Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/04/2025 nella causa RG n. 167/2024 promossa da
FF LL, , assistita dall'avv. RINALDI GIOVANNI C.F._1
Parte ricorrente
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, 80185250588, assistito dalla dr.ssa ROTA MARIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, lamentando l'abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati con il Ministero e chiedendo il risarcimento del danno.
Il Ministero, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Con riferimento alla domanda in esame, si rileva che la Suprema Corte, a partire dalle note pronunce 22552-22557/2016, rese all'esito delle complesse vicende riguardanti il personale scolastico c.d. “precario”, ha autorevolmente individuato i principi di diritto in base ai quali sono state risolte le principali questioni oggetto di causa.
Si richiamano sul punto – sinteticamente- le regole individuate dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
22552/16):
118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs.
n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 (C.Cost. 187/2016) e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n.
124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi" (La Corte, con riferimento alla disciplina europea ha richiamato la sentenza della CGUE del 26 novembre 2014, “Mascolo e altri”, che ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a
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120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L.
n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della
L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015,
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
Tali autorevoli principi sono stati confermati dalla giurisprudenza successiva (cfr. ad esempio Cass.
Civ. ord. 8936/17) e si ritiene, pertanto, che essi esprimano uno stabile orientamento in materia.
Nella sentenza n. 22552/16 sopra richiamata, la Suprema corte ha delineato con chiarezza il regime normativo delle supplenze, differenziate in tre tipologie (art. 4 l.124/1999):
2 1) Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su "organico di diritto", “riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perchè relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze”.
2) Le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, “coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico”.
3). Le supplenze temporanee (comma 3), “sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati”.
Come sopra rilevato, conclusivamente, la reiterazione dei contratti a termine con il Mim è, dunque, illegittima soltanto se –ricorrendo gli ulteriori presupposti indicati- il superamento dei 36 mesi riguarda i contratti “su organico di diritto” (l'abuso nell'utilizzo dei quali è agevole, ove si tratti di contratti espressamente stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 cit. o comunque ove abbiano scadenza al 31 agosto, essendo sufficiente accertare l'inizio dell'esecuzione di un quarto contratto di questo tipo dopo tre di essi anche non consecutivi); invece in caso di supplenze su “organico di fatto” è necessario che il lavoratore, oltre ad una durata complessiva superiore a 36 mesi (che, stante la tipologia di supplenze, non possono essere consecutivi, ma i contratti devono comunque susseguirsi senza che fra l'uno e l'altro vi sia una soluzione di continuità consistente), alleghi e provi che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) (cfr.
Cass. 22552/16 cit.)
Ebbene, alla luce di tutti i principi illustrati, pare corretto riconoscersi il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, posto che:
- non vi è contestazione tra le parti circa la sussistenza ed il contenuto dei contratti a termine individuati dalla parte ricorrente nel ricorso;
-i contratti a termine sono stati stipulati dopo il 10.7.2001;
-non vi è tra gli stessi una consistente soluzione di continuità;
-risultano superati complessivamente 36 mesi;
-benchè non vi siano supplenze su organico di diritto, è pacifico che dall'a.s. 2021/2021 all'a.s.
2023/2024 la parte ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del Ministero sino al 30 giugno di ogni anno, presso l'IC S. Borgonuovo di Biella, sul sostegno.
3 L'accertamento di tali circostanze consente pertanto di ritenere provato in via presuntiva l'uso distorto dello strumento contrattuale, posto che la situazione descritta, complessivamente considerata, porta ad escludere l'effettiva sussistenza della temporaneità delle esigenze. Non si ritengono convincenti le argomentazioni del Ministero circa l'insussistenza del diritto, in considerazione del fatto che siano state bandite diverse procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale di ruolo: si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla S.C. (Cass.
15240/21), secondo cui “La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso- (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n.
5072 del 2016) -è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. 20. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e
92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione-che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. 21.Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non ha mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016”.
Non pare condivisibile, neppure, la considerazione svolta dal Ministero in base a cui la domanda sarebbe in ogni caso infondata, posto che la parte ricorrente risulta privo del titolo di specializzazione sul sostegno: si riportano sul punto le argomentazioni svolte dalla C. App. Torino
(sent. 276/2023): “La doglianza concernente la carenza di titolo di specializzazione didattica è infondata.
La disciplina di base degli insegnanti di sostegno trova un primo riferimento nell'art. 127, d.lgs. n. 297 del
1994, che (per quanto interessa) prevede, ai fini del superamento di particolari situazioni di difficoltà di apprendimento causate da handicap, l'utilizzo di docenti di sostegno, il cui organico è determinato dall'art. 443 del T.U. ed i cui compiti vanno coordinati, nell'ambito dei programmi educativi, con la didattica generale;
-che qualifica i docenti di sostegno come parte integrante dell'organico di circolo, tanto da poter essere trasferiti al ruolo comune dopo cinque anni di attività di sostegno;
-che stabilisce come tali docenti assumano la contitolarità delle classi in cui operano e collaborino con i docenti del modello organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali al fine di realizzare progetti educativi personalizzati;
-che ammette l'utilizzo “in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione, nei modi di cui all'art. 455, unicamente quando manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”(co. 4). Il successivo art. 481 dispone che: “1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2.Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1”. Infine, l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 stabilisce che: “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico”. Dalla normativa sopra riportata si evince che gli insegnanti di sostegno godono di un regime giuridico
4 leggermente diverso dai docenti ordinari, ma che la differenza sostanziale, quanto all'assegnazione su organico di fatto, attiene alla possibilità per la P.A. di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito ai sensi di legge, al fine di stabilire ore aggiuntive di sostegno a tutela dei disabili che si trovino in condizione di particolare gravità. Quest'ultima circostanza, ancorché chiarisca il motivo per il quale i posti su organico di fatto sono molto frequenti nel settore degli insegnanti di sostegno, non giustifica, però, l'esclusione dell'applicazione dei principi elaborati da Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016. Infatti, la logica che riconosce il risarcimento del danno nei casi de quibus si fonda sull'assunto che la reiterazione per più anni del medesimo incarico con la stessa cattedra senza cambiare istituto è, in linea di principio, del tutto ingiustificata, atteso che, dopo un certo periodo di tempo, la necessità di ampliare l'organico di diritto dovrebbe condurre la P.A. ad assumere le conseguenti determinazioni. Pertanto, il ricorso a continue supplenze su organico di fatto in presenza di siffatte condizioni risulta abusivo. Il Collegio condivide quell'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.
17.6.2019, n. 16174), per il quale l'art. 485 del d. lgs. n. 297/1994 condiziona il riconoscimento del servizio non di ruolo al possesso del solo «titolo di studio», ossia del «diploma di scuola secondaria o di laurea che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe docenza» (rif. a Cons. St., parere 11.2.2009, n. 3056/05). La giurisprudenza è pervenuta a tale risultato facendo leva: sul tenore letterale della disposizione;
sulla natura della specializzazione, che costituisce un titolo di precedenza e non un requisito imprescindibile per la prestazione dell'attività di sostegno;
sul rilievo che il titolo di specializzazione non abilita all'accesso ad alcuna classe di insegnamento, ma si correla alle particolari esigenze di forme di attività didattiche polivalenti (Cons. St. n. 4140/2009; n. 5398/2008; n.
5032/2008; n. 4306/2007; n. 2344/2006; n. 5459/2005). Si è, quindi, evidenziato che l'art.7, comma 2, della legge n. 124/1999 non ha natura innovativa, avendo il legislatore recepito, con valenza chiarificatrice, un'interpretazione che già era emersa nella giurisprudenza amministrativa, optando per la tesi più rispettosa del tenore letterale dell'art. 485 del predetto T.U.. Di qui la reiezione della doglianza”. Alla luce di tali argomentazioni, risulta assorbita ogni ulteriore doglianza e, in particolare, quella fondata sull'asserita colpevole inerzia della parte ricorrente ai fini dell'acquisizione del titolo di specializzazione.
Del tutto irrilevanti, infine, le considerazioni del Mim sull'età anagrafica della docente, ai fini del riconoscimento del diritto.
Venendo ora alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue, richiamando ex artt. 118 disp. att. le argomentazioni recentemente sviluppate dal Tribunale di Genova, sez. lav., sent.85/25: “ 11. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che – come visto – sono stati fino ad oggi individuati nei “parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)” (Cass. ord. n. 9323/2023), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Frattanto, infatti, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di
“conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR). Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente: “5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
5 compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria). Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un operazione di integrazione in via interpretativa orientata dalla conformit comunitaria che valga dare maggiore consistenza ed effettivit al danno risarcibile>(Cass. SS.UU. n. 5072/2016). La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta, appunto,
< in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato> (ibidem). Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo> (ibidem)]. Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (e potendo comunque darsi prova del maggior danno). L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore (privato e) pubblico. Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n.
81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato). Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia. (…)”. Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio della parte ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di specifica prova del danno da parte del docente
Ebbene, nella specie, tenuto conto della breve durata dell'abuso appare equo quantificare l'indennità nella misura di 4 mensilità ai fini del calcolo del TFR;
misura che appare comunque idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 in misura inferiore ai medi, stante la natura seriale delle controversie, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il Ministero convenuto a pagare, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 4 mensilità ai fini del calcolo del TFR, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
6 - condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.400, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa, con la richiesta distrazione.
Biella, 10.04.2025
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
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