CP_1 persona del Ministro in carica pro tempore, conseguentemente e per l'effetto, condannare il medesimo a titolo di responsabilità extra contrattuale e/o da contatto sociale e/o contrattuale a risarcire agli attori tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali e/o biologici o morali e/o esistenziali, comunque
2 nessuno escluso eccettuato, iure proprio e jure hereditatis per la morte del signor
nella misura risultata dall'espletata istruttoria e/o in applicazione Persona_1 delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno o comunque nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e di compensi professionali oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in via principale, respingere l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ex adverso azionato;
3. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6 marzo 2014, Parte_1 Parte_2
e , in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio e quali eredi di rispettivamente i primi cinque fratelli e gli Persona_1 ultimi due genitori, hanno convenuto in giudizio il , per Controparte_1 sentir accertare la sua responsabilità, a titolo extracontrattuale o da contatto sociale, e per sentir condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, nella misura di giustizia, per la morte di deceduto il 6 giugno 2010, secondo gli attori vittima della Persona_1
c.d. sindrome di QU, in quanto questi aveva sempre vissuto e svolto l'attività di allevatore in prossimità dell'area del Poligono Interforze del Salto di QU, inquinata dalla sperimentazione di armamenti, e che sussisteva il nesso eziologico tra la situazione ambientale ed il decesso per leucemia acuta linfoblastica.
Si è costituito in giudizio il , contestando il Controparte_1 fondamento scientifico della ricostruzione, lo svolgimento di attività di pascolo in zone adibite ad attività militare e la sussistenza di qualsiasi responsabilità in capo
3 al convenuto, eccependo, comunque, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
All'udienza del 6 marzo 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Gli attori hanno esposto quanto segue: che, nel novembre 2008, Per_1 scopriva di essere affetto da leucemia acuta linfoblastica e, nonostante le
[...] cure, moriva il 6 giugno 2010; che il giovane aveva sempre vissuto in un paese in prossimità dell'area del Poligono Interforze di QU, ivi svolgendo, per molti anni, l'attività di allevatore, con l'eccezione del periodo della malattia, trascorso ad Arezzo;
che questi sarebbe vittima della c.d. sindrome di QU, nota alla popolazione di alcune località dell' , in particolare agli abitanti di Parte_8
Villaputzu e delle zone limitrofe, in relazione al fatto che, dagli anni '80 in poi, si era verificato un incremento esponenziale dei casi di leucemia, con decine di decessi, a ridosso del Poligono;
che il defunto in vita svolgeva la sua attività lavorativa nelle zone rurali precedentemente destinate agli esperimenti militari, messe a disposizione degli allevatori dal Comune, essendosi l'uso militare alternato con quello pastorale e agricolo;
che sussisterebbe un nesso eziologico tra il decesso e l'inquinamento da nanoparticelle, causato dall'utilizzo di proiettili contenenti uranio impoverito e torio, durante la sperimentazione di armamenti, all'interno del Poligono;
che il dilagare delle patologie contratte dai militari aveva costretto a prevedere l'indennizzo di cui al D.M. n. 37 del 2009, per tutti coloro che fossero entrati in contatto con materiali inquinanti, individuando tra i beneficiari i cittadini italiani con residenza adiacente a basi militari, con ciò un riconoscimento della contaminazione nelle zone limitrofe;
che la giurisprudenza si era occupata del nesso causale in riferimento alla esposizione del personale militare ad uranio impoverito;
che il defunto non era un militare, ma era nato nel
4 1986 a Villaputzu ed aveva svolto attività di pastorizia in terreni precedentemente destinati al Poligono;
che lì erano presenti metalli pesanti, primo tra tutti l'arsenico; inoltre, era rilevabile la presenza di campi elettromagnetici ad elevata frequenza (superiore a 3 GHz); comunque, tra i fattori principali dovrebbe annoverarsi l'uranio impoverito, in quanto le armi in dotazione impiegavano proiettili di questo materiale e, nel 1988, veniva sparato un missile con testa di guerra all'uranio impoverito, esploso nell'area demaniale;
peraltro, nella stessa area vi erano rifiuti nocivi per la salute, interrati nel demanio militare;
che in ordine al rapporto causale dovrebbe ritenersi soddisfatto il criterio di possibilità scientifica e dovrebbe riconoscersi anche la probabilità logica secondo i criteri elaborati dalla dottrina medico-legale, potendo affermarsi un ruolo concausale dell'esposizione ad uranio impoverito nella genesi multifattoriale della patologia neoplastica, con effetto sinergico di uranio impoverito, torio ed onde elettromagnetiche;
che, in conclusione, apparirebbe altamente probabile una dipendenza causale tra l'attività di allevatore svolta in quel territorio e lo sviluppo della leucemia;
che in ciò sarebbe evidente la colpa del , ricondotta alla CP_1 violazione di elementari regole di prudenza, in quanto il medesimo aveva il dovere di vigilare ed attivarsi per evitare o limitare i rischi alla salute per gli abitanti della zona, in virtù dei suoi obblighi istituzionali, tali da generare anche una responsabilità da contatto sociale;
che il concorso con altri soggetti non escluderebbe la responsabilità del , ex artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ., CP_1 in quanto il medesimo dovrebbe fornire la prova di aver posto in essere ogni misura idonea ad impedire l'evento dannoso, sempre che versi solo in colpa e non abbia agito con dolo;
che la sperimentazione bellica, per i mezzi e i modi adoperati, era intrinsecamente pericolosa e lo stato delle conoscenze scientifiche rendeva necessari interventi di prevenzione negli spazi utilizzati dagli abitanti delle zone limitrofe al Poligono, nel rispetto del principio di precauzione, da cui deriverebbe che non spetta al cittadino dimostrare che una determinata situazione ambientale sia lesiva della salute, ma a chi genera il rischio dimostrare che questo non esiste.
1.2. Il convenuto ha esposto in replica quanto segue: che nella ricostruzione
5 degli attori si paventa un'assimilazione delle malattie professionali contratte dal personale militare a quelle contratte dai residenti nelle zone limitrofe al Poligono, ma il richiamo fatto alla c.d. sindrome di QU, da cui si fa discendere il decesso, sarebbe privo di fondamento scientifico;
che la circostanza che il defunto avesse sovente svolto attività nelle aree vicine, dunque, apparirebbe insufficiente per giustificare la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e il decesso;
che la conduzione di animali al pascolo in zone rurali precedentemente destinate ad esperimenti bellici, anzi, è stata semplicemente dedotta, ma non documentata, non risultando provata alcuna concessione per l'espletamento della descritta attività, né specificate le zone, ai fini della verifica della supposta contaminazione ambientale;
che le richieste risarcitorie si baserebbero soltanto su un fattore probabilistico, secondo cui dall'attività militare scaturirebbero effetti nocivi per i terzi, presupponendo una indimostrata contaminazione ambientale;
che il concetto di responsabilità da contatto sociale è fondato sull'esistenza di autonomi obblighi di protezione, mentre tra il defunto e l'Amministrazione non vi era alcun legame qualificato, idoneo a far sorgere, in capo a quest'ultima, la responsabilità invocata;
che secondo la regola generale in materia di responsabilità extracontrattuale ricadrebbe sul danneggiato l'onere di provare la concreta potenzialità lesiva dell'area di pertinenza del Poligono e dell'attività esercitata al suo interno, mancando, in sintesi, gli elementi del fatto illecito e del nesso causale;
che in via residuale il diritto per il danno iure hereditatis risulterebbe prescritto per esserne venuto a conoscenza il de cuius già nel novembre 2008, con la diagnosi della malattia, dal che la proposizione della domanda oltre il termine quinquennale.
2. La domanda è infondata.
2.1. Allorché ha ammesso per la prima volta la responsabilità da contatto sociale, in particolare in capo al medico dipendente dal servizio sanitario, attribuendo ad essa natura contrattuale, la giurisprudenza ha chiarito che con questa espressione si fa riferimento al rapporto contrattuale di fatto, in cui si verifica una dissociazione tra la fonte, individuata secondo lo schema dell'art. 1173 cod. civ., e l'obbligazione che ne scaturisce, sottoposta alle regole proprie
6 dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, al di fuori delle ipotesi negoziali, con obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso;
confermò, in quella stessa occasione, che la responsabilità extracontrattuale ricorre solo quando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendentemente da tale eventuale rapporto, mentre, qualora a fondamento della pretesa venga enunciato l'inadempimento di un'obbligazione volontariamente contratta ovvero derivante dalla legge, è ipotizzabile una responsabilità contrattuale (Cass. n. 589 del 1999; conf. nn. 603 del 2003, 1547 del 2004 e
19564 del 2004). Anche quando ha affermato la responsabilità della pubblica amministrazione verso il privato aggiudicatario nel caso di annullamento dell'aggiudicazione e conseguente inefficacia del contratto d'appalto per erronea scelta del contraente, assimilando detta responsabilità a quella di tipo contrattuale, la giurisprudenza ne ha individuato il presupposto nel contatto tra le future parti per effetto della partecipazione alla gara (Cass. n. 24438 del 2011; conf. n. 19775 del 2018) ovvero nel contatto qualificato tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto (Cass. n. 25644 del 2017). In seguito, il principio è stato affermato in modo generalizzato, nel senso che la responsabilità gravante sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell'affidamento riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione;
la responsabilità, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale, sia nel caso in cui il danno da lesione dell'affidamento derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato (Cass. sez. un. n. 8236 del 2020; conf. sez. un. n. 615 del 2021 e sez. un.
7 n. 1567 del 2023), con la precisazione che l'inerzia deve esser collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale di natura vincolata (Cass. sez. un. n.
3755 del 2024). In tutti questi casi, comunque, è il privato a dover dimostrare il rapporto inerente al provvedimento richiesto, il danno subito e il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e il danno stesso, mentre quest'ultima ha l'onere di dimostrare che il suddetto comportamento, commissivo od omissivo, non vi è stato, che non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non è ad essa imputabile (Cass. n. 13289 del 2025).
2.2. Nell'ambito della responsabilità aquiliana, fermo restando che sull'attore grava l'onere della prova del nesso causale, la giurisprudenza da tempo ha statuito che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo la teoria della c.d. regolarità causale. Ai fini dell'individuazione del soggetto chiamato alla responsabilità dal criterio di imputazione, un nesso causale è pur sempre necessario tra l'evento dannoso e, di volta in volta, la condotta del soggetto responsabile in ipotesi di responsabilità per colpa (art. 2043 cod. civ.) o la condotta di altri (ad es. art. 2049 c.c.) o i fatti di altra natura considerati dalla specifica norma (ad es. artt. 2051, 2052 cod. civ. e art. 2054, comma 4, cod. civ.), posti all'inizio della serie causale. In assenza di norme civili che regolino il rapporto causale, quindi, occorre far riferimento ai principi penalistici, con la particolarità che in questo caso il nesso eziologico andrà valutato non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso. In altri termini, mentre nella responsabilità penale il rapporto eziologico ha sempre come punto di riferimento iniziale la condotta dell'agente, in tema di responsabilità civile extracontrattuale il punto di partenza del segmento causale rilevante può essere anche altro, se in questi termini la norma fissa il criterio di imputazione, ma le regole per ritenere sussistente, concorrente, insussistente o interrotto il nesso causale tra tale elemento e l'evento dannoso, rimangono le stesse. Il rischio o il pericolo possono sorreggere la motivazione che porta ad accertare la causalità di fatto, ma restano
8 categorie di mero supporto che da sole non valgono a costruire autonomamente una teoria della causalità nell'illecito civile. Nella ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. Detto standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi, disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi (Cass. sez. un. n. 576 del
2008; conf. sez. un. nn. 581, 582 e 584 del 2008, nonché nn. 10741 del 2009,
16123 del 2010, 8430 del 2011, 15453 del 2011, 47 del 2017, 23197 del 2018,
18584 del 2021, 25884 del 2022, 5922 del 2024, 16199 del 2024 e 25805 del
2024).
2.3. Il legislatore è intervenuto con l'art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007, al fine di riconoscere la causa di servizio e adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero ai familiari superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e il beneficio è stato esteso dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. n.
37 del 2009, art. 2, comma 2, lettera e), poi trasfuso nel D.P.R. n. 90 del 2010, art. 1079, e successive modifiche, identificando tra i destinatari delle disposizioni, per
9 quanto interessa, anche i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari e ai siti di stoccaggio di munizioni ed esplosivi e intendendo per zone adiacenti quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari e delle altre aree interessate;
in applicazione di un principio analogo a quello già affermato in tema di assicurazione contro le malattie professionali incluse nella tabella, a fronte di un rischio tipizzato, che si individua nella presenza di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, in presenza di elementi statistici rilevanti, come accade ove il militare abbia prestato servizio in ambienti bellici, e di correlazione quanto meno concausale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la patologia sofferta, la giurisprudenza più recente considera accertata la dipendenza da causa di servizio, salvo che la pubblica amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia autonoma ed esclusiva, idonei a superare la presunzione legale (cfr., avuto riguardo al personale militare, con diversi esiti secondo le patologie tumorali, a partire da Cass. n. 7409 del 2023, Cass. nn. 2996 del 2024, 9641 del 2024, 12595 del 2024, 17017 del 2024, 17589 del 2024, 35324 del 2024 e 19415 del 2025).
2.4. Nella specie, gli attori hanno agito in giudizio, quali prossimi congiunti ed eredi, per il risarcimento dei danni derivanti dal decesso in giovane età di un loro familiare, individuandone la causa in un fenomeno di inquinamento all'interno ed intorno ad un'area adibita ad uso militare ed ascrivendo la responsabilità per colpa al , a titolo contrattuale per contatto Controparte_1 sociale o a titolo extracontrattuale;
il convenuto, di contro, oltre a negare di esser gravato da alcun obbligo di protezione, ha contestato in modo specifico la circostanza della contaminazione ambientale, così come la frequentazione dei luoghi da parte del defunto, e la sussistenza del nesso causale tra il decesso e l'attività sperimentale svolta presso il Poligono.
2.5. Ciò premesso, occorre accertare la responsabilità per l'evento, con particolare riferimento al rapporto di causalità con l'area e con l'attività in questione, al di là della qualificazione del titolo dell'azione.
2.6. Relativamente alla situazione generale, secondo quanto emerge dalla
10 relazione sulle indagini svolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fattori patogeni connessi a materiale bellico, anche per impiego di uranio impoverito, istituita dal Senato, la quale approvava la relazione finale il 9 gennaio
2013, e secondo quanto emerge, altresì, dalle relazioni di consulenza formate nel procedimento penale, per omissione di cautele contro disastri o infortuni, promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanusei e concluso con sentenza penale di assoluzione del 10 novembre 2021, il Salto di QU, dove si sarebbe registrata un'incidenza anomala di tumori e decessi, descritta nei mezzi di comunicazione come sindrome di QU, è una zona rocciosa situata nella costa sud-orientale della Sardegna, nella quale è ospitato, a partire dall'anno 1956, il
Poligono Sperimentale di Addestramento Interforze, il quale nella parte a terra ha sede nel territorio di Perdasdefogu e nella parte a mare ha sede nel territorio di
Villaputzu, precisamente a Capo San Lorenzo. Secondo gli atti parlamentari, assumendo come valore di riferimento la mortalità regionale, nelle ricerche compiute i territori dei Comuni circostanti non presentavano eccessi significativi per le patologie tumorali, se non per il tumore della laringe e del testicolo. A seguito di monitoraggio presso gli allevamenti ubicati nel territorio di Villaputzu,
Capo San Lorenzo, si comprendeva che gli scostamenti riguardavano la presenza di arsenico, derivante dall'attività mineraria pregressa, laddove non si osservavano misure di radioattività superiori ai limiti. I lavori della Commissione si concludevano riconoscendo, comunque, la necessità di avviare il risanamento ambientale. Nel corso delle operazioni di analisi parallelamente compiute in sede penale, facendo riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, allegato
5, tabella 1, colonne A e B, anche ammessa l'applicabilità ad infrastrutture militari secondo le procedure speciali di cui all'art. 184, comma 5-bis, del D.Lgs. cit., non venivano accertati livelli di arsenico superiori alle soglie di contaminazione del suolo, se non in alcuni siti, per i quali le concentrazioni nei campioni superavano i limiti previsti in colonna A (uso verde e residenziale), comunque non quelli in colonna B (uso commerciale e industriale). Si avvertiva, però, che i valori di tale elemento chimico sono generalmente elevati nelle zone limitrofe a QU, a causa dell'intenso sfruttamento di tipo minerario a cui l'area è stata sottoposta fino agli
11 anni '60, per l'estrazione di arsenopirite in località Baccu Locci, dove sorge una miniera, lungo le sponde dell'omonimo torrente. Sui campioni di suolo, veniva rilevata la presenza anche di uranio e torio, in quantitativi variabili da zona a zona, ma questi elementi radioattivi, come posto in evidenza e come noto, sono diffusi naturalmente nella crosta terrestre e possono avere localmente concentrazioni più elevate.
2.7. Con l'introduzione del giudizio penale, si approfondivano gli accertamenti tecnici già intrapresi. Nella relazione peritale predisposta dal prof.
docente di chimica nel corso di ingegneria nucleare del Persona_7
di Milano ed esperto di radiochimica, incaricato di rivalutare CP_5
l'eventuale contaminazione, oltre a dare conferma dell'assenza di inquinamento da arsenico riconducibile ad attività militare, si dedicava ampia ed attenta trattazione al rischio radiologico, sul quale occorre soffermarsi per la complessità del tema. Al fine di valutare i limiti di contaminazione e distinguere i valori di origine antropica dai valori di fondo, in via preliminare veniva chiarita la necessità di attenersi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 230 del 1995 e al D.Lgs. n. 241 del
2000, emanati in attuazione delle direttive EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché di osservare le linee guida RP 122, in materia di radioprotezione: infatti, uranio e torio sono radionuclidi naturali, diffusi in modo ubiquitario, per cui occorre far riferimento ai valori di dose a cui si trova esposta la popolazione in esame, e non ai valori di concentrazione indicati dalle indagini analitiche su matrici ambientali, secondo un differente approccio ed un diverso e più complesso calcolo. A differenza dei radionuclidi artificiali, per le materie radioattive naturali non è possibile riferirsi ad una quantificazione assoluta per stabilirne la rilevanza radiologica. Su tali basi metodologiche, anche ipotizzando il contributo antropico di tipo militare, con armi e munizioni, al deposito di radionuclidi o al rilascio in forma di particolato di quelli contenuti nei bersagli colpiti e nelle stesse rocce coinvolte da esplosioni, si concludeva che i livelli di uranio e torio rilevati nei suoli interni ed esterni al Poligono fossero di gran lunga inferiori ai limiti c.d. di esenzione, con la conseguente esclusione di alcun rischio
12 radiologico, di qui la “condizione di totale sicurezza”, da questo punto di vista.
2.8. Relativamente alla situazione particolare, secondo quanto emerge dalla documentazione sanitaria ed ogni altra correlata alla posizione specifica, Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto ad Arezzo il 6 giugno 2010,
[...] residente in vita a Villaputzu, a far data dal primo ricovero del 15 novembre 2008, riportava diagnosi di leucemia linfoblastica acuta, trattata con chemioterapia senza remissione. Secondo le analisi sul campione di tibia prelevato post mortem, nell'ambito delle indagini penali, limitatamente alle sostanze ipotizzate dai familiari del defunto come determinanti nella eziopatogenesi, la concentrazione di uranio risultava di 0,4 ng/g, quella di torio 0,2 o 0 ng/g e quella di arsenico 44 o
46 ng/g, dove l'abbreviazione sta per nanogrammo, che indica la miliardesima parte di grammo. Queste tracce non venivano segnalate dagli esperti interpellati come allarmanti ed associate a evidenti condizioni di tossicità chimica o radioattiva. Tra tutte le salme delle persone decedute nello stesso periodo e sottoposte a riesumazione, peraltro, il campione del giovane presentava, nel complesso, i minori valori di possibili inquinanti.
2.9. Perché questi in vita si trovasse in relazione con i luoghi di sospetta contaminazione è spiegato dal fatto che, dai primi anni '90 fino al 2006, il padre otteneva in concessione dal Comune di Villaputzu, ad uso di pascolo del bestiame, alcuni terreni di proprietà comunale ed altri appartenenti al demanio militare, compresi nel sedime del Poligono e concessi al medesimo Comune, per un'estensione complessiva superiore a 60 ha, un vasto compendio indicato nelle mappe e negli attestati come ricadente in località Murtas, prossima al litorale.
Negli anni successivi, gli stessi terreni venivano assegnati a una società di persone costituita, sul finire dell'anno 2005, tra i figli dell'allevatore, della quale era socio anche il giovane deceduto. In proposito, i compaesani auditi in questo giudizio
, e nelle loro deposizioni, hanno CP_6 Persona_8 Persona_9 dichiarato che “frequentava” i terreni del demanio militare allorché Persona_1 erano concessi al padre, distanti dal Poligono circa 500 m, nei quali il genitore conduceva al pascolo le vacche;
dopo il passaggio dei terreni alla società di famiglia, vi svolgeva egli stesso le mansioni di allevatore, guidando Persona_1
13 il trattore e badando ai bovini appartenenti alla società, da lui condotti a volte verso il mare ed altre volte verso la “zona recintata, dove [si] sparavano i missili”, fino a che egli scopriva di essere malato di tumore. Sugli usi militari, il testimone già responsabile tecnico del Poligono, ha Testimone_1 confermato per sua diretta conoscenza che, nell'anno 1988, veniva lanciato da un aereo un missile con testa di guerra contenente uranio impoverito, andando a colpire un rimorchiatore in mare a sei miglia dalla costa, mentre, dalla fine degli anni '70 ai primi anni '90, venivano fatte brillare a terra bombe e munizioni obsolete, in zone solo temporaneamente interdette.
2.10. Non sono ammissibili e vanno disattese, invece, le istanze istruttorie reiterate dagli attori nelle conclusioni: in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sulla malattia e sul rapporto di causalità tra l'attività di allevatore con esposizione a sostanze nocive e l'insorgenza della patologia tumorale con conseguente decesso, anche mediante esami necroscopici, in quanto le indagini sollecitate sul nesso causale, le quali per la loro complessità dovrebbero avere carattere multidisciplinare, non potendo limitarsi alla competenza medico-legale, si rivelano superflue, a fronte della mancanza di specifiche contestazioni che siano sorte sui parametri scientifici e sugli studi particolari, tenuto conto delle relazioni peritali già esaminate, articolate ed estese in ogni possibile direzione, sicché ogni altro accertamento tecnico sarebbe rivolto alla ricerca non di altri elementi di prova, ma di nuove regole di inferenza, espresse da leggi statistiche diverse da quelle condivise, secondo le conoscenze attuali, e fondate su altra e più restrittiva valutazione del rischio chimico e radiologico, così da porsi in contrasto col divieto di chiedere e far compiere indagini meramente esplorative;
in ordine alla richiesta di ordine di esibizione integrale degli atti del procedimento penale, delle relazioni delle Aziende sanitarie locali sugli accertamenti compiuti negli allevamenti di bestiame, dei rapporti del Corpo forestale regionale sui rifiuti militari rinvenuti e sui capi di bestiame censiti e delle altre annotazioni di polizia giudiziaria inerenti ai fatti di causa, in quanto trattasi di documenti richiesti tutti in mancanza di indicazione specifica dei fatti decisivi che si intenda provare, per il loro tramite, a conferma o a smentita di quanto già acquisito, nonché in difetto di prova del
14 previo tentativo di acquisire detti documenti di propria iniziativa con l'uso dell'ordinaria diligenza, presso il Ministero convenuto o presso la competente
Procura.
2.11. Alla luce dei risultati istruttori, si impongono due ordini di rilievi.
2.12. Per quanto attiene al titolo, va escluso senz'altro che possa configurarsi alcuna responsabilità di natura contrattuale, non potendo ricondursi la vicenda ad un preesistente rapporto tra l'Amministrazione militare ed il giovane deceduto, mai instauratosi, o ad una qualificata relazione, suscettibile di ingenerare un affidamento legittimo e riconoscibile come contatto sociale.
2.13. Per quanto attiene al fondamento della responsabilità extracontrattuale, in più forme invocata, deve ricostruirsi l'accadimento ritenendo non provata la sussistenza del nesso causale tra qualsiasi antecedente riferibile all'Amministrazione militare – sia che lo si individui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente pericolosa sia che lo si intraveda nell'omessa custodia di un'area demaniale ad essa adibita e non adeguatamente bonificata – secondo i criteri di imputazione propri delle singole fattispecie, ed il decesso del giovane allevatore in conseguenza di una leucemia linfatica. Bisogna escludere, prima di tutto, che i danneggiati siano esonerati dalla prova del nesso causale per la presunzione legale di derivazione eziologica della malattia dalla vicinanza all'insediamento militare, inoperante fuori dell'ambito assistenziale ed ancor più nel caso concreto, poiché il giovane deceduto, il quale pacificamente non era un militare, bensì un civile, prima di contrarre la malattia altrettanto pacificamente non risiedeva in prossimità del perimetro del Poligono, bensì nel centro abitato di Villaputzu, ad una distanza di oltre 10 km, ben superiore alla larghezza massima della fascia territoriale presa in considerazione dalla normativa indennitaria. Nella verifica del nesso causale, di cui pur sempre e per intero deve farsi carico chi agisce in giudizio, emergono come circostanze accertate: a) da un lato, la condizione di esigua rilevanza chimica e la condizione di assoluta irrilevanza radiologica delle zone interne ed esterne al Poligono, in base alle leggi scientifiche di copertura ed alle norme speciali ispirate al principio di precauzione, denotando la mancanza di un'apprezzabile pericolosità per le comunità locali;
b) dall'altro lato, la
15 frequentazione occasionale fino a vent'anni d'età e la permanenza quotidiana per motivi di lavoro limitata a meno di due anni, dal 2006 al 2008, delle zone di campagna contigue al perimetro del Poligono, anche ammesso il passaggio col bestiame in siti eventualmente contaminati, da parte del pastore. Perciò, tenuto conto di tutti gli elementi disponibili nel caso concreto, secondo il criterio del più probabile che non, applicabile in materia civile, non è possibile affermare che il giovane allevatore sia rimasto esposto per inalazione o ingestione a polveri provenienti da materiali ad uso bellico dispersi nell'ambiente e contenenti uranio impoverito, torio, arsenico o altre sostanze cancerogene in misura significativa e maggiore rispetto al rischio chimico e radiologico a cui è esposta la popolazione generale. La mancata esposizione ad uno specifico rischio porta ad escludere, sul piano causale, la plausibilità dell'ipotesi che l'attività addestrativa e sperimentale esercitata nell'insediamento militare costituisca con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale una causa o anche solo una concausa della patologia tumorale da cui è conseguito il decesso e ad accogliere, siccome preponderante,
l'ipotesi contraria.
2.14. Ne consegue che al convenuto non è imputabile l'evento, in quanto l'ascritta condotta, attiva ed omissiva, consistente nell'impiego di munizioni con sostanze nocive e nella mancata adozione di misure idonee ad evitare pregiudizio alla salute, non costituisce, in ogni caso, una condizione necessaria dell'evento stesso.
2.15. Non sussiste, pertanto, in assenza del nesso causale, il diritto al risarcimento dei danni, in favore del civile deceduto e dei familiari superstiti.
3. Conclusivamente, la domanda va respinta.
4. La complessità e peculiarità della vicenda, sostanziale e processuale, e la obiettiva difficoltà di accertamento del nesso causale in una controversia per linfoma maligno, stante la comprensibile differenza di prognosi sull'esito del giudizio all'epoca della scelta dell'esercizio di un'azione civile in pendenza di un procedimento penale di lunga durata e di grande risalto, non solo regionale, integrando gravi ed eccezionali ragioni, giustificano la compensazione delle spese di lite per intero.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 4 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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