TAR
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00906/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 30/01/2026
N. 00302 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00906/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto dalla sig.ra OM
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della società OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in
Palermo, via Principe di Villafranca, n. 91;
contro il Ministero dell'interno (Prefettura di Trapani), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti N. 00906/2024 REG.RIC.
dell'Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento:
- dell'interdittiva antimafia n. OM, con contestuale rigetto della richiesta di permanenza della suddetta società negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), trasmessa alla ricorrente con nota n. 27307 di pari data;
- “del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato l'interdittiva in epigrafe, con la quale l'intimata
Prefettura ha rigettato l'istanza di iscrizione della società di cui ella è rappresentante legale nella c.d. "white list". N. 00906/2024 REG.RIC.
Ciò in quanto la ricorrente, amministratrice unica e titolare al 100% del capitale sociale della società OM, è coniuge del sig. OM, all'epoca rinviato a giudizio nel procedimento penale n. 3491/17 RGNR per:
(i) il delitto di cui all'art. 416-bis, c. 1, 3, 4 e 6, c.p.a, per avere, unitamente ad altri soggetti, fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra";
(ii) il delitto di cui agli artt. 99, 110, 629, commi 1, 2, in relazione all'art. 628, comma
3, n. 3, 416-bis 1, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, per avere, in concorso morale e materiale con un terzo soggetto, mediante minaccia anche implicita derivante dalla vista appartenenza a "cosa nostra", costretto un quarto soggetto a rinunciare ad alcune commesse in favore della OM (ciò sarebbe avvenuto in epoca prossima al 16 ottobre 2015);
(iii) del delitto di cui agli artt. 56, 99, 110, 629, commi 1, 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, n. 3, 416-bis.l, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, perché, il OM con altri soggetti, mediante minaccia anche implicita derivante della loro appartenenza a
"cosa nostra ", avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere un lavoratore dellaOM a presentare le proprie dimissioni, rinunciando a una serie di spettanze economiche.
L'amministrazione dell'interno ha precisato che:
- il OM è stato amministratore unico e socio unico della società OM dal 10.11.2006 al 6.3.2013;
- la società di cui la ricorrente è legale rappresentante ha la stessa sede legale e luogo di esercizio della menzionata OM. OM., destinataria dell'interdittiva n.
90867 del 27.11.2023;
- il Gruppo Interforze nella riunione del 14.3.2024 ha rilevato che: (i) il visto rapporto di coniugio e la coincidenza della sede legale può ragionevolmente far ritenere che esista una promiscuità tra le suddette due aziende; (ii) detti elementi, uniti al contesto socio-ambientale in cui operano le società in questione e ai settori di operatività N. 00906/2024 REG.RIC.
(edilizia per la ricorrente; distribuzione di OM per la OM.) sarebbero idonei a ritenere sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione;
- il suddetto rapporto di coniugio è stato ritenuto rilevante attesa l'influenza reciproca che si determina nell'ambito familiare e che può far presumere il rischio di condizionamento dell'impresa dato, appunto, dal predetto vincolo del titolare della ditta con un soggetto che ha mostrato di prestare dalla presenza in ambito familiare e che è stato imputato per aver mostrato di prestare adesione e fattiva collaborazione all'organizzazione criminale.
1.1. La ricorrente ha chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e
97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa N. 00906/2024 REG.RIC.
applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata.
2. Si è costituito l'intimato Ministero.
3. Con ordinanza presidenziale n. 300 dell'11 luglio 2024 l'amministrazione dell'interno è stata onerata di produrre copia autentica del provvedimento impugnato e degli atti sulla base del quale esso è stato adottato.
4. L'amministrazione dell'interno ha quindi adempiuto il superiore ordine istruttorio.
5. In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'infondatezza del ricorso consente di prescindere da ogni considerazione sull'impugnazione di un provvedimento dell'ANAC mai emanato per stessa ammissione di parte ricorrente.
2. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per il rigetto del primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza la ricorrente si è doluta del fatto che l'impugnata interdittiva avrebbe dato eccessiva rilevanza al visto rapporto di coniugio, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto che le due società opererebbero in settori differenti (la OM in quello edile; la OM., nella vendita di -
OMISSIS-). Ha inoltre dato atto che la OM. ha impugnato l'interdittiva n.
90867/2023 presso questo Tribunale (ricorso R.G. n. 245/2024).
Con memorie rese in prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ha ulteriormente insistito su tale circostanza, sostenendo in particolare che la documentazione prodotta da parte resistente riguarderebbe unicamente le vicende giudiziarie del OM.
2.2. La resistente amministrazione, dato atto dell'intervenuta condanna del OM ad anni diciotto di reclusione, ha invece sostenuto la rilevanza delle circostanze fatte N. 00906/2024 REG.RIC.
valere nell'impugnato provvedimento per dimostrare il rischio di infiltrazione. Ha inoltre precisato che il delitto di estorsione consumato in favore della OM, richiamato nell'impugnato provvedimento, sarebbe stato consumato il 16.10.2015, dunque in epoca successiva alla dismissione, da parte del suddetto OM, delle cariche ivi rivestite.
2.3. Premesso che ai fini di questo giudizio non rileva l'esito del ricorso R.G. n.
245/2024 (trattenuto in decisione il 18.11.2025 e comunque rigettato; la sentenza di rigetto n. 23/2026 è stata pubblicata il 5 gennaio 2026), il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche (Cons. St., sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836) o comunque laddove l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto,
o se vi possa essere un'influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto (cfr. le sentt. di questa Sezione nn. 381, 490, 703, 1291 e 1373 del 2025 e i precedenti ivi richiamati).
Nel caso di specie, rilevano in tal senso non solo la coincidenza della sede legale della-
OMISSIS- e della OM. ma anche – come fatto valere dalla difesa erariale – la circostanza che uno dei reati contestati al OM (che, nelle more del presente giudizio, è stato condannato in primo grado a diciotto anni di carcere; cfr. il dispositivo della relativa sentenza, prodotto dalla parte resistente il 9.4.2025) è stato commesso in favore dellaOM in un'epoca in cui egli non rivestiva più alcuna carica (cfr. le pp. 2-3 dell'impugnato provvedimento, compendiate nella superiore narrativa).
Dunque, l'interdittiva per cui è causa non può essere fondatamente criticata perché basata unicamente sul rapporto di coniugio tra la ricorrente e il OM, risultando piuttosto agli atti, oltre la coincidenza di sedi, anche un interessamento di quest'ultimo N. 00906/2024 REG.RIC.
per la società OM in epoca successiva alla formale dismissione di ogni carica sociale.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha poi contestato l'impugnato provvedimento perché asseritamente sproporzionato, atteso che la resistente amministrazione non avrebbe considerato la possibilità di adottare misure meno radicali rispetto all'interdittiva.
3.1. Al riguardo, va premesso che, come di recente affermato dalla Sezione (TAR
Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373):
(i) la prevenzione collaborativa (che è ormai la tipica misura alternativa all'interdittiva
“pura”) ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole in rapporto all'intensità di pericolo di condizionamento;
(ii) ciò risponde, insieme, all'interesse dell'impresa a essere sottoposta a un regime preventivo compatibile con il mantenimento della sua integrità aziendale e all'interesse pubblico all'applicazione selettiva della più grave misura interdittiva;
(iii) non vi è alcun obbligo in capo al Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa;
(iv) il giudice amministrativo, a fronte di una simile valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'autorità prefettizia, ma deve limitarsi a concentrare il proprio sindacato sulla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.
Nel caso di specie, l'amministrazione ha svolto puntuali considerazioni in punto di prevenzione collaborativa, affermando in particolare che “non sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto gli elementi in premessa indicati fanno ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e sistematica e non occasionale della mafia da parte della ditta "OM", trattandosi, tra l'altro, di una ditta dove l'Amministratrice e socia unica è coniuge del soggetto controindicato, N. 00906/2024 REG.RIC.
con la conseguente esclusione della probabilità di un reinserimento della ditta stessa nel circuito dell'economia legale" (cfr. p. 10 del provvedimento).
L'amministrazione dell'interno si è, dunque, espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva dell'interdittiva “pura”, salvo poi escluderla sulla base delle considerazioni tutt'altro che illogiche, ma anzi del tutto coerenti con le già viste valutazioni in punto di rilevanza di un rapporto di coniugio in presenza delle accertate cointeressenze economiche tra la ricorrente e il marito.
Va dunque rigettato anche il secondo motivo di ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private menzionate nella sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00906/2024 REG.RIC.
LV ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI LV ZI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 30/01/2026
N. 00302 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00906/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto dalla sig.ra OM
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della società OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in
Palermo, via Principe di Villafranca, n. 91;
contro il Ministero dell'interno (Prefettura di Trapani), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti N. 00906/2024 REG.RIC.
dell'Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento:
- dell'interdittiva antimafia n. OM, con contestuale rigetto della richiesta di permanenza della suddetta società negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), trasmessa alla ricorrente con nota n. 27307 di pari data;
- “del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato l'interdittiva in epigrafe, con la quale l'intimata
Prefettura ha rigettato l'istanza di iscrizione della società di cui ella è rappresentante legale nella c.d. "white list". N. 00906/2024 REG.RIC.
Ciò in quanto la ricorrente, amministratrice unica e titolare al 100% del capitale sociale della società OM, è coniuge del sig. OM, all'epoca rinviato a giudizio nel procedimento penale n. 3491/17 RGNR per:
(i) il delitto di cui all'art. 416-bis, c. 1, 3, 4 e 6, c.p.a, per avere, unitamente ad altri soggetti, fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra";
(ii) il delitto di cui agli artt. 99, 110, 629, commi 1, 2, in relazione all'art. 628, comma
3, n. 3, 416-bis 1, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, per avere, in concorso morale e materiale con un terzo soggetto, mediante minaccia anche implicita derivante dalla vista appartenenza a "cosa nostra", costretto un quarto soggetto a rinunciare ad alcune commesse in favore della OM (ciò sarebbe avvenuto in epoca prossima al 16 ottobre 2015);
(iii) del delitto di cui agli artt. 56, 99, 110, 629, commi 1, 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, n. 3, 416-bis.l, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, perché, il OM con altri soggetti, mediante minaccia anche implicita derivante della loro appartenenza a
"cosa nostra ", avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere un lavoratore dellaOM a presentare le proprie dimissioni, rinunciando a una serie di spettanze economiche.
L'amministrazione dell'interno ha precisato che:
- il OM è stato amministratore unico e socio unico della società OM dal 10.11.2006 al 6.3.2013;
- la società di cui la ricorrente è legale rappresentante ha la stessa sede legale e luogo di esercizio della menzionata OM. OM., destinataria dell'interdittiva n.
90867 del 27.11.2023;
- il Gruppo Interforze nella riunione del 14.3.2024 ha rilevato che: (i) il visto rapporto di coniugio e la coincidenza della sede legale può ragionevolmente far ritenere che esista una promiscuità tra le suddette due aziende; (ii) detti elementi, uniti al contesto socio-ambientale in cui operano le società in questione e ai settori di operatività N. 00906/2024 REG.RIC.
(edilizia per la ricorrente; distribuzione di OM per la OM.) sarebbero idonei a ritenere sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione;
- il suddetto rapporto di coniugio è stato ritenuto rilevante attesa l'influenza reciproca che si determina nell'ambito familiare e che può far presumere il rischio di condizionamento dell'impresa dato, appunto, dal predetto vincolo del titolare della ditta con un soggetto che ha mostrato di prestare dalla presenza in ambito familiare e che è stato imputato per aver mostrato di prestare adesione e fattiva collaborazione all'organizzazione criminale.
1.1. La ricorrente ha chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e
97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa N. 00906/2024 REG.RIC.
applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata.
2. Si è costituito l'intimato Ministero.
3. Con ordinanza presidenziale n. 300 dell'11 luglio 2024 l'amministrazione dell'interno è stata onerata di produrre copia autentica del provvedimento impugnato e degli atti sulla base del quale esso è stato adottato.
4. L'amministrazione dell'interno ha quindi adempiuto il superiore ordine istruttorio.
5. In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'infondatezza del ricorso consente di prescindere da ogni considerazione sull'impugnazione di un provvedimento dell'ANAC mai emanato per stessa ammissione di parte ricorrente.
2. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per il rigetto del primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza la ricorrente si è doluta del fatto che l'impugnata interdittiva avrebbe dato eccessiva rilevanza al visto rapporto di coniugio, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto che le due società opererebbero in settori differenti (la OM in quello edile; la OM., nella vendita di -
OMISSIS-). Ha inoltre dato atto che la OM. ha impugnato l'interdittiva n.
90867/2023 presso questo Tribunale (ricorso R.G. n. 245/2024).
Con memorie rese in prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ha ulteriormente insistito su tale circostanza, sostenendo in particolare che la documentazione prodotta da parte resistente riguarderebbe unicamente le vicende giudiziarie del OM.
2.2. La resistente amministrazione, dato atto dell'intervenuta condanna del OM ad anni diciotto di reclusione, ha invece sostenuto la rilevanza delle circostanze fatte N. 00906/2024 REG.RIC.
valere nell'impugnato provvedimento per dimostrare il rischio di infiltrazione. Ha inoltre precisato che il delitto di estorsione consumato in favore della OM, richiamato nell'impugnato provvedimento, sarebbe stato consumato il 16.10.2015, dunque in epoca successiva alla dismissione, da parte del suddetto OM, delle cariche ivi rivestite.
2.3. Premesso che ai fini di questo giudizio non rileva l'esito del ricorso R.G. n.
245/2024 (trattenuto in decisione il 18.11.2025 e comunque rigettato; la sentenza di rigetto n. 23/2026 è stata pubblicata il 5 gennaio 2026), il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche (Cons. St., sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836) o comunque laddove l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto,
o se vi possa essere un'influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto (cfr. le sentt. di questa Sezione nn. 381, 490, 703, 1291 e 1373 del 2025 e i precedenti ivi richiamati).
Nel caso di specie, rilevano in tal senso non solo la coincidenza della sede legale della-
OMISSIS- e della OM. ma anche – come fatto valere dalla difesa erariale – la circostanza che uno dei reati contestati al OM (che, nelle more del presente giudizio, è stato condannato in primo grado a diciotto anni di carcere; cfr. il dispositivo della relativa sentenza, prodotto dalla parte resistente il 9.4.2025) è stato commesso in favore dellaOM in un'epoca in cui egli non rivestiva più alcuna carica (cfr. le pp. 2-3 dell'impugnato provvedimento, compendiate nella superiore narrativa).
Dunque, l'interdittiva per cui è causa non può essere fondatamente criticata perché basata unicamente sul rapporto di coniugio tra la ricorrente e il OM, risultando piuttosto agli atti, oltre la coincidenza di sedi, anche un interessamento di quest'ultimo N. 00906/2024 REG.RIC.
per la società OM in epoca successiva alla formale dismissione di ogni carica sociale.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha poi contestato l'impugnato provvedimento perché asseritamente sproporzionato, atteso che la resistente amministrazione non avrebbe considerato la possibilità di adottare misure meno radicali rispetto all'interdittiva.
3.1. Al riguardo, va premesso che, come di recente affermato dalla Sezione (TAR
Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373):
(i) la prevenzione collaborativa (che è ormai la tipica misura alternativa all'interdittiva
“pura”) ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole in rapporto all'intensità di pericolo di condizionamento;
(ii) ciò risponde, insieme, all'interesse dell'impresa a essere sottoposta a un regime preventivo compatibile con il mantenimento della sua integrità aziendale e all'interesse pubblico all'applicazione selettiva della più grave misura interdittiva;
(iii) non vi è alcun obbligo in capo al Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa;
(iv) il giudice amministrativo, a fronte di una simile valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'autorità prefettizia, ma deve limitarsi a concentrare il proprio sindacato sulla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.
Nel caso di specie, l'amministrazione ha svolto puntuali considerazioni in punto di prevenzione collaborativa, affermando in particolare che “non sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto gli elementi in premessa indicati fanno ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e sistematica e non occasionale della mafia da parte della ditta "OM", trattandosi, tra l'altro, di una ditta dove l'Amministratrice e socia unica è coniuge del soggetto controindicato, N. 00906/2024 REG.RIC.
con la conseguente esclusione della probabilità di un reinserimento della ditta stessa nel circuito dell'economia legale" (cfr. p. 10 del provvedimento).
L'amministrazione dell'interno si è, dunque, espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva dell'interdittiva “pura”, salvo poi escluderla sulla base delle considerazioni tutt'altro che illogiche, ma anzi del tutto coerenti con le già viste valutazioni in punto di rilevanza di un rapporto di coniugio in presenza delle accertate cointeressenze economiche tra la ricorrente e il marito.
Va dunque rigettato anche il secondo motivo di ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private menzionate nella sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00906/2024 REG.RIC.
LV ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI LV ZI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.