TAR Palermo, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 302
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccessiva rilevanza del rapporto di coniugio

    La Corte ha ritenuto che i legami parentali sono rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche o di una regia familiare. Nel caso di specie, oltre alla coincidenza delle sedi legali, è emerso un interessamento del marito per la società della ricorrente anche dopo la dismissione delle sue cariche sociali. Inoltre, uno dei reati contestati al marito è stato commesso in favore della società della ricorrente in epoca successiva alla sua dismissione dalle cariche.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e eccesso di potere

    Il Tribunale ha affermato che non vi è obbligo per il Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa e che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione tecnica dell'autorità prefettizia. Nel caso di specie, l'amministrazione ha considerato la prevenzione collaborativa, escludendola sulla base di considerazioni coerenti con la rilevanza del rapporto di coniugio e le cointeressenze economiche, escludendo la probabilità di un reinserimento della ditta nel circuito dell'economia legale.

  • Inammissibile
    Provvedimento non ancora adottato o comunicato

    Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere da ogni considerazione sull'impugnazione di un provvedimento dell'ANAC mai emanato per stessa ammissione di parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 302
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 302
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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