CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
in esito alla fase decisoria ex artt. 350bis, 281sexies, 127ter cpc (discussione ex art. 281 sexies cpc in trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 863/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Garigliano, presso e nello studio dell'avv. Mario Giancaspro (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in C.F._2
calce all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr. p.t., elettivamente domiciliata in RI, Via Vincenzo
Gioberti n. 100, presso lo studio dell'Avv. Tecla Chiucchi (c.f.
)), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, la quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
- appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, rg. Sent. 1135/2024,
pubbl. il 4 giugno 2024, all'esito del giudizio R.G. n. 2396/2021,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa sospensione, anche con decreto
inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza impugnata n. 1135/2024, del
Tribunale di Ancona nella parte in cui condanna l'appellante al pagamento in favore
della della somma di € 11.999,92, oltre alle spese legali liquidate in CP_1
sentenza, in accoglimento dei motivi di Appello sopra indicati riformare totalmente la
sentenza rigettando la domanda attorea, per l'effetto revocando la condanna alle
spese ivi contenute. Il tutto con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, in
favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ed anticipatario di
spese.”.
Per l'appellata: “In via preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte, per tutte le motivazioni
espresse nella narrativa del presente atto, accertata la carenza di legittimazione del
signor nel presente giudizio di appello, dichiarare la sua estromissione CP_1
dal giudizio. Voglia, altresì, accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per
le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione. Nel merito: Voglia, pag. 2/9 comunque, l'Ecc.ma Corte, rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la
sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sentenza n. 1135/2024. Con vittoria di spese
e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda avanzata da
, condannando alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 CP_1
della somma di € 11.999,92 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al
[...]
saldo.
In particolare, il Tribunale di prime cure:
- pur consapevole della pronuncia della Cass. S.U. n. 37434/2022, con la quale è stato affermato il principio che l'art. 182, comma secondo, c.p.c. non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, ha ritenuto di aderire all'indirizzo secondo cui l'art. 182 c.p.c. va interpretato nel senso che il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto (Cass. 7 maggio 2018 n. 10885), armonizzandosi meglio quest'ultimo indirizzo con i principi di celerità e di ragionevole durata del processo, di contro il primo indirizzo, di fatto, costringerebbe la parte ad introitare un nuovo procedimento con inutile svolgimento di attività già svolta. Ciò posto, parte attrice nel termine assegnato dal giudice aveva regolarizzato la procura rilasciata da nella qualità di CP_1
legale rappresentante della ditta;
CP_1
- quanto al merito, qualificata la domanda attorea come ripetizione di indebito, l'ha ritenuta fondata. L'art. 2033 c.c., a mente del quale chi ha eseguito un pagamento non pag. 3/9 dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, disciplina l'indebito oggettivo ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto. Segnatamente se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti.
Infine, quando l'attore assume che il pagamento di cui richiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento. Nel caso di specie la convenuta era stata evocata in giudizio per rendere l'interrogatorio formale ma ha omesso di partecipare all'udienza in assenza di adeguata motivazione. L'assenza non giustificata da parte della stessa ha consentito di ritenere ammesse le circostanze di cui ai capitoli e specificamente quella di cui al capitolo n. 1 e 2, in cui si confermava che la ha preso i soldi dal Pt_1 CP_1
La domanda del doveva pertanto essere accolta e, per l'effetto, parte convenuta CP_1
andava condannata alla restituzione della somma di €. 11.999,92 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo, risultando evidente dall'esame degli atti e dalla prova testimoniale assunta, la malafede della stessa.
ha proposto appello articolando tre motivi di impugnazione: 1) Sull'errata Parte_1
applicazione della legge della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare e/o ha rigettato e comunque non motivato sull'eccepito difetto di legittimazione attiva;
2)
Sull'erroneo discostamento dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 37434/2022, in relazione al contenuto di cui all'art. 182 c.p.c.; 3) pag. 4/9 Nullità della sentenza nella parte in cui pronuncia provvedimento di condanna in favore di un soggetto terzo.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Questa Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto
che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una
prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se
logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15), saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute in appello, partendo dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , sollevata CP_1
dall'appellante già nel corso del giudizio di primo grado.
Il rilievo è fondato.
Con atto di citazione, notificato in data 12/05/2021, deduceva di aver CP_1
conosciuto, per tramite di una sua amica, , la SI.ra , la Parte_2 Persona_1
quale, unitamente al SI. gli avrebbe proposto un investimento nella CP_2
propria piattaforma on-line per la vendita di oro per il tramite della sua società First
Food Snc di EC T. e AG F., con sede in RI (An), 60044, fraz. Argignano n.
18/A, P.I. . P.IVA_1
Proseguiva la ricostruzione, deducendo che i predetti SI.ri e CP_2 Per_1
avrebbero indicato quale codice IBAN, per eseguire il pagamento dell'eventuale pag. 5/9 investimento, il codice IBAN dell'odierna appellante, madre del e, a detta di CP_2
quest'ultimo, sua collaboratrice.
Parte attrice, inoltre, produceva la distinta del bonifico del versamento della somma di
€ 11.999,92, tratto, come si evince dal documento, dal c/c della con CP_1
causale “pagamento fattura 174/20” del 21 settembre 2020 e beneficiaria la
[...]
(cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado). Pt_1
Allegava, altresì, a corredo della propria domanda, la fattura sopra detta, a cui il pagamento si riferiva, ed intestata alla società (cfr. doc. 2 allegato CP_1
all'atto di citazione in primo grado).
Proseguendo nella ricostruzione dei fatti, il SI. deduceva che, eseguito il CP_1
pagamento di cui sopra, “contattava più volte la SI.ra la quale, inizialmente Per_1
reticente, non rispondeva alle chiamate e, in seguito, interrompeva ogni comunicazione. Così come non smetteva di rispondere il SI. CP_2
Il SI. , in proprio, agiva, quindi, in giudizio richiedendo all'odierna CP_1
appellante la “restituzione in favore del SI. della somma di € CP_1
11.999,92”.
Emerge con tutta evidenza, dagli atti e documenti di causa, come soggetto titolare a proporre l'eventuale azione di ripetizione di indebito sia la . CP_1
È nei suoi confronti che, da parte, dell'appellante è stata emessa la fattura. Ed è dal conto intestato alla società che è stato emesso il bonifico de quo.
Dall'esame dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate dall'appellato si può,
con tutta evidenza, rilevare che:
- il sig. ha agito in proprio, senza spendita del nome della società; CP_1
- anche le conclusioni sono state rassegnate a favore del chiedendo, per CP_1
l'appunto, la restituzione allo stesso della somma oggetto di causa. pag. 6/9 Questa Corte ritiene necessario rammentare che la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituiscono condizioni per poter esercitare l'azione e ottenere tutela giurisdizionale.
La legittimazione ad agire fa capo, pertanto, a colui che afferma di essere titolare del diritto di cui lamenta la lesione e che ha un interesse giuridicamente rilevante, attuale e concreto a esercitare l'azione al fine di ottenere una tutela giurisdizionale.
Non basta affermarsi titolare di un diritto per poter proporre domanda o per potervi contraddire, ma è necessario avervi interesse, vale a dire aver bisogno di quell'ulteriore utilità, diversa dal diritto sostanziale, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non mediante ricorso all'autorità giudiziaria. La Suprema Corte,
pronunciandosi in merito ai rapporti tra la legittimazione ad agire e la titolarità della situazione protetta ha affermato che: “La parte che promuove un giudizio deve, quindi,
prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e
deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende
parte" e che "la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa
prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene
all'attore". La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del
diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del
quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui", tale titolarità spetta a chiunque faccia
valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare” (cfr. Cass. Civ. Sez.
Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che “La legitimatio ad causam si
ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far
valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pag. 7/9 previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a
prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in
via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti
che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli
effetti della pronuncia richiesta" (cfr. Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, n.
29505).
Ne consegue che non può ritenersi, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, che il rilascio della nuova procura in corso di giudizio, abbia sanato, ex tunc, il difetto di legittimazione, considerato che, come poco sopra esposto, il potere di proporre l'azione faceva capo unicamente alla Snc, che non vi è stata spendita del nome della società e che le conclusioni in atti sono state rassegnate a favore del CP_1
in proprio.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio devono essere poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza e, stante la minima CP_1
complessità della questione giuridica da trattare, sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, rg. Sent. 1135/2024, pubbl. il 4
giugno 2024, all'esito del giudizio R.G. n. 2396/2021, così decide nel contraddittorio delle parti: pag. 8/9 in totale accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione attiva di , in CP_1
proprio;
condanna l'appellato al rimborso in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella misura di € 2.540,00, per il primo grado e di €
2.000,00 per il secondo, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/06/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
in esito alla fase decisoria ex artt. 350bis, 281sexies, 127ter cpc (discussione ex art. 281 sexies cpc in trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 863/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Garigliano, presso e nello studio dell'avv. Mario Giancaspro (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in C.F._2
calce all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr. p.t., elettivamente domiciliata in RI, Via Vincenzo
Gioberti n. 100, presso lo studio dell'Avv. Tecla Chiucchi (c.f.
)), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, la quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
- appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, rg. Sent. 1135/2024,
pubbl. il 4 giugno 2024, all'esito del giudizio R.G. n. 2396/2021,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa sospensione, anche con decreto
inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza impugnata n. 1135/2024, del
Tribunale di Ancona nella parte in cui condanna l'appellante al pagamento in favore
della della somma di € 11.999,92, oltre alle spese legali liquidate in CP_1
sentenza, in accoglimento dei motivi di Appello sopra indicati riformare totalmente la
sentenza rigettando la domanda attorea, per l'effetto revocando la condanna alle
spese ivi contenute. Il tutto con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, in
favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ed anticipatario di
spese.”.
Per l'appellata: “In via preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte, per tutte le motivazioni
espresse nella narrativa del presente atto, accertata la carenza di legittimazione del
signor nel presente giudizio di appello, dichiarare la sua estromissione CP_1
dal giudizio. Voglia, altresì, accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per
le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione. Nel merito: Voglia, pag. 2/9 comunque, l'Ecc.ma Corte, rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la
sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sentenza n. 1135/2024. Con vittoria di spese
e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda avanzata da
, condannando alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 CP_1
della somma di € 11.999,92 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al
[...]
saldo.
In particolare, il Tribunale di prime cure:
- pur consapevole della pronuncia della Cass. S.U. n. 37434/2022, con la quale è stato affermato il principio che l'art. 182, comma secondo, c.p.c. non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, ha ritenuto di aderire all'indirizzo secondo cui l'art. 182 c.p.c. va interpretato nel senso che il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto (Cass. 7 maggio 2018 n. 10885), armonizzandosi meglio quest'ultimo indirizzo con i principi di celerità e di ragionevole durata del processo, di contro il primo indirizzo, di fatto, costringerebbe la parte ad introitare un nuovo procedimento con inutile svolgimento di attività già svolta. Ciò posto, parte attrice nel termine assegnato dal giudice aveva regolarizzato la procura rilasciata da nella qualità di CP_1
legale rappresentante della ditta;
CP_1
- quanto al merito, qualificata la domanda attorea come ripetizione di indebito, l'ha ritenuta fondata. L'art. 2033 c.c., a mente del quale chi ha eseguito un pagamento non pag. 3/9 dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, disciplina l'indebito oggettivo ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto. Segnatamente se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti.
Infine, quando l'attore assume che il pagamento di cui richiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento. Nel caso di specie la convenuta era stata evocata in giudizio per rendere l'interrogatorio formale ma ha omesso di partecipare all'udienza in assenza di adeguata motivazione. L'assenza non giustificata da parte della stessa ha consentito di ritenere ammesse le circostanze di cui ai capitoli e specificamente quella di cui al capitolo n. 1 e 2, in cui si confermava che la ha preso i soldi dal Pt_1 CP_1
La domanda del doveva pertanto essere accolta e, per l'effetto, parte convenuta CP_1
andava condannata alla restituzione della somma di €. 11.999,92 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo, risultando evidente dall'esame degli atti e dalla prova testimoniale assunta, la malafede della stessa.
ha proposto appello articolando tre motivi di impugnazione: 1) Sull'errata Parte_1
applicazione della legge della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare e/o ha rigettato e comunque non motivato sull'eccepito difetto di legittimazione attiva;
2)
Sull'erroneo discostamento dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 37434/2022, in relazione al contenuto di cui all'art. 182 c.p.c.; 3) pag. 4/9 Nullità della sentenza nella parte in cui pronuncia provvedimento di condanna in favore di un soggetto terzo.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Questa Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto
che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una
prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se
logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15), saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute in appello, partendo dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , sollevata CP_1
dall'appellante già nel corso del giudizio di primo grado.
Il rilievo è fondato.
Con atto di citazione, notificato in data 12/05/2021, deduceva di aver CP_1
conosciuto, per tramite di una sua amica, , la SI.ra , la Parte_2 Persona_1
quale, unitamente al SI. gli avrebbe proposto un investimento nella CP_2
propria piattaforma on-line per la vendita di oro per il tramite della sua società First
Food Snc di EC T. e AG F., con sede in RI (An), 60044, fraz. Argignano n.
18/A, P.I. . P.IVA_1
Proseguiva la ricostruzione, deducendo che i predetti SI.ri e CP_2 Per_1
avrebbero indicato quale codice IBAN, per eseguire il pagamento dell'eventuale pag. 5/9 investimento, il codice IBAN dell'odierna appellante, madre del e, a detta di CP_2
quest'ultimo, sua collaboratrice.
Parte attrice, inoltre, produceva la distinta del bonifico del versamento della somma di
€ 11.999,92, tratto, come si evince dal documento, dal c/c della con CP_1
causale “pagamento fattura 174/20” del 21 settembre 2020 e beneficiaria la
[...]
(cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado). Pt_1
Allegava, altresì, a corredo della propria domanda, la fattura sopra detta, a cui il pagamento si riferiva, ed intestata alla società (cfr. doc. 2 allegato CP_1
all'atto di citazione in primo grado).
Proseguendo nella ricostruzione dei fatti, il SI. deduceva che, eseguito il CP_1
pagamento di cui sopra, “contattava più volte la SI.ra la quale, inizialmente Per_1
reticente, non rispondeva alle chiamate e, in seguito, interrompeva ogni comunicazione. Così come non smetteva di rispondere il SI. CP_2
Il SI. , in proprio, agiva, quindi, in giudizio richiedendo all'odierna CP_1
appellante la “restituzione in favore del SI. della somma di € CP_1
11.999,92”.
Emerge con tutta evidenza, dagli atti e documenti di causa, come soggetto titolare a proporre l'eventuale azione di ripetizione di indebito sia la . CP_1
È nei suoi confronti che, da parte, dell'appellante è stata emessa la fattura. Ed è dal conto intestato alla società che è stato emesso il bonifico de quo.
Dall'esame dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate dall'appellato si può,
con tutta evidenza, rilevare che:
- il sig. ha agito in proprio, senza spendita del nome della società; CP_1
- anche le conclusioni sono state rassegnate a favore del chiedendo, per CP_1
l'appunto, la restituzione allo stesso della somma oggetto di causa. pag. 6/9 Questa Corte ritiene necessario rammentare che la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituiscono condizioni per poter esercitare l'azione e ottenere tutela giurisdizionale.
La legittimazione ad agire fa capo, pertanto, a colui che afferma di essere titolare del diritto di cui lamenta la lesione e che ha un interesse giuridicamente rilevante, attuale e concreto a esercitare l'azione al fine di ottenere una tutela giurisdizionale.
Non basta affermarsi titolare di un diritto per poter proporre domanda o per potervi contraddire, ma è necessario avervi interesse, vale a dire aver bisogno di quell'ulteriore utilità, diversa dal diritto sostanziale, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non mediante ricorso all'autorità giudiziaria. La Suprema Corte,
pronunciandosi in merito ai rapporti tra la legittimazione ad agire e la titolarità della situazione protetta ha affermato che: “La parte che promuove un giudizio deve, quindi,
prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e
deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende
parte" e che "la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa
prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene
all'attore". La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del
diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del
quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui", tale titolarità spetta a chiunque faccia
valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare” (cfr. Cass. Civ. Sez.
Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che “La legitimatio ad causam si
ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far
valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pag. 7/9 previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a
prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in
via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti
che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli
effetti della pronuncia richiesta" (cfr. Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, n.
29505).
Ne consegue che non può ritenersi, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, che il rilascio della nuova procura in corso di giudizio, abbia sanato, ex tunc, il difetto di legittimazione, considerato che, come poco sopra esposto, il potere di proporre l'azione faceva capo unicamente alla Snc, che non vi è stata spendita del nome della società e che le conclusioni in atti sono state rassegnate a favore del CP_1
in proprio.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio devono essere poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza e, stante la minima CP_1
complessità della questione giuridica da trattare, sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, rg. Sent. 1135/2024, pubbl. il 4
giugno 2024, all'esito del giudizio R.G. n. 2396/2021, così decide nel contraddittorio delle parti: pag. 8/9 in totale accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione attiva di , in CP_1
proprio;
condanna l'appellato al rimborso in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella misura di € 2.540,00, per il primo grado e di €
2.000,00 per il secondo, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/06/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 9/9