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Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1338
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Legge 18 dicembre 1964, n. 1338
Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1338
Versione
1 gennaio 1965
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1965.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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