Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/07/2024, n. 18866
CASS
Sentenza 10 luglio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, riuniti tre procedimenti promossi dall'Agenzia delle Entrate avverso sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, ha esaminato i ricorsi principali e incidentali relativi ad avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005, emessi nei confronti della società Immobiliare Cantieri di Gaias Stefano & C. s.a.s., del socio accomandante Giuseppina Hughes (erede Stefano Gaias) e del socio accomandatario Stefano Gaias. L'Agenzia delle Entrate lamentava, con due motivi di ricorso principale, l'errata valutazione da parte della CTR delle presunzioni utilizzate per accertare maggiori redditi, ritenendo insussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e l'omessa motivazione su fatti decisivi. I contribuenti, con ricorsi incidentali, contestavano invece la violazione del principio del contraddittorio per mancata partecipazione di tutti i soci al giudizio (primo motivo incidentale) e l'errata valutazione delle prove da parte della CTR, che avrebbe dato rilievo alle valutazioni della Guardia di Finanza senza considerare le contestazioni del contribuente (secondo motivo incidentale). La controversia traeva origine da una verifica fiscale relativa a compravendite immobiliari, in cui l'Ufficio riteneva non congrui i corrispettivi dichiarati sulla base dell'entità della commissione di mediazione e dell'importo dei mutui bancari accesi dagli acquirenti.

La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi dei ricorsi principali, ritenendo fondate le doglianze dell'Agenzia delle Entrate. Ha infatti ribadito che l'erogazione di mutui di importo superiore al prezzo dichiarato è sufficiente a giustificare la rettifica dei corrispettivi, in quanto la presunzione semplice che il prezzo non sia inferiore all'ammontare del mutuo è rafforzata dalle normative sui limiti di finanziabilità. La CTR, secondo la Corte, aveva svalutato apoditticamente tali elementi senza un'adeguata motivazione e senza un corretto approccio di sintesi nella valutazione probatoria, violando l'art. 2729 c.c. e i principi in tema di prova critica. Il primo motivo di ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, mentre il secondo è stato rigettato, poiché la ricostruzione dei maggiori ricavi da parte dell'Ufficio si basava su presunzioni gravi, precise e concordanti, con una valutazione della percentuale di provvigione all'agente immobiliare ritenuta più verosimile rispetto a quella dichiarata dal contribuente. Di conseguenza, la Corte ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna per un nuovo e motivato esame, disponendo altresì il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei controricorrenti.

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  • 1Centro Studi CastelliAccesso limitato
    https://www.ratio.it/ · 26 aprile 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/07/2024, n. 18866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18866
Data del deposito : 10 luglio 2024

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