Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere rel.
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2320 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Monetti Francesco, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Posillipo n.156
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Vingiani e Annamaria De Nicola, con le quali elettivamente domicilia presso il Servizio Affari Legali in Napoli, via Comunale del Principe n.13/A
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/8/2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello parziale avverso la sentenza n.1771/2024, pubblicata il 7/03/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la sua domanda di pagamento delle differenze retributive per le superiori mansioni svolte.
L'appellante si doleva che il Tribunale, pur avendo ritenuto provato lo svolgimento delle mansioni superiori nell'arco temporale dedotto in ricorso e la loro riconducibilità alla cat. BS, aveva respinto la domanda di pagamento delle spettanze per intervenuta prescrizione, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l'eccezione
tanto perchè non era stata fornita la prova dell'inoltro e ricezione della stessa, neppure oggetto di contestazione.
In ogni caso, essendo stata prodotta in primo grado la missiva in questione, era ammissibile in sede di appello la produzione della ricevuta di inoltro e trasmissione della stessa all'indirizzo pec CO della resistente in data 29 maggio 2020 e primo giugno 2020, come da giurisprudenza della Suprema Corte citata, attesa la natura in senso lato della eccezione di interruzione della prescrizione. Chiedeva, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la CO condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive da novembre 1997 o in subordine per il periodo da giugno 2015 al 30/9/17, oltre gli accessori di legge.
CO La convenuta si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza, proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato per la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accertato che le mansioni svolte si inquadrassero in quelle superiori cat. BS.
All'esito dell'udienza in trattazione scritta e delle note delle parti, la causa è stata decisa secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che nessuna censura investe la parte dispositiva della sentenza (punto 1), con cui la COroparte_1
è stata condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che pertanto è divenuta cosa giudicata.
Tanto premesso, l'appello principale proposto dal avverso la Pt_1 statuizione di rigetto integrale della domanda di pagamento delle differenze retributive per le superiori mansioni svolte va accolto per quanto di ragione, mentre va rigettato quello incidentale della CO
che contesta l'accertamento compiuto sul punto dal Tribunale.
Ritiene, invero, il collegio che il primo giudice abbia correttamente accertato, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta come riportata nel dettaglio nella sentenza impugnata, le mansioni di conduttore della centrale termica dell' Parte_2 espletate dal nel periodo da novembre 1997 al 30/9/17, quali Pt_1 descritte nell'atto introduttivo del giudizio, peraltro riconosciute CO dalla stessa , oltre che comprovate dalla documentazione in atti(cfr. turni di servizio prodotti, provvedimento prot. n. 167/DS- DA del 4.11.1997 e attestato del superiore gerarchico del 2.1.2013), e la loro riconducibilità alla cat. BS del CCNL di categoria, rivendicata in via subordinata dal rispetto a quella A di Pt_1 inquadramento come ausiliario specializzato.
Il Tribunale, invero, ha riportato le declaratorie di riferimento e ha correttamente colto il distinguo tra la cat. A e quella B laddove si legge in sentenza “Ebbene, dal confronto tra le declaratorie emerge che, a fronte di attività manuali a carattere semplificato ed autonomia meramente esecutiva, richiedenti una conoscenza generale di base che corrisponde alla formazione teorica della scuola dell'obbligo, che connotano il livello A in possesso del lavoratore, il livello B, immediatamente superiore, risulta invece caratterizzato dal compimento di attività a contenuto tecnico più specifico, secondo l'apposita qualificazione o specializzazione professionale, conseguita dal lavoratore attraverso corsi di formazione specialistici, nonché da maggiore autonomia e responsabilità dal punto di vista operativo e anche rispetto alle attrezzature in dotazione”.
La riferibilità delle mansioni svolte alla categoria BS, peraltro, risulta dalle stesse esemplificazioni della categoria, dove è indicato, nel profilo professionale dell'Operatore Tecnico Specializzato, proprio la figura del “conduttore di caldaie a vapore”.
Va, pertanto, disatteso il contrario assunto della CP_1
A questo punto va esaminata la questione della prescrizione delle rivendicate differenze retributive tra cat. A e BS, di cui all'appello principale, che, come già detto, è solo in parte fondato.
In proposito, invero, non si condivide affatto la censura con cui si sostiene l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione CO quinquennale dei crediti retributivi ritualmente formulata dalla in primo grado, come risulta dalla memoria di primo grado, dove la stessa aveva evidenziato che le pretese azionate e maturate antecedentemente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo, avvenuta l'11.03.2023, ai sensi dell'art. 2948 c.c.n.4, dovevano ritenersi prescritte, non risultando precedenti CO idonei atti interruttivi della stessa;
l'appellata aveva altresì posto in risalto come a tali fini non poteva comunque essere ritenuta idonea la nota del 25.05.2020 versata in atti in mancanza di prova CO dell'avvenuta ricezione. E' palese che così facendo la avesse negato ogni efficacia giuridica potenzialmente connessa e conseguente alla suddetta missiva, non riconoscendone affatto la sua ricezione, sicchè correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto, pur potendo onerare la parte, ai fini della ricerca della verità materiale, alla prova di tale ricezione.
Da accogliere è, invece, il motivo di censura fondato sulla produzione effettuata solo in questo grado dell'appello della pec di avvenuta consegna e ricezione della missiva pacificamente prodotta in primo grado, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO
, va ritenuta ammissibile.
Ed invero, nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile proprio la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione, cfr Cass. 16358/24).
Tanto perché, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Sez. L, Sentenza n. 2035 del 30/01/2006; Sez. L, Sentenza n. 4135 del22/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 1583 del 26/01/2010), l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo, come appunto, nel caso concreto, in cui il fatto interruttivo era stato allegato in primo grado ed era stata prodotta la missiva avente valore interruttivo della prescrizione (cfr anche Cass. 2018/9226).
Tendo conto, dunque, dell'atto interruttivo della prescrizione, devono conseguentemente ritenersi non prescritti i crediti retributivi maturati nel periodo dal primo giugno 2015 al 30/9/17.
In tali limiti va, quindi, riformata l'impugnata sentenza che, nel resto va confermata, con conseguente condanna della CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate in favore
[...] del nel suddetto periodo, nella misura da determinarsi in Pt_1 separa sede, oltre gli interessi legali.
Le spese del presente grado si compensano attese le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la
[...] al pagamento delle differenze retributive maturate COroparte_1 in favore di per lo svolgimento di mansioni superiori Parte_1 riferibili alla cat. BS nel periodo dal primo giugno 2015 al settembre 2017, oltre gli interessi legali. Rigetta l'appello incidentale della CP_1
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo, da parte della CO
.
Napoli 8/4/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente