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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Corrado d'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 2/05/2024 al numero 3229/2024
R.G., avente ad oggetto: azione di accertamento per il riconoscimento del diritto di
credito contenuto in buoni fruttiferi postali sottoscritti dai risparmiatori e la
restituzione di somme di denaro pari al valore degli stessi
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] a [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti in [...],
[...]
rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita su supporto analogico e firmata digitalmente in copia informatica allegata alla busta telematica contenente l'atto
1 introduttivo, da considerarsi apposta in calce ex art. 18, quinto comma, d.m. n.
44/2011 come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013, dall'avv. Enrico Tedesco del foro di Salerno, c.f. , presso il cui studio in Salerno, via CodiceFiscale_3
Arce n. 64, elettivamente domiciliano
ATTORE
E
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Adelina Bianco (C.F.:
) e (C.F. , C.F._4 Controparte_2 C.F._5
dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del Per_1
04/05/2022 – rep. 55418 raccolta 16104 – dell'avvocatura interna - elettivamente domiciliate in Salerno, presso Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di
Salerno- alla via Paradiso di Pastena snc Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, celebrata a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/7/2024 il sig. e la sig.ra premesso Parte_1 Parte_2
che sottoscrivevano congiuntamente presso l'ufficio postale di ON Valle Piana (SA), via
Vignadonica n. 17, i seguenti titoli: buono fruttifero postale serie 18N “0002”, emesso il
2 20.10.2006 per euro 5.000,00 buono fruttifero postale serie 18N “0003”, emesso il 20.10.2006 per euro 5.000,00 buono fruttifero postale serie 18N “0004”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00
buono fruttifero postale serie 18N “0005”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00 buono fruttifero postale serie 18N “0006”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00 buono fruttifero postale serie
18N “0007”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00 Il tutto, dunque, per complessivi euro
14.000,00; che ciascuno dei suddetti buoni recava sul retro la sigla “serie 18N”, nonché la stampigliatura della data di emissione al 20.10.2006, mentre nessuno di essi presentava indicazioni circa la propria scadenza;
che, al momento della sottoscrizione, inoltre, non era stato reso agli investitori alcun documento informativo riguardante rendimento e scadenza dei prodotti di investimento;
che i ricorrenti, agli inizi del mese di maggio 2019, ne avevano perciò chiesto il rimborso all'ufficio postale presso il quale i buoni erano stati sottoscritti, ricevendone diniego sull'assunto della intervenuta prescrizione, laddove la durata dei medesimi avrebbe dovuto ricondursi a diciotto mesi dalla loro data di emissione - vale a dire, dal 20.10.2006 sino al
20.04.2008 - per cui il termine di prescrizione sarebbe maturato nei dieci anni successivi alla detta scadenza, nel mese di aprile 2018; che, vista la medesima risposta da parte di sia alla CP_1
lettera raccomandata a/r in data 09.05.2019 che al reclamo del 20.03.2023 nonché all'invito alla stipula di una negoziazione assistita del 15.02.2024.
Tanto premesso, il sig. e la sig.ra chiedevano di accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare il diritto dei sig.ri e al rimborso in loro favore, in Parte_1 Parte_2
solido, del controvalore dei buoni fruttiferi postali elencati in premessa per un totale di euro
14.000,00 (quattordicimila/00), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, di condannare la in l.r.p.t., al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore dei ricorrenti dell'importo complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per il titolo invocato, oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo e totale soddisfo.
3 In data 13.05.2024 il Giudice designato fissava la data dell'1.10.2024 per la comparizione delle parti, assegnando a parte resistente il termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione.
Con memoria del 12.09.2024 rigettava le richieste degli odierni ricorrenti, Controparte_1
ritenendo prescritto sia il diritto al riscatto dei buoni fruttiferi sia della domanda risarcitoria, alla luce sostanzialmente della insussistenza dell'obbligo di consegna del foglio informativo e della possibilità di conoscenza di tutte le informazioni utili sia nel D.M. di riferimento che della
Gazzetta Ufficiale che le controparti avevano l'onere di conoscere.
All'udienza dell'01.10.2024, il Giudice, accolta l'eccezione relativa al mancato deposito dell'atto del notaio di Roma in data 22/09/2017 rep. 52472/14315, atto con il quale il l.r.p.t. Persona_2
della Società resistente conferiva nel 2017 al Dott. il potere di nominare gli odierni Pt_3
procuratori, rigettata la richiesta istruttoria di escussione della teste incaricata Tes_1
dell'ufficio postale di ON Valle Piana (Sa), rinviava per il deposito della procura e per la discussione all'udienza del 17.11.2025 da trattarsi con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Vista l'istanza di trattazione in presenza, il Tribunale fissava l'udienza del 18.11.2025, ove riservava la causa in decisione, previa concessione di un termine di giorni quindici per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primis esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
L'ermeneusi delle doglianze di parte ricorrente è da rinvenirsi negli ormai univoci pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione ed in particolare da ultimo con l'ordinanza n. 21905/2025 del
30.07.2025 e nello specifico sul foglio informativi: “Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile,
atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una
4 ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)”.
I buoni fruttiferi postali sono titoli di Stato, regolati dalla legge e dai decreti ministeriali di emissione, per i quali è assolutamente incontestato che vige il principio riconosciuto dalla Suprema
Corte dell'eterointegrazione ex art.1339 c.c., in quanto ogni regolamento sul titolo a risparmio e quindi, i Decreti Ministeriali regolanti, si intendono inseriti nel titolo disciplinato dall'art. 2002
c.c..
La modifica normativa disposta con D.M. 19/12/2000 è imperativa e si applica a tutti i buoni fruttiferi postali in quanto essi sono titoli nominativi di legittimazione e non titoli di credito, per cui sono soggetti a modifiche di legge, ex art. 2002 c.c. (Cass. 6242/87 e Cass. 798/81) e per ogni titolo vale esclusivamente il decreto ministeriale di emissione che si applica d'imperio ex art. 1339
c.c., come statuito dalla predetta sentenza della Corte di Cassazione.
La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è
stato osservato, "la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e CP_1
poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE rispetto agli strumenti CP_1
finanziari offerti dal sistema bancario".
Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020).
L'inerte e superficiale comportamento degli attori appare idoneo ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa
[...]
[...]
[...] per la mancata consegna del foglio informativo, assurgendo ad unico antecedente Controparte_4
causale dell'evento lesivo.”
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
I titoli per cui è causa si sono prescritti, esclusivamente per inerzia degli intestatari che non si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari cadesse in prescrizione, che si ribadisce è prevista e regolata dalla legge.
I predetti buoni postali fruttiferi avevano una durata di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale ed interessi alla scadenza del diciottesimo mese, quindi,
diventavano infruttiferi alla scadenza del diciottesimo mese ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto,
rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Corrado d'Ambrosio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.
3229/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] a [...], c.f. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in [...], al pagamento delle spese di
lite che liquida complessivamente in € 1500,00, di cui € 100,00 per spese ed il residuo per
onorario, oltre accessori di legge
Così deciso in Salerno, in data 14/12/2025
Il Giudice
Dott. Corrado d'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Corrado d'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 2/05/2024 al numero 3229/2024
R.G., avente ad oggetto: azione di accertamento per il riconoscimento del diritto di
credito contenuto in buoni fruttiferi postali sottoscritti dai risparmiatori e la
restituzione di somme di denaro pari al valore degli stessi
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] a [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti in [...],
[...]
rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita su supporto analogico e firmata digitalmente in copia informatica allegata alla busta telematica contenente l'atto
1 introduttivo, da considerarsi apposta in calce ex art. 18, quinto comma, d.m. n.
44/2011 come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013, dall'avv. Enrico Tedesco del foro di Salerno, c.f. , presso il cui studio in Salerno, via CodiceFiscale_3
Arce n. 64, elettivamente domiciliano
ATTORE
E
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Adelina Bianco (C.F.:
) e (C.F. , C.F._4 Controparte_2 C.F._5
dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del Per_1
04/05/2022 – rep. 55418 raccolta 16104 – dell'avvocatura interna - elettivamente domiciliate in Salerno, presso Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di
Salerno- alla via Paradiso di Pastena snc Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, celebrata a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/7/2024 il sig. e la sig.ra premesso Parte_1 Parte_2
che sottoscrivevano congiuntamente presso l'ufficio postale di ON Valle Piana (SA), via
Vignadonica n. 17, i seguenti titoli: buono fruttifero postale serie 18N “0002”, emesso il
2 20.10.2006 per euro 5.000,00 buono fruttifero postale serie 18N “0003”, emesso il 20.10.2006 per euro 5.000,00 buono fruttifero postale serie 18N “0004”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00
buono fruttifero postale serie 18N “0005”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00 buono fruttifero postale serie 18N “0006”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00 buono fruttifero postale serie
18N “0007”, emesso il 20.10.2006 per euro 1.000,00 Il tutto, dunque, per complessivi euro
14.000,00; che ciascuno dei suddetti buoni recava sul retro la sigla “serie 18N”, nonché la stampigliatura della data di emissione al 20.10.2006, mentre nessuno di essi presentava indicazioni circa la propria scadenza;
che, al momento della sottoscrizione, inoltre, non era stato reso agli investitori alcun documento informativo riguardante rendimento e scadenza dei prodotti di investimento;
che i ricorrenti, agli inizi del mese di maggio 2019, ne avevano perciò chiesto il rimborso all'ufficio postale presso il quale i buoni erano stati sottoscritti, ricevendone diniego sull'assunto della intervenuta prescrizione, laddove la durata dei medesimi avrebbe dovuto ricondursi a diciotto mesi dalla loro data di emissione - vale a dire, dal 20.10.2006 sino al
20.04.2008 - per cui il termine di prescrizione sarebbe maturato nei dieci anni successivi alla detta scadenza, nel mese di aprile 2018; che, vista la medesima risposta da parte di sia alla CP_1
lettera raccomandata a/r in data 09.05.2019 che al reclamo del 20.03.2023 nonché all'invito alla stipula di una negoziazione assistita del 15.02.2024.
Tanto premesso, il sig. e la sig.ra chiedevano di accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare il diritto dei sig.ri e al rimborso in loro favore, in Parte_1 Parte_2
solido, del controvalore dei buoni fruttiferi postali elencati in premessa per un totale di euro
14.000,00 (quattordicimila/00), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, di condannare la in l.r.p.t., al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore dei ricorrenti dell'importo complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per il titolo invocato, oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo e totale soddisfo.
3 In data 13.05.2024 il Giudice designato fissava la data dell'1.10.2024 per la comparizione delle parti, assegnando a parte resistente il termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione.
Con memoria del 12.09.2024 rigettava le richieste degli odierni ricorrenti, Controparte_1
ritenendo prescritto sia il diritto al riscatto dei buoni fruttiferi sia della domanda risarcitoria, alla luce sostanzialmente della insussistenza dell'obbligo di consegna del foglio informativo e della possibilità di conoscenza di tutte le informazioni utili sia nel D.M. di riferimento che della
Gazzetta Ufficiale che le controparti avevano l'onere di conoscere.
All'udienza dell'01.10.2024, il Giudice, accolta l'eccezione relativa al mancato deposito dell'atto del notaio di Roma in data 22/09/2017 rep. 52472/14315, atto con il quale il l.r.p.t. Persona_2
della Società resistente conferiva nel 2017 al Dott. il potere di nominare gli odierni Pt_3
procuratori, rigettata la richiesta istruttoria di escussione della teste incaricata Tes_1
dell'ufficio postale di ON Valle Piana (Sa), rinviava per il deposito della procura e per la discussione all'udienza del 17.11.2025 da trattarsi con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Vista l'istanza di trattazione in presenza, il Tribunale fissava l'udienza del 18.11.2025, ove riservava la causa in decisione, previa concessione di un termine di giorni quindici per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primis esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
L'ermeneusi delle doglianze di parte ricorrente è da rinvenirsi negli ormai univoci pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione ed in particolare da ultimo con l'ordinanza n. 21905/2025 del
30.07.2025 e nello specifico sul foglio informativi: “Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile,
atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una
4 ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)”.
I buoni fruttiferi postali sono titoli di Stato, regolati dalla legge e dai decreti ministeriali di emissione, per i quali è assolutamente incontestato che vige il principio riconosciuto dalla Suprema
Corte dell'eterointegrazione ex art.1339 c.c., in quanto ogni regolamento sul titolo a risparmio e quindi, i Decreti Ministeriali regolanti, si intendono inseriti nel titolo disciplinato dall'art. 2002
c.c..
La modifica normativa disposta con D.M. 19/12/2000 è imperativa e si applica a tutti i buoni fruttiferi postali in quanto essi sono titoli nominativi di legittimazione e non titoli di credito, per cui sono soggetti a modifiche di legge, ex art. 2002 c.c. (Cass. 6242/87 e Cass. 798/81) e per ogni titolo vale esclusivamente il decreto ministeriale di emissione che si applica d'imperio ex art. 1339
c.c., come statuito dalla predetta sentenza della Corte di Cassazione.
La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è
stato osservato, "la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e CP_1
poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE rispetto agli strumenti CP_1
finanziari offerti dal sistema bancario".
Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020).
L'inerte e superficiale comportamento degli attori appare idoneo ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa
[...]
[...]
[...] per la mancata consegna del foglio informativo, assurgendo ad unico antecedente Controparte_4
causale dell'evento lesivo.”
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
I titoli per cui è causa si sono prescritti, esclusivamente per inerzia degli intestatari che non si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari cadesse in prescrizione, che si ribadisce è prevista e regolata dalla legge.
I predetti buoni postali fruttiferi avevano una durata di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale ed interessi alla scadenza del diciottesimo mese, quindi,
diventavano infruttiferi alla scadenza del diciottesimo mese ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto,
rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Corrado d'Ambrosio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.
3229/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] a [...], c.f. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in [...], al pagamento delle spese di
lite che liquida complessivamente in € 1500,00, di cui € 100,00 per spese ed il residuo per
onorario, oltre accessori di legge
Così deciso in Salerno, in data 14/12/2025
Il Giudice
Dott. Corrado d'Ambrosio
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