Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2025, proposto da
NO BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla Sentenza Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 1800/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1800/23, il Tribunale di Napoli Nord – sez. Lavoro - condannava l’intimato Ministero ad erogare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di euro 500,00 per le annualità 2020/2021, 2021/2022;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale in data 8/4/25;
- la sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione a mezzo pec in data 26/10/24 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Parte ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la condanna al pagamento di una somma a titolo di penale di mora per il mancato adempimento, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, vinte le spese di lite con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 – Alla camera di consiglio dell’11/12/2025 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Il ricorso va accolto, considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
4.1 - Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando alla parte ricorrente la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla detta carta l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale (euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
5 - L’amministrazione resistente è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
6 - Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e di quanto già liquidato in favore del difensore del ricorrente all’esito del giudizio di ottemperanza della medesima sentenza del G.O. intentato da altro ricorrente (cfr. sent. n. 5869/25 emessa dalla sez. VI di questo Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore, anche con riferimento alle somme dovute ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvederà secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA EN, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
IA ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI | RI RA EN |
IL SEGRETARIO