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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1049 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Debora Urru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
• pronunciare, ai sensi dell'articolo 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor , tra di loro Parte_1 Controparte_1 contratto in data 11 Maggio 1996, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari al n. 128 parte 2, Serie A anno 1996;
• ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• con vittoria di spese e di onorari in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 11/05/1996, e che dall'unione coniugale non sono figli, che i Controparte_1
coniugi si sono separati con omologa del 13/11/2001 senza più riconciliarsi, di essere indipendente e di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del coniuge, avendo anche regolato i rapporti patrimoniali fra loro, tanto premesso, ha domandato la pronuncia del divorzio.
Il convenuto non è comparso e non si è costituito.
Sentita la ricorrente, il giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione davanti al Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cagliari fra Parte_1 , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_1
21/02/1968, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 128, parte II, anno 1996 - Comune di CAGLIARI);
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 25/11/2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti