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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 506/2022 promossa da:
– C.F. nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
via Cipollone n. 18 OT (BO) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Carbonaro del Foro di
Bologna (pec ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Via Barberia n. 28 in Bologna (BO)
APPELLANTE
Contro
– C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in via Email_2
Alfredo Testoni n. 6 in Bologna (BO)
– C.F. e P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_2
direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in via Email_2
Alfredo Testoni n. 6 in Bologna (BO)
APPELLATI
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA – C.F. P.IVA_3
pagina 1 di 12 APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2232/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 9200/2020, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21.9.2021
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 25.2.2025 - depositata in data 28.2.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note scritte depositate l'8 gennaio 2025
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, previe le declaratorie del caso e in riforma della sentenza appellata n° 2232/2021 resa dal Tribunale di
Bologna, G.O.T. Dr.ssa Belardinelli nella causa R.G. 9200/2020, non notificata, previa
- riformare l'impugnata sentenza n. 2232/2021 e per l'effetto accertare e dichiarare la giurisdizione e la competenza del Giudice Civile siccome adito in prime cure e per l'effetto, in via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutività degli impugnati provvedimenti tutti, nonché di ogni altro provvedimento pregiudizievole nel merito in via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto dell' e della richiedente Corte d'Appello di CP_3 CP_3
Reggio Calabria ovvero della creditrice procedente all'esecuzione forzata in danno del Sig. Parte_1
, per tutti i motivi illustrati in atti;
[...]
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o illegittima la procedura di Pignoramento presso terzi, nonché di iscrizione di ipoteca in danno del Sig. e, conseguentemente, condannare la Parte_1
creditrice/procedente alla cancellazione a propria cura e spese;
in via subordinata:
pagina 2 di 12 - dichiarare nulla, inefficace e/o illegittima la procedura di pignoramento presso terzi e l'iscrizione di ipoteca in danno del Sig. , e conseguentemente, condannare la creditrice/procedente Parte_1
alla cancellazione a propria cura e spese;
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o illegittima la procedura di pignoramento presso il C/C bancario intestato al Sig. , provvedendo alla relativa cancellazione/sblocco a cura e spese Parte_1
della creditrice/procedente;
In ogni caso: escluso il vincolo di solidarietà per le spese processuali, come da ordinanza su incidente di esecuzione
n. 2532/05 RGNR DDA, n. 344/10 RG TRIB, n.19/18 R.E. Mod 32, accertare e conseguentemente dichiarare, previa sospensione del pignoramento e cancellazione dell'ipoteca, l'importo della somma dovuta dal solo Sig. per spese processuali di giustizia in riferimento ai soli reati per Parte_1
i quali il Sig. ha riportato condanna, al fine di accertare entro quali limiti dette Parte_1
spese possano essere ricondotte alla sua posizione, tenendo conto della effettiva responsabilità penale riconosciuta a suo carico, oggetto di giudicato, apportando i relativi conguagli per quanto già esecutivamente riscosso;
dichiarare per l'effetto: inesistenti ovvero nulle le cartelle esattoriali (compresa la cartella n. 02020170020895087000 di €
52.131,24, non notificata) che hanno imposto il pagamento di spese processuali non dovute, che dovranno essere eventualmente nuovamente emesse a seguito del calcolo delle spese processuali effettuato correttamente alla luce dei principi di Legge (Tabelle del Ministero di Grazia e Giustizia, pubblicate Gazzetta Ufficiale, con decreto n. 124 del 10/06/2014) giurisprudenziali sopra richiamati e, di conseguenza, determinare le spese processuali attribuibili al predetto Sig. ai fini Parte_1
della quantificazione del debito;
- salvi i danni da richiedersi in separato giudizio.
In via istruttoria: si insiste nelle richieste istruttorie e nel rigetto di quelle avverse, come da memorie ex art. 183, VI co.,
2, 3, c.p.c. in prime cure, compreso l'ordine di produzione/esibizione alla controparte e/o al terzo ex art. 210 e segg.ti c.p.c. dell'elenco specifico (dettagliato per oggetto, nome e data) delle voci di spesa poste a fondamento della pretesa avversaria (c.d. partite di credito); delle richieste dei percipienti e dei pagamenti effettuati, con riserva di C.T.U. contabile a seguito della detta produzione/esibizione, nonché produzione/esibizione della cartella n. 02020170020895087000 di € 52.131,24 ai fini della verifica della notifica
pagina 3 di 12 Con il favore delle spese legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate dalle spese generali
(15%) e dagli oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per e Controparte_1 Controparte_3
come da note scritte depositate il 24 settembre 2024:
“rigettare l'appello promosso da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ricorso ex art. 615, secondo comma c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'esecuzione promossa nei suoi confronti da , Controparte_3
deducendo di aver ricevuto in data 11.4.2017 la notifica della cartella di pagamento n.
02020170004064822000 e del pedissequo atto di pignoramento presso terzi n. 02084201700000159/01 intimante il pagamento della somma complessiva di euro 268.083,77, a titolo di spese di giustizia conseguenti al procedimento penale all'esito del quale il ricorrente è stato condannato, con sentenza del
Tribunale di Locri emessa in data 30.10.2012, confermata in appello il 16.7.2014 e passata in giudicato il 22.9.2015, alla pena sospesa della reclusione di anni 2 ed al pagamento della pena pecuniaria di euro
5.000,00. Ha aggiunto, altresì, che in data 22.11.2017 avrebbe ricevuto la comunicazione di avvenuto pignoramento, in data 3.11.2017, della somma di euro 589,30 sul proprio conto corrente acceso presso
Unipol Banca.
Ciò premesso, ha eccepito la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità della procedura esecutiva, contestando il diritto dell'Agenzia di procedere all'esecuzione forzata e all'iscrizione di ipoteca, lamentando l'eccessività degli importi recati nelle relative cartelle di pagamento in ragione della non operatività del vincolo di solidarietà con riguardo alla condanna alle spese, conseguente all'abrogazione del secondo comma dell'art. 535 c.p.p. e che, pertanto, tali spese erroneamente non sarebbero state calcolate pro quota. Ha rappresentato, inoltre, di aver ricevuto in data 27.7.2018 la notifica di un avviso di iscrizione ipotecaria, documento n. 02076201800001207000, per la somma di euro 328.680,34, credito relativo al mancato pagamento di 5 cartelle di pagamento - tra cui la n. 02020170004064822000 di euro
272.198,82 e la n. 02020170020895087000 di euro 52.131,24, entrambe emesse dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria – Uff. Recupero Crediti a titolo di spese di giustizia - e, nello specifico, di quest'ultima ha dedotto di non aver ricevuto la notifica. Ha evidenziato, altresì, che al Pt_1
sarebbe stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per cui la pena detentiva ingiustamente scontata di due anni ed un mese di custodia cautelare in carcere potrebbe compensare qualunque somma dovuta. Ha pertanto invocato la sospensione della procedura esecutiva, evidenziando il nocumento cui sarebbe stato esposto il dall'esecuzione, in ragione degli impegni finanziari Pt_1
pagina 4 di 12 dallo stesso assunti (stipula di un contratto di mutuo fondiario;
stipula di un contratto di finanziamento).
1.1 – I convenuti e Controparte_1 Controparte_3
si sono costituiti unitariamente e l'incidente di opposizione endo-esecutiva si è
[...]
concluso con provvedimento emesso in data 12.5.2020 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha revocato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva presso terzi emesso in data 1.3.2019 e per l'effetto ha rigettato tale istanza, concedendo il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, mandando alla parte più diligente per l'iscrizione a ruolo della causa. A fondamento della decisione il G.E. ha statuito che dalla documentazione relativa alle partite di credito versate in atti dall'opposta si evince con chiarezza il credito da recuperare nei confronti dell'esecutato. Quanto all'eccepita mancata notifica della cartella n. 02076201800001207000 ha statuito che l'opponente si sia limitato ad affermare di non aver mai ricevuto detta notifica senza mettersi in prova su detta contestazione (chiedendo l'esibizione/verificazione dell'atto di notifica in possesso del creditore). Da ultimo, ha rigettato le ulteriori eccezioni avanzate dall'opponente in quanto attinenti alla fase penale.
2. - Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato in data 28.7.2020 ha Parte_1 convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_3
e la CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA insistendo nei motivi di
[...]
opposizione spiegati. Ha evidenziato che le cartelle esattoriali degli altri imputati recherebbero il medesimo importo e la dicitura “spese recuperabili per intero”, dal che discenderebbe che gli importi non siano relativi all'indagine investigativa svolta su ogni imputato, ma sottintenderebbero una solidarietà passiva, lamentando altresì che nella partita di credito n. 001008/2016 Settore penale non sia specificata l'addebitabilità degli importi. Ha altresì aggiunto che, sulla base delle tabelle del
, le uniche somme al più dovute dal sarebbero pari ad euro 150,00 Controparte_1 Pt_1
per il primo grado e ad euro 60,00 per il secondo grado, somme correttamente indicate nella partita di credito n. 001008/2016; di contro, ha evidenziato che le spese relative a CT e ad intercettazioni non sarebbero mai state svolte sulla persona del e, dunque, erroneamente allo stesso addebitate. Pt_1
Parimenti nella partita di credito n. 000761/2020 sarebbe erroneamente indicata la somma di euro
4.030,00 per beni sequestrati, di contro trattandosi di spese sostenute per i coimputati di reati diversi e, dunque, non dovute dal Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: Pt_1
con decreto emesso inaudita altera parte, disporre ex art. 624, co. I, c.p.c., la sospensione del
Pignoramento presso terzi, e di ogni altro provvedimento pregiudizievole;
nel merito in via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto dell' e della richiedente Corte d'Appello di Controparte_3
Reggio Calabria ovvero della creditrice procedente all'esecuzione forzata in danno del Sig. Pt_1
pagina 5 di 12 , per tutti i motivi illustrati nel corpo del presente ricorso;
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o Pt_1
illegittima la procedura di Pignoramento presso terzi, nonchè di iscrizione di ipoteca in danno del sig.
e, conseguentemente, condannare la creditrice/procedente alla cancellazione a Parte_1
propria cura e spese;
in via subordinata: - dichiarare nulla, inefficace e/o illegittima la procedura di pignoramento presso terzi e l'iscrizione di ipoteca in danno del Sig. e Parte_1
conseguentemente, condannare la creditrice/procedente alla cancellazione a propria cura e spese;
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o illegittima la procedura di pignoramento presso il C/C bancario intestato al Sig. , provvedendo alla relativa cancellazione/sblocco a cura e spese Parte_1
della creditrice/procedente; In ogni caso: escluso il vincolo di solidarietà per le spese processuali, come da ordinanza su incidente di esecuzione n. 2532/05 RGNR DDA, n. 344/10 RG TRIB, n.19/18
R.E. Mod 32, accertare e conseguentemente dichiarare, previa sospensione del pignoramento e cancellazione dell'ipoteca, l'importo della somma dovuta dal solo Sig. per spese Parte_1
processuali di giustizia in riferimento ai soli reati per i quali il Sig. ha riportato Parte_1
condanna, al fine di accertare entro quali limiti dette spese possano essere ricondotte alla sua posizione, tenendo conto della effettiva responsabilità penale riconosciuta a suo carico, oggetto di giudicato, apportando i relativi conguagli per quanto già esecutivamente riscosso;
dichiarare per
l'effetto: inesistenti ovvero nulle le cartelle esattoriali che hanno imposto il pagamento di spese processuali non dovute, che dovranno essere eventualmente nuovamente emesse a seguito del calcolo delle spese processuali effettuato correttamente alla luce dei principi di Legge e giurisprudenziali sopra richiamati e, di conseguenza, determinare le spese processuali attribuibili al predetto Sig.
ai fini della quantificazione del debito;
- salvi i danni da richiedersi in separato Parte_1
giudizio. in via istruttoria: Si indica quale testimone sui fatti indicati in premessa la Sig.ra Avv. Maria
Francesca Carbonaro da OT, salvo altri e salva ogni deduzione ed istanza da proporsi nei prefiggendo termini di legge anche ed in conseguenza del comportamento processuale della convenuta.
Con il favore delle spese, competenze et onorari di causa da maggiorarsi del 15% per le spese generali ex L.P.”
2.1 – In data 23.11.2020 si sono costituiti con un unico atto il e Controparte_1
l eccependo in via preliminare l'incompetenza del Controparte_3
giudice adito, in ragione della competenza del giudice penale, avendo controparte contestato anche la sussistenza dell'obbligazione di pagamento delle spese di giustizia conseguente alla sentenza di condanna emessa dal Giudice penale, doglianza di competenza del giudice dell'esecuzione penale, giusto dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale c.c. 29.9.2011 depositata il
12.1.2012. Sempre in via preliminare hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento pagina 6 di 12 della sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Nel merito ha evidenziato la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito e la sussistenza di un valido titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del
Giudice penale irrevocabile che ha previsto la condanna alla refusione delle spese processuali e di custodia, oltre che al pagamento della pena pecuniaria concludendo dunque per la sussistenza del proprio diritto, in qualità di ente riscossore per conto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, a dar corso alla procedura esecutiva presso terzi. Ha dedotto la ripartizione pro quota tra tutti i coimputati della somma imputata e, per l'effetto, l'infondatezza dell'eccepita applicazione del vincolo di solidarietà. Quanto all'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento n.
02020170020895087000 ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione, rappresentando che, nell'impossibilità di effettuare la notifica brevi manu in ragione della sua irreperibilità, l'atto sarebbe stato depositato nel Comune di abitazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, quarto comma del D.P.R. n. 29/9/1973 n. 602 e 60, comma 1, lett. e) del DPR 29.9.1973 n. 600, giusto avviso di deposito di atti nella casa del Comune di OT. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'opposizione.
2.2 - Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2232/2021 emessa e pubblicata in data 21.9.2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si è così determinato: “- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali per i crediti tributari indicati nella parte motiva e dichiara la giurisdizione del giudice tributario;
- spese compensate”.
A sostegno della decisione il Giudice ha ritenuto che, decisa la fase cautelare dal Giudice dell'Esecuzione, la parte interessata avrebbe dovuto riassumere la causa dinanzi ai Giudici competenti a conoscerne il merito ovvero la Commissione Tributaria di Bologna, trattandosi di pretese aventi natura tributaria. Quanto alle spese del procedimento, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c. per una compensazione integrale delle stesse, in ragione della complessità della materia, degli interventi normativi e giurisprudenziali e del comportamento processuale delle parti, già rilevato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza dallo stesso pronunciata in data
12.5.2020.
3. - Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 18.3.2022, censurando la sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà, violazione e la falsa applicazione di norme di legge, errata valutazione delle prove ed illogicità della motivazione.
Più precisamente parte appellante ha preliminarmente lamentato che il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario si porrebbe in contrasto con quanto statuito dal Tribunale Penale di Locri, con provvedimento emesso e depositato in data 27.3.2018, il quale, a seguito di istanza del Pt_1
pagina 7 di 12 depositata in data 7.3.2018, ha rimandato alla competenza del Giudice civile con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ha, altresì, richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite n. 491 depositata il 12.1.2012, insistendo nella correttezza della proposizione della domanda al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Nel merito ha reiterato le deduzioni di cui al giudizio di primo grado insistendo nella già eccepita tardività della costituzione di controparte, con conseguente decadenza o comunque improcedibilità dalle eccezioni proposte non rilevabili d'ufficio; nell'indeterminatezza e nell'assenza di riscontro probatorio delle partite di credito, in quanto non specificherebbero le singole spese atte a determinare l'importo richiesto e ne ha ribadito l'eccessività in ragione del fatto che sarebbe stato tratto in Pt_1
arresto sulla base di dichiarazioni spontanee di un testimone e non di indagini investigative specifiche.
Da ultimo, ha dedotto in ordine all'infondatezza dell'asserita irreperibilità in relazione alla notifica della cartella di pagamento n. 02020170020895087000 in quanto da certificato storico di residenza agli atti risulterebbe che alla data della notifica il fosse residente in [...] e, Pt_1
dunque, reperibile. Ha, dunque, concluso per l'assenza di adeguata prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato da controparte, con conseguente declaratoria di nullità e annullabilità del pignoramento e dell'ipoteca iscritta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.
3.1 - In data 29.6.2022 si sono unitariamente costituiti in giudizio, difesi dall'Avvocatura dello Stato, il e l' , i quali Controparte_1 Controparte_3
hanno resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto ed invocando, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
3.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.7.2022, tenuta con modalità cartolare, il
Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non contenente statuizioni di condanna.
Anche per il prosieguo è stata disposta la trattazione cartolare della causa e le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza depositata in data 28.2.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La questione pregiudiziale di giurisdizione è fondata.
La sentenza impugnata ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario statuendo che le pretese portate nelle cartelle di pagamento impugnate abbiano natura tributaria.
pagina 8 di 12 Rileva in primo luogo questa Corte che il thema decidendum è stato delimitato dall'opponente alle cartelle di pagamento nn. 02020170004064822000 e 02020170020895087000, riepilogate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 02076201800001207000, ed alla cartella di pagamento n. 02020190009553404000, crediti a titolo di spese processuali (per un importo complessivo di 324.376,34) per il recupero dei quali la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha incaricato l'Agenzia dell'attività di riscossione e notifica, in ragione della condanna del a due Pt_1
anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Locri emessa in data
30.10.2012, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza emessa del 16.7.2014 e passata in giudicato il 22.9.2015.
Si osserva poi che la difesa del ha sin dalla fase cautelare dell'opposizione contestato la Pt_1
correttezza della quantificazione dei crediti riportati, sia sotto il profilo del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa (in tesi dell'opponente eccessive in ragione dell'erronea applicazione del vincolo di solidarietà), sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la propria condanna (ha invocato l'obbligo di pagamento delle spese limitatamente alle imputazioni per le quali avrebbe riportato la condanna e soltanto per quanto attiene alle proprie spese di custodia cautelare ed alle indagini investigative su di lui svolte). Quanto poi alla cartella di pagamento n. 02020170020895087000, ha eccepito l'omessa notifica, benché l' ne abbia dedotto il Controparte_3
perfezionamento in data 25.1.2018.
Esulano pertanto dal presente giudizio le ulteriori cartelle di pagamento (02020130003909424000;
02020150008302929000; 02020170018924909000), non relative a crediti relativi alle spese processuali.
Tanto premesso, questa Corte osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha richiamato le statuizioni espresse dalle Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 11293/2021, secondo cui “La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, pertanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rileva il cd. “petitum sostanziale”, correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice, ma anche alla causa petendi, ossia all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo…Al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione, ma alla natura del credito fatto valere”.
pagina 9 di 12 Tuttavia, nel caso che ci occupa, i crediti di cui alle cartelle predette non sono inerenti a un'obbligazione tributaria: l'imposizione del pagamento non deriva, invero, dall'applicazione di norme riguardanti imposte o tasse - o più in generale dall'imposizione di un tributo -, trattandosi di restituzione di somme anticipate dall'erario in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice penale e divenuto definitivo.
La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario (ex multis Cassazione civile sez. III, 15/11/2023,
(ud. 13/09/2023, dep. 15/11/2023), n. 31774; Comm. trib. reg., (Lazio) sez. XXII, 15/01/2008, n. 181).
Tale orientamento è stato reiteratamente espresso dalla giurisprudenza, avallata dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 18979 del 31.7.2017 secondo la quale
“L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla
delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari”. CP_4
In tal senso si richiamano anche le statuizioni delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 17.1.2017
(ud. 11/10/2016, dep. 17/01/2017), n. 959 secondo cui: “Nella specie, l'atto presupposto dall'impugnato provvedimento di fermo (una cartella di pagamento) riguarda una richiesta di pagamento di "spese processuali". Sul punto, la costante giurisprudenza di queste sezioni unite è nel senso che tale tipo di credito ha natura non tributaria e che, pertanto, la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella di pagamento concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ordinanza n. 20427 del 2016; sentenza n. 3008 del
2008; sentenza n. 25551 e ordinanza n. 3184 del 2007)”.
Deve pertanto concludersi che la cognizione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. spetta al giudice ordinario, adito in primo grado.
In particolare, poi, in tema di riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese processuali penali tra giudice dell'esecuzione penale e giudice dell'opposizione all'esecuzione in sede civile, deve evidenziarsi che il giudice ordinario civile è chiamato a dirimere le sole questioni relative alla concreta quantificazione della statuizione penale, ferma dunque l'applicabilità della condanna, in capo al al pagamento delle spese processuali. Laddove, infatti, quest'ultimo voglia eccepire Pt_1
questioni inerenti la portata della statuizione penale di condanna al pagamento di tali spese, la contestazione dovrà essere devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
Come sopra riportato l'odierno appellante si duole sotto vari profili della quantificazione degli importi di cui alle cartelle in contestazione (le cartelle esattoriali degli altri imputati recherebbero il medesimo importo e la dicitura “spese recuperabili per intero”, dal che discenderebbe che gli importi non siano relativi all'indagine investigativa svolta su ogni imputato, ma sottintenderebbero una solidarietà passiva, lamentando altresì che nella partita di credito n. 001008/2016 Settore penale non sia pagina 10 di 12 specificata l'addebitabilità degli importi;
che, sulla base delle tabelle del , le Controparte_1
uniche somme al più dovute dal sarebbero pari ad euro 150,00 per il primo grado e ad euro Pt_1
60,00 per il secondo grado, somme correttamente indicate nella partita di credito n. 001008/2016; di contro, ha evidenziato che le spese relative a CT e ad intercettazioni non sarebbero mai state svolte sulla persona del e, dunque, erroneamente allo stesso addebitate. Parimenti nella partita di Pt_1
credito n. 000761/2020 sarebbe erroneamente indicata la somma di euro 4.030,00 per beni sequestrati, di contro trattandosi di spese sostenute per i coimputati di reati diversi e, dunque, non dovute dal
Pt_1
Al riguardo il Tribunale di Locri Sezione penale, che l'odierno appellante non ha mancato di adire su analoghe questioni, nell'ordinanza (doc 7 di parte appellante) su incidente di esecuzione emessa in data
27.3.2018 e depositata in data 27.3.2018, in ordine alle domande formulate nell'istanza depositata dal
(previa esclusione del vincolo di solidarietà, la delimitazione dell'estensione della condanna Pt_1
alle spese processuali con riferimento ai soli reati per cui il ha riportato condanna;
la Pt_1
determinazione delle spese processuali attribuibili al predetto;
la declaratoria di inesistenza o nullità delle cartelle esattoriali con le quali si è attivata l'azione di recupero del credito”) ha affermato nessuna competenza residua in capo al giudice dell'esecuzione penale, in quanto finalizzate all'accertamento dell'inesistenza nei suoi confronti dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali e delle relative cartelle esattoriali (e non ad eccepire questioni inerenti alla portata del titolo posto a base del recupero).
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali nella sentenza n. 491 depositata il 12 gennaio 2012, richiamata in motivazione dallo stesso Collegio penale.
5. L'affermazione della giurisdizione negata in primo grado impone, ai sensi degli artt. 353 e 354
c.p.c., ratione temporis applicabili, la rimessione della causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine massimo di legge.
Vero è che tale disposizione è stata abrogata dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in vigore soltanto per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023: poiché il presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 21 marzo 2022 e la disposizione predetta è contenuta nel libro II, titolo III, capo II del codice di procedura civile trova applicazione la disciplina normativa anteriforma.1
pagina 11 di 12 6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione operato dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma della gravata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 35 comma 1 del d. lgsl. 149/2022 ha previsto che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Parimenti l'art. 35, comma 4) ha precisato che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 506/2022 promossa da:
– C.F. nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
via Cipollone n. 18 OT (BO) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Carbonaro del Foro di
Bologna (pec ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Via Barberia n. 28 in Bologna (BO)
APPELLANTE
Contro
– C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in via Email_2
Alfredo Testoni n. 6 in Bologna (BO)
– C.F. e P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_2
direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in via Email_2
Alfredo Testoni n. 6 in Bologna (BO)
APPELLATI
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA – C.F. P.IVA_3
pagina 1 di 12 APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2232/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 9200/2020, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21.9.2021
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 25.2.2025 - depositata in data 28.2.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note scritte depositate l'8 gennaio 2025
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, previe le declaratorie del caso e in riforma della sentenza appellata n° 2232/2021 resa dal Tribunale di
Bologna, G.O.T. Dr.ssa Belardinelli nella causa R.G. 9200/2020, non notificata, previa
- riformare l'impugnata sentenza n. 2232/2021 e per l'effetto accertare e dichiarare la giurisdizione e la competenza del Giudice Civile siccome adito in prime cure e per l'effetto, in via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutività degli impugnati provvedimenti tutti, nonché di ogni altro provvedimento pregiudizievole nel merito in via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto dell' e della richiedente Corte d'Appello di CP_3 CP_3
Reggio Calabria ovvero della creditrice procedente all'esecuzione forzata in danno del Sig. Parte_1
, per tutti i motivi illustrati in atti;
[...]
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o illegittima la procedura di Pignoramento presso terzi, nonché di iscrizione di ipoteca in danno del Sig. e, conseguentemente, condannare la Parte_1
creditrice/procedente alla cancellazione a propria cura e spese;
in via subordinata:
pagina 2 di 12 - dichiarare nulla, inefficace e/o illegittima la procedura di pignoramento presso terzi e l'iscrizione di ipoteca in danno del Sig. , e conseguentemente, condannare la creditrice/procedente Parte_1
alla cancellazione a propria cura e spese;
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o illegittima la procedura di pignoramento presso il C/C bancario intestato al Sig. , provvedendo alla relativa cancellazione/sblocco a cura e spese Parte_1
della creditrice/procedente;
In ogni caso: escluso il vincolo di solidarietà per le spese processuali, come da ordinanza su incidente di esecuzione
n. 2532/05 RGNR DDA, n. 344/10 RG TRIB, n.19/18 R.E. Mod 32, accertare e conseguentemente dichiarare, previa sospensione del pignoramento e cancellazione dell'ipoteca, l'importo della somma dovuta dal solo Sig. per spese processuali di giustizia in riferimento ai soli reati per Parte_1
i quali il Sig. ha riportato condanna, al fine di accertare entro quali limiti dette Parte_1
spese possano essere ricondotte alla sua posizione, tenendo conto della effettiva responsabilità penale riconosciuta a suo carico, oggetto di giudicato, apportando i relativi conguagli per quanto già esecutivamente riscosso;
dichiarare per l'effetto: inesistenti ovvero nulle le cartelle esattoriali (compresa la cartella n. 02020170020895087000 di €
52.131,24, non notificata) che hanno imposto il pagamento di spese processuali non dovute, che dovranno essere eventualmente nuovamente emesse a seguito del calcolo delle spese processuali effettuato correttamente alla luce dei principi di Legge (Tabelle del Ministero di Grazia e Giustizia, pubblicate Gazzetta Ufficiale, con decreto n. 124 del 10/06/2014) giurisprudenziali sopra richiamati e, di conseguenza, determinare le spese processuali attribuibili al predetto Sig. ai fini Parte_1
della quantificazione del debito;
- salvi i danni da richiedersi in separato giudizio.
In via istruttoria: si insiste nelle richieste istruttorie e nel rigetto di quelle avverse, come da memorie ex art. 183, VI co.,
2, 3, c.p.c. in prime cure, compreso l'ordine di produzione/esibizione alla controparte e/o al terzo ex art. 210 e segg.ti c.p.c. dell'elenco specifico (dettagliato per oggetto, nome e data) delle voci di spesa poste a fondamento della pretesa avversaria (c.d. partite di credito); delle richieste dei percipienti e dei pagamenti effettuati, con riserva di C.T.U. contabile a seguito della detta produzione/esibizione, nonché produzione/esibizione della cartella n. 02020170020895087000 di € 52.131,24 ai fini della verifica della notifica
pagina 3 di 12 Con il favore delle spese legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate dalle spese generali
(15%) e dagli oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per e Controparte_1 Controparte_3
come da note scritte depositate il 24 settembre 2024:
“rigettare l'appello promosso da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ricorso ex art. 615, secondo comma c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'esecuzione promossa nei suoi confronti da , Controparte_3
deducendo di aver ricevuto in data 11.4.2017 la notifica della cartella di pagamento n.
02020170004064822000 e del pedissequo atto di pignoramento presso terzi n. 02084201700000159/01 intimante il pagamento della somma complessiva di euro 268.083,77, a titolo di spese di giustizia conseguenti al procedimento penale all'esito del quale il ricorrente è stato condannato, con sentenza del
Tribunale di Locri emessa in data 30.10.2012, confermata in appello il 16.7.2014 e passata in giudicato il 22.9.2015, alla pena sospesa della reclusione di anni 2 ed al pagamento della pena pecuniaria di euro
5.000,00. Ha aggiunto, altresì, che in data 22.11.2017 avrebbe ricevuto la comunicazione di avvenuto pignoramento, in data 3.11.2017, della somma di euro 589,30 sul proprio conto corrente acceso presso
Unipol Banca.
Ciò premesso, ha eccepito la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità della procedura esecutiva, contestando il diritto dell'Agenzia di procedere all'esecuzione forzata e all'iscrizione di ipoteca, lamentando l'eccessività degli importi recati nelle relative cartelle di pagamento in ragione della non operatività del vincolo di solidarietà con riguardo alla condanna alle spese, conseguente all'abrogazione del secondo comma dell'art. 535 c.p.p. e che, pertanto, tali spese erroneamente non sarebbero state calcolate pro quota. Ha rappresentato, inoltre, di aver ricevuto in data 27.7.2018 la notifica di un avviso di iscrizione ipotecaria, documento n. 02076201800001207000, per la somma di euro 328.680,34, credito relativo al mancato pagamento di 5 cartelle di pagamento - tra cui la n. 02020170004064822000 di euro
272.198,82 e la n. 02020170020895087000 di euro 52.131,24, entrambe emesse dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria – Uff. Recupero Crediti a titolo di spese di giustizia - e, nello specifico, di quest'ultima ha dedotto di non aver ricevuto la notifica. Ha evidenziato, altresì, che al Pt_1
sarebbe stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per cui la pena detentiva ingiustamente scontata di due anni ed un mese di custodia cautelare in carcere potrebbe compensare qualunque somma dovuta. Ha pertanto invocato la sospensione della procedura esecutiva, evidenziando il nocumento cui sarebbe stato esposto il dall'esecuzione, in ragione degli impegni finanziari Pt_1
pagina 4 di 12 dallo stesso assunti (stipula di un contratto di mutuo fondiario;
stipula di un contratto di finanziamento).
1.1 – I convenuti e Controparte_1 Controparte_3
si sono costituiti unitariamente e l'incidente di opposizione endo-esecutiva si è
[...]
concluso con provvedimento emesso in data 12.5.2020 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha revocato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva presso terzi emesso in data 1.3.2019 e per l'effetto ha rigettato tale istanza, concedendo il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, mandando alla parte più diligente per l'iscrizione a ruolo della causa. A fondamento della decisione il G.E. ha statuito che dalla documentazione relativa alle partite di credito versate in atti dall'opposta si evince con chiarezza il credito da recuperare nei confronti dell'esecutato. Quanto all'eccepita mancata notifica della cartella n. 02076201800001207000 ha statuito che l'opponente si sia limitato ad affermare di non aver mai ricevuto detta notifica senza mettersi in prova su detta contestazione (chiedendo l'esibizione/verificazione dell'atto di notifica in possesso del creditore). Da ultimo, ha rigettato le ulteriori eccezioni avanzate dall'opponente in quanto attinenti alla fase penale.
2. - Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato in data 28.7.2020 ha Parte_1 convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_3
e la CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA insistendo nei motivi di
[...]
opposizione spiegati. Ha evidenziato che le cartelle esattoriali degli altri imputati recherebbero il medesimo importo e la dicitura “spese recuperabili per intero”, dal che discenderebbe che gli importi non siano relativi all'indagine investigativa svolta su ogni imputato, ma sottintenderebbero una solidarietà passiva, lamentando altresì che nella partita di credito n. 001008/2016 Settore penale non sia specificata l'addebitabilità degli importi. Ha altresì aggiunto che, sulla base delle tabelle del
, le uniche somme al più dovute dal sarebbero pari ad euro 150,00 Controparte_1 Pt_1
per il primo grado e ad euro 60,00 per il secondo grado, somme correttamente indicate nella partita di credito n. 001008/2016; di contro, ha evidenziato che le spese relative a CT e ad intercettazioni non sarebbero mai state svolte sulla persona del e, dunque, erroneamente allo stesso addebitate. Pt_1
Parimenti nella partita di credito n. 000761/2020 sarebbe erroneamente indicata la somma di euro
4.030,00 per beni sequestrati, di contro trattandosi di spese sostenute per i coimputati di reati diversi e, dunque, non dovute dal Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: Pt_1
con decreto emesso inaudita altera parte, disporre ex art. 624, co. I, c.p.c., la sospensione del
Pignoramento presso terzi, e di ogni altro provvedimento pregiudizievole;
nel merito in via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto dell' e della richiedente Corte d'Appello di Controparte_3
Reggio Calabria ovvero della creditrice procedente all'esecuzione forzata in danno del Sig. Pt_1
pagina 5 di 12 , per tutti i motivi illustrati nel corpo del presente ricorso;
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o Pt_1
illegittima la procedura di Pignoramento presso terzi, nonchè di iscrizione di ipoteca in danno del sig.
e, conseguentemente, condannare la creditrice/procedente alla cancellazione a Parte_1
propria cura e spese;
in via subordinata: - dichiarare nulla, inefficace e/o illegittima la procedura di pignoramento presso terzi e l'iscrizione di ipoteca in danno del Sig. e Parte_1
conseguentemente, condannare la creditrice/procedente alla cancellazione a propria cura e spese;
- dichiarare nulla, priva di effetto e/o illegittima la procedura di pignoramento presso il C/C bancario intestato al Sig. , provvedendo alla relativa cancellazione/sblocco a cura e spese Parte_1
della creditrice/procedente; In ogni caso: escluso il vincolo di solidarietà per le spese processuali, come da ordinanza su incidente di esecuzione n. 2532/05 RGNR DDA, n. 344/10 RG TRIB, n.19/18
R.E. Mod 32, accertare e conseguentemente dichiarare, previa sospensione del pignoramento e cancellazione dell'ipoteca, l'importo della somma dovuta dal solo Sig. per spese Parte_1
processuali di giustizia in riferimento ai soli reati per i quali il Sig. ha riportato Parte_1
condanna, al fine di accertare entro quali limiti dette spese possano essere ricondotte alla sua posizione, tenendo conto della effettiva responsabilità penale riconosciuta a suo carico, oggetto di giudicato, apportando i relativi conguagli per quanto già esecutivamente riscosso;
dichiarare per
l'effetto: inesistenti ovvero nulle le cartelle esattoriali che hanno imposto il pagamento di spese processuali non dovute, che dovranno essere eventualmente nuovamente emesse a seguito del calcolo delle spese processuali effettuato correttamente alla luce dei principi di Legge e giurisprudenziali sopra richiamati e, di conseguenza, determinare le spese processuali attribuibili al predetto Sig.
ai fini della quantificazione del debito;
- salvi i danni da richiedersi in separato Parte_1
giudizio. in via istruttoria: Si indica quale testimone sui fatti indicati in premessa la Sig.ra Avv. Maria
Francesca Carbonaro da OT, salvo altri e salva ogni deduzione ed istanza da proporsi nei prefiggendo termini di legge anche ed in conseguenza del comportamento processuale della convenuta.
Con il favore delle spese, competenze et onorari di causa da maggiorarsi del 15% per le spese generali ex L.P.”
2.1 – In data 23.11.2020 si sono costituiti con un unico atto il e Controparte_1
l eccependo in via preliminare l'incompetenza del Controparte_3
giudice adito, in ragione della competenza del giudice penale, avendo controparte contestato anche la sussistenza dell'obbligazione di pagamento delle spese di giustizia conseguente alla sentenza di condanna emessa dal Giudice penale, doglianza di competenza del giudice dell'esecuzione penale, giusto dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale c.c. 29.9.2011 depositata il
12.1.2012. Sempre in via preliminare hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento pagina 6 di 12 della sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Nel merito ha evidenziato la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito e la sussistenza di un valido titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del
Giudice penale irrevocabile che ha previsto la condanna alla refusione delle spese processuali e di custodia, oltre che al pagamento della pena pecuniaria concludendo dunque per la sussistenza del proprio diritto, in qualità di ente riscossore per conto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, a dar corso alla procedura esecutiva presso terzi. Ha dedotto la ripartizione pro quota tra tutti i coimputati della somma imputata e, per l'effetto, l'infondatezza dell'eccepita applicazione del vincolo di solidarietà. Quanto all'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento n.
02020170020895087000 ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione, rappresentando che, nell'impossibilità di effettuare la notifica brevi manu in ragione della sua irreperibilità, l'atto sarebbe stato depositato nel Comune di abitazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, quarto comma del D.P.R. n. 29/9/1973 n. 602 e 60, comma 1, lett. e) del DPR 29.9.1973 n. 600, giusto avviso di deposito di atti nella casa del Comune di OT. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'opposizione.
2.2 - Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2232/2021 emessa e pubblicata in data 21.9.2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si è così determinato: “- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali per i crediti tributari indicati nella parte motiva e dichiara la giurisdizione del giudice tributario;
- spese compensate”.
A sostegno della decisione il Giudice ha ritenuto che, decisa la fase cautelare dal Giudice dell'Esecuzione, la parte interessata avrebbe dovuto riassumere la causa dinanzi ai Giudici competenti a conoscerne il merito ovvero la Commissione Tributaria di Bologna, trattandosi di pretese aventi natura tributaria. Quanto alle spese del procedimento, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c. per una compensazione integrale delle stesse, in ragione della complessità della materia, degli interventi normativi e giurisprudenziali e del comportamento processuale delle parti, già rilevato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza dallo stesso pronunciata in data
12.5.2020.
3. - Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 18.3.2022, censurando la sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà, violazione e la falsa applicazione di norme di legge, errata valutazione delle prove ed illogicità della motivazione.
Più precisamente parte appellante ha preliminarmente lamentato che il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario si porrebbe in contrasto con quanto statuito dal Tribunale Penale di Locri, con provvedimento emesso e depositato in data 27.3.2018, il quale, a seguito di istanza del Pt_1
pagina 7 di 12 depositata in data 7.3.2018, ha rimandato alla competenza del Giudice civile con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ha, altresì, richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite n. 491 depositata il 12.1.2012, insistendo nella correttezza della proposizione della domanda al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Nel merito ha reiterato le deduzioni di cui al giudizio di primo grado insistendo nella già eccepita tardività della costituzione di controparte, con conseguente decadenza o comunque improcedibilità dalle eccezioni proposte non rilevabili d'ufficio; nell'indeterminatezza e nell'assenza di riscontro probatorio delle partite di credito, in quanto non specificherebbero le singole spese atte a determinare l'importo richiesto e ne ha ribadito l'eccessività in ragione del fatto che sarebbe stato tratto in Pt_1
arresto sulla base di dichiarazioni spontanee di un testimone e non di indagini investigative specifiche.
Da ultimo, ha dedotto in ordine all'infondatezza dell'asserita irreperibilità in relazione alla notifica della cartella di pagamento n. 02020170020895087000 in quanto da certificato storico di residenza agli atti risulterebbe che alla data della notifica il fosse residente in [...] e, Pt_1
dunque, reperibile. Ha, dunque, concluso per l'assenza di adeguata prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato da controparte, con conseguente declaratoria di nullità e annullabilità del pignoramento e dell'ipoteca iscritta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.
3.1 - In data 29.6.2022 si sono unitariamente costituiti in giudizio, difesi dall'Avvocatura dello Stato, il e l' , i quali Controparte_1 Controparte_3
hanno resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto ed invocando, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
3.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.7.2022, tenuta con modalità cartolare, il
Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non contenente statuizioni di condanna.
Anche per il prosieguo è stata disposta la trattazione cartolare della causa e le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza depositata in data 28.2.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La questione pregiudiziale di giurisdizione è fondata.
La sentenza impugnata ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario statuendo che le pretese portate nelle cartelle di pagamento impugnate abbiano natura tributaria.
pagina 8 di 12 Rileva in primo luogo questa Corte che il thema decidendum è stato delimitato dall'opponente alle cartelle di pagamento nn. 02020170004064822000 e 02020170020895087000, riepilogate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 02076201800001207000, ed alla cartella di pagamento n. 02020190009553404000, crediti a titolo di spese processuali (per un importo complessivo di 324.376,34) per il recupero dei quali la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha incaricato l'Agenzia dell'attività di riscossione e notifica, in ragione della condanna del a due Pt_1
anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Locri emessa in data
30.10.2012, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza emessa del 16.7.2014 e passata in giudicato il 22.9.2015.
Si osserva poi che la difesa del ha sin dalla fase cautelare dell'opposizione contestato la Pt_1
correttezza della quantificazione dei crediti riportati, sia sotto il profilo del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa (in tesi dell'opponente eccessive in ragione dell'erronea applicazione del vincolo di solidarietà), sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la propria condanna (ha invocato l'obbligo di pagamento delle spese limitatamente alle imputazioni per le quali avrebbe riportato la condanna e soltanto per quanto attiene alle proprie spese di custodia cautelare ed alle indagini investigative su di lui svolte). Quanto poi alla cartella di pagamento n. 02020170020895087000, ha eccepito l'omessa notifica, benché l' ne abbia dedotto il Controparte_3
perfezionamento in data 25.1.2018.
Esulano pertanto dal presente giudizio le ulteriori cartelle di pagamento (02020130003909424000;
02020150008302929000; 02020170018924909000), non relative a crediti relativi alle spese processuali.
Tanto premesso, questa Corte osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha richiamato le statuizioni espresse dalle Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 11293/2021, secondo cui “La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, pertanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rileva il cd. “petitum sostanziale”, correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice, ma anche alla causa petendi, ossia all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo…Al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione, ma alla natura del credito fatto valere”.
pagina 9 di 12 Tuttavia, nel caso che ci occupa, i crediti di cui alle cartelle predette non sono inerenti a un'obbligazione tributaria: l'imposizione del pagamento non deriva, invero, dall'applicazione di norme riguardanti imposte o tasse - o più in generale dall'imposizione di un tributo -, trattandosi di restituzione di somme anticipate dall'erario in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice penale e divenuto definitivo.
La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario (ex multis Cassazione civile sez. III, 15/11/2023,
(ud. 13/09/2023, dep. 15/11/2023), n. 31774; Comm. trib. reg., (Lazio) sez. XXII, 15/01/2008, n. 181).
Tale orientamento è stato reiteratamente espresso dalla giurisprudenza, avallata dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 18979 del 31.7.2017 secondo la quale
“L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla
delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari”. CP_4
In tal senso si richiamano anche le statuizioni delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 17.1.2017
(ud. 11/10/2016, dep. 17/01/2017), n. 959 secondo cui: “Nella specie, l'atto presupposto dall'impugnato provvedimento di fermo (una cartella di pagamento) riguarda una richiesta di pagamento di "spese processuali". Sul punto, la costante giurisprudenza di queste sezioni unite è nel senso che tale tipo di credito ha natura non tributaria e che, pertanto, la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella di pagamento concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ordinanza n. 20427 del 2016; sentenza n. 3008 del
2008; sentenza n. 25551 e ordinanza n. 3184 del 2007)”.
Deve pertanto concludersi che la cognizione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. spetta al giudice ordinario, adito in primo grado.
In particolare, poi, in tema di riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese processuali penali tra giudice dell'esecuzione penale e giudice dell'opposizione all'esecuzione in sede civile, deve evidenziarsi che il giudice ordinario civile è chiamato a dirimere le sole questioni relative alla concreta quantificazione della statuizione penale, ferma dunque l'applicabilità della condanna, in capo al al pagamento delle spese processuali. Laddove, infatti, quest'ultimo voglia eccepire Pt_1
questioni inerenti la portata della statuizione penale di condanna al pagamento di tali spese, la contestazione dovrà essere devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
Come sopra riportato l'odierno appellante si duole sotto vari profili della quantificazione degli importi di cui alle cartelle in contestazione (le cartelle esattoriali degli altri imputati recherebbero il medesimo importo e la dicitura “spese recuperabili per intero”, dal che discenderebbe che gli importi non siano relativi all'indagine investigativa svolta su ogni imputato, ma sottintenderebbero una solidarietà passiva, lamentando altresì che nella partita di credito n. 001008/2016 Settore penale non sia pagina 10 di 12 specificata l'addebitabilità degli importi;
che, sulla base delle tabelle del , le Controparte_1
uniche somme al più dovute dal sarebbero pari ad euro 150,00 per il primo grado e ad euro Pt_1
60,00 per il secondo grado, somme correttamente indicate nella partita di credito n. 001008/2016; di contro, ha evidenziato che le spese relative a CT e ad intercettazioni non sarebbero mai state svolte sulla persona del e, dunque, erroneamente allo stesso addebitate. Parimenti nella partita di Pt_1
credito n. 000761/2020 sarebbe erroneamente indicata la somma di euro 4.030,00 per beni sequestrati, di contro trattandosi di spese sostenute per i coimputati di reati diversi e, dunque, non dovute dal
Pt_1
Al riguardo il Tribunale di Locri Sezione penale, che l'odierno appellante non ha mancato di adire su analoghe questioni, nell'ordinanza (doc 7 di parte appellante) su incidente di esecuzione emessa in data
27.3.2018 e depositata in data 27.3.2018, in ordine alle domande formulate nell'istanza depositata dal
(previa esclusione del vincolo di solidarietà, la delimitazione dell'estensione della condanna Pt_1
alle spese processuali con riferimento ai soli reati per cui il ha riportato condanna;
la Pt_1
determinazione delle spese processuali attribuibili al predetto;
la declaratoria di inesistenza o nullità delle cartelle esattoriali con le quali si è attivata l'azione di recupero del credito”) ha affermato nessuna competenza residua in capo al giudice dell'esecuzione penale, in quanto finalizzate all'accertamento dell'inesistenza nei suoi confronti dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali e delle relative cartelle esattoriali (e non ad eccepire questioni inerenti alla portata del titolo posto a base del recupero).
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali nella sentenza n. 491 depositata il 12 gennaio 2012, richiamata in motivazione dallo stesso Collegio penale.
5. L'affermazione della giurisdizione negata in primo grado impone, ai sensi degli artt. 353 e 354
c.p.c., ratione temporis applicabili, la rimessione della causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine massimo di legge.
Vero è che tale disposizione è stata abrogata dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in vigore soltanto per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023: poiché il presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 21 marzo 2022 e la disposizione predetta è contenuta nel libro II, titolo III, capo II del codice di procedura civile trova applicazione la disciplina normativa anteriforma.1
pagina 11 di 12 6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione operato dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma della gravata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 35 comma 1 del d. lgsl. 149/2022 ha previsto che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Parimenti l'art. 35, comma 4) ha precisato che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.