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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/07/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 129 / 2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Sandro Guerra, Benedetta Bandinelli, Matteo Cocuzza appellante principale – appellata incidentale contro
e Controparte_1 Controparte_2 avv. Oronzo Mazzotta, Raffaele Galardi, Chiara Mazzotta appellati principali – appellati incidentali
avente ad oggetto: appelli della sentenza n. 354/2022 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 5 dicembre 2022 all'udienza del 23 aprile 2024, con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I° Pt_2
e avevano convenuto la avanti al Tribunale del lavoro di Lucca, svolgendo Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le seguenti domande: Part In Tesi) premesso che essi erano stati assunti da , rispettivamente dal 1995 (inquadrato come Quadro, poi CP_1
Part Dirigente dal 1998, e dal 2000 altresì Procuratore speciale nonché AD componente del CdA di ), dal CP_2
pagina 1 di 15 comunicato loro a gennaio 2019 di riflesso alla messa in liquidazione della società avvenuto a dicembre 2018, fosse
Part accertato che la loro subordinazione di fatto alla stessa era proseguita anche nel periodo intermedio da luglio
2008 a gennaio 2019.
Pa Part A tal fine, premesso che era nata come società di servizi per la gestione del patrimonio immobiliare di , e che allo scopo le due società avevano stipulato un fittizio contratto di appalto per servizi di consulenza e assistenza, i
Part ricorrenti avevano chiesto di condannare , quale datrice effettiva, alla ripresa immediata dei rispettivi rapporti di lavoro, ed al pagamento della retribuzione dovuta a ciascuno di loro, per il periodo dal licenziamento di gennaio 2019
fino alla stessa data della ripresa, con integrale ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale di entrambi.
Pa In Ipotesi) invece, qualora il licenziamento come atto di gestione del rapporto compiuto dalla datrice apparente si
Part Pa ritenesse riferibile alla datrice effettiva (art 38 D. Lgvo 81/2015), e di conseguenza la risoluzione intimata da
Part Contr Pa riferibile a , i ricorrenti avevano chiesto di dichiarare illegittimo il licenziamento per intimato loro da
Part con conseguente condanna di :
• per al pagamento dell'indennità risarcitoria massima prevista dal CCNL dirigenti aziende industriali CP_1
• per alla reintegra o, in alternativa, alla misura massima del risarcimento di cui all'art. 8 L. 604/1966. CP_2
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza appellata, aveva accolto in parte la domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento, e quindi condannando Pt_4
• al pagamento in favore di dell'indennità risarcitoria prevista dal CCNL dirigenti aziende industriali per 24
[...] CP_1
mensilità (ciascuna pari ad €. 10.374,07)
• alla riassunzione di o, in mancanza, al risarcimento del danno per 12 mensilità (ciascuna pari €. 1.662,69) ai CP_2
sensi dell'art. 8 L. 604/1966.
Part Pa Pa Secondo il Tribunale, l'appalto fra e era stato illegittimo, dal momento che non aveva mai svolto effettiva attività imprenditoriale, non disponendo di una sede propria né di strumenti di sorta, ed avvalendosi delle prestazioni
Part dei ricorrenti quali (ex) dipendenti di . Infatti, sia prima che dopo il luglio 2008, i due lavoratori avevano
Pa proseguito nelle medesime mansioni svolta in precedenza, divenendo anche legale rapp.te di (pur CP_1
Part rimanendo Procuratore speciale e AD componente del CdA di ).
Accolta la domanda di tesi quanto al carattere fittizio dell'appalto, il Tribunale accoglieva anche la domanda di ipotesi.
Pa Part Riteneva infatti che l'atto risolutivo del rapporto, pur formalmente proveniente da si imputasse a , e da ciò
pagina 2 di 15 Contr ricavava l'illegittimità del licenziamento per mancanza del con conseguente condanna alle diverse tutele spettanti al Dirigente ed all'impiegata CP_1 CP_2
Part Con condanna a titolo di spese di lite a carico di per €. 11.327, oltre accessori.
II° Grado
La aveva appellato la sentenza con 5 motivi, chiedendo il rigetto delle domande accolte in primo grado, o Pt_1
quantomeno di ritenere i licenziamenti inesistenti, con conseguente riduzione dei relativi indennizzi.
e si erano costituiti chiedendo il rigetto dell'appello principale della società, ed a Controparte_1 Controparte_2
loro volta, avevano appellato in via incidentale la sentenza.
Nella presente motivazione, le questioni controverse saranno esaminate nell'ordine dei 5 motivi di appello principale,
trattando l'unico motivo di appello incidentale nell'ambito del motivo 3) di quello principale, del quale rappresenta la prospettazione contraria.
Pa Motivo 1 appello principale) Errata ricostruzione del fatto controverso quanto alla costituzione di ed al
Part contratto di appalto con
Part Secondo l'appellante , il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che e fossero gli unici lavoratori CP_1 CP_2
Part Pa Part Pa attivi in e transitati entrambi in Al contrario, da era transitata in anche l'altra dipendente arch.
. Persona_1
Pa Part E, più in generale, il Tribunale aveva trascurato l'assoluta autonomia di rispetto a , concludendo erroneamente
Pa Part che era solo un asset che avrebbe creato quale società di servizi per gestire un fondo immobiliare chiuso.
Pa Part Al contrario, era nata dalla proposta dell'imprenditore che si era rivolto a insieme ad Persona_2
esponenti della società di gestione del risparmio gestito dal gruppo Unicredit (Pioneer Investment Management SGR),
prospettando la creazione di un Fondo (partecipato in maniera maggioritaria dallo stesso , per sviluppare Per_2
Part iniziative nel settore immobiliare residenziale, rispetto al quale non aveva alcuna esperienza.
Pa Per_ Part aveva sede in Pistoia presso lo studio del dr. ed i suoi soci erano indipendenti da , forniti di competenze
Part nel campo della edilizia residenziale, estraneo all'impresa di .
Part Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto TS riconducibile in toto a per il solo motivo che nei primi mesi di
Part attività era priva di locali, mentre solo in seguito aveva stipulato con i contratto per utilizzare i suoi locali.
Secondo il Collegio, questo motivo è infondato.
pagina 3 di 15 Part Pa I dipendenti operativi di erano in effetti e l'arch. , transitati tutti a per CP_1 CP_2 Persona_1
Part continuare a svolgere attività analoghe alle precedenti già svolte per . Il medesimo passaggio non aveva
Part riguardato invece i dipendenti non operativi di , e sua moglie Persona_4 Persona_5
Pa Part Dopo il licenziamento da parte di l'arch. era rientrata in , a differenza di e Per_1 CP_1 CP_2
Part Pa In fatto, sulla commistione fra e il Collegio concorda con il Tribunale, richiamando le puntuali deduzioni della memoria di costituzione degli appellati (pagg. 10/29) ed i relativi richiami ai documenti a supporto, dai quali si ricava che:
Pa Part
- l'originaria idea di creare era nata all'interno di , individuando come Presidente, ma senza assumere CP_1
Part personale apposito perché avrebbe dovuto avvalersi dello stesso personale già ; immediatamente dopo lo stesso
Pa aveva predisposto il testo dei contratti che avrebbero regolato i rapporti fra le due società per consentire a CP_1
Part di utilizzare locali e strumenti di , nonché di svolgere servizi in suo favore
Pa
- era stata creata come soggetto indipendente per svolgere la gestione strategica del fondo immobiliare attivato da una società di gestione del risparmio riconducibile a Unicredit (Pioneer Investment Management SGR), priva di locali
Part strumenti e personale propri, i quali inevitabilmente non potevano che essere quelli di
Pa
- i dipendenti e arch. erano quindi passati a per continuare a svolgere le attività CP_4 CP_2 Per_1
Part precedenti in favore di , alle quali si erano aggiunte quelle nuove collegate al fondo immobiliare che si sarebbe
Part sviluppato nel tempo, mostrando come quest'ultimo rappresentasse un'attività economica di rispetto alla quale
Pa era strumentale
Pa
- era divenuto socio al 32% nonché AD di e quest'ultima aveva stipulato il contratto di comodato con CP_1
Part
per l'utilizzo della comune sede amministrativa, mentre e l'arch. avevano risolto CP_1 CP_2 Per_1
Part Pa consensualmente il rapporto con , per essere assunti da a luglio 2008
Part Part
- per , era rimasto consigliere di amministrazione e procuratore speciale di , nonché responsabile CP_1
amministrazione finanza e controllo di gestione, con le medesime deleghe ricevute da prima del trasferimento;
nei rispettivi ruoli, (come segretaria di e l'arch. avevano continuato a gestire la proprietà CP_2 CP_1 Per_1
Part immobiliare di e tenerne la contabilità
Part
- era rimasta quindi priva di personale proprio attivo (disponendo dei soli dipendenti e della Persona_4
Pa moglie inattivi), mentre disponeva dello stesso personale che prima di luglio 2008 era attivo per Persona_5
pagina 4 di 15 Part
Part Pa
- il contratto di prestazione di servizi fra e sottoscritto a febbraio 2009, era stato retrodatato a settembre /
Part Pa ottobre 2008, motivo per cui nei mesi fra luglio 2008 e febbraio 2009 il passaggio dei dipendenti da a era avvenuto senza che le relazioni contrattuali tra le due società fossero ancora definite in alcun modo
- nelle loro attività successive al trasferimento, e avevano continuato ad utilizzare sia email con il CP_1 CP_2
nuovo dominio @tecnoservice-re.it, sia quelle con il vecchio dominio @fpm-spa.it
Part
- con comunicazione di marzo 2009 a firma si era rivolta ai propri clienti e fornitori invitandoli a CP_1
Pa Part contattare per qualsiasi necessità inerente il funzionamento degli uffici , amministrazione e tecnico, palesando
Part Pa quindi che nel proseguire le proprie attività originarie non poteva che avvalersi degli attuali dipendenti
Part
- dopo anni di regolare gestione, la crisi di TF era emersa nel luglio 2018, quando era receduta dal contratto di
Pa servizio, e nel frattempo il fondo immobiliare aveva bloccato i pagamenti a che così si era progressivamente indebitata, fino ad entrare in liquidazione ed in seguito fallire.
Pa In aggiunta alla documentazione richiamata nella memoria di costituzione degli appellati, quanto alla genesi di ed
Part alla sua commistione con , la medesima vicenda era stata confermata dal teste . Testimone_1
Part Pa Motivo 2 appello principale) Errata qualificazione come fittizio dell'appalto fra e con conseguente
Pa errata dichiarazione di illegittimità / inefficacia dei licenziamenti intimati da
Part Pa Secondo l'appellante , il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non genuino il contratto di servizi con facendo da ciò discendere la sorte dei licenziamenti intimati da quest'ultima.
Al contrario, correttamente valutata l'intera vicenda, il contratto di servizi risultava essere un appalto genuino.
Pa Quindi, doveva essere ritenuta datrice effettiva (oltre che formale) di e come tale legittimata a CP_1 CP_2
Contr Part risolvere i relativi rapporti per In senso contrario, secondo , non erano significativi i seguenti elementi che invece erano stati utilizzati dal Tribunale, alcuni errati ed altri solo latamente indiziari:
Part
# era procuratore speciale oltre che AD di , e nel contempo legale rapp.te di CP_1
[...]
Part
era eterodiretta da , come da sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sez. VI civile del 10/24 ottobre Pt_3
2022 (documento qui prodotto dagli appellati in primo grado, doc. 72 ric. 1°) Parte_5
Pa
# le prime “due diligences” di dicembre 2007 realizzate per erano state firmate da e dall'arch. , i CP_1 Per_1
Part quali tuttavia all'epoca erano ancora dipendenti pagina 5 di 15 Part Pa
# prima del contratto di appalto con , non esercitava una propria attività d'impresa, essendo stata costituita apposta quale soggetto terzo rispetto ai quotisti del fondo immobiliare
Pa Part
# non aveva locali propri, utilizzando quelli di , sui quali aveva acquisito un diritto di godimento solo con il contratto stipulato a gennaio 2009
Pa
# non aveva beni funzionali propri per svolgere la propria attività, mentre e una volta trasferiti a CP_1 CP_2
Pa Part avevano continuato a utilizzare quelli già da loro stessi impiegati in .
Part Per contro, secondo l'appellante , la distinzione fra interposizione illecita ed appalto lecito secondo l'art. 29 D.
Lgvo 276/2003 esclude il rilievo di tutti i dati fin qui richiamati, erroneamente enfatizzati dal Tribunale.
Part Al contrario, l'unico profilo qualificante sarebbe stata l'eterodirezione da parte di , che gli appellati avrebbero dovuto dedurre e provare ed il Tribunale argomentare, risultato che invece sarebbe mancato.
Part Ma in concreto, tale eterodirezione non era dimostrata per il fatto che era ancora AD di , e da luglio 2008 CP_1
Part sia lui che avevano continuato a lavorare per , negli stessi luoghi e con gli stessi interlocutori con i quali CP_2
Pa essi avevano operato prima del passaggio a
Per contro, aveva sempre agito in piena autonomia per essere, nel contempo, anche legale rapp.te e dirigente CP_1
Pa Part di motivo per cui non era soggetto ad alcuna direttiva da parte di .
Inoltre, quanto ai beni strumentali, era stato stipulato un apposito contratto, prima di comodato e poi di locazione, con
Pa Part il quale aveva avuto valido titolo giuridico per utilizzare locali ed attrezzature di .
Part Pa Infine, il Tribunale aveva del tutto trascurato la – fondamentale - circostanza che aveva concluso con un
Pa contratto di prestazione di servizi (anche in sentenza qualificato come “appalto”), in esecuzione del quale aveva
Part agito come imprenditore autonomo in favore di .
Part L'appellante sottolineava inoltre la totale inattendibilità del teste geom. nel giudizio civile avanti Testimone_2
Pa al Tribunale di Firenze (pagg. 4245 appello) a proposito del fatto che, dopo il passaggio a di luglio 2008, e CP_1
Part avrebbero proseguito a svolgere le medesime attività che svolgevano già in precedenza per . CP_2
In senso contrario, da un lato, il teste era personalmente informato delle vicende controverse solo dal 2008 in poi, e quindi non poteva fare alcun confronto con il periodo precedente. E dall'altro lato, pur dopo il passaggio, era CP_1
Part Pa rimasto amministratore di oltre a divenire amministratore di e che era in tale duplice contemporanea veste
Part che egli aveva operato, senza essere soggetto alle direttive di (unico dato che sarebbe stato dirimente per pagina 6 di 15 qualificare la vicenda controversa).
Pa Del resto, soci di erano il geom. (titolare di agenzia di intermediazione immobiliare, che aveva avuto Tes_2
l'incarico di Agency del fondo dal 2007 al 2018), il geom. ed il dr. - professionisti Controparte_5 CP_6
Part distinti da , ciascuno di loro rinomato esperto nel settore immobiliare.
E ancora, l'infondatezza della pretesa degli appellati risultava addirittura dalla memoria dello stesso nel CP_1
giudizio civile introdotto contro il avanti al Tribunale di Firenze, a proposito del fatto che, dopo lo Parte_6
Pa stesso passaggio di luglio 2008, egli aveva sempre operato in modo diligente nell'interesse di essendone amministratore e dirigente (pag. 48/49 appello). In quel giudizio, aveva infatti riconosciuto di avere agito, nel CP_1
Part Pa contempo, nella duplice qualità di amministratore e al punto tale da sollevare la questione di un ipotetico conflitto di interessi fra i suoi ruoli in favore delle due diverse società, proprio perché consapevole del carattere effettivo della funzione dai lui svolta per i due soggetti diversi.
Pa Part Infine, il Tribunale aveva errato nel ritenere che, dopo il passaggio a l'eterodirezione da parte di fosse confermato dalla sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sez. VI civile del 10/24 ottobre 2022 Parte_5
(doc. 72 ric. 1°). In proposito, invece, il Tribunale aveva recepito la lettura strumentale di quel
[...]
provvedimento, proposta dalle difese degli appellati che avevano valorizzato la affermazione contenuta in sentenza a
Pa Part proposito del fatto che sarebbe stato una mera espressione di . Ma in quella sentenza tale affermazione era riportata quale riassunto di una prospettazione di parte, e non quale manifestazione del convincimento del giudice, e quindi nulla valeva ai fini della presente decisione. Peraltro, la sentenza del Tribunale di Milano non era definitiva, né
era stata resa nei confronti degli appellati, i quali quindi non potevano invocare alcun giudicato a loro favorevole.
Secondo il Collegio, anche questo motivo è infondato.
Prima di tutto, non può essere condiviso l'argomento di fondo dell'appello, secondo il quale il carattere genuino dell'appalto dovrebbe discendere da elementi di tipo formalistico, quali l'esistenza di un contratto di appalto di servizi
Pa Part per le attività svolte da in favore di , e di un contratto (di comodato prima e di locazione poi) per l'utilizzo da
Pa Part parte di dei locali ove si svolgeva la prestazione degli appellati.
Quanto alla nozione di eterodirezione, gli argomenti della società appellante sovrappongono un profilo commerciale,
riferito alle relazioni contrattuali fra le due società, ad uno lavoristico, riferito alla sostanza dei rapporti di lavoro degli appellati, mentre ai fini del presente giudizio solo quest'ultimo è decisivo.
pagina 7 di 15 La stessa società appellante ha comunque riconosciuto i seguenti elementi a sé contrari, in quanto altrettanti indici
Part Pa della persistente eterodirezione degli appellati da parte di anche dopo il loro passaggio a
- nel periodo, precedente alla stipula del contratto di appalto, i lavoratori appellati avevano già lavorato formalmente
Pa Part per ma nell'interesse di (pag. 39 appello)
Pa Part
- dopo la stipula del contratto di appalto, gli appellati avevano lavorato sia per che per (pag. 40 appello).
Si tratta dati altamente indicativi, a conferma che la prestazione degli appellati era svolta a prescindere dal formale
Part Part contratto, essendo sempre destinata fondamentalmente a anche quando era svolta in favore di
In tal senso, anche il teste aveva confermato la conservazione della medesima situazione di fatto prima e dopo Tes_2
Pa Part il luglio 2008, salvo che nel secondo periodo sulla porta degli appellati la targhetta si era aggiunta a quella di .
Pa Part Secondo il Collegio, questi in sintesi gli indici del fatto che non fosse un soggetto effettivo distinto da , e come tale datore di lavoro effettivo degli appellati:
Part Pa
- i locali erano stati forniti da a già ammobiliati, in una prima fase a titolo di comodato gratuito e poi di locazione
Part Pa
- il contratto di appalto di servizi fra e era stato stipulato mesi dopo il passaggio del rapporto degli appellati
(doc. 46, 47)
- dopo il trasferimento la prestazione degli appellati era stata utilizzata in modo promiscuo dalle due società (docc.
49/51)
Part Pa
- la prestazione degli appellati era proseguita in favore promiscuo di e anche dopo la disdetta del contratto di appalto fra le due società (doc. 58)
In conclusione, ribadito che nel nostro ordinamento persiste il divieto di interposizione nei rapporti di lavoro, opera la
Part Pa imputazione del rapporto all'utilizzatore effettivo ( ) se quello formale ( è solo apparente.
Per rispondere alla fondamentale obiezione della società appellante, secondo la quale gli appellati non avrebbero
Part provato la effettiva eterodirezione rispetto a direttive provenienti da , il Collegio concorda con il Tribunale,
Pa Part evidenziando che non aveva i mezzi di produzione per operare come imprenditore autonomo rispetto a , e quindi come effettivo gestore del contratto di appalto. Quindi, gli appellati erano sottoposti sempre alla stessa
Part eterodirezione da parte di , adeguata nel contenuto ai rispettivi ruoli dirigente, procuratore speciale e AD
( e di impiegata , che corrispondeva a direttive strategiche nei confronti del primo, ed a direttive CP_1 CP_2
pagina 8 di 15 Part puntuali nei confronti della seconda, fermo restando il pieno inserimento strutturale e funzionale di entrambi in
(che risultava dal luogo fisico della prestazione, dai domini utilizzati nello scambio di corrispondenza e mail,
Part dall'indicazione di entrambi all'esterno come referenti anche per dopo il passaggio a . Pt_7
Part Non solo, gli appellati avevano proseguito da luglio 2008 a gennaio 2019 ad operare per , nonostante fossero
Pa formalmente passati a mentre insieme all'arch. essi esaurivano la medesima struttura operativa che in Per_1
Part precedenza era di .
Part Part Per escludere la eterodirezione da parte di era irrilevante che, oltre che proseguire per , gli appellati avessero
Pa operato anche per la gestione del fondo immobiliare di cui era responsabile poiché:
Part
* oltre metà delle quote dello stesso fondo erano detenute da , e quindi l'interesse economico al suo sviluppo ed
Part Part alla sua produttività era a tutti gli effetti riconducibile a;
il fondo rappresentava un asset economico per , e
Pa in tale ottica era stata costituita in modo strumentale al suo sviluppo
Part Pa
* e erano società fra di loro compenetrate, come risulta dal quadro societario ed amministrativo di entrambe descritto in fatto (pagg. 10/36 memoria appellati); infatti, non solo appartenevano al medesimo gruppo, ma avevano un centro decisionale unico (come dimostrato sia dal fatto che lo stesso quale amministratore aveva cariche CP_1
sociali in entrambe, sia dalla duplice posizione di la quale ne rappresentava il vero e proprio centro Parte_8
decisionale)
* utilizzando i criteri giurisprudenziali che imputano i rapporti di lavoro in base alla utilizzazione effettiva della prestazione, nonché all'interesse alla medesima (Cass. n. 11107/2006), nel caso in esame nel periodo controverso
Part l'attività degli appellati era stata utilizzata in modo preponderante da , ed era stata svolta nell'interesse di
Pa quest'ultima, e solo in modo marginale si era accompagnata ad una utilizzazione / interesse da parte di (società che
Part comunque era stata costituita da ed operava per la gestione di un suo fondo immobiliare)
* anche richiamando la giurisprudenza in tema di centro unico di imputazione del rapporto di lavoro nell'ambito del gruppo societario (Cass. n. 25270/2011), nel caso in esame risultava che la società capogruppo si era ingerita Pt_1
Pa nel rapporto di lavoro dei formali dipendenti della società appartenente al gruppo ( , in quanto la prima era effettiva utilizzatrice della loro prestazione, nonché titolare dell'organizzazione produttiva della seconda;
esisteva quindi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dovuto ai seguenti dati a) unicità della struttura organizzativa e
Pa Part produttiva ( condivideva quella di ); b) integrazione delle attività ed interesse comune c) coordinamento pagina 9 di 15 tecnico e amministrativo unitario;
d) utilizzazione contemporanea delle prestazioni da parte delle varie società.
Infine, il Collegio ritiene essenziali ai fini della decisione i dati e le relative valutazioni in chiave lavoristica fin qui riassunti, senza che il presente accertamento possa essere influenzato dalla pluralità di valutazioni che - ad altri fini societari e commerciali - erano svolte in vicende connesse a quella in esame nella sentenza del Tribunale di Milano
del 10 ottobre 2022 (nel frattempo divenuta definitiva), o nella ordinanza cautelare del Parte_9
Part Tribunale di Firenze c/ e del 15 aprile 2024. Controparte_1 Controparte_2
Motivo 3 appello principale) Errata dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti e delle conseguenti condanne
Part Secondo la società appellante, se accolta la domanda di tesi dei ricorrenti (effettiva subordinazione a anche per il
Pa periodo successivo alla fittizia assunzione da parte di nel luglio 2008), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che i
Pa licenziamenti intimati da erano inesistenti, e non solo illegittimi.
Da ciò dovevano derivare conseguenze in termini di risarcimento del danno in responsabilità contrattuale (oggetto della norma di interpretazione autentica dell'art. 80 bis DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e ss.mm.ii.), pari alle
Part retribuzioni perse dalla messa in mora di febbraio 2019 fino al ripristino dei rapporti da parte di , detratto il rispettivo aliunde perceptum dei due lavoratori, collegato alle seguenti occupazioni:
§ da maggio 2019 era stato assunto da SOFFASS, e nel maggio 2020 ne era diventato anche dirigente CP_1
§ Puccioni, da aprile 2019 era stata assunta con contratto a termine dalla spa Pietrasanta Pharma.
Part Pa In proposito, accogliendo la domanda di tesi sulla prosecuzione del rapporto con , anche dopo il passaggio a
Pa Part il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il licenziamento intimato da forse in realtà imputabile a , e che la sua illegittimità comportasse l'applicazione delle rispettive tutele dei lavoratori di fronte al licenziamenti illegittimi
(per quella dei dirigenti, e per la tutela obbligatoria). CP_1 CP_2
Per di più, nel proprio interrogatorio libero avanti al Tribunale, lo stesso aveva escluso di voler rientrare in CP_1
Part
, preferendo proseguire la propria occupazione in SOFFASS (pag. 59 appello), dichiarazione che rappresentava una vera e propria rinuncia alla domanda di ripristino del rapporto, e di annullamento della precedente messa in mora.
Il Collegio ritiene fondato il motivo 3) dell'appello principale della società, ed invece da respingere quello incidentale dei lavoratori, di contenuto contrario.
Ai sensi dell'art. 80 bis DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, interpretato in modo autentico dall'art. 38 comma 3 D.
L.gvo 81/2015, il licenziamento non fa parte degli atti giuridici con i quali il datore apparente gestisce il rapporto pagina 10 di 15 anche per conto del datore effettivo (Cass. n. 10694/2023, n. 32412/2023).
Di conseguenza, a differenza di quanto ritenuto il Tribunale, ha ragione la società appellante nel senso che i
Pa Part licenziamenti intimati da erano “inesistenti” e quindi inefficaci sul rapporto con (e non semplicemente
“illegittimi”, e quindi fonte dei rispettivi obblighi risarcitori oggetto della condanna).
Di conseguenza, la sentenza appellata va riformata nei seguenti termini.
Part Premesso che da luglio 2008 gli appellati erano sempre rimasti dipendenti di (rigetto appello principale motivi 1
Pa e 2), e che il licenziamento loro intimato da nel gennaio 2019 era inesistente (accoglimento appello principale,
Part motivo 3), va condannata al ripristino immediato dei rispettivi rapporti ed al pagamento delle retribuzioni dovute dalla messa in mora di febbraio 2019, detratto l'aliunde perceptum relativo alle nuove occupazioni di e CP_1
dopo il licenziamento di gennaio 2019 / messa in mora di febbraio 2019. CP_2
Condivisa la premessa sulla inesistenza del licenziamento, l'appello incidentale dei lavoratori (richiamando le Sez. Un.
Part n. 2990/2018) contestava tuttavia le conseguenze che collegava a questa affermazione, a proposito della detraibilità dell'aliunde perceptum.
Secondo il Collegio, l'appello incidentale è infondato.
Vanno infatti applicati i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 2990/2018 che hanno distinto i casi in cui i crediti rivendicati dal lavoratore hanno natura risarcitoria (che consente la detrazione), da quelli in cui hanno invece natura retributiva (che al contrario non consente la detrazione).
Questa la motivazione di interesse:
della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in
un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore
(nella specie: l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in
servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori
conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine
giudiziale. Al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la
debenza della relativa obbligazione retributiva, può soccorrere un'interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa che si deve applicare alla fattispecie in esame, normativa costituita, sia dalla specifica disciplina di cui
all'art 29 D. Lgvo n 276/2003 (che nulla prevede circa 16 RG n 19197/2015 le conseguenze del mancato ripristino del
pagina 11 di 15 rapporto con l'interponente), sia dalla normativa generale del c.c. in tema di contratti a prestazioni corrispettive ( art
1453 cc). Una tale interpretazione, rispettosa degli artt. 3, 36 e 41 Cost., induce al superamento della regola
sinallagmatica della corrispettività - intesa come riconoscimento al lavoratore, che chiede l'adempimento, del solo
risarcimento del danno in caso di mancata prestazione lavorativa, pur se tale mancata prestazione è conseguenza di
un rifiuto illegittimo del datore di lavoro in violazione dei principi di buona fede e correttezza - tenuto conto che essa
appare limitativa, ed inidonea a fornire al lavoratore una tutela effettiva, soprattutto con riferimento ad ipotesi, come
quella di cui si discute, nelle quali, al mancato svolgimento della prestazione lavorativa, si faccia corrispondere
l'automatica non debenza della corrispondente obbligazione retributiva, comportando la mancata cooperazione del
datore una impossibilità definitiva della prestazione, sicché il debitore non avrà diritto alla controprestazione, bensì
al mero risarcimento del danno, secondo le regole di diritto comune, subendo, dunque, le ulteriori conseguenze
sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale. Il
datore, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza
alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione
lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore;
il rifiuto della prestazione lavorativa, offerta dal lavoratore,
impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa
effettività della pronuncia giudiziale >.
Dopo le Sezioni Unite, gli stessi principi sono sempre stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il Collegio, l'appello incidentale che valorizza la natura retributiva dei crediti per escludere la detraibilità
dell'aliunde perceptum è infondato. Infatti, la giurisprudenza ora richiamata si riferisce al diverso caso di coloro che:
# prima abbiano ottenuto una sentenza che dichiara fittizio il rapporto formale, ed individua il datore effettivo
# sulla base di tale titolo, abbiano poi messo in mora il datore effettivo perché riceva la loro prestazione
# in seguito, non siano stati riammessi in servizio dal datore effettivo, inadempiente all'obbligo giudiziale di ripristino.
In tale tipo di situazione, secondo la giurisprudenza citata, per il periodo successivo alla messa in mora dei lavoratori,
sulla base della sentenza di condanna al ripristino, l'obbligo del datore effettivo ha natura retributiva e non risarcitoria.
Quindi, eventuali retribuzioni percepite da parte di terzi datori non sono detraibili, poiché il meccanismo della compensazione (a base della detrazione dell'aliunde perceptum) non opera nell'ambito degli obblighi retributivi, bensì
solo di quelli risarcitori, e ciò al fine di garantire l'effettività delle decisioni giudiziali.
pagina 12 di 15 Premesso che l'obbligo datoriale di ripristinare il rapporto non è coercibile, non per questo il datore - inadempiente rispetto alla medesima condanna - potrebbe avvantaggiarsi del fatto che il lavoratore debba necessariamente attivarsi in proprio per reperire altrove le proprie fonti di sostentamento.
Insomma, il lavoratore che ha ottenuto una sentenza favorevole, ed effettuato la relativa messa in mora
* se continua ad essere utilizzato e pagato dal datore apparente, percepisce compensi detraibili dall'obbligo retributivo a carico del datore effettivo
* se invece viene utilizzato e pagato da terzi, percepisce compensi non sono detraibili.
Ma questa giurisprudenza non è pertinente al nostro caso, nel quale non si discute del periodo successivo alla
Pa dichiarazione giudiziale del carattere illecito dell'appalto in favore di ed all'ordine di ripristino del rapporto di
Part lavoro nei confronti di , bensì del periodo precedente a tale pronuncia, che peraltro nel presente giudizio viene resa per la prima volta con la presente sentenza.
Infatti, il Tribunale aveva accolto la domanda di ipotesi, dichiarando i licenziamenti illegittimi, e non inesistenti come invece era richiesto nella domanda di tesi.
In conclusione, accogliendo il motivo 3) di appello principale, e respingendo l'appello incidentale, la sentenza deve
Pa essere riformata dichiarando inesistente il licenziamento intimato dal datore apparente a gennaio 2019, con
Part condanna del datore effettivo al ripristino immediato dei due rapporti, e con risarcimento del danno retributivo dalla messa in mora del 26 febbraio 2019, detratto l'aliunde perceptum.
Va superato l'ulteriore argomento dell'appellante sul fatto che, nell'interrogatorio libero reso all'ud. 25 agosto 2020,
avrebbe addirittura rinunciato alla domanda di ripristino del rapporto, affermando di preferire la attuale CP_1
Part occupazione come dirigente SOFASS rispetto a quella rivendicata nei confronti di . In senso tecnico, tale dichiarazioni non rappresentano un atto dispositivo del diritto di azione, bensì la manifestazione di una opinione personale della parte, riferita peraltro a scelte future da prendere eventualmente all'esito di decisioni giudiziali all'epoca nemmeno pronunciate.
Motivo 4 appello principale) Errato conteggio della retribuzione globale di fatto
Il Tribunale aveva individuato come base del calcolo del danno la più elevata RGF percepita da ultimo alle formali
Pa Part dipendenze di nel gennaio 2019. Invece, secondo , avrebbe dovuto fare riferimento alla minore RGF già
Part percepita dalla stessa al momento del passaggio di luglio 2008 (per €. 6.376,35; per €. CP_1 CP_2
pagina 13 di 15 1.785,98).
Secondo il Collegio, questo motivo è infondato.
Part Appurato che era stato datore effettivo anche nel periodo luglio 2008 / gennaio 2019, la maggiore retribuzione
Pa che i lavoratori percepivano al momento del licenziamento, seppur formalmente concordata con ineriva allo
Part sviluppo nel tempo del medesimo rapporto di fatto con .
Del resto, non avrebbe senso azzerare lo sviluppo retributivo di oltre un decennio in conseguenza di una fittizia
Pa Part intestazione del rapporto con verificatasi nel frattempo, ferma restando la continuità sostanziale con .
Motivo 5 appello principale) Errato conteggio dell'indennizzo spettante a (12 mesi ex 'art. 8 L. 604/66) CP_2
Secondo la società appellante, per superare la misura ordinaria massima di 6 mensilità, l'art.8 cit. richiedeva quantomeno il requisito dimensionale del superamento dei 15 dipendenti, che invece in concreto era pacifico mancare
Part Pa sia a che a separatamente o unitamente considerate. Il Collegio ritiene che questo motivo è ormai assorbito dall'accoglimento del motivo 3) di appello principale, poiché lo stesso indennizzo in tutela obbligatoria da licenziamento illegittimo cade per essere sostituito con l'obbligo retributivo da licenziamento inesistente.
Spese di lite e C.U.
Considerato l'esito complessivo della lite, con parziale soccombenza reciproca delle parti, nell'ambito della quale le domande dei lavoratori sono state accolte in modo preponderante rispetto alle contrarie prospettazioni della società, le
Part spese di lite di entrambi i gradi devono essere compensate per un terzo fra le parti, e deve essere condannata al pagamento in favore dei lavoratori dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo ex DM 55/2014.
Nei confronti e soccombenti sulla loro impugnazione incidentale, vanno dichiarati i presupposti CP_1 CP_2
processuali per il raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
Part accoglie il motivo 3) di appello principale di , e respinge l'appello incidentale di e CP_1 CP_2
e per l'effetto riforma la sentenza,
Pa dichiarando inesistente il licenziamento dell'11 gennaio 2019 intimato a e dal datore apparente CP_1 CP_2
Part e condannando il datore effettivo al ripristino immediato dei rispettivi rapporti tuttora in corso, ed al risarcimento del danno dalla messa in mora del 26 febbraio 2019 nella misura della retribuzione dovuta a ciascuno fino all'11
pagina 14 di 15 gennaio 2019, detratto l'aliunde perceptum maturato fino al 31 dicembre 2023, pari ad €. 401.479,11 per e €. CP_1
59.689,00 per CP_2
Per il resto, conferma nel merito la sentenza appellata.
Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi, e condanna la società appellata al pagamento dei restanti due terzi, liquidati per tale quota in €. 6.171,00 per il primo grado ed in €. 6.660,67 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti degli appellanti incidentali e sussistono i presupposti processuali per il CP_1 CP_2
raddoppio del C.U.
Firenze, 23 aprile 2024.
La Consigliera est. La Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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2002 (inquadrata come impiegata di IV livello CCNL), e che nel luglio 2008 di fatto entrambi erano rimasti dipendenti
Part Pa di anche dopo il fittizio passaggio alle dipendenze della srl Tecno Service Real Estate (d'ora in poi , i
Pa ricorrenti avevano chiesto che, previa dichiarazione di inesistenza del licenziamento che la formale datrice aveva