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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE \CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 1318/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Capelli Andrea e Valeria Astolfi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, via Dei Mille n. 34, PEC: Email_1
giusta procura in atti Email_2
-ricorrente
nei confronti di
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), residente a [...]CP_1 C.F._2
(RN), Via Maracco n. 16;
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11 novembre 2025, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento dell'unione civile
pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e il Sig. si sono uniti civilmente a Rimini in data 5.12.2019, atto Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 10, Parte I, anno 2019, e hanno stabilito la loro comune residenza nell'abitazione condotta in locazione dal Sig. . Dopo poco tempo dalla Pt_1 celebrazione dell'unione civile, il rapporto è andato fortemente in crisi;
il Sig. ha abbandonato CP_1
l'abitazione ove conviveva col ricorrente ed in data 1.08.2023 il Sig. , ha reso la dichiarazione avanti Pt_1
l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rimini attraverso la quale ha manifestato la sua volontà di sciogliere l'unione.
Con ricorso depositato il 20.02.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile dal resistente Sig. alle condizioni CP_1 ivi formulate.
Il ricorrente ha sottolineato che il Sig. regolarmente invitato tramite raccomandata a/r a CP_1 sottoscrivere lo scioglimento dell'unione civile, non ha dato alcun riscontro e che entrambi i membri dell'unione civile sono perfettamente in grado di provvedere a sé stessi e che non vi sono figli comuni tra le parti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'11.11.2025 il Sig. regolarmente citato non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiara la contumacia. Il Giudice CP_1
Relatore, successivamente, ha sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato la sua volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione, precisando che “io non vedo il sig. da circa 3 anni e non lo ho nemmeno mai più sentito, CP_1 la causa della rottura della nostra unione è che non andavamo più d'accordo nel senso che lui si era trasferito da me e lo ho allontanato da casa;
io sono uno chef e lavoro a Misano nel periodo estivo;
confermo la mia volontà come in atti”. Il Giudice
Relatore ha poi, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE pagina 2 di 4 Ad avviso del Collegio, paiono doverose alcune premesse in punto di diritto.
Come noto, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 è stata istituita l'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 1) e, per quanto in questa sede soprattutto rileva, ne sono state altresì disciplinate le modalità di scioglimento. Oltre che per morte, dichiarazione di morte presunta della parte o rettificazione del sesso (commi 22 e 26), l'unione civile si può sciogliere in presenza di due distinte tipologie di presupposti e con due diverse modalità, fra loro alternative, rispettivamente contemplate dai commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.
Con particolare riguardo al procedimento giurisdizionale, la ricorrenza di uno dei casi contemplati dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, e, d ed e, l. n. 898/1970 ha, per lo scioglimento dell'unione civile, un ruolo ben diverso rispetto a quello che ad essa viene attribuito dagli artt. 1 e 21. n. 898/1970 ai fini dello scioglimento del matrimonio. Infatti, per poter pronunciare una sentenza di scioglimento dell'unione civile è sufficiente al giudice accertare la ricorrenza di uno dei casi contemplati dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, l. n. 898/1970, del tutto irrilevante essendo se, ed in che misura, il perfezionamento di una di tali fattispecie abbia inciso sulla comunione di vita fra le parti, pregiudicando la possibilità di mantenerla o ricostituirla. Il comma 24, dispone infatti che “l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”. In altri termini, solo dopo la dichiarazione e il decorso il termine di cui sopra, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale o quella stragiudiziale. Nessuna influenza sulla possibilità di ottenere la sentenza di scioglimento viene attribuita alla circostanza che la domanda giudiziale di scioglimento venga presentata da una soltanto delle parti o da entrambe congiuntamente.
Nell'uno e nell'altro caso la domanda, infatti, deve essere accolta dal giudice per il solo fatto di essere stata presentata ad oltre tre mesi di distanza dall'avvenuta manifestazione di volontà di scioglimento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti. Il d.lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 ha previsto espressamente che la volontà di sciogliere l'unione civile possa essere manifestata da una o da entrambe le parti e anche un ulteriore passaggio nell'iter procedimentale consistente nell'obbligo di preventiva comunicazione di una parte all'altra, mediante lettera raccomandata, dell'intento di sciogliere il vincolo: “l'ufficiale di stato civile, dunque, verificato l'incombente, raccoglie la dichiarazione di volontà di scioglimento del vincolo e solo da quel momento decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio”. La normativa, inoltre, ha chiarito che la dichiarazione possa essere resa solo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'unione è stata costituita.
Tanto premesso, nel caso di specie, è bene evidenziare che il ricorrente ha dimostrato sia di avere inviato la raccomandata al resistente sia di aver effettuato la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile, nonostante comunque la dottrina abbia avuto modo di precisare che il Collegio potrebbe ben delibare la pagina 3 di 4 domanda di scioglimento dell'unione civile, pur in difetto di invio della predetta raccomandata e della formale dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Tutto ciò premesso lo scioglimento dell'unione civile deve essere senz'altro pronunciato in quanto ricorre certamente una delle ipotesi previste dalla legge n. 76/2016 e dal D.Lgs. n. 5/2017 ed essendo ferma la volontà del ricorrente di addivenire allo scioglimento (“confermo la mia volontà come in atti”).
SULLE SPESE DI LITE
L'oggetto del giudizio al quale il resistente, non costituendosi, non si è opposto e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia lo scioglimento dell'unione civile fra il sig. , nato a [...] Parte_1
(NA) il 24.07.1971, e il sig. , nato ad [...] il [...], che si sono uniti CP_1 civilmente a Rimini in data 5.12.2019, atto poi trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 10, Parte I, anno 2019.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE \CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 1318/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Capelli Andrea e Valeria Astolfi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, via Dei Mille n. 34, PEC: Email_1
giusta procura in atti Email_2
-ricorrente
nei confronti di
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), residente a [...]CP_1 C.F._2
(RN), Via Maracco n. 16;
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11 novembre 2025, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento dell'unione civile
pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e il Sig. si sono uniti civilmente a Rimini in data 5.12.2019, atto Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 10, Parte I, anno 2019, e hanno stabilito la loro comune residenza nell'abitazione condotta in locazione dal Sig. . Dopo poco tempo dalla Pt_1 celebrazione dell'unione civile, il rapporto è andato fortemente in crisi;
il Sig. ha abbandonato CP_1
l'abitazione ove conviveva col ricorrente ed in data 1.08.2023 il Sig. , ha reso la dichiarazione avanti Pt_1
l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rimini attraverso la quale ha manifestato la sua volontà di sciogliere l'unione.
Con ricorso depositato il 20.02.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile dal resistente Sig. alle condizioni CP_1 ivi formulate.
Il ricorrente ha sottolineato che il Sig. regolarmente invitato tramite raccomandata a/r a CP_1 sottoscrivere lo scioglimento dell'unione civile, non ha dato alcun riscontro e che entrambi i membri dell'unione civile sono perfettamente in grado di provvedere a sé stessi e che non vi sono figli comuni tra le parti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'11.11.2025 il Sig. regolarmente citato non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiara la contumacia. Il Giudice CP_1
Relatore, successivamente, ha sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato la sua volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione, precisando che “io non vedo il sig. da circa 3 anni e non lo ho nemmeno mai più sentito, CP_1 la causa della rottura della nostra unione è che non andavamo più d'accordo nel senso che lui si era trasferito da me e lo ho allontanato da casa;
io sono uno chef e lavoro a Misano nel periodo estivo;
confermo la mia volontà come in atti”. Il Giudice
Relatore ha poi, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE pagina 2 di 4 Ad avviso del Collegio, paiono doverose alcune premesse in punto di diritto.
Come noto, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 è stata istituita l'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 1) e, per quanto in questa sede soprattutto rileva, ne sono state altresì disciplinate le modalità di scioglimento. Oltre che per morte, dichiarazione di morte presunta della parte o rettificazione del sesso (commi 22 e 26), l'unione civile si può sciogliere in presenza di due distinte tipologie di presupposti e con due diverse modalità, fra loro alternative, rispettivamente contemplate dai commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.
Con particolare riguardo al procedimento giurisdizionale, la ricorrenza di uno dei casi contemplati dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, e, d ed e, l. n. 898/1970 ha, per lo scioglimento dell'unione civile, un ruolo ben diverso rispetto a quello che ad essa viene attribuito dagli artt. 1 e 21. n. 898/1970 ai fini dello scioglimento del matrimonio. Infatti, per poter pronunciare una sentenza di scioglimento dell'unione civile è sufficiente al giudice accertare la ricorrenza di uno dei casi contemplati dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, l. n. 898/1970, del tutto irrilevante essendo se, ed in che misura, il perfezionamento di una di tali fattispecie abbia inciso sulla comunione di vita fra le parti, pregiudicando la possibilità di mantenerla o ricostituirla. Il comma 24, dispone infatti che “l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”. In altri termini, solo dopo la dichiarazione e il decorso il termine di cui sopra, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale o quella stragiudiziale. Nessuna influenza sulla possibilità di ottenere la sentenza di scioglimento viene attribuita alla circostanza che la domanda giudiziale di scioglimento venga presentata da una soltanto delle parti o da entrambe congiuntamente.
Nell'uno e nell'altro caso la domanda, infatti, deve essere accolta dal giudice per il solo fatto di essere stata presentata ad oltre tre mesi di distanza dall'avvenuta manifestazione di volontà di scioglimento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti. Il d.lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 ha previsto espressamente che la volontà di sciogliere l'unione civile possa essere manifestata da una o da entrambe le parti e anche un ulteriore passaggio nell'iter procedimentale consistente nell'obbligo di preventiva comunicazione di una parte all'altra, mediante lettera raccomandata, dell'intento di sciogliere il vincolo: “l'ufficiale di stato civile, dunque, verificato l'incombente, raccoglie la dichiarazione di volontà di scioglimento del vincolo e solo da quel momento decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio”. La normativa, inoltre, ha chiarito che la dichiarazione possa essere resa solo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'unione è stata costituita.
Tanto premesso, nel caso di specie, è bene evidenziare che il ricorrente ha dimostrato sia di avere inviato la raccomandata al resistente sia di aver effettuato la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile, nonostante comunque la dottrina abbia avuto modo di precisare che il Collegio potrebbe ben delibare la pagina 3 di 4 domanda di scioglimento dell'unione civile, pur in difetto di invio della predetta raccomandata e della formale dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Tutto ciò premesso lo scioglimento dell'unione civile deve essere senz'altro pronunciato in quanto ricorre certamente una delle ipotesi previste dalla legge n. 76/2016 e dal D.Lgs. n. 5/2017 ed essendo ferma la volontà del ricorrente di addivenire allo scioglimento (“confermo la mia volontà come in atti”).
SULLE SPESE DI LITE
L'oggetto del giudizio al quale il resistente, non costituendosi, non si è opposto e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia lo scioglimento dell'unione civile fra il sig. , nato a [...] Parte_1
(NA) il 24.07.1971, e il sig. , nato ad [...] il [...], che si sono uniti CP_1 civilmente a Rimini in data 5.12.2019, atto poi trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 10, Parte I, anno 2019.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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