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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3557/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA Oggi 12 giugno 2025ad ore 12 E 52 innanzi al dott. Alessandro Cabianca, sono comparsi:
Per l'avv. STOPPANI STEFANO, Parte_1
Per Controparte_1
l'avv. CESARE ANDREA, oggi sostituito
[...] dall'avv. MARCO BELZONI
Per nessuno compare Controparte_2
Per nessuno compare Controparte_3
Per nessuno compare Controparte_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude anche in via istruttoria come da memoria conclusiva depositata 30.5.2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da memoria ex art.171ter n. 2 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18 e 05
Il Giudice
dott. Alessandro Cabianca
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3557/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3557/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. STOPPANI Parte_1 C.F._1
STEFANO, attore, contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. CESARE
[...] P.IVA_1
ANDREA,
, contumace Controparte_2
Per , contumace Controparte_3
Per , contumace Controparte_4
convenuti,
In punto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la _5
, e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro a lei occorso in data 25.5.2016 quando era alloggiata presso l'Hotel
Nazionale di Venezia e alle ore 19.30 ca., nello scendere le scale, incrociava degli altri ospiti che stavano salendo le scale e, a causa della mancanza di un corrimano su entrambi i lati e dello stato delle scale e del rivestimento delle stesse, cadeva lungo le scale, provocandosi lesioni.
Si è costituita in giudizio la Società . Controparte_6
contestando sia l'an, che il quantum debeatur della pretesa
[...]
attorea, mentre , e sono rimasti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
contumaci.
La causa passa in decisione senza istruttoria alcuna, in quanto con Ordinanza del
13.11.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti dato che esse sono state ritenute: “non ammissibili e rielevanti in quanto: - l'unica prova orale capitolata da parte ricorrente nel ricorso volta alla dimostrazione del fatto storico della caduta dell'attrice è costituita dal capitolo n. 2 che non risulta ammissibile in quanto di formulazione valutativa (a causa della mancanza di un corrimano su entrambi i lati) e generica (e dello stato delle scale e del rivestimento delle stesse) e comunque non è rilevante, in quanto inconferente al fine della decisione;
- gli ulteriori capitoli di prova dedotti dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., volti alla dimostrazione del fatto storico della caduta
(capp. 2 – 8), si riferiscono a circostanze non contestate (la rampa delle scale dell'Hotel Nazionale presenta il corrimano sul lato destro, mentre è priva del corrimano sul lato sinistro per chi scende), irrilevanti per la decisione (la sig.ra nello scendere le scale di cui alla foto 38), incrociava altri due ospiti Parte_1
dell'albergo che stavano salendo le scale) e inconferenti in quanto non esplicative della causa e della dinamica della caduta (la sig.ra nello scendere, cadeva lungo le scale); - le ulteriori richieste di prova orale CP_7
e la C.T.U. medico – legale risultano del tutto superflue alla luce di quanto indicato nei punti precedenti” ed è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per pagina 3 di 7 l'odierna udienza.
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Parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 2051 c.c. introduce una fattispecie di responsabilità oggettiva, perché il danno non è riferibile al comportamento, commissivo od omissivo, del soggetto chiamato a risponderne, essendo questi obbligato al risarcimento per il solo fatto di trovarsi in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno, la quale comporti l'esercizio di un effettivo e non occasionale potere di fatto sulla stessa, e perché, ai fini della configurabilità dell'esimente del caso fortuito, non rileva il grado di diligenza della custodia, bensì esclusivamente l'esistenza di cause che abbiano cagionato autonomamente l'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. n. 15096/2013).
In particolare, sul danneggiato ricade l'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, mentre la presunzione di responsabilità a carico del custode è esclusa unicamente dalla prova che l'evento dannoso è derivato da uno specifico avvenimento, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.
Ciò posto, prima di sussumere la fattispecie concreta nell'ambito di un titolo di responsabilità, è necessario verificare se l'evento storico, ed in particolare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, così come narrato da parte attrice entro i limiti delle preclusioni assertive di cui alla I memoria ex art. 281 duodecis c.p.c., abbia trovato riscontro processuale ed era onere di parte attrice provare detti fatti costitutivi della richiesta risarcitoria azionata.
Le scarne allegazioni di parte attrice incentrano la responsabilità dei convenuti sulla circostanza che: “In data 25.05.2016 alle ore 19.30 ca., la sig.ra nello scendere le scale, Parte_1
incrociava degli altri ospiti che stavano salendo le scale e, a causa della mancanza di un corrimano su entrambi i lati e dello stato delle scale e del rivestimento delle stesse, cadeva lungo le scale”.
pagina 4 di 7 Tale generica allegazione è stata specificata nella I memoria ex art. 281 duodecis c.p.c. come di seguente riportato: “risulta altrettanto chiaramente che le scale risultino dotate di una copertura
(tappeto e/o moquette) e presentino un solo corrimano sul lato destro (per chi scende); risulta, altresì, già evidente e documentalmente provato che non è presente un corrimano sul lato sinistro (per chi scende) della scala. Le norme di semplice e comune prudenza avrebbero dovuto imporre l'adozione semplici precauzioni
(corrimano sul lato sinistro per chi scende), che sicuramente avrebbero evitato cadute nel prevedibile caso di incrocio di ospiti nelle due direzioni”.
Già in punto di allegazione, dunque, la domanda di parte attrice appare carente, dato che non ha offerto alcuna descrizione analitica del fatto storico, non fornendo alcun rilievo topografico e dinamico di dove e come il sinistro sia accaduto e indicando in modo generico anche la res che avrebbe cagionato il sinistro, ben diverso è se il fatto costitutivo della pretesa attorea derivi dallo “stato delle scale”, ovvero “dalla mancanza del corrimano”.
Tale carenza allegatoria si è trasfusa, altresì, in una carenza probatoria, essendo i capitoli di prova in tal senso formulati inconferenti in quanto non esplicativi della causa e della dinamica della caduta.
Analizzando, poi partitamente le allegate cause della caduta, non è stato dimostrato da parte attrice la relazione causale tra le res indicate e la caduta.
Infatti, quanto alla copertura della scala (tappeto e/o moquette), nulla si dice circa a qualche anomalia di detta copertura che ne faccia inferire l'insidiosità, né a ben vedere si spiega in che modo detta copertura avrebbe provocato la caduta.
Quanto al corrimano, si evidenzia che esso era presente sul lato destro, né alcuna norma cogente ne prescriveva la presenza su entrambi i lati delle scale e, in assenza di una pur minima descrizione del sinistro, non è dato sapere come la sua presenza avrebbe evitato il sinistro.
Inoltre, se l'attrice aveva la necessità di un appoggio per scendere le scale, ben avrebbe potuto attendere qualche secondo che le persone che aveva incrociato avessero terminato l'uso del corrimano, per poi utilizzarlo e procedere nella discesa.
La Corte di Cassazione, infatti, con particolare riferimento al fatto del danneggiato,
pagina 5 di 7 sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha infatti stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Per quanto sopra sottolineato la responsabilità della caduta deve essere completamente ascritta all'attrice.
La domanda di parte attrice va, dunque, rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di parte attrice come da dispositivo sulla base di valori minimi dello scaglione di riferimento, data la particolare semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 3557/2024 R.G. promossa da
[...]
contro Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_1 CP_2
, e , ogni altra diversa
[...] Controparte_3 Controparte_4
domanda ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 - Rigetta la domanda di parte attrice.
- a rifondere a Parte_1 _5
le spese di lite che si liquidano nella misura di €3.809,00 per
[...]
compenso (di cui €851,00 per la fase di studio;
€602,00 per la fase introduttiva;
€903,00 per la fase di trattazione;
€1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Venezia, 12/06/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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